Art. 1.
All' articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 , sono aggiunti i seguenti commi:
"La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute, o parti di esse, possano essere tenute pubblicamente e puo' provvedere alla pubblicita' dei propri lavori nei modi previsti dal regolamento della Camera.
E' sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione e' chiamata a discutere e deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza della accusa, di declaratoria di incompetenza della Commissione stessa, di messa in stato di accusa ovvero di non doversi procedere. A tale seduta e' ammessa la presenza del denunziato, dell'indiziato o dell'inquisito, che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione.
Non si applicano in tali casi le norme di cui ai primi tre commi del presente articolo".
All' articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 , sono aggiunti i seguenti commi:
"La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute, o parti di esse, possano essere tenute pubblicamente e puo' provvedere alla pubblicita' dei propri lavori nei modi previsti dal regolamento della Camera.
E' sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione e' chiamata a discutere e deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza della accusa, di declaratoria di incompetenza della Commissione stessa, di messa in stato di accusa ovvero di non doversi procedere. A tale seduta e' ammessa la presenza del denunziato, dell'indiziato o dell'inquisito, che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione.
Non si applicano in tali casi le norme di cui ai primi tre commi del presente articolo".