Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 475/2024 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 13440/2024 emessa in data 19/03/2024 e pubblicata in data 15/05/2024 all'esito del giudizio di cui al r.g. n. 23032/2019; avente ad oggetto: monetizzazione ferie;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/02/2024; promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
(C.F. ) e (C.F.
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5
), rappresentate e difese, congiuntamente e CodiceFiscale_5 disgiuntamente, dagli Avv.ti Domenico Naso e Cinzia Ganzerli, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito a Roma;
ricorrenti in riassunzione;
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato in Bologna e domiciliato ex lege presso i relativi uffici siti pag. 1 di 13
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Reggio Emilia Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 premesso: 1) di avere prestato servizio nel corso dell'anno scolastico
[...]
2012/2013 quali docenti in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il con scadenza al 30/6/2013; 2) di non avere usufruito delle ferie maturate CP_2 nel periodo di lavoro e di avere residuato alla cessazione del rapporto 26 giorni di ferie non godute ciascuno;
3) di avere inutilmente diffidato le amministrazione convenute al pagamento delle ferie non godute;
chiedevano accertarsi e dichiararsi il loro diritto al pagamento delle ferie non godute da liquidarsi ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 2 CCNL vigente e conseguentemente condannarsi le amministrazioni resistenti ciascuno per le proprie competenze, all'emanazione di un nuovo decreto per la liquidazione delle ferie non godute, con condanna alla corresponsione delle differenze retributive dovute come da conteggio allegato al ricorso o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata in corso di causa.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_2 infondato in fatto ed in diritto.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 306/17, emessa e pubblicata il
5/12/2017, accoglieva la domanda condannando il al pagamento dei relativi CP_2 importi richiesti oltre interessi e rivalutazione reputando la novella legislativa di cui agli artt. 5, comma 8 d.l. 95/2012 e i commi 54, 55 e 56 legge n. 228/2012 non applicabile essendo la relativa applicabilità stata differita al 1/9/2013 giusta il disposto del citato art. 1, comma 56 legge 228/2012 con conseguente regolamentazione della fattispecie secondo la disciplina di cui all'art. 19 del
CCNL e con conseguente riconoscimento della indennità sostitutiva delle ferie non godete nell'intero ammontare rivendicato.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello il e l CP_2 Pt_6
pag. 2 di 13 sulla base di un unico motivo censurando Parte_7 la interpretazione giuridica del giudice di prime cure e reputando viceversa pienamente applicabile alla fattispecie il disposto di cui all'art. 5 comma 8 d.l.
95/12 nonché affermando il differimento al 1/9/2013 riferito "non alla decorrenza degli effetti della legge. ma alla disapplicazione delle norme pattizie difformi" con riferimento "al contenuto dei commi dell'articolo per i quali è previsto il regolamento di un eventuale conflitto".
Rilevavano poi come i docenti fossero stati assunti tutti in tempo utile per potere prima della scadenza del mandato, usufruire delle ferie e come non fosse stato provato da parte di essi di avere richiesto un determinato periodo di ferie senza averlo ottenuto.
Le docenti appellate costituendosi in appello eccepivano in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per assenza dei requisiti previsti dall'art. 434 c.p.c. e segnatamente per la mancata indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto proponendosi critiche meramente teoriche.
Si dolevano poi della violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. attesa la asserita contestazione dei conteggi ed il difetto di richiesta stragiudiziale del pagamento delle ferie viceversa non operata in primo grado peraltro a fronte di una costituzione tardiva, con richiesta di condanna dell'Amministrazione per lite temeraria ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e 96 c.p.c.
Nel merito chiedevano poi il rigetto dell'appello con piena conferma della sentenza di prime cure affermando del tutto corretta la motivazione spesa in primo grado atteso che nessuna norma che escludesse tale diritto era vigente alla data di cessazione del loro rapporto di lavoro.
Questa Corte di Merito con sentenza n. 20/2019, disattese le eccezioni preliminari sollevate dalle allora appellate, ritenuta corretta l'esegesi proposta dall'Amministrazione scolastica, ha accolto l'appello, compensando integralmente fra le parte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Poi, così come si ha modo di leggere nell'ordