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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 08/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta” disposta per l'udienza dell'8 aprile 2025
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nelle causa n. 482/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Lisa Vadini) contro (Avv. Simone Dal Pozzo), avente ad Parte_1 CP_1
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 22 maggio 2024, l'opponente in epigrafe indicata proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 68/2024 emesso da questo Tribunale il 12 aprile 2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 797,74 a titolo di titolo di retribuzione del mese di gennaio
2024 e del trattamento di fine rapporto maturati nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso dal 5.2.2020 al 10.1.2024. Deduceva: di aver convenuto con l'opposta che la retribuzione maturata nel mese venisse sempre corrisposta alla fine del mese successivo;
che questa prassi non era mai stata contestata da parte della lavoratrice, la quale era sempre stata regolarmente retribuita per il lavoro svolto;
che con le retribuzioni mensili, inoltre, erano stati sempre corrisposti i ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilità; che il 10.1.2024, l'opposta aveva presentato in modalità telematica le proprie dimissioni per giusta causa, dichiarando di non aver ricevuto la retribuzione delle mensilità di novembre e dicembre 2023, oltre alla tredicesima;
di aver in data 15.2.2024 inviato alla lavoratrice una formale contestazione della giusta causa di licenziamento;
di aver in data 18.2.2024 trasmesso una nota all' con la quale era stata CP_2 comunicata l'avvenuta contestazione della giusta causa di dimissioni avanzata dalla lavoratrice. Eccepiva la
“Insussistenza della giusta causa di dimissioni”, l' “Errata elaborazione dei conteggi di parte nella fase monitoria” e l'avvenuta “Corresponsione delle somme ingiunte in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo”. Concludeva chiedendo di “▪dichiarare l'insussistenza della giusta causa di dimissioni della Sig.ra e dell'avvenuto pagamento di tutte le spettanze retributive e di fine CP_1 rapporto;
▪ revocare il decreto ingiuntivo n. 68/2024 – R.G. 370/2024 emesso dal Tribunale di Chieti – Sezione Lavoro per le ragioni in fatto ed in diritto sopra descritte;
▪ condannare la Sig.ra al CP_1 pagamento in favore della società dell'indennità sostitutiva del preavviso pari Parte_1
a 15 giorni;
▪ condannare la Sig.ra al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in CP_1 favore della società nella misura di € 1.000,00, o nella diversa misura che sarà Parte_1 ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, evidenziando come tutti i pagamenti dedotti nel ricorso in opposizione fossero successivi al 10.1.2024, data delle dimissioni alla quale ella non aveva percepito la mensilità di novembre e di dicembre, e che per “un errore di calcolo” non era stata scomputata dal totale calcolato la modesta cifra pagata riferibile alla mensilità di gennaio 2024.
Dopo aver contestato che vi fosse un accordo aziendale e di aver acconsentito al ritardo nella corresponsione delle retribuzioni mensili, concludeva chiedendo “Dato atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 90,85, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e conclusione, rigettare la domanda introdotta da revocare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, Parte_1
condannare la società opponente al pagamento in favore della signora nata a [...] il CP_1
28.5.1967, ivi residente in [...] (C.F. ) della somma di € 706,89 oltre C.F._1
interessi legali sulla somma rivalutata e le spese della fase monitoria come già liquidate nel decreto ingiuntivo n. 68/2024. Con vittoria delle spese del presente giudizio.”.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con la produzione di documenti, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti.
- 2 -
Nel merito, l'opposizione non può dirsi fondata su ragioni tali da consentirne l'accoglimento.
A tal proposito, giova premettere che con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo l'opponente contesta il fondamento stesso della pretesa fatta valere dalla controparte con la procedura monitoria, con la conseguenza che le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'opposto e dall'opponente. Di conseguenza l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella mera contestazione della pretesa dell'opposto, gravando su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere nella fase monitoria.
Tale principio generale in tema di onere della prova in sede di opposizione a decreto ingiuntivo deve però essere in questa sede confrontato con il principio, comunemente vigente in relazione ai crediti di lavoro,
Pag. 2 di 5 secondo cui, di fronte ad una pretesa a titolo di differenze retributive, mentre il lavoratore può limitarsi a provare di aver svolto l'attività lavorativa dedotta in causa, è il datore di lavoro che deve provare di aver corrisposto a quest'ultimo la retribuzione effettivamente spettantegli.
