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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 978/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 978/2024 promossa
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
MAGENTA 84 MILANO presso lo studio dell'avv. MASTROMATTEO LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CHIOLINO RAVA ILARIA
( ) e all'avv. SALVATORE ( ) C.F._2 C.F._3
Opponente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA BROLETTO, 7 MILANO presso lo studio dell'avv. PALMISANO
PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CAPPARIELLO
ELISABETTA ( ), all'avv. PALOMBELLA ANNUNZIATA C.F._4
( ) e all'avv. COLANTUONI VIRNA ( ) C.F._5 C.F._6
Opposta
Conclusioni
pagina 1 di 10 Per Parte_1
in via principale previa fissazione dell'udienza di discussione di cui all'articolo 187 septies comma 6 TUF, in accoglimento della presente opposizione dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare e/o priva di efficacia la delibera n. 23012 del 20 febbraio 2024 della Controparte_1
e dell'allegato Atto di Accertamento, notificata all'ER in data 27 febbraio
[...] Parte_1
2024 e tutti gli atti ad essa connessi e/o collegati e/o conseguenti, per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso, e per l'effetto dichiarare estinte e/o caducate le sanzioni amministrative principali e accessorie erogate con la delibera n. 23012 del 20 febbraio 2024 della Controparte_1
e dell'allegato Atto di Accertamento, notificata all'ER in data 27
[...] Parte_1
febbraio 2024 in via subordinata per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano non ravvisasse i presupposti per
l'annullamento della delibera n. 23012 del 20 febbraio 2024 della per le Controparte_1
Società e la e dell'allegato Atto di Accertamento, notificata all'ER in data 27 CP_1 Parte_1
febbraio 2024, ridurre la sanzione amministrativa pecuniaria e accessoria al minimo edittale.
In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Per Controparte_1
Si conclude perché piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello rigettare il ricorso in quanto infondato, confermando per l'effetto l'importo delle sanzioni applicate nei confronti dell'opponente.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni, produzioni documentali ed istanze, anche istruttorie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto davanti a questa Corte opposizione contro la Delibera Parte_1
sanzionatoria n. 23012 del 20.2.2024 (allegato J, fascicolo opponente) emessa dalla
[...]
(da qui SO), Delibera con la quale gli sono state irrogate: Controparte_1
-una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 35.000
pagina 2 di 10 -la sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187 quater, commi 1 e 2, del Tuf, pari a mesi 4, ed è stata disposta a suo carico la confisca dei beni, ai sensi dell'art. 187 sexies del Tuf, fino alla concorrenza del valore del profitto conseguito, pari ad euro 4.810,00.
La Delibera è stata adottata per la contestata violazione del combinato disposto dell'art. 8, paragrafi 1 e
4, lettera c), e dell'art. 14, lettera a), del Regolamento MAR, sanzionata dall'187 bis, comma 1, del Tuf, per avere acquistato, per conto della madre , 650 azioni RI il 3 aprile 2020 Persona_1
nonché, per conto proprio, 130 azioni RI il 6 aprile 2020, utilizzando l'informazione privilegiata concernente il test sierologico oggetto del comunicato stampa diffuso il 7.4.2020 da RI S.p.A., informazione di cui era in possesso in ragione della sua qualità di Global Parte_1
Procurement Director di RI (v. doc. J opponente cit.).
[come si legge nel ricorso in opposizione, alle pagine 7/8, il ricorrente “si occupa, in prima persona, dell'acquisto e dell'approvvigionamento di beni e servizi, delle materie prime, dei semilavorati necessari alla produzione dei beni nel solo settore aziendale dell'immunologia… Saltuariamente,
l'ER viene coinvolto nella negoziazione di contratti di acquisto di materie prime (per lo Pt_1
più proteine, macromolecole biologiche) utilizzate nelle attività di ricerca e sviluppo: in altre parole, all'ER viene richiesto di contattare laboratori boutique, non solo sul territorio italiano Pt_1 ma anche all'estero, per acquisire microelementi necessari alla ricerca (millesimi di grammo), microelementi non ancora prodotti su larga scala e pertanto non facilmente reperibili sul mercato in consistenti quantità].
SO, a fondamento della contestazione, ha ritenuto che:
- “l'informazione relativa allo sviluppo ed al conseguente lancio del test sierologico costituiva un'informazione privilegiata al più tardi dal 25 marzo 2020 e fino alla diffusione da parte di RI, alle ore 07:09 del 7 aprile 2020, del comunicato stampa relativo al completamento con successo degli studi ed al conseguente lancio, entro la fine di aprile 2020, del test sierologico per identificare la risposta immunitaria al SARS-CoV-2” (pag. 2 Delibera;
v. anche pagg. 126 e ss. atto di accertamento);
SP ne fosse a conoscenza sin dalla fase iniziale della sperimentazione;
-l'operatività di su strumenti finanziari, all'infuori degli acquisiti contestati, fosse stata Pt_1
sporadica, sia in proprio (v. pag. 45 atto di accertamento) che sul sottodeposito titoli intestato alla madre (v. pag. 46 atto di accertamento); Persona_1
pagina 3 di 10 -l'abuso contestato a fosse stato commesso a titolo di dolo (v. pag. 8 Delibera). Pt_1
La sanzione pecuniaria è stata determinata applicando la regola del cumulo di cui all'art. 8 l. 689/81
[“sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 35.000 (euro 25.000 per l'acquisto di n. 650 azioni
RI disposto per conto della madre abusando della predetta informazione Persona_1
privilegiata, violazione ritenuta più grave e aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro
10.000, in relazione all'acquisto di n. 130 azioni RI disposto per conto per conto proprio, per un totale di euro 35.000)”] (pag. 10 Delibera;
v. anche pagg. 150 e 173/174 atto di accertamento).
L'opponente ha contestato la Delibera sanzionatoria sulla base di motivi come di seguito rubricati:
-Sull'intervenuta decadenza per violazione del termine di 180 giorni dall'accertamento ex articolo 187 septies comma 1 T.U.F. e 4 Regolamento SO
L'opponente ritiene che SO sia decaduta dal potere sanzionatorio avendo notificato la contestazione degli addebiti il 30.5.2023, oltre il termine di 180 giorni dall'accertamento, che potrebbe collocarsi al più tardi nel settembre 2022, dovendosi comunque ritenere il quadro istruttorio già completo sin dal dicembre 2021.
SO contesta il motivo deducendo che il quadro istruttorio potrebbe essere considerato completo il
23 novembre 2022 e deduce che, ai fini del rispetto del termine, da tale data debba essere computato un idoneo spatium deliberandi.
Parte
-Sulla natura non privilegiata delle informazioni: violazione dell'articolo 7
L'opponente contesta la natura privilegiata dell'informazione, ritenendo che la stessa non possa essere considerata precisa poiché “il procedimento di sviluppo del test sierologico, al momento del comunicato della Società, era ancora nella fase individuata come “fase tre, quella della sperimentazione, della validazione clinica, in attesa, quindi del rilascio delle certificazioni da parte delle singole autorità competenti (FDA, CE) e del successivo lancio sul mercato. Poiché la positiva validazione, la marchiatura ed il rilascio delle certificazioni possono giungere anche dopo moltissimo tempo (così come possono anche non giungere), è indubbio che la valutazione effettuata da SO circa il “carattere preciso” dell'informazione sia stata formulata con un giudizio ex post, all'esito quindi della conclusione del processo di sviluppo” (pag. 23 ricorso).
pagina 4 di 10 L'opponente richiama, a conforto della propria tesi, la pronuncia assolutoria del Tribunale penale di
Milano nel procedimento a carico di amministratore delegato di RI (su cui vedi Per_2
oltre).
L'opponente ritiene altresì che la notizia fosse stata resa pubblica [“…la stampa italiana (Il Sole 24 ore) pochi giorni prima (il 31 marzo 2020) av[esse] pubblicato un articolo dal quale emergeva a chiare lettere come “la sfida […] è lo sviluppo di un test su sangue in grado di individuare pazienti che siano stati esposti al contagio tramite la misurazione della risposta immunitaria” (Documento 21 – articolo del Ore del 1 aprile 2020): il test oggetto dell'articolo altro non è se non il test CP_2
sierologico. Inoltre, proprio nei medesimi giorni, molteplici sono stati gli articoli sulla stampa italiana ed estera riguardanti lo sviluppo di simili test da parte dei tanti competitors di RI che si rammenta è uno dei principali player mondiali nel campo della diagnostica in vitro (Documento 22 – articolo stampa straniera sviluppo test sierologico). Si richiama, infine, il contenuto del documento oggi prodotto sub 25 (la email del 25 marzo 2020 inviata alle ore 15.57) dal quale emerge come proprio un action item in programma per il 27 marzo (due giorni dopo), fosse quello di “entrare in contatto con le 4 regioni più rilevanti (Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna) per presentare il progetto che stiamo portando avanti e per comunicare che avremo un test in poche settimane […] --≥ organizzare una presentazione per venerdì 27 marzo per mostrare i Pt_3 risultati finora ottenuti”: l'informazione era senz'altro stata resa pubblica” pag. 26 ricorso].
-Il presunto ruolo dell'ER nel processo di sviluppo del test diagnostico e l'asserita Pt_1
Parte conoscenza dell'informazione privilegiata violazione dell'articolo 8 commi 1 e 4
L'opponente contesta di aver avuto un ruolo nelle due fasi finali della sperimentazione, essendo stato coinvolto, per l'approvvigionamento dei materiali, solo nelle due fasi iniziali della sperimentazione, nelle quali non vi poteva essere alcuna previsione di buon esito dello sviluppo.
L'opponente contesta anche i rilievi di SO sulla sua operatività in titoli deducendo di aver “operato sul medesimo titolo RI sin dal mese di febbraio 2020, precisamente il 13 ed il 24 febbraio dando
l'ordine di acquisto e di vendita di titoli azionari parzialmente eseguiti. Non solo: dal documento oggi prodotto (Documento 5 - movimenti titolo RI dal 2018) emerge come l'ER nel Pt_1
corso degli anni, precisamente dal 2018 in avanti, abbia più volte operato proprio sul titolo RI”
(pag. 9 ricorso).
pagina 5 di 10 -Sulla sproporzionalità della sanzione
L'opponente ritiene la sanzione eccessiva e chiede, in subordine, che sia rideterminata nel minimo;
contesta altresì l'applicazione dell'istituto del cumulo, facendo rilevare che le violazioni contestate non sarebbero state commesse con un'unica azione.
SO si è costituita con memoria depositata per la fase di merito il 21.6.2024 ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Dopo una fase cautelare, nella quale è stata decisa l'istanza di sospensione formulata dall'opponente, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 18.12.2024 con assegnazione alle parti di termini intermedi per il deposito di note, che entrambe hanno depositato.
Ritiene la Corte che l'opposizione possa essere accolta per la fondatezza del motivo attinente alla natura dell'informazione.
Le indagini di SO che hanno condotto all'adozione della Delibera qui opposta hanno riguardato sia il comunicato stampa diffuso da RI il 7.4.2020, avente ad oggetto il test sierologico, che un precedente comunicato stampa del 10.3.2020, sempre diffuso da RI, avente ad oggetto un test molecolare.
Tali indagini avevano coinvolto una pluralità di soggetti e la SO aveva adottato, all'esito, tre
Delibere sanzionatorie:
-Delibera n. 22593 del 13 febbraio 2023 nei confronti di RI, per violazione degli obblighi informativi previsti dal Regolamento MAR in relazione alla mancata qualificazione come informazioni privilegiate delle notizie relative ai test molecolare e sierologico, comunicate al pubblico dalla Società il 10 marzo 2020 ed il 7 aprile 2020
-Delibera n. 22715 del 24 maggio 2023 nei confronti di insider primari e secondari, riconducibili sia all'ambiente ospedaliero nell'ambito del quale erano state condotte le sperimentazioni dei test molecolare e sierologico, sia al contesto familiare o amicale dell'amministratore delegato di RI,
Per_2
-Delibera 23012 del 20 febbraio 2024 (oggetto della presente opposizione) nei confronti di insider riconducibili all'ambiente di lavoro di RI.
pagina 6 di 10 A carico di e di rispettivamente Amministratore Delegato di RI Per_2 Controparte_3
e Presidente dell'IRCCS San Matteo di Pavia, è stato altresì instaurato, per gli stessi fatti, un procedimento penale, conclusosi con sentenza n. 16257/23 del Tribunale di Milano del
14.11.23/12.2.24, che ha assolto entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste (doc. 20 opponente).
Nelle more del presente giudizio la Corte d'Appello di Torino si è pronunciata sull'opposizione di
RI avverso la Delibera 22593/23, con la sentenza n. 746/24 (qui prodotta dall'opponente).
Dalla parte in fatto della suddetta sentenza si desume che la contestazione rivolta a Diasorin con la
Delibera sanzionatoria era la seguente:
“All'esito del procedimento e delle deduzioni formulate dalla società, peraltro, la Commissione ritenne accertata la responsabilità di RI (solo) per l'illecito di cui all'art. 17, par. 1, MAR, per non avere tempestivamente comunicato al pubblico le informazioni concernenti lo sviluppo e l'imminente lancio dei test molecolare e sierologico, aventi natura privilegiata almeno a far data – rispettivamente
- dal 28 febbraio 2020 e dal 25 marzo 2020. Conseguentemente, con delibera n. 22593 del 13 febbraio
2023, notificata il 24 febbraio 2023 unitamente all'allegato atto di accertamento, comminò a RI la sanzione amministrativa di €. 100.000 per l'omessa tempestiva e corretta comunicazione delle informazioni privilegiate relative
– al completamento con successo degli studi ed il conseguente lancio di un test molecolare per diagnosticare il COVID-19 e – al completamento con successo degli studi ed il conseguente lancio di un test sierologico per l'individuazione della risposta immunitaria al SARS-CoV-2 in pazienti affetti da
COVID-19” (pag. 3 sentenza).
La corte torinese ha accolto il ricorso di RI, che aveva contestato la natura privilegiata dell'informazione, per le seguenti ragioni:
-l'informazione sul test sierologico non poteva considerarsi privilegiata nella data del 25.3.2020 per la mancanza del requisito della precisione, che, richiamando la giurisprudenza della S.C., potrebbe dirsi sussistente, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 596 del 2014, solo quando le informazioni siano sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto dell'evento pronosticato sui prezzi.
Secondo la Corte torinese, l'informazione oggetto del comunicato stampa relativo al test sierologico non era tale poiché “al 25 marzo 2020 il prototipo era stato testato soltanto su 26 campioni di siero;
non aveva dato risultati percentualmente sufficienti per avere valore clinico in campo diagnostico;
il processo di sperimentazione era ancora nella fase di prefattibilità; la sperimentazione a Pavia non era
pagina 7 di 10 ancora iniziata e gli esemplari del prototipo neppure erano stati inviati. La ragionevole certezza del buon esito della sperimentazione poteva forse sussistere nelle ottimistiche previsioni dei dirigenti di
RI, o nei loro desiderata, ma non nella realtà fattuale esistenza a tale data” (pag. 26 sentenza)
-l'informazione non poteva dirsi privilegiata anche per la mancanza del requisito della materialità, da intendersi quale attitudine della notizia, ove diffusa, a suscitare una reazione nella platea degli investitori: “In un contesto di generale attivazione delle industrie farmaceutiche, non solo in Italia ma in tutto il mondo occidentale, per la ricerca di presidi sanitari atti a fronteggiare la pandemia da
Covid-19, non può ritenersi con sufficiente sicurezza che la notizia circa il completamento con successo della sola fase di prefattibilità di un test sierologico atto ad individuare la risposta immunitaria al Covid, fase condotta mediante test del prototipo su appena ventisei campioni, fosse tale da indurre una reazione del mercato degli investitori”(pag. 27 sentenza).
Ritiene questa Corte che i suddetti rilievi della Corte torinese, che ha escluso la natura privilegiata dell'informazione, siano pienamente condivisibili, per le ragioni che la stessa Corte torinese ha esposto.
A tali ragioni possono aggiungersi quelle indicate nella sentenza penale che ha assolto
L'Amministratore delegato di RI e il Presidente dell' (v. doc. 20 Controparte_4
opponente): anche il Tribunale penale di Milano, infatti, ha escluso la natura privilegiata dell'informazione alla data del 25/26 marzo 2020, avendo accertato, a seguito di approfondita istruttoria, che la fase sperimentale presso il non era stata ancora Controparte_5
avviata al 26 marzo, essendo documentato che i prototipi del test sierologico “furono spediti da
Diasorin a tale Istituto di ricerca solo il successivo 27 marzo 2020 con avvio della validazione – e, dunque, della fase di fattibilità- nei giorni ad esso seguenti” (pag. 31)
SO ha comunque insistito per il rigetto della presente opposizione, ritenendo che in data 2 aprile, quando la validazione del test doveva ritenersi conclusa, l'informazione potesse considerarsi certamente privilegiata e che ne fosse a conoscenza, deducendo in particolare che: Pt_1
“Con l'e-mail del 1° aprile 2020, delle ore 12.27, è stata veicolata anche al Signor Pt_1
l'informazione che la validazione clinica sarebbe avvenuta esclusivamente presso il Policlinico San
Matteo di Pavia e non più anche presso l'Ospedale Niguarda di Milano. Come noto tale validazione ha avuto luogo il 2 aprile 2020. Infine, con l'e-mail del 3 aprile 2020 (Quality Assurance Testimone_1
Project ) ha inviato il “verbale del design review meeting per Controparte_6
pagina 8 di 10 l'apertura del progetto LIAISON SARS-CoV2 S1/S2 IgG, svoltasi il 02/04/2020” e “Design &
Development Plan” (v. pag. 143 atto di accertamento).
Ritiene, tuttavia, la Corte che tali elementi, per la loro genericità, non siano idonei a dimostrare che l'opponente abbia avuto piena contezza dell'avvenuta validazione del test né che a quella data l'informazione fosse precisa nel senso richiesto dalla normativa sanzionatoria.
Tale conclusione sulla natura non privilegiata dell'informazione può dirsi corroborata dalla accertata circolazione delle notizie sulla sperimentazione.
Come è stato osservato in altra sentenza di questa Corte, che ha accolto l'opposizione di altro soggetto sanzionato da SO in relazione alla stessa vicenda (Corte d'Appello Milano n. 1393/24 relativa a
Presidente della Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita di Gerenzano), Persona_3
“risulta pacifico che la notizia concernente la sperimentazione del test sierologico non era stata qualificata come privilegiata dalla stessa RI, che la natura privilegiata delle informazioni relative allo sviluppo dei test diagnostici per il Covid-19 non era stata ritenuta nemmeno dagli altri concorrenti quotati della predetta società e che la notizia concernente il test sierologico fosse largamente diffusa sia nell'ambito ospedaliero che nell'ambito societario (cfr. Atto di accertamento
SO, pag. 153: “C'è da dire che le evidenze documentali descrivono un contesto di diffusa circolazione della notizia concernente il test sierologico negli ambiti sia societario, sia ospedaliero, dovuto alla mancata qualificazione dell'informazione come privilegiata da parte di RI ed alla conseguente assenza di presidi procedurali a tutela della sua riservatezza)”.
La stessa SO, infine, nel valutare la gravità oggettiva della violazione ai fini della determinazione della sanzione a carico dell'odierno opponente, ha osservato che “il quadro informativo disponibile per il pubblico prima della pubblicazione del comunicato - in cui era già noto che RI aveva avviato con il la sperimentazione del prodotto diagnostico, essendo stato Controparte_5
pubblicato on-line l'Accordo ed avendo esso avuto seguito mediatico – ha fatto sì che la chiusura delle attività di validazione poteva ritenersi una notizia in parte (ma non del tutto) già attesa dal mercato, il quale poteva già avere in parte assorbito l'effetto sul prezzo delle azioni RI del possibile esito positivo della sperimentazione” (pag. 172 atto di accertamento).
L'opposizione, quindi, deve essere accolta e la Delibera impugnata deve essere annullata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di pagina 9 di 10 attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata, vengono poste a carico di SO soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'opposizione e annulla la Delibera impugnata;
-condanna SO al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Milano il 18.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 978/2024 promossa
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
MAGENTA 84 MILANO presso lo studio dell'avv. MASTROMATTEO LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CHIOLINO RAVA ILARIA
( ) e all'avv. SALVATORE ( ) C.F._2 C.F._3
Opponente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA BROLETTO, 7 MILANO presso lo studio dell'avv. PALMISANO
PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CAPPARIELLO
ELISABETTA ( ), all'avv. PALOMBELLA ANNUNZIATA C.F._4
( ) e all'avv. COLANTUONI VIRNA ( ) C.F._5 C.F._6
Opposta
Conclusioni
pagina 1 di 10 Per Parte_1
in via principale previa fissazione dell'udienza di discussione di cui all'articolo 187 septies comma 6 TUF, in accoglimento della presente opposizione dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare e/o priva di efficacia la delibera n. 23012 del 20 febbraio 2024 della Controparte_1
e dell'allegato Atto di Accertamento, notificata all'ER in data 27 febbraio
[...] Parte_1
2024 e tutti gli atti ad essa connessi e/o collegati e/o conseguenti, per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso, e per l'effetto dichiarare estinte e/o caducate le sanzioni amministrative principali e accessorie erogate con la delibera n. 23012 del 20 febbraio 2024 della Controparte_1
e dell'allegato Atto di Accertamento, notificata all'ER in data 27
[...] Parte_1
febbraio 2024 in via subordinata per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano non ravvisasse i presupposti per
l'annullamento della delibera n. 23012 del 20 febbraio 2024 della per le Controparte_1
Società e la e dell'allegato Atto di Accertamento, notificata all'ER in data 27 CP_1 Parte_1
febbraio 2024, ridurre la sanzione amministrativa pecuniaria e accessoria al minimo edittale.
In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Per Controparte_1
Si conclude perché piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello rigettare il ricorso in quanto infondato, confermando per l'effetto l'importo delle sanzioni applicate nei confronti dell'opponente.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni, produzioni documentali ed istanze, anche istruttorie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto davanti a questa Corte opposizione contro la Delibera Parte_1
sanzionatoria n. 23012 del 20.2.2024 (allegato J, fascicolo opponente) emessa dalla
[...]
(da qui SO), Delibera con la quale gli sono state irrogate: Controparte_1
-una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 35.000
pagina 2 di 10 -la sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187 quater, commi 1 e 2, del Tuf, pari a mesi 4, ed è stata disposta a suo carico la confisca dei beni, ai sensi dell'art. 187 sexies del Tuf, fino alla concorrenza del valore del profitto conseguito, pari ad euro 4.810,00.
La Delibera è stata adottata per la contestata violazione del combinato disposto dell'art. 8, paragrafi 1 e
4, lettera c), e dell'art. 14, lettera a), del Regolamento MAR, sanzionata dall'187 bis, comma 1, del Tuf, per avere acquistato, per conto della madre , 650 azioni RI il 3 aprile 2020 Persona_1
nonché, per conto proprio, 130 azioni RI il 6 aprile 2020, utilizzando l'informazione privilegiata concernente il test sierologico oggetto del comunicato stampa diffuso il 7.4.2020 da RI S.p.A., informazione di cui era in possesso in ragione della sua qualità di Global Parte_1
Procurement Director di RI (v. doc. J opponente cit.).
[come si legge nel ricorso in opposizione, alle pagine 7/8, il ricorrente “si occupa, in prima persona, dell'acquisto e dell'approvvigionamento di beni e servizi, delle materie prime, dei semilavorati necessari alla produzione dei beni nel solo settore aziendale dell'immunologia… Saltuariamente,
l'ER viene coinvolto nella negoziazione di contratti di acquisto di materie prime (per lo Pt_1
più proteine, macromolecole biologiche) utilizzate nelle attività di ricerca e sviluppo: in altre parole, all'ER viene richiesto di contattare laboratori boutique, non solo sul territorio italiano Pt_1 ma anche all'estero, per acquisire microelementi necessari alla ricerca (millesimi di grammo), microelementi non ancora prodotti su larga scala e pertanto non facilmente reperibili sul mercato in consistenti quantità].
SO, a fondamento della contestazione, ha ritenuto che:
- “l'informazione relativa allo sviluppo ed al conseguente lancio del test sierologico costituiva un'informazione privilegiata al più tardi dal 25 marzo 2020 e fino alla diffusione da parte di RI, alle ore 07:09 del 7 aprile 2020, del comunicato stampa relativo al completamento con successo degli studi ed al conseguente lancio, entro la fine di aprile 2020, del test sierologico per identificare la risposta immunitaria al SARS-CoV-2” (pag. 2 Delibera;
v. anche pagg. 126 e ss. atto di accertamento);
SP ne fosse a conoscenza sin dalla fase iniziale della sperimentazione;
-l'operatività di su strumenti finanziari, all'infuori degli acquisiti contestati, fosse stata Pt_1
sporadica, sia in proprio (v. pag. 45 atto di accertamento) che sul sottodeposito titoli intestato alla madre (v. pag. 46 atto di accertamento); Persona_1
pagina 3 di 10 -l'abuso contestato a fosse stato commesso a titolo di dolo (v. pag. 8 Delibera). Pt_1
La sanzione pecuniaria è stata determinata applicando la regola del cumulo di cui all'art. 8 l. 689/81
[“sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 35.000 (euro 25.000 per l'acquisto di n. 650 azioni
RI disposto per conto della madre abusando della predetta informazione Persona_1
privilegiata, violazione ritenuta più grave e aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro
10.000, in relazione all'acquisto di n. 130 azioni RI disposto per conto per conto proprio, per un totale di euro 35.000)”] (pag. 10 Delibera;
v. anche pagg. 150 e 173/174 atto di accertamento).
L'opponente ha contestato la Delibera sanzionatoria sulla base di motivi come di seguito rubricati:
-Sull'intervenuta decadenza per violazione del termine di 180 giorni dall'accertamento ex articolo 187 septies comma 1 T.U.F. e 4 Regolamento SO
L'opponente ritiene che SO sia decaduta dal potere sanzionatorio avendo notificato la contestazione degli addebiti il 30.5.2023, oltre il termine di 180 giorni dall'accertamento, che potrebbe collocarsi al più tardi nel settembre 2022, dovendosi comunque ritenere il quadro istruttorio già completo sin dal dicembre 2021.
SO contesta il motivo deducendo che il quadro istruttorio potrebbe essere considerato completo il
23 novembre 2022 e deduce che, ai fini del rispetto del termine, da tale data debba essere computato un idoneo spatium deliberandi.
Parte
-Sulla natura non privilegiata delle informazioni: violazione dell'articolo 7
L'opponente contesta la natura privilegiata dell'informazione, ritenendo che la stessa non possa essere considerata precisa poiché “il procedimento di sviluppo del test sierologico, al momento del comunicato della Società, era ancora nella fase individuata come “fase tre, quella della sperimentazione, della validazione clinica, in attesa, quindi del rilascio delle certificazioni da parte delle singole autorità competenti (FDA, CE) e del successivo lancio sul mercato. Poiché la positiva validazione, la marchiatura ed il rilascio delle certificazioni possono giungere anche dopo moltissimo tempo (così come possono anche non giungere), è indubbio che la valutazione effettuata da SO circa il “carattere preciso” dell'informazione sia stata formulata con un giudizio ex post, all'esito quindi della conclusione del processo di sviluppo” (pag. 23 ricorso).
pagina 4 di 10 L'opponente richiama, a conforto della propria tesi, la pronuncia assolutoria del Tribunale penale di
Milano nel procedimento a carico di amministratore delegato di RI (su cui vedi Per_2
oltre).
L'opponente ritiene altresì che la notizia fosse stata resa pubblica [“…la stampa italiana (Il Sole 24 ore) pochi giorni prima (il 31 marzo 2020) av[esse] pubblicato un articolo dal quale emergeva a chiare lettere come “la sfida […] è lo sviluppo di un test su sangue in grado di individuare pazienti che siano stati esposti al contagio tramite la misurazione della risposta immunitaria” (Documento 21 – articolo del Ore del 1 aprile 2020): il test oggetto dell'articolo altro non è se non il test CP_2
sierologico. Inoltre, proprio nei medesimi giorni, molteplici sono stati gli articoli sulla stampa italiana ed estera riguardanti lo sviluppo di simili test da parte dei tanti competitors di RI che si rammenta è uno dei principali player mondiali nel campo della diagnostica in vitro (Documento 22 – articolo stampa straniera sviluppo test sierologico). Si richiama, infine, il contenuto del documento oggi prodotto sub 25 (la email del 25 marzo 2020 inviata alle ore 15.57) dal quale emerge come proprio un action item in programma per il 27 marzo (due giorni dopo), fosse quello di “entrare in contatto con le 4 regioni più rilevanti (Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna) per presentare il progetto che stiamo portando avanti e per comunicare che avremo un test in poche settimane […] --≥ organizzare una presentazione per venerdì 27 marzo per mostrare i Pt_3 risultati finora ottenuti”: l'informazione era senz'altro stata resa pubblica” pag. 26 ricorso].
-Il presunto ruolo dell'ER nel processo di sviluppo del test diagnostico e l'asserita Pt_1
Parte conoscenza dell'informazione privilegiata violazione dell'articolo 8 commi 1 e 4
L'opponente contesta di aver avuto un ruolo nelle due fasi finali della sperimentazione, essendo stato coinvolto, per l'approvvigionamento dei materiali, solo nelle due fasi iniziali della sperimentazione, nelle quali non vi poteva essere alcuna previsione di buon esito dello sviluppo.
L'opponente contesta anche i rilievi di SO sulla sua operatività in titoli deducendo di aver “operato sul medesimo titolo RI sin dal mese di febbraio 2020, precisamente il 13 ed il 24 febbraio dando
l'ordine di acquisto e di vendita di titoli azionari parzialmente eseguiti. Non solo: dal documento oggi prodotto (Documento 5 - movimenti titolo RI dal 2018) emerge come l'ER nel Pt_1
corso degli anni, precisamente dal 2018 in avanti, abbia più volte operato proprio sul titolo RI”
(pag. 9 ricorso).
pagina 5 di 10 -Sulla sproporzionalità della sanzione
L'opponente ritiene la sanzione eccessiva e chiede, in subordine, che sia rideterminata nel minimo;
contesta altresì l'applicazione dell'istituto del cumulo, facendo rilevare che le violazioni contestate non sarebbero state commesse con un'unica azione.
SO si è costituita con memoria depositata per la fase di merito il 21.6.2024 ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Dopo una fase cautelare, nella quale è stata decisa l'istanza di sospensione formulata dall'opponente, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 18.12.2024 con assegnazione alle parti di termini intermedi per il deposito di note, che entrambe hanno depositato.
Ritiene la Corte che l'opposizione possa essere accolta per la fondatezza del motivo attinente alla natura dell'informazione.
Le indagini di SO che hanno condotto all'adozione della Delibera qui opposta hanno riguardato sia il comunicato stampa diffuso da RI il 7.4.2020, avente ad oggetto il test sierologico, che un precedente comunicato stampa del 10.3.2020, sempre diffuso da RI, avente ad oggetto un test molecolare.
Tali indagini avevano coinvolto una pluralità di soggetti e la SO aveva adottato, all'esito, tre
Delibere sanzionatorie:
-Delibera n. 22593 del 13 febbraio 2023 nei confronti di RI, per violazione degli obblighi informativi previsti dal Regolamento MAR in relazione alla mancata qualificazione come informazioni privilegiate delle notizie relative ai test molecolare e sierologico, comunicate al pubblico dalla Società il 10 marzo 2020 ed il 7 aprile 2020
-Delibera n. 22715 del 24 maggio 2023 nei confronti di insider primari e secondari, riconducibili sia all'ambiente ospedaliero nell'ambito del quale erano state condotte le sperimentazioni dei test molecolare e sierologico, sia al contesto familiare o amicale dell'amministratore delegato di RI,
Per_2
-Delibera 23012 del 20 febbraio 2024 (oggetto della presente opposizione) nei confronti di insider riconducibili all'ambiente di lavoro di RI.
pagina 6 di 10 A carico di e di rispettivamente Amministratore Delegato di RI Per_2 Controparte_3
e Presidente dell'IRCCS San Matteo di Pavia, è stato altresì instaurato, per gli stessi fatti, un procedimento penale, conclusosi con sentenza n. 16257/23 del Tribunale di Milano del
14.11.23/12.2.24, che ha assolto entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste (doc. 20 opponente).
Nelle more del presente giudizio la Corte d'Appello di Torino si è pronunciata sull'opposizione di
RI avverso la Delibera 22593/23, con la sentenza n. 746/24 (qui prodotta dall'opponente).
Dalla parte in fatto della suddetta sentenza si desume che la contestazione rivolta a Diasorin con la
Delibera sanzionatoria era la seguente:
“All'esito del procedimento e delle deduzioni formulate dalla società, peraltro, la Commissione ritenne accertata la responsabilità di RI (solo) per l'illecito di cui all'art. 17, par. 1, MAR, per non avere tempestivamente comunicato al pubblico le informazioni concernenti lo sviluppo e l'imminente lancio dei test molecolare e sierologico, aventi natura privilegiata almeno a far data – rispettivamente
- dal 28 febbraio 2020 e dal 25 marzo 2020. Conseguentemente, con delibera n. 22593 del 13 febbraio
2023, notificata il 24 febbraio 2023 unitamente all'allegato atto di accertamento, comminò a RI la sanzione amministrativa di €. 100.000 per l'omessa tempestiva e corretta comunicazione delle informazioni privilegiate relative
– al completamento con successo degli studi ed il conseguente lancio di un test molecolare per diagnosticare il COVID-19 e – al completamento con successo degli studi ed il conseguente lancio di un test sierologico per l'individuazione della risposta immunitaria al SARS-CoV-2 in pazienti affetti da
COVID-19” (pag. 3 sentenza).
La corte torinese ha accolto il ricorso di RI, che aveva contestato la natura privilegiata dell'informazione, per le seguenti ragioni:
-l'informazione sul test sierologico non poteva considerarsi privilegiata nella data del 25.3.2020 per la mancanza del requisito della precisione, che, richiamando la giurisprudenza della S.C., potrebbe dirsi sussistente, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 596 del 2014, solo quando le informazioni siano sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto dell'evento pronosticato sui prezzi.
Secondo la Corte torinese, l'informazione oggetto del comunicato stampa relativo al test sierologico non era tale poiché “al 25 marzo 2020 il prototipo era stato testato soltanto su 26 campioni di siero;
non aveva dato risultati percentualmente sufficienti per avere valore clinico in campo diagnostico;
il processo di sperimentazione era ancora nella fase di prefattibilità; la sperimentazione a Pavia non era
pagina 7 di 10 ancora iniziata e gli esemplari del prototipo neppure erano stati inviati. La ragionevole certezza del buon esito della sperimentazione poteva forse sussistere nelle ottimistiche previsioni dei dirigenti di
RI, o nei loro desiderata, ma non nella realtà fattuale esistenza a tale data” (pag. 26 sentenza)
-l'informazione non poteva dirsi privilegiata anche per la mancanza del requisito della materialità, da intendersi quale attitudine della notizia, ove diffusa, a suscitare una reazione nella platea degli investitori: “In un contesto di generale attivazione delle industrie farmaceutiche, non solo in Italia ma in tutto il mondo occidentale, per la ricerca di presidi sanitari atti a fronteggiare la pandemia da
Covid-19, non può ritenersi con sufficiente sicurezza che la notizia circa il completamento con successo della sola fase di prefattibilità di un test sierologico atto ad individuare la risposta immunitaria al Covid, fase condotta mediante test del prototipo su appena ventisei campioni, fosse tale da indurre una reazione del mercato degli investitori”(pag. 27 sentenza).
Ritiene questa Corte che i suddetti rilievi della Corte torinese, che ha escluso la natura privilegiata dell'informazione, siano pienamente condivisibili, per le ragioni che la stessa Corte torinese ha esposto.
A tali ragioni possono aggiungersi quelle indicate nella sentenza penale che ha assolto
L'Amministratore delegato di RI e il Presidente dell' (v. doc. 20 Controparte_4
opponente): anche il Tribunale penale di Milano, infatti, ha escluso la natura privilegiata dell'informazione alla data del 25/26 marzo 2020, avendo accertato, a seguito di approfondita istruttoria, che la fase sperimentale presso il non era stata ancora Controparte_5
avviata al 26 marzo, essendo documentato che i prototipi del test sierologico “furono spediti da
Diasorin a tale Istituto di ricerca solo il successivo 27 marzo 2020 con avvio della validazione – e, dunque, della fase di fattibilità- nei giorni ad esso seguenti” (pag. 31)
SO ha comunque insistito per il rigetto della presente opposizione, ritenendo che in data 2 aprile, quando la validazione del test doveva ritenersi conclusa, l'informazione potesse considerarsi certamente privilegiata e che ne fosse a conoscenza, deducendo in particolare che: Pt_1
“Con l'e-mail del 1° aprile 2020, delle ore 12.27, è stata veicolata anche al Signor Pt_1
l'informazione che la validazione clinica sarebbe avvenuta esclusivamente presso il Policlinico San
Matteo di Pavia e non più anche presso l'Ospedale Niguarda di Milano. Come noto tale validazione ha avuto luogo il 2 aprile 2020. Infine, con l'e-mail del 3 aprile 2020 (Quality Assurance Testimone_1
Project ) ha inviato il “verbale del design review meeting per Controparte_6
pagina 8 di 10 l'apertura del progetto LIAISON SARS-CoV2 S1/S2 IgG, svoltasi il 02/04/2020” e “Design &
Development Plan” (v. pag. 143 atto di accertamento).
Ritiene, tuttavia, la Corte che tali elementi, per la loro genericità, non siano idonei a dimostrare che l'opponente abbia avuto piena contezza dell'avvenuta validazione del test né che a quella data l'informazione fosse precisa nel senso richiesto dalla normativa sanzionatoria.
Tale conclusione sulla natura non privilegiata dell'informazione può dirsi corroborata dalla accertata circolazione delle notizie sulla sperimentazione.
Come è stato osservato in altra sentenza di questa Corte, che ha accolto l'opposizione di altro soggetto sanzionato da SO in relazione alla stessa vicenda (Corte d'Appello Milano n. 1393/24 relativa a
Presidente della Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita di Gerenzano), Persona_3
“risulta pacifico che la notizia concernente la sperimentazione del test sierologico non era stata qualificata come privilegiata dalla stessa RI, che la natura privilegiata delle informazioni relative allo sviluppo dei test diagnostici per il Covid-19 non era stata ritenuta nemmeno dagli altri concorrenti quotati della predetta società e che la notizia concernente il test sierologico fosse largamente diffusa sia nell'ambito ospedaliero che nell'ambito societario (cfr. Atto di accertamento
SO, pag. 153: “C'è da dire che le evidenze documentali descrivono un contesto di diffusa circolazione della notizia concernente il test sierologico negli ambiti sia societario, sia ospedaliero, dovuto alla mancata qualificazione dell'informazione come privilegiata da parte di RI ed alla conseguente assenza di presidi procedurali a tutela della sua riservatezza)”.
La stessa SO, infine, nel valutare la gravità oggettiva della violazione ai fini della determinazione della sanzione a carico dell'odierno opponente, ha osservato che “il quadro informativo disponibile per il pubblico prima della pubblicazione del comunicato - in cui era già noto che RI aveva avviato con il la sperimentazione del prodotto diagnostico, essendo stato Controparte_5
pubblicato on-line l'Accordo ed avendo esso avuto seguito mediatico – ha fatto sì che la chiusura delle attività di validazione poteva ritenersi una notizia in parte (ma non del tutto) già attesa dal mercato, il quale poteva già avere in parte assorbito l'effetto sul prezzo delle azioni RI del possibile esito positivo della sperimentazione” (pag. 172 atto di accertamento).
L'opposizione, quindi, deve essere accolta e la Delibera impugnata deve essere annullata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di pagina 9 di 10 attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata, vengono poste a carico di SO soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'opposizione e annulla la Delibera impugnata;
-condanna SO al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Milano il 18.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
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