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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente relatore
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
Alina Rossato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4848/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TURETTA DORELLA Parte_1
Parte attrice contro
Convenuto contumace CP_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra e in data 10/09/2001 in Teolo (PD) e Parte_1 CP_1
trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Teolo al n. 5 P.I anno 2001 , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
b) Con rifusione di spese e compensi legali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 , nato il [...] a [...] , e , nata il [...] a [...] Parte_1 CP_1
(Albania), contraevano matrimonio in data 10.09.2001 in Teolo (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Teolo, N. 5 P. 1 anno 2001;
Dalla loro unione sono nati la figlia , nata ad [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...], attualmente entrambi maggiorenni;
[...]
Con sentenza n. 2232/2022, pubblicata in data 23.12.2022 e passata in giudicato, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra i coniugi.
In data 11.10.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata la sentenza Parte_1
di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 04.02.2025 compariva la sola parte ricorrente e, verificata la ritualità della notifica del ricorso, avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente, dichiarava la contumacia di e si riservava CP_1
di riferire al collegio.
****
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la convenuta è nata a [...]
Albania), appare quindi necessario verificare per ogni domanda se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento (UE)
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
1.
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
pagina 2 di 3 Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Giudice.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo, la quale, peraltro, risulta da anni irreperibile, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Considerato che il giudizio ha ad oggetto la sola pronuncia sullo stato, spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , contratto Parte_1 CP_1 il 10.09.2001 in Teolo (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Teolo, N. 5 P. 1 anno 2001;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.02.2024.
Il Presidente Cinzia Balletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente relatore
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
Alina Rossato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4848/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TURETTA DORELLA Parte_1
Parte attrice contro
Convenuto contumace CP_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra e in data 10/09/2001 in Teolo (PD) e Parte_1 CP_1
trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Teolo al n. 5 P.I anno 2001 , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
b) Con rifusione di spese e compensi legali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 , nato il [...] a [...] , e , nata il [...] a [...] Parte_1 CP_1
(Albania), contraevano matrimonio in data 10.09.2001 in Teolo (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Teolo, N. 5 P. 1 anno 2001;
Dalla loro unione sono nati la figlia , nata ad [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...], attualmente entrambi maggiorenni;
[...]
Con sentenza n. 2232/2022, pubblicata in data 23.12.2022 e passata in giudicato, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra i coniugi.
In data 11.10.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata la sentenza Parte_1
di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 04.02.2025 compariva la sola parte ricorrente e, verificata la ritualità della notifica del ricorso, avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente, dichiarava la contumacia di e si riservava CP_1
di riferire al collegio.
****
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la convenuta è nata a [...]
Albania), appare quindi necessario verificare per ogni domanda se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento (UE)
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
1.
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
pagina 2 di 3 Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Giudice.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo, la quale, peraltro, risulta da anni irreperibile, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Considerato che il giudizio ha ad oggetto la sola pronuncia sullo stato, spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , contratto Parte_1 CP_1 il 10.09.2001 in Teolo (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Teolo, N. 5 P. 1 anno 2001;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.02.2024.
Il Presidente Cinzia Balletti
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