Alla luce dei suesposti principi generali, deve in primo luogo evidenziarsi come il mancato pagamento delle voci retributive azionate in via monitoria da parte opposta possa dirsi non contestato da parte opponente, così come non contestata ne è la sua quantificazione, uniche ragioni fatte valere dall'opponente in questa sede essendo quella di pagamento del saldo del dovuto in data anteriore a quella del deposito del ricorso monitorio e di condanna dell'opposta “all'indennità sostitutiva del preavviso per insussistenza della giusta causa di dimissioni”.
Tale pretesa, però, è del tutto infondata.
L'esercizio del diritto di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere dal 5.2.2020 – ovverosia la rassegnazione delle dimissioni della lavoratrice – non può definirsi illegittimo, dovendo ritenersi fondata la prospettazione difensiva di parte opposta in ordine alla sussistenza della giusta causa.
A tale ultimo riguardo basti osservare come non sia in alcun modo contestato che l'opponente alla data delle dimissioni del 10.1.2024 non avesse ancora saldato all'opposta le retribuzioni per i mesi di novembre e dicembre del 2023.
Sul punto è consolidato il principio secondo il quale “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso” così come la valutazione della sussistenza della giusta causa è una valutazione di merito che deve essere fatta “tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 845 del 01/02/1999); in particolare, l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sè, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, a meno che non vengano allegate e provate circostanze tali da esonerare il datore di lavoro dall'adempimento alla sua principale obbligazione nascente dal rapporto di lavoro.
Nel caso di specie l'opponente si è limitata ad affermare – senza neppure offrirsi di provare – che la lavoratrice aveva “sempre accettato e non ha mai contestato la prassi aziendale di corrispondere la retribuzione maturata nel mese alla fine del mese successivo”, prassi in ogni caso non consentita dal CCNL applicato al rapporto di lavoro in esame: dalla lettura dell'art. 180 (doc. n.7 di parte opposta, pagg. 9 e 10) si desume che “La retribuzione mensile deve essere corrisposta entro il 6° giorno successivo al mese di competenza. In presenza di ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dei servizi amministrativi, con
Pag. 3 di 5 conguaglio nei 10 giorni successivi, deve essere corrisposto un acconto pari al 90% della presumibile retribuzione”; parte opponente non ha addotto alcuna ragione idonea a giustificare l'avvenuto ritardo nella corresponsione delle retribuzioni né tantomeno addotto alcuna valida ragione giustificativa della dedotta acquiescenza della lavoratrice;
le condizioni economiche e patrimoniali di quest'ultima (documentate con gli allegati da 2 a 5) evidenziano la necessità di percepire con regolarità la retribuzione, essenziale per soddisfare i propri bisogni di vita;
dal decreto ingiuntivo prodotto al doc. n.6 di parte opposta e dalle deduzioni della memoria di costituzione sul punto – non contestate da parte opponente –può desumersi, effettivamente, la plausibilità del venir meno della fiducia di parte opposta nel corretto adempimento di parte opponente alle proprie obbligazioni proprio per l'inadempimento già manifestatosi nell'ambito un precedente rapporto di lavoro con il legale rappresentante della società opponente
Pertanto, attesa la natura della retribuzione quale credito di natura alimentare, e l'idoneità degli inadempimenti contestati all'opponente a pregiudicare la lavoratrice e a ledere la sua fiducia in ordine al successivo puntuale adempimento, in assenza di prova in ordine alla – pur sola dedotta - giusta causa di licenziamento contestata solo il15.2.2024, deve senz'altro escludersi la fondatezza della pretesa di parte opponente a vedersi liquidare l'indennità di mancato preavviso per le dismissioni rassegnate dall'opposta.
Considerato che quest'ultima ha ammesso di aver ricevuto in data successiva a quella delle dimissioni il pagamento di una minima parte del trattamento retributivo spettante, il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condannata al pagamento del residuo del dovuto, liquidato nella misura non contestata di euro € 706,89, maggiorata degli accessori dovuti dalla data di cessazione del rapporto al soddisfo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, va infine condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione che, tenuto conto del valore e della natura della controversia (DM 55/2014), dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (espunto il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento), si liquidano in complessivi euro 515,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. n. 68/2024 emesso da questo Tribunale il 12 aprile 2024 e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 706,89, maggiorata degli accessori dovuti dalla data di cessazione CP_1
Pag. 4 di 5 del rapporto al soddisfo e alelle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro
515,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Chieti, lì 8 aprile 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 5 di 5
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nelle causa n. 482/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Lisa Vadini) contro (Avv. Simone Dal Pozzo), avente ad Parte_1 CP_1
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 22 maggio 2024, l'opponente in epigrafe indicata proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 68/2024 emesso da questo Tribunale il 12 aprile 2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 797,74 a titolo di titolo di retribuzione del mese di gennaio
2024 e del trattamento di fine rapporto maturati nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso dal 5.2.2020 al 10.1.2024. Deduceva: di aver convenuto con l'opposta che la retribuzione maturata nel mese venisse sempre corrisposta alla fine del mese successivo;
che questa prassi non era mai stata contestata da parte della lavoratrice, la quale era sempre stata regolarmente retribuita per il lavoro svolto;
che con le retribuzioni mensili, inoltre, erano stati sempre corrisposti i ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilità; che il 10.1.2024, l'opposta aveva presentato in modalità telematica le proprie dimissioni per giusta causa, dichiarando di non aver ricevuto la retribuzione delle mensilità di novembre e dicembre 2023, oltre alla tredicesima;
di aver in data 15.2.2024 inviato alla lavoratrice una formale contestazione della giusta causa di licenziamento;
di aver in data 18.2.2024 trasmesso una nota all' con la quale era stata CP_2 comunicata l'avvenuta contestazione della giusta causa di dimissioni avanzata dalla lavoratrice. Eccepiva la
“Insussistenza della giusta causa di dimissioni”, l' “Errata elaborazione dei conteggi di parte nella fase monitoria” e l'avvenuta “Corresponsione delle somme ingiunte in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo”. Concludeva chiedendo di “▪dichiarare l'insussistenza della giusta causa di dimissioni della Sig.ra e dell'avvenuto pagamento di tutte le spettanze retributive e di fine CP_1 rapporto;
▪ revocare il decreto ingiuntivo n. 68/2024 – R.G. 370/2024 emesso dal Tribunale di Chieti – Sezione Lavoro per le ragioni in fatto ed in diritto sopra descritte;
▪ condannare la Sig.ra al CP_1 pagamento in favore della società dell'indennità sostitutiva del preavviso pari Parte_1
a 15 giorni;
▪ condannare la Sig.ra al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in CP_1 favore della società nella misura di € 1.000,00, o nella diversa misura che sarà Parte_1 ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, evidenziando come tutti i pagamenti dedotti nel ricorso in opposizione fossero successivi al 10.1.2024, data delle dimissioni alla quale ella non aveva percepito la mensilità di novembre e di dicembre, e che per “un errore di calcolo” non era stata scomputata dal totale calcolato la modesta cifra pagata riferibile alla mensilità di gennaio 2024.
Dopo aver contestato che vi fosse un accordo aziendale e di aver acconsentito al ritardo nella corresponsione delle retribuzioni mensili, concludeva chiedendo “Dato atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 90,85, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e conclusione, rigettare la domanda introdotta da revocare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, Parte_1
condannare la società opponente al pagamento in favore della signora nata a [...] il CP_1
28.5.1967, ivi residente in [...] (C.F. ) della somma di € 706,89 oltre C.F._1
interessi legali sulla somma rivalutata e le spese della fase monitoria come già liquidate nel decreto ingiuntivo n. 68/2024. Con vittoria delle spese del presente giudizio.”.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con la produzione di documenti, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti.
- 2 -
Nel merito, l'opposizione non può dirsi fondata su ragioni tali da consentirne l'accoglimento.
A tal proposito, giova premettere che con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo l'opponente contesta il fondamento stesso della pretesa fatta valere dalla controparte con la procedura monitoria, con la conseguenza che le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'opposto e dall'opponente. Di conseguenza l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella mera contestazione della pretesa dell'opposto, gravando su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere nella fase monitoria.
Tale principio generale in tema di onere della prova in sede di opposizione a decreto ingiuntivo deve però essere in questa sede confrontato con il principio, comunemente vigente in relazione ai crediti di lavoro,
Pag. 2 di 5 secondo cui, di fronte ad una pretesa a titolo di differenze retributive, mentre il lavoratore può limitarsi a provare di aver svolto l'attività lavorativa dedotta in causa, è il datore di lavoro che deve provare di aver corrisposto a quest'ultimo la retribuzione effettivamente spettantegli.
Alla luce dei suesposti principi generali, deve in primo luogo evidenziarsi come il mancato pagamento delle voci retributive azionate in via monitoria da parte opposta possa dirsi non contestato da parte opponente, così come non contestata ne è la sua quantificazione, uniche ragioni fatte valere dall'opponente in questa sede essendo quella di pagamento del saldo del dovuto in data anteriore a quella del deposito del ricorso monitorio e di condanna dell'opposta “all'indennità sostitutiva del preavviso per insussistenza della giusta causa di dimissioni”.
Tale pretesa, però, è del tutto infondata.
L'esercizio del diritto di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere dal 5.2.2020 – ovverosia la rassegnazione delle dimissioni della lavoratrice – non può definirsi illegittimo, dovendo ritenersi fondata la prospettazione difensiva di parte opposta in ordine alla sussistenza della giusta causa.
A tale ultimo riguardo basti osservare come non sia in alcun modo contestato che l'opponente alla data delle dimissioni del 10.1.2024 non avesse ancora saldato all'opposta le retribuzioni per i mesi di novembre e dicembre del 2023.
Sul punto è consolidato il principio secondo il quale “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso” così come la valutazione della sussistenza della giusta causa è una valutazione di merito che deve essere fatta “tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 845 del 01/02/1999); in particolare, l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sè, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, a meno che non vengano allegate e provate circostanze tali da esonerare il datore di lavoro dall'adempimento alla sua principale obbligazione nascente dal rapporto di lavoro.
Nel caso di specie l'opponente si è limitata ad affermare – senza neppure offrirsi di provare – che la lavoratrice aveva “sempre accettato e non ha mai contestato la prassi aziendale di corrispondere la retribuzione maturata nel mese alla fine del mese successivo”, prassi in ogni caso non consentita dal CCNL applicato al rapporto di lavoro in esame: dalla lettura dell'art. 180 (doc. n.7 di parte opposta, pagg. 9 e 10) si desume che “La retribuzione mensile deve essere corrisposta entro il 6° giorno successivo al mese di competenza. In presenza di ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dei servizi amministrativi, con
Pag. 3 di 5 conguaglio nei 10 giorni successivi, deve essere corrisposto un acconto pari al 90% della presumibile retribuzione”; parte opponente non ha addotto alcuna ragione idonea a giustificare l'avvenuto ritardo nella corresponsione delle retribuzioni né tantomeno addotto alcuna valida ragione giustificativa della dedotta acquiescenza della lavoratrice;
le condizioni economiche e patrimoniali di quest'ultima (documentate con gli allegati da 2 a 5) evidenziano la necessità di percepire con regolarità la retribuzione, essenziale per soddisfare i propri bisogni di vita;
dal decreto ingiuntivo prodotto al doc. n.6 di parte opposta e dalle deduzioni della memoria di costituzione sul punto – non contestate da parte opponente –può desumersi, effettivamente, la plausibilità del venir meno della fiducia di parte opposta nel corretto adempimento di parte opponente alle proprie obbligazioni proprio per l'inadempimento già manifestatosi nell'ambito un precedente rapporto di lavoro con il legale rappresentante della società opponente
Pertanto, attesa la natura della retribuzione quale credito di natura alimentare, e l'idoneità degli inadempimenti contestati all'opponente a pregiudicare la lavoratrice e a ledere la sua fiducia in ordine al successivo puntuale adempimento, in assenza di prova in ordine alla – pur sola dedotta - giusta causa di licenziamento contestata solo il15.2.2024, deve senz'altro escludersi la fondatezza della pretesa di parte opponente a vedersi liquidare l'indennità di mancato preavviso per le dismissioni rassegnate dall'opposta.
Considerato che quest'ultima ha ammesso di aver ricevuto in data successiva a quella delle dimissioni il pagamento di una minima parte del trattamento retributivo spettante, il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condannata al pagamento del residuo del dovuto, liquidato nella misura non contestata di euro € 706,89, maggiorata degli accessori dovuti dalla data di cessazione del rapporto al soddisfo.
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In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, va infine condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione che, tenuto conto del valore e della natura della controversia (DM 55/2014), dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (espunto il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento), si liquidano in complessivi euro 515,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. n. 68/2024 emesso da questo Tribunale il 12 aprile 2024 e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 706,89, maggiorata degli accessori dovuti dalla data di cessazione CP_1
Pag. 4 di 5 del rapporto al soddisfo e alelle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro
515,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Chieti, lì 8 aprile 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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