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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/11/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1710/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1710/2025, promossa da:
(C.E.F.E.R.) (C.F: Controparte_1 CP_2
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
PIERANDREA FASSI del Foro di Milano;
RICORRENTE contro
(C.F: ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._1 dall'Avv. SILVIA VALLE del Foro di Pavia;
RESISTENTE
Oggetto: altri rapporti condominiali.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22.10.2025.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso semplificato ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 05.05.2025, la
[...]
(d'ora in avanti anche ) ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 CP_4 esponendo:
- che nel 2018 aveva eseguito in favore del sito in Vigevano (PV), Controparte_5
Piazza Volta n. 1, lavori di riqualificazione interna, tinteggiatura, adeguamento dell'impianto elettrico dell'androne e rifacimento della facciata, i quali non venivano, però, interamente pagati;
- che dopo vari solleciti, il eseguiva pagamenti soltanto parziali;
CP_5
- che per il residuo importo, pari ad € 15.051,52, otteneva dal Tribunale di Pavia in data
05.12.2024 il decreto ingiuntivo n. 1912/2024, notificato al in persona CP_5 dell'amministratore pro tempore il 17.12.2024 e non opposto nei termini (doc. 1); - che in forza del passaggio in giudicato del titolo giudiziale, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 14.12.2025, intimava al ND debitore il pagamento delle somme dovute, oltre interessi e spese, unitamente all'atto di precetto (doc.
2);
- che, non avendo ottenuto alcun pagamento finanche parziale, con raccomandata a/r in data
14.02.2025 (anticipata via PEC all'amministratore il11.02.2025), tramite il legale incaricato, diffidava l'amministratore a comunicare l'elenco dei dati condòmini morosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 disp.att. c.c., completo delle generalità, indirizzi, importi dovuti e non pagati, con i rispettivi millesimi di competenza (doc. 3);
- che anche tale ulteriore invito rimaneva privo di riscontro.
Tanto premesso, ritenendo che l'obbligo di comunicare i dati dei condòmini morosi (e quindi la legittimazione passiva) spetti “all'amministratore in proprio e non al in forza del CP_5 dovere legale di cooperazione con i creditori sancito dall'art. 63, comma 2 disp. att. c.p.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il medesimo”, la società ha chiesto - CP_5 previa instaurazione del contraddittorio - la condanna della predetta amministratrice rag.
[...] alla consegna dell'elenco completo dei dati dei condòmini morosi, al fine di CP_3 conseguire il soddisfacimento del credito fondato sul decreto ingiuntivo non opposto, nonché al pagamento di una somma quantificata in € 100,00 (o nella diversa misura ritenuta di giustizia) per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dal provvedimento di condanna, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, in data 04.07.2025 si è costituita nella propria Controparte_3 qualità di amministratore del rappresentando: Controparte_5
- che a causa di “gravi problematiche” che avevano interessato il ND in questione, solo il 31.01.2024 l'assemblea si trovava ad approvare i piani di riparto a consuntivo delle gestioni pregresse 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ed il riparto a preventivo
2022/2023;
- che in quella seduta, il residuo della gestione straordinaria relativa ai lavori realizzati dalla veniva inserito tramite apposita colonna nel consuntivo della gestione Parte_2 ordinaria 2018/2019 e con essa riportato nelle gestioni ordinarie successive;
- che la rilevante e perdurante situazione debitoria di “alcuni condòmini”, accumulatasi nel corso delle varie annualità di gestione, rendeva “impossibile procedere al saldo del residuo ancora dovuto a , essendo necessario utilizzare le risorse disponibili per far Parte_2 fronte alle spese ordinarie;
- che alla data del 14.02.2025 in cui la società creditrice aveva richiesto l'elenco dei condòmini morosi, la morosità andava riferita alla gestione ordinaria e non alla gestione straordinaria relativa ai lavori per la facciata, “ormai inglobata nella prima”; in altri termini,
a quella data, “non risultava ancora essere stato approvato il consuntivo relativo alle gestioni
2022/2023 e 2023/2024, e neppure il preventivo 2024/2025”, sicché la stessa “si trovava nell'impossibilità di estrapolare l'elenco richiesto”;
- che si era prontamente attivata per procedere alla chiusura delle contabilità delle annualità di gestione pregresse e, non appena possibile, ha convocato l'assemblea ai fini della relativa approvazione per il giorno 07.07.2025 (doc. 2);
- che era, pertanto, in grado di comunicare - offrendole in comunicazione in allegato alla memoria di risposta (doc. 3 e 4) - l'elenco dei condòmini morosi e degli importi dovuti da ciascuno come da proposta di riparto, da sottoporre all'assemblea già convocata per l'approvazione.
A fronte della iniziale impossibilità per causa a lei non imputabile e della spontanea produzione documentale di quanto richiesto in giudizio, la convenuta ha concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi “la cessazione della materia del contendere, e/o comunque rigettarsi le domande proposte da parte ricorrente”, con vittoria di spese e competenze professionali.
Ad esito del rinvio disposto alla prima udienza del 16.07.2025 per fini conciliativi, le parti hanno dato atto di non aver trovato un accordo in ordine alle spese del giudizio;
pertanto, all'udienza del
22.10.2025 hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza e discusso oralmente la causa, riportandosi agli atti.
Il giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni, ai sensi del comma 3 dell'art. art. 281-sexies c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Appare opportuno in via di premessa, e per un migliore inquadramento della tematica qui delibata, muovere dal dato normativo di riferimento.
1.1 La Legge n. 220 del 2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.p.c., ha previsto al comma 1 che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi. Il comma 2 dispone che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini.
La Riforma del 2012 ha recepito la natura parziaria delle obbligazioni del secondo la CP_5 ricostruzione dogmatica operata da Cass., Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9148, nel senso che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del
, nei confronti di terzi la responsabilità diretta dei condòmini è retta dal criterio della CP_5 parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli CP_5 componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote.
Per le obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente è, pertanto, subordinato alla preventiva escussione del moroso ed
è limitato alla rispettiva quota di quest'ultimo e non all'intero debito verso il terzo creditore.
1.2 La norma dell'art. 63 disp. att. c.c. è stata recentemente interpretata dalla Suprema Corte (cfr.
Cass., sez. II, ord. n. 5043/2023; conf. Cass., sez. III, n. 34220/2023) nel senso che, ferma restando la natura parziaria delle obbligazioni condominiali: a) i condòmini in regola coi pagamenti possono essere aggrediti esecutivamente, in caso di insolvenza dei condòmini morosi, anche per la quota dell'obbligazione condominiale gravante su questi ultimi: sui primi, pertanto, grava una obbligazione sussidiaria di garanzia per le obbligazioni dei secondi, modellata come una sorta di fideiussione ex lege; b) i condòmini in regola coi pagamenti vantano, però, nei confronti del creditore del condominio, un beneficio di preventiva escussione dei condòmini morosi.
La lettura sistematica dei primi due commi dell'art. 63, disp. att. c.c. induce a concludere nel senso che il creditore, che voglia convenire uno o più dei singoli condòmini, deve preliminarmente agire nei confronti dei condòmini morosi, previa comunicazione dei dati da parte dell'amministratore.
1.3 Agli effetti della disciplina dettata dai primi due commi dell'art. 63 disp. att. c.c., deve intendersi come condòmino “moroso” il partecipante che non abbia versato all'amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore, mentre è “obbligato in regola con i pagamenti” il condòmino che abbia adempiuto al pagamento della propria quota afferente alle medesime spese nelle mani dell'amministratore.
1.4 Nel quadro normativo così delineato è evidente come l'obbligo per l'amministratore di comunicare ai creditori insoddisfatti, che ne dovessero fare richiesta, i dati dei condòmini morosi
(i.e., i nomi e l'importo dovuto dai singoli, oltre ai dati fiscali e catastali necessari a consentire l'esatta individuazione dei debitori e degli immobili di loro proprietà), sia di assoluta centralità per l'esercizio in concreto del diritto di credito e per l'operatività stessa del meccanismo del beneficium ordinis ac excussionis, entrambi contemplati dalla disposizione novellata.
1.5 Il legislatore della Riforma, pur recependo le spinte dottrinali, non ha tuttavia disciplinato il profilo della legittimazione passiva all'azione promossa dal creditore per ottenere la comunicazione dei dati dei condòmini morosi.
Sebbene non si faccia qui specifica eccezione sulla carenza di legittimazione e titolarità dell'amministratrice del evocata in proprio dalla società creditrice del Controparte_5
ND medesimo (profilo - comunque - accertabile d'ufficio; Cass., Sez. Un., n. 2951/2016), ai fini che interesserà evidenziare è bene ricordare che sulla questione la giurisprudenza di merito non ha dato una risposta univoca, dividendosi in due principali orientamenti:
- un primo orientamento, valorizzando il profilo funzionale di siffatto obbligo, ha ravvisato la legittimazione passiva in capo al in persona dell'amministratore pro CP_5 tempore”, essendo l'amministratore obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione (cfr. ex multis Trib. Tivoli, 16.11.2015; Trib. Roma,
01.02.2017; Trib. Napoli, 15.02.2019; C. App. Palermo n. 2047/2021; C. App. Napoli n.
3015/2022);
- un secondo orientamento, invece, argomentando sul dato letterale della disposizione e sulla ratio della novella, letta in chiave di responsabilizzazione della figura professionale dell'amministratore di ND, ha ritenuto legittimato passivo l'amministratore in proprio (cfr. Trib. Napoli, 05.09.2016 e id. 01.02.2017; Trib. Catania, 16.01.2018; C. App.
L'Aquila, n. 412/2022).
1.6 Il tema è stato recentemente affrontato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. II, 15.01.2025,
n. 1002) la quale, aderendo al secondo degli orientamenti sopra citati, ha affermato che la legittimazione passiva deve ravvisarsi “in capo alla persona dell'amministratore in proprio”.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale condiviso dalla S.C., l'obbligo di comunicazione previsto ultima parte del citato art. 63, comma 1, disp. att. c.c., delinea “un obbligo legale di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il ND, alla stregua del contratto di amministrazione”.
Si tratta, in altri termini, di un dovere legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore, e non incombente sul ND (in tal senso si era già espressa, in motivazione, Cass. civ., sez. VI-2, ord. n. 5829/2022).
Tale obbligo “esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini”, atteso che “l'amministratore è tenuto a fornire ad un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti”; come evidenziato da autorevole dottrina, infatti, “l'amministratore di condominio non necessariamente agisce sempre nell'interesse dei condòmini, ma talora addirittura in contrasto con essi. A titolo esemplificativo, si richiama l'art. 1129, comma 9 c.c., il quale stabilisce che - salva l'espressa dispensa assembleare - l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso;
analogamente, l'art. 1131 c.c. dispone che l'amministratore può agire in giudizio contro i condòmini e contro i terzi” (cfr. Cass. n. 1002/2025 cit.). Ne consegue che legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi
è l'amministratore in proprio e non il in persona dell'amministratore. CP_5
1.7 Come conferma la pronuncia in esame, poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra fra le attribuzioni dispositive e i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al
ND alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., se l'amministratore medesimo omette o anche solo dà esecuzione intempestiva alla domanda di comunicazione dati effettuata dal creditore, non sorge alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del ND, e la conseguente condanna deve essere emessa in danno dell'amministratore in proprio.
A tal proposito, la Corte osserva che anche il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condòmini morosi sia potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, “per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni”; inoltre, l'immotivato rifiuto dell'amministratore di comunicare al creditore, che ne faccia legittima richiesta, i dati dei condòmini non in regola con i pagamenti, risulterebbe contrario al “canone della buona fede”, dovendosi a questo riguardo intendere l'obbligo di cooperazione dell'amministratore come un dovere giuridico autonomo, espressione del più generale principio di solidarietà sociale.
1.8 Ora, all'interno del quadro interpretativo da ultimo offerto dal Supremo Collegio, sicuramente apprezzabile e condivisibile nelle sue esatte argomentazioni, appare invece distonico il riferimento alla natura “aquiliana” della responsabilità dell'amministratore.
Ad avviso di questo Giudice, la natura di detta responsabilità andrebbe rimeditata, nel senso che la violazione dell'art. 63, comma 1 disp. att. c.c. da parte dell'amministratore del ND, che sia rimasto colpevolmente inerte rispetto alla legittima richiesta di comunicazione dei dati dei condòmini morosi da parte del creditore disinformato, è idonea a fondare una responsabilità contrattuale e va inquadrata nello schema della responsabilità “relazionale”, o “da contatto sociale qualificato”, alla stregua dell'art. 1173 c.c., la quale sorge in conseguenza della violazione dell'obbligo legale di cooperazione con il terzo creditore, improntato ai canoni della correttezza e buona fede oggettiva.
1.9 Il modello della responsabilità da “contatto sociale qualificato”, così come delineato sulla base delle coordinate interpretative ricavabili dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in vari ambiti, si basa proprio sulla trasposizione della disciplina della responsabilità da inadempimento di un'obbligazione contrattuale in contesti relazionali, nei quali spicca la sussistenza di un rapporto qualificato tra più soggetti, ancorché in assenza di contratto.
Si tratta di relazioni qualificate sul piano del fatto, prima ancora che del diritto, in cui un soggetto si affida alla professionalità di un altro, ponendo sotto la sua sfera di controllo propri beni giuridici. 1.10 Muovendo da tale prospettiva, il fondamento spiccatamente relazionale della responsabilità dell'amministratore verso il terzo creditore del ND trova aggancio proprio nell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ravvisandosi nella disposizione di legge la fonte non di un dovere di generico di neminem laedere, bensì di obblighi specifici, “di buona fede, cooperazione e informazione” (ratio che la stessa Suprema Corte ha ben chiarito nella citata sentenza n.
1002/2025), la cui inosservanza è molto più vicina al paradigma concettuale della responsabilità contrattuale da “contatto sociale qualificato”.
Anche in questa ipotesi, infatti, non dubitandosi che a seguito all'entrata in vigore dell'art. 71-bis disp. att. c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012, l'esercizio dell'attività di amministratore è subordinata al possesso di determinati requisiti di professionalità e onorabilità, si riscontrano i presupposti che - a mente degli insegnamenti pervenuti dalla giurisprudenza di legittimità (v. in generale, da ultimo, Cass. n. 28758/2025) - connotano tipologicamente la relazione qualificata e che sono individuati nei seguenti termini:
a) l'ingerenza, da parte di un soggetto, nella sfera giuridica di un altro, per il raggiungimento di uno specifico scopo;
b) l'ingerenza si deve concretizzare nello svolgimento di una prestazione professionale, posta in essere da un soggetto “qualificato” ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività;
c) l'attività sia assoggettata a regole di condotta, prescritte dalla legge e specificamente volte a tutelare i terzi esposti ai rischi, ad essa potenzialmente connessi;
d) il contatto generi un affidamento nel soggetto nella cui sfera giuridica si produce l'ingerenza, riguardo alla conformità della prestazione ricevuta alle norme e agli standard professionali che la regolano.
1.11 Da tanto discende che, in tema di responsabilità da contatto sociale qualificato, trova applicazione il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., sicché l'attore è tenuto ad allegare e provare esclusivamente la fonte dell'obbligazione, ovverosia il titolo (legale o il contatto sociale) e il nesso di causalità tra il pregiudizio subìto e la condotta dell'agente, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o inesatto admepimento, mentre resta a carico di quest'ultimo, in alternativa alla prova dell'esatto adempimento, l'allegazione e la prova dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile, cioè della riconducibilità della violazione dei propri obblighi ad un impedimento imprevedibile ed inevitabile (cfr. tra le tante, Cass. n. 11544/2024; Cass. n.
10050/2022; Cass. n. 24073/2017; Cass. n. 3695/2016).
§2. All'esito di tale percorso interpretativo, qualificante la natura della responsabilità dell'amministratore dedotta nel presente giudizio (non essendo stata espressamente e formalmente qualificata dal ricorrente), può ora scendersi ad esaminare, nel merito, la vicenda per cui è causa
(ancorché ai fini della soccombenza virtuale).
2.1 Nel caso di specie, la società ricorrente ha dedotto e provato documentalmente:
- la propria legittimazione attiva di creditore del vantando un credito di Controparte_5 oltre quindicimila euro a saldo dei lavori di riqualificazione dell'edificio CP_6 eseguiti nel 2018, per il quale ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del
ND, non opposto e passato in cosa giudicata (cfr. doc. 1 fasc. ric.);
- la titolarità, quindi, ad agire esecutivamente nei confronti (prima) dei condòmini morosi per il pagamento delle quote di spettanza e, dunque, la titolarità e l'interesse qualificato ad ottenere tempestivamente dall'amministratore i dati dei condòmini morosi (doc. 2 fasc. ric.).
2.2 A fronte di ciò, nel ricorso la società ha (di fatto) allegato l'inadempimento dell'amministratore che, nonostante la diffida ad adempiere all'obbligo di comunicare i dati dei condòmini non in regola con i pagamenti (pacificamente ricevute a mezzo posta e PEC rispettivamente in data 11 e 14 febbraio 2025; cfr. doc. 3 fasc. ric.), non vi ha provveduto, rendendo così necessario dare corso al presente giudizio.
2.3 Per contro, costituendosi in giudizio, l'odierna resistente si è limitata a contestare genericamente, quanto poco verosimilmente, ogni forma di responsabilità, anche solo concorrente, quale amministratore del ND, nonostante la comprovata diffida all'uopo tempestivamente rivoltale dal difensore della società istante, esclusione tanto più immotivata ove si consideri il lasso di tempo intercorso tra la notifica del decreto ingiuntivo ed il deposito del ricorso introduttivo.
2.4 Premesso che sono rimaste solamente annunciate le “gravi problematiche che avevano interessato il ND” (cfr. punto 2 comp. risp.), alle quali non può assegnarsi alcun rilievo scusante, non può certo ritenersi causa di impossibilità (non imputabile) della - tempestiva - comunicazione al creditore che ne ha fatto richiesta dei dati dei condòmini morosi, l'avvenuta approvazione, da parte dell'assemblea, in unica soluzione, di più rendiconti consuntivi distinti e relativi a plurimi anni di gestione (comprensivi, quindi, delle morosità relative alle annualità precedenti, rimaste insolute).
È opinione consolidata in giurisprudenza che la mancata presentazione del rendiconto nel termine stabilito dalla normativa vigente rappresenta, difatti, una grave irregolarità gestionale prevista dall'art. 1129, comma 12, n. 1 c.c., in relazione all'art. 1130 n. 10 c.c.
Pertanto, se è vero che non vi è una norma dalla quale non si possa desumere che, in una stessa riunione, non possano essere approvati più rendiconti riferiti ad annualità pregresse, non si dubita che tale modalità di gestione, in violazione del principio di annualità stabilito dalla legge, sia in grado di provocare una confusione contabile da cui l'amministratore non può reputarsi estraneo. 2.5 In ogni caso - sempre nell'ottica contrattuale da “contatto qualificato” - grava sul debitore l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile, la quale è costituita “non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo” (cfr. Cass. n. 15712/2002); tale regola si reputa preferibile, anche in ragione del principio di “vicinanza” della prova, poiché detta prova è sempre riferibile alla sfera d'azione dell'amministratore, tanto più quando le dinamiche interne al singolo ND sono, di regola, del tutto sconosciute al terzo creditore.
Nel caso di specie, tale prova non può ritenersi raggiunta.
2.6 Deve ad ogni modo prendersi atto che nelle conclusioni rassegnate dalle parti in udienza e dalla documentazione da ultimo prodotta in giudizio dalla convenuta (segnatamente dal verbale assembleare del 21.10.2025 e del relativo allegato), risulta che l'assemblea del in Controparte_5 seconda convocazione abbia, ad un tempo, approvato all'unanimità dei presenti il “piano rateale richiesto da e predisposto il “riparto” tabellare ivi allegato, dove sono indicati (altresì) i dati CP_4 dei singoli condomini (non è chiaro se si tratta dei soli morosi, ovvero anche dei condòmini in regola, obbligati per le quote degli altri, come pare) e le quote da ciascuno dovute al creditore, con i rispettivi millesimi di competenza.
Siffatta sopravvenienza determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale di condanna alla consegna dei nominativi e su quella, accessoria, al pagamento di una astreinte in caso di ritardo.
2.7 L'esame della domanda si è tuttavia imposto, come accennato, ai fini della liquidazione delle spese di lite, atteso che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate secondo il criterio della cd. “soccombenza virtuale”.
2.8 Per quanto sopra esposto, non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione giudiziale delle spese di lite, neanche parziale;
d'altronde, la questione giuridica affrontata in motivazione non incide sulla conclusione che riscontra, in ogni caso e a qualsiasi titolo, la soccombenza (virtuale) dell'odierna convenuta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c. della convenuta a favore della società ricorrente, atteso che la comunicazione dei dati dei condòmini morosi (o comunque dei condòmini “obbligati” al pagamento dello specifico credito) è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso e in corso di causa. 2.9 La liquidazione delle spese è fatta come nel dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n.
44/2014 e succ. mod. dal D.M. n. 147/2022 (valori minimi per tutte le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta specifica attività di trattazione o istruttoria dopo la prima udienza), assumendo lo scaglione di valore delle cause comprese tra € 5.200 ed € 26.000, in quanto
- ferma la non inderogabilità del limite di cui all'art. 5, comma 6 D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore “indeterminabile” (cfr. Cass. n. 968/2022) - essa appare rispondere maggiormente all'oggetto e alla complessità della controversia, oltre che proporzionata alla utilità in concreto perseguita dalla parte virtualmente vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
• condanna la parte virtualmente soccombente, al rimborso delle Controparte_3 spese del giudizio in favore della parte virtualmente vittoriosa,
[...]
( che si liquidano in € 545,00 per spese Controparte_1 C.F._2 Pt_2 esenti, € 1.700,00 per compensi (così determinati: € 460,00 fase di studio, € 389,00 fase intr., € 851,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione della presente decisione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.
Così è deciso in Pavia, lì 15 novembre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1710/2025, promossa da:
(C.E.F.E.R.) (C.F: Controparte_1 CP_2
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
PIERANDREA FASSI del Foro di Milano;
RICORRENTE contro
(C.F: ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._1 dall'Avv. SILVIA VALLE del Foro di Pavia;
RESISTENTE
Oggetto: altri rapporti condominiali.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22.10.2025.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso semplificato ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 05.05.2025, la
[...]
(d'ora in avanti anche ) ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 CP_4 esponendo:
- che nel 2018 aveva eseguito in favore del sito in Vigevano (PV), Controparte_5
Piazza Volta n. 1, lavori di riqualificazione interna, tinteggiatura, adeguamento dell'impianto elettrico dell'androne e rifacimento della facciata, i quali non venivano, però, interamente pagati;
- che dopo vari solleciti, il eseguiva pagamenti soltanto parziali;
CP_5
- che per il residuo importo, pari ad € 15.051,52, otteneva dal Tribunale di Pavia in data
05.12.2024 il decreto ingiuntivo n. 1912/2024, notificato al in persona CP_5 dell'amministratore pro tempore il 17.12.2024 e non opposto nei termini (doc. 1); - che in forza del passaggio in giudicato del titolo giudiziale, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 14.12.2025, intimava al ND debitore il pagamento delle somme dovute, oltre interessi e spese, unitamente all'atto di precetto (doc.
2);
- che, non avendo ottenuto alcun pagamento finanche parziale, con raccomandata a/r in data
14.02.2025 (anticipata via PEC all'amministratore il11.02.2025), tramite il legale incaricato, diffidava l'amministratore a comunicare l'elenco dei dati condòmini morosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 disp.att. c.c., completo delle generalità, indirizzi, importi dovuti e non pagati, con i rispettivi millesimi di competenza (doc. 3);
- che anche tale ulteriore invito rimaneva privo di riscontro.
Tanto premesso, ritenendo che l'obbligo di comunicare i dati dei condòmini morosi (e quindi la legittimazione passiva) spetti “all'amministratore in proprio e non al in forza del CP_5 dovere legale di cooperazione con i creditori sancito dall'art. 63, comma 2 disp. att. c.p.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il medesimo”, la società ha chiesto - CP_5 previa instaurazione del contraddittorio - la condanna della predetta amministratrice rag.
[...] alla consegna dell'elenco completo dei dati dei condòmini morosi, al fine di CP_3 conseguire il soddisfacimento del credito fondato sul decreto ingiuntivo non opposto, nonché al pagamento di una somma quantificata in € 100,00 (o nella diversa misura ritenuta di giustizia) per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dal provvedimento di condanna, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, in data 04.07.2025 si è costituita nella propria Controparte_3 qualità di amministratore del rappresentando: Controparte_5
- che a causa di “gravi problematiche” che avevano interessato il ND in questione, solo il 31.01.2024 l'assemblea si trovava ad approvare i piani di riparto a consuntivo delle gestioni pregresse 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ed il riparto a preventivo
2022/2023;
- che in quella seduta, il residuo della gestione straordinaria relativa ai lavori realizzati dalla veniva inserito tramite apposita colonna nel consuntivo della gestione Parte_2 ordinaria 2018/2019 e con essa riportato nelle gestioni ordinarie successive;
- che la rilevante e perdurante situazione debitoria di “alcuni condòmini”, accumulatasi nel corso delle varie annualità di gestione, rendeva “impossibile procedere al saldo del residuo ancora dovuto a , essendo necessario utilizzare le risorse disponibili per far Parte_2 fronte alle spese ordinarie;
- che alla data del 14.02.2025 in cui la società creditrice aveva richiesto l'elenco dei condòmini morosi, la morosità andava riferita alla gestione ordinaria e non alla gestione straordinaria relativa ai lavori per la facciata, “ormai inglobata nella prima”; in altri termini,
a quella data, “non risultava ancora essere stato approvato il consuntivo relativo alle gestioni
2022/2023 e 2023/2024, e neppure il preventivo 2024/2025”, sicché la stessa “si trovava nell'impossibilità di estrapolare l'elenco richiesto”;
- che si era prontamente attivata per procedere alla chiusura delle contabilità delle annualità di gestione pregresse e, non appena possibile, ha convocato l'assemblea ai fini della relativa approvazione per il giorno 07.07.2025 (doc. 2);
- che era, pertanto, in grado di comunicare - offrendole in comunicazione in allegato alla memoria di risposta (doc. 3 e 4) - l'elenco dei condòmini morosi e degli importi dovuti da ciascuno come da proposta di riparto, da sottoporre all'assemblea già convocata per l'approvazione.
A fronte della iniziale impossibilità per causa a lei non imputabile e della spontanea produzione documentale di quanto richiesto in giudizio, la convenuta ha concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi “la cessazione della materia del contendere, e/o comunque rigettarsi le domande proposte da parte ricorrente”, con vittoria di spese e competenze professionali.
Ad esito del rinvio disposto alla prima udienza del 16.07.2025 per fini conciliativi, le parti hanno dato atto di non aver trovato un accordo in ordine alle spese del giudizio;
pertanto, all'udienza del
22.10.2025 hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza e discusso oralmente la causa, riportandosi agli atti.
Il giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni, ai sensi del comma 3 dell'art. art. 281-sexies c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Appare opportuno in via di premessa, e per un migliore inquadramento della tematica qui delibata, muovere dal dato normativo di riferimento.
1.1 La Legge n. 220 del 2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.p.c., ha previsto al comma 1 che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi. Il comma 2 dispone che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini.
La Riforma del 2012 ha recepito la natura parziaria delle obbligazioni del secondo la CP_5 ricostruzione dogmatica operata da Cass., Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9148, nel senso che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del
, nei confronti di terzi la responsabilità diretta dei condòmini è retta dal criterio della CP_5 parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli CP_5 componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote.
Per le obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente è, pertanto, subordinato alla preventiva escussione del moroso ed
è limitato alla rispettiva quota di quest'ultimo e non all'intero debito verso il terzo creditore.
1.2 La norma dell'art. 63 disp. att. c.c. è stata recentemente interpretata dalla Suprema Corte (cfr.
Cass., sez. II, ord. n. 5043/2023; conf. Cass., sez. III, n. 34220/2023) nel senso che, ferma restando la natura parziaria delle obbligazioni condominiali: a) i condòmini in regola coi pagamenti possono essere aggrediti esecutivamente, in caso di insolvenza dei condòmini morosi, anche per la quota dell'obbligazione condominiale gravante su questi ultimi: sui primi, pertanto, grava una obbligazione sussidiaria di garanzia per le obbligazioni dei secondi, modellata come una sorta di fideiussione ex lege; b) i condòmini in regola coi pagamenti vantano, però, nei confronti del creditore del condominio, un beneficio di preventiva escussione dei condòmini morosi.
La lettura sistematica dei primi due commi dell'art. 63, disp. att. c.c. induce a concludere nel senso che il creditore, che voglia convenire uno o più dei singoli condòmini, deve preliminarmente agire nei confronti dei condòmini morosi, previa comunicazione dei dati da parte dell'amministratore.
1.3 Agli effetti della disciplina dettata dai primi due commi dell'art. 63 disp. att. c.c., deve intendersi come condòmino “moroso” il partecipante che non abbia versato all'amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore, mentre è “obbligato in regola con i pagamenti” il condòmino che abbia adempiuto al pagamento della propria quota afferente alle medesime spese nelle mani dell'amministratore.
1.4 Nel quadro normativo così delineato è evidente come l'obbligo per l'amministratore di comunicare ai creditori insoddisfatti, che ne dovessero fare richiesta, i dati dei condòmini morosi
(i.e., i nomi e l'importo dovuto dai singoli, oltre ai dati fiscali e catastali necessari a consentire l'esatta individuazione dei debitori e degli immobili di loro proprietà), sia di assoluta centralità per l'esercizio in concreto del diritto di credito e per l'operatività stessa del meccanismo del beneficium ordinis ac excussionis, entrambi contemplati dalla disposizione novellata.
1.5 Il legislatore della Riforma, pur recependo le spinte dottrinali, non ha tuttavia disciplinato il profilo della legittimazione passiva all'azione promossa dal creditore per ottenere la comunicazione dei dati dei condòmini morosi.
Sebbene non si faccia qui specifica eccezione sulla carenza di legittimazione e titolarità dell'amministratrice del evocata in proprio dalla società creditrice del Controparte_5
ND medesimo (profilo - comunque - accertabile d'ufficio; Cass., Sez. Un., n. 2951/2016), ai fini che interesserà evidenziare è bene ricordare che sulla questione la giurisprudenza di merito non ha dato una risposta univoca, dividendosi in due principali orientamenti:
- un primo orientamento, valorizzando il profilo funzionale di siffatto obbligo, ha ravvisato la legittimazione passiva in capo al in persona dell'amministratore pro CP_5 tempore”, essendo l'amministratore obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione (cfr. ex multis Trib. Tivoli, 16.11.2015; Trib. Roma,
01.02.2017; Trib. Napoli, 15.02.2019; C. App. Palermo n. 2047/2021; C. App. Napoli n.
3015/2022);
- un secondo orientamento, invece, argomentando sul dato letterale della disposizione e sulla ratio della novella, letta in chiave di responsabilizzazione della figura professionale dell'amministratore di ND, ha ritenuto legittimato passivo l'amministratore in proprio (cfr. Trib. Napoli, 05.09.2016 e id. 01.02.2017; Trib. Catania, 16.01.2018; C. App.
L'Aquila, n. 412/2022).
1.6 Il tema è stato recentemente affrontato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. II, 15.01.2025,
n. 1002) la quale, aderendo al secondo degli orientamenti sopra citati, ha affermato che la legittimazione passiva deve ravvisarsi “in capo alla persona dell'amministratore in proprio”.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale condiviso dalla S.C., l'obbligo di comunicazione previsto ultima parte del citato art. 63, comma 1, disp. att. c.c., delinea “un obbligo legale di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il ND, alla stregua del contratto di amministrazione”.
Si tratta, in altri termini, di un dovere legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore, e non incombente sul ND (in tal senso si era già espressa, in motivazione, Cass. civ., sez. VI-2, ord. n. 5829/2022).
Tale obbligo “esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini”, atteso che “l'amministratore è tenuto a fornire ad un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti”; come evidenziato da autorevole dottrina, infatti, “l'amministratore di condominio non necessariamente agisce sempre nell'interesse dei condòmini, ma talora addirittura in contrasto con essi. A titolo esemplificativo, si richiama l'art. 1129, comma 9 c.c., il quale stabilisce che - salva l'espressa dispensa assembleare - l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso;
analogamente, l'art. 1131 c.c. dispone che l'amministratore può agire in giudizio contro i condòmini e contro i terzi” (cfr. Cass. n. 1002/2025 cit.). Ne consegue che legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi
è l'amministratore in proprio e non il in persona dell'amministratore. CP_5
1.7 Come conferma la pronuncia in esame, poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra fra le attribuzioni dispositive e i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al
ND alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., se l'amministratore medesimo omette o anche solo dà esecuzione intempestiva alla domanda di comunicazione dati effettuata dal creditore, non sorge alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del ND, e la conseguente condanna deve essere emessa in danno dell'amministratore in proprio.
A tal proposito, la Corte osserva che anche il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condòmini morosi sia potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, “per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni”; inoltre, l'immotivato rifiuto dell'amministratore di comunicare al creditore, che ne faccia legittima richiesta, i dati dei condòmini non in regola con i pagamenti, risulterebbe contrario al “canone della buona fede”, dovendosi a questo riguardo intendere l'obbligo di cooperazione dell'amministratore come un dovere giuridico autonomo, espressione del più generale principio di solidarietà sociale.
1.8 Ora, all'interno del quadro interpretativo da ultimo offerto dal Supremo Collegio, sicuramente apprezzabile e condivisibile nelle sue esatte argomentazioni, appare invece distonico il riferimento alla natura “aquiliana” della responsabilità dell'amministratore.
Ad avviso di questo Giudice, la natura di detta responsabilità andrebbe rimeditata, nel senso che la violazione dell'art. 63, comma 1 disp. att. c.c. da parte dell'amministratore del ND, che sia rimasto colpevolmente inerte rispetto alla legittima richiesta di comunicazione dei dati dei condòmini morosi da parte del creditore disinformato, è idonea a fondare una responsabilità contrattuale e va inquadrata nello schema della responsabilità “relazionale”, o “da contatto sociale qualificato”, alla stregua dell'art. 1173 c.c., la quale sorge in conseguenza della violazione dell'obbligo legale di cooperazione con il terzo creditore, improntato ai canoni della correttezza e buona fede oggettiva.
1.9 Il modello della responsabilità da “contatto sociale qualificato”, così come delineato sulla base delle coordinate interpretative ricavabili dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in vari ambiti, si basa proprio sulla trasposizione della disciplina della responsabilità da inadempimento di un'obbligazione contrattuale in contesti relazionali, nei quali spicca la sussistenza di un rapporto qualificato tra più soggetti, ancorché in assenza di contratto.
Si tratta di relazioni qualificate sul piano del fatto, prima ancora che del diritto, in cui un soggetto si affida alla professionalità di un altro, ponendo sotto la sua sfera di controllo propri beni giuridici. 1.10 Muovendo da tale prospettiva, il fondamento spiccatamente relazionale della responsabilità dell'amministratore verso il terzo creditore del ND trova aggancio proprio nell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ravvisandosi nella disposizione di legge la fonte non di un dovere di generico di neminem laedere, bensì di obblighi specifici, “di buona fede, cooperazione e informazione” (ratio che la stessa Suprema Corte ha ben chiarito nella citata sentenza n.
1002/2025), la cui inosservanza è molto più vicina al paradigma concettuale della responsabilità contrattuale da “contatto sociale qualificato”.
Anche in questa ipotesi, infatti, non dubitandosi che a seguito all'entrata in vigore dell'art. 71-bis disp. att. c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012, l'esercizio dell'attività di amministratore è subordinata al possesso di determinati requisiti di professionalità e onorabilità, si riscontrano i presupposti che - a mente degli insegnamenti pervenuti dalla giurisprudenza di legittimità (v. in generale, da ultimo, Cass. n. 28758/2025) - connotano tipologicamente la relazione qualificata e che sono individuati nei seguenti termini:
a) l'ingerenza, da parte di un soggetto, nella sfera giuridica di un altro, per il raggiungimento di uno specifico scopo;
b) l'ingerenza si deve concretizzare nello svolgimento di una prestazione professionale, posta in essere da un soggetto “qualificato” ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività;
c) l'attività sia assoggettata a regole di condotta, prescritte dalla legge e specificamente volte a tutelare i terzi esposti ai rischi, ad essa potenzialmente connessi;
d) il contatto generi un affidamento nel soggetto nella cui sfera giuridica si produce l'ingerenza, riguardo alla conformità della prestazione ricevuta alle norme e agli standard professionali che la regolano.
1.11 Da tanto discende che, in tema di responsabilità da contatto sociale qualificato, trova applicazione il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., sicché l'attore è tenuto ad allegare e provare esclusivamente la fonte dell'obbligazione, ovverosia il titolo (legale o il contatto sociale) e il nesso di causalità tra il pregiudizio subìto e la condotta dell'agente, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o inesatto admepimento, mentre resta a carico di quest'ultimo, in alternativa alla prova dell'esatto adempimento, l'allegazione e la prova dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile, cioè della riconducibilità della violazione dei propri obblighi ad un impedimento imprevedibile ed inevitabile (cfr. tra le tante, Cass. n. 11544/2024; Cass. n.
10050/2022; Cass. n. 24073/2017; Cass. n. 3695/2016).
§2. All'esito di tale percorso interpretativo, qualificante la natura della responsabilità dell'amministratore dedotta nel presente giudizio (non essendo stata espressamente e formalmente qualificata dal ricorrente), può ora scendersi ad esaminare, nel merito, la vicenda per cui è causa
(ancorché ai fini della soccombenza virtuale).
2.1 Nel caso di specie, la società ricorrente ha dedotto e provato documentalmente:
- la propria legittimazione attiva di creditore del vantando un credito di Controparte_5 oltre quindicimila euro a saldo dei lavori di riqualificazione dell'edificio CP_6 eseguiti nel 2018, per il quale ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del
ND, non opposto e passato in cosa giudicata (cfr. doc. 1 fasc. ric.);
- la titolarità, quindi, ad agire esecutivamente nei confronti (prima) dei condòmini morosi per il pagamento delle quote di spettanza e, dunque, la titolarità e l'interesse qualificato ad ottenere tempestivamente dall'amministratore i dati dei condòmini morosi (doc. 2 fasc. ric.).
2.2 A fronte di ciò, nel ricorso la società ha (di fatto) allegato l'inadempimento dell'amministratore che, nonostante la diffida ad adempiere all'obbligo di comunicare i dati dei condòmini non in regola con i pagamenti (pacificamente ricevute a mezzo posta e PEC rispettivamente in data 11 e 14 febbraio 2025; cfr. doc. 3 fasc. ric.), non vi ha provveduto, rendendo così necessario dare corso al presente giudizio.
2.3 Per contro, costituendosi in giudizio, l'odierna resistente si è limitata a contestare genericamente, quanto poco verosimilmente, ogni forma di responsabilità, anche solo concorrente, quale amministratore del ND, nonostante la comprovata diffida all'uopo tempestivamente rivoltale dal difensore della società istante, esclusione tanto più immotivata ove si consideri il lasso di tempo intercorso tra la notifica del decreto ingiuntivo ed il deposito del ricorso introduttivo.
2.4 Premesso che sono rimaste solamente annunciate le “gravi problematiche che avevano interessato il ND” (cfr. punto 2 comp. risp.), alle quali non può assegnarsi alcun rilievo scusante, non può certo ritenersi causa di impossibilità (non imputabile) della - tempestiva - comunicazione al creditore che ne ha fatto richiesta dei dati dei condòmini morosi, l'avvenuta approvazione, da parte dell'assemblea, in unica soluzione, di più rendiconti consuntivi distinti e relativi a plurimi anni di gestione (comprensivi, quindi, delle morosità relative alle annualità precedenti, rimaste insolute).
È opinione consolidata in giurisprudenza che la mancata presentazione del rendiconto nel termine stabilito dalla normativa vigente rappresenta, difatti, una grave irregolarità gestionale prevista dall'art. 1129, comma 12, n. 1 c.c., in relazione all'art. 1130 n. 10 c.c.
Pertanto, se è vero che non vi è una norma dalla quale non si possa desumere che, in una stessa riunione, non possano essere approvati più rendiconti riferiti ad annualità pregresse, non si dubita che tale modalità di gestione, in violazione del principio di annualità stabilito dalla legge, sia in grado di provocare una confusione contabile da cui l'amministratore non può reputarsi estraneo. 2.5 In ogni caso - sempre nell'ottica contrattuale da “contatto qualificato” - grava sul debitore l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile, la quale è costituita “non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo” (cfr. Cass. n. 15712/2002); tale regola si reputa preferibile, anche in ragione del principio di “vicinanza” della prova, poiché detta prova è sempre riferibile alla sfera d'azione dell'amministratore, tanto più quando le dinamiche interne al singolo ND sono, di regola, del tutto sconosciute al terzo creditore.
Nel caso di specie, tale prova non può ritenersi raggiunta.
2.6 Deve ad ogni modo prendersi atto che nelle conclusioni rassegnate dalle parti in udienza e dalla documentazione da ultimo prodotta in giudizio dalla convenuta (segnatamente dal verbale assembleare del 21.10.2025 e del relativo allegato), risulta che l'assemblea del in Controparte_5 seconda convocazione abbia, ad un tempo, approvato all'unanimità dei presenti il “piano rateale richiesto da e predisposto il “riparto” tabellare ivi allegato, dove sono indicati (altresì) i dati CP_4 dei singoli condomini (non è chiaro se si tratta dei soli morosi, ovvero anche dei condòmini in regola, obbligati per le quote degli altri, come pare) e le quote da ciascuno dovute al creditore, con i rispettivi millesimi di competenza.
Siffatta sopravvenienza determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale di condanna alla consegna dei nominativi e su quella, accessoria, al pagamento di una astreinte in caso di ritardo.
2.7 L'esame della domanda si è tuttavia imposto, come accennato, ai fini della liquidazione delle spese di lite, atteso che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate secondo il criterio della cd. “soccombenza virtuale”.
2.8 Per quanto sopra esposto, non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione giudiziale delle spese di lite, neanche parziale;
d'altronde, la questione giuridica affrontata in motivazione non incide sulla conclusione che riscontra, in ogni caso e a qualsiasi titolo, la soccombenza (virtuale) dell'odierna convenuta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c. della convenuta a favore della società ricorrente, atteso che la comunicazione dei dati dei condòmini morosi (o comunque dei condòmini “obbligati” al pagamento dello specifico credito) è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso e in corso di causa. 2.9 La liquidazione delle spese è fatta come nel dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n.
44/2014 e succ. mod. dal D.M. n. 147/2022 (valori minimi per tutte le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta specifica attività di trattazione o istruttoria dopo la prima udienza), assumendo lo scaglione di valore delle cause comprese tra € 5.200 ed € 26.000, in quanto
- ferma la non inderogabilità del limite di cui all'art. 5, comma 6 D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore “indeterminabile” (cfr. Cass. n. 968/2022) - essa appare rispondere maggiormente all'oggetto e alla complessità della controversia, oltre che proporzionata alla utilità in concreto perseguita dalla parte virtualmente vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
• condanna la parte virtualmente soccombente, al rimborso delle Controparte_3 spese del giudizio in favore della parte virtualmente vittoriosa,
[...]
( che si liquidano in € 545,00 per spese Controparte_1 C.F._2 Pt_2 esenti, € 1.700,00 per compensi (così determinati: € 460,00 fase di studio, € 389,00 fase intr., € 851,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione della presente decisione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.
Così è deciso in Pavia, lì 15 novembre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti