Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.744.2024 R.A.C.L., promossa da:
nata il [...] Testimone_1
con il proc. avv. Miglietta dom.
CONTRO
CP_
avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 16.1.24, questo Giudice chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata in quanto affetta da patologie che ne riducono CP_ la capacità di lavoro nei limiti di legge;
con conseguente condanna di al relativo pagamento e con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria. All'uopo espone di avere invano presentato domanda in sede amministrativa in data
30.9.22.
Fissata l'udienza di discussione si è costituita parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Premesso che la prestazione per cui è causa non impone il ricorso alla procedura ex art.445 bis cpc, valga quanto segue.
L'art.1 dlgs 30.12.92 n.503 recita quanto segue: “Regime dell'assicurazione generale obbligatoria
Articolo 1
Età per il pensionamento di vecchiaia.
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato art. 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre -fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile
1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990,
n. 407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. Il ctu, all'esito di indagine accurate e traendo conclusioni scientificamente ineccepibili e non minate da opposte argomentazioni, ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie in consulenza tecnica d'ufficio puntualmente individuate, con invalidità in misura pari all'80% solo dal gennaio 2024.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e per l'effetto occorre riconoscere in capo a parte CP_ ricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e condannare alla liquidazione della prestazione con la decorrenza come per legge [Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 32591 del 17/12/2018 ], oltre accessori.
Considerata la decorrenza del quadro patologico utile al conseguimento della prestazione rispetto alla data degli accertamenti in sede amministrativa, sussistono gravi motivi per una compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
dichiara che parte ricorrente è invalida in misura dell'80% solo dal gennaio 2024 e CP_ condanna alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza come per legge, oltre accessori. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio CP_ definitivamente a carico di
Spese compensate.
Lecce, 04/02/2025
Lorenzo Bellanova