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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 16/09/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di L'Aquila Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 454/2022 r.g.,
Parte_1
Avv. SANSONI MAURIZIO parte ricorrente
Parte_2 difeso ex art. 417 bis c.p.c. parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, in accoglimento della domanda, dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, inefficace, privo di effetti o revocato il verbale in contestazione e disporre ogni provvedimento conseguente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. II. Parte resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso avverso l'atto endoprocedimentale e chiede comunque il rigetto della domanda.
Le ragioni della decisione
I. La questione controversa nel merito riguarda l'accertamento negativo della natura del rapporto di lavoro subordinato tra parte ricorrente e oggetto del verbale di accertamento unico Controparte_1 di accertamento del 07.07.2022 notificato il 19.07.2022.
II. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione. 1 Il 23.02.2022, gli ispettori del lavoro hanno effettuato un accesso ispettivo presso il cantiere edile del a Controparte_2 Pt_2 2 Nel cantiere era presente, intento a lavorare nell'interesse di parte ricorrente, Controparte_1 titolare di ditta individuale. Con
3 L' , con il verbale unico di accertamento del 07.07.2022 notificato il 19.07.2022, ha qualificato il rapporto come di lavoro subordinato contestando tre violazioni amministrative:
− Omissione di registrazione sul LUL (Libro Unico del Lavoro) del lavoratore subordinato CP_1 da gennaio 2021 ad aprile 2022 (art. 39 D.L. 112/08).
− Mancata comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego tramite modello IL (art. 9 bis D.L. 510/1996).
− Mancata consegna del contratto o comunicazione di instaurazione del rapporto al lavoratore (art. 4 bis D.Lgs. 181/2000). 4 La causa è stata istruita, dal giudice titolare in precedenza del ruolo, anche mediante l'acquisizione delle prove testimoniali.
III. La preliminare questione effettivamente controversa, decisiva ai fini del giudizio, riguarda l'inammissibilità del ricorso posto che parte resistente eccepisce che “ai sensi dell'art. 22 della legge 689/81 oggetto dell'impugnativa dinanzi all'autorità giudiziaria è unicamente l'ordinanza ingiunzione” mentre parte ricorrente richiama della giurisprudenza di merito relativa a questioni contributive.
IV. La domanda è carente dell'interesse ad agire. V. Al riguardo deve rilevarsi come la condivisibile giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nell'escludere l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo per i verbali ispettivi relativi al rispetto della normativa lavoristica non riconoscendo un interesse ad agire prima dell'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e della determinazione definitiva della sanzione (Cassazione n. 18320/2007; n. 16319/2010; n. 32886/2018).
VI. E' stato in sintesi affermato che in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma “impugnabilità” (da intendersi in senso improprio) in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria.
VII. Il sistema complessivo della LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 evidenzia infatti la natura interinale del verbale e dell'atto di contestazione (al riguardo art. 13) rispetto alla successiva, ed eventuale, adozione dell'ordinanza ingiunzione (art. 18), che soltanto costituisce titolo esecutivo. E tanto, è indispensabile precisare, come norma di garanzia del cittadino nei confronti di un atto comunque solo propedeutico a quello effettivamente sanzionatorio. Ragionando diversamente tutta la disciplina dedicata all'atto sanzionatorio (art. 18), e gli effetti negativi propri dello stesso, dovrebbero trovare applicazione già all'atto di accertamento (art. 13) rendendo anche sostanzialmente inutile l'ordinanza stessa e gli istituti volti al contradditorio e alla deflazione (art. 16 sul pagamento in misura ridotta) che si collocano nello iato temporale che intercorre tra accertamento e sanzione.
VIII. La sentenza citata n. 32886/2018, è utile evidenziare, si riferisce ad un verbale ispettivo con cui è stata accertata la natura subordinata del rapporto al pari del caso oggetto del presente giudizio.
IX. E' utile evidenziare che la disciplina del verbale ispettivo per violazioni della normativa lavoristica è diversa da quella speciale e tipica prevista dal codice della strada, ove è pacifica l'opponibilità in sede giudiziale già del verbale di accertamento poiché lo stesso, in mancanza di contestazione amministrativa o giudiziale, è titolo esecutivo.
X. Allo stesso tempo deve rilevarsi che il verbale ispettivo di un Istituto previdenziale, relativo a contributi o premi non versati, è invece un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti (al riguardo, tra le molte, Cassazione n. 22724/2013) in grado pacificamente di produrre effetti nella sfera giuridica dell'interessato (è sufficiente il richiamo all'art. 24 DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999 , n. 46 e quindi all'iscrizione a ruolo che segue l'accertamento) legittimando pertanto l'interesse ad agire nell'azione di accertamento negativo (è di nuovo sufficiente evidenziare come l'art. 24.3 consenta letteralmente di contestare l'accertamento con funzione impeditiva dell'iscrizione a ruolo.).
XI. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate dell'attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
p.q.m.
I. Accerta il difetto di interesse ad agire. II. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 1.278 euro.
16/09/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 454/2022 r.g.,
Parte_1
Avv. SANSONI MAURIZIO parte ricorrente
Parte_2 difeso ex art. 417 bis c.p.c. parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, in accoglimento della domanda, dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, inefficace, privo di effetti o revocato il verbale in contestazione e disporre ogni provvedimento conseguente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. II. Parte resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso avverso l'atto endoprocedimentale e chiede comunque il rigetto della domanda.
Le ragioni della decisione
I. La questione controversa nel merito riguarda l'accertamento negativo della natura del rapporto di lavoro subordinato tra parte ricorrente e oggetto del verbale di accertamento unico Controparte_1 di accertamento del 07.07.2022 notificato il 19.07.2022.
II. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione. 1 Il 23.02.2022, gli ispettori del lavoro hanno effettuato un accesso ispettivo presso il cantiere edile del a Controparte_2 Pt_2 2 Nel cantiere era presente, intento a lavorare nell'interesse di parte ricorrente, Controparte_1 titolare di ditta individuale. Con
3 L' , con il verbale unico di accertamento del 07.07.2022 notificato il 19.07.2022, ha qualificato il rapporto come di lavoro subordinato contestando tre violazioni amministrative:
− Omissione di registrazione sul LUL (Libro Unico del Lavoro) del lavoratore subordinato CP_1 da gennaio 2021 ad aprile 2022 (art. 39 D.L. 112/08).
− Mancata comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego tramite modello IL (art. 9 bis D.L. 510/1996).
− Mancata consegna del contratto o comunicazione di instaurazione del rapporto al lavoratore (art. 4 bis D.Lgs. 181/2000). 4 La causa è stata istruita, dal giudice titolare in precedenza del ruolo, anche mediante l'acquisizione delle prove testimoniali.
III. La preliminare questione effettivamente controversa, decisiva ai fini del giudizio, riguarda l'inammissibilità del ricorso posto che parte resistente eccepisce che “ai sensi dell'art. 22 della legge 689/81 oggetto dell'impugnativa dinanzi all'autorità giudiziaria è unicamente l'ordinanza ingiunzione” mentre parte ricorrente richiama della giurisprudenza di merito relativa a questioni contributive.
IV. La domanda è carente dell'interesse ad agire. V. Al riguardo deve rilevarsi come la condivisibile giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nell'escludere l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo per i verbali ispettivi relativi al rispetto della normativa lavoristica non riconoscendo un interesse ad agire prima dell'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e della determinazione definitiva della sanzione (Cassazione n. 18320/2007; n. 16319/2010; n. 32886/2018).
VI. E' stato in sintesi affermato che in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma “impugnabilità” (da intendersi in senso improprio) in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria.
VII. Il sistema complessivo della LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 evidenzia infatti la natura interinale del verbale e dell'atto di contestazione (al riguardo art. 13) rispetto alla successiva, ed eventuale, adozione dell'ordinanza ingiunzione (art. 18), che soltanto costituisce titolo esecutivo. E tanto, è indispensabile precisare, come norma di garanzia del cittadino nei confronti di un atto comunque solo propedeutico a quello effettivamente sanzionatorio. Ragionando diversamente tutta la disciplina dedicata all'atto sanzionatorio (art. 18), e gli effetti negativi propri dello stesso, dovrebbero trovare applicazione già all'atto di accertamento (art. 13) rendendo anche sostanzialmente inutile l'ordinanza stessa e gli istituti volti al contradditorio e alla deflazione (art. 16 sul pagamento in misura ridotta) che si collocano nello iato temporale che intercorre tra accertamento e sanzione.
VIII. La sentenza citata n. 32886/2018, è utile evidenziare, si riferisce ad un verbale ispettivo con cui è stata accertata la natura subordinata del rapporto al pari del caso oggetto del presente giudizio.
IX. E' utile evidenziare che la disciplina del verbale ispettivo per violazioni della normativa lavoristica è diversa da quella speciale e tipica prevista dal codice della strada, ove è pacifica l'opponibilità in sede giudiziale già del verbale di accertamento poiché lo stesso, in mancanza di contestazione amministrativa o giudiziale, è titolo esecutivo.
X. Allo stesso tempo deve rilevarsi che il verbale ispettivo di un Istituto previdenziale, relativo a contributi o premi non versati, è invece un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti (al riguardo, tra le molte, Cassazione n. 22724/2013) in grado pacificamente di produrre effetti nella sfera giuridica dell'interessato (è sufficiente il richiamo all'art. 24 DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999 , n. 46 e quindi all'iscrizione a ruolo che segue l'accertamento) legittimando pertanto l'interesse ad agire nell'azione di accertamento negativo (è di nuovo sufficiente evidenziare come l'art. 24.3 consenta letteralmente di contestare l'accertamento con funzione impeditiva dell'iscrizione a ruolo.).
XI. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate dell'attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
p.q.m.
I. Accerta il difetto di interesse ad agire. II. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 1.278 euro.
16/09/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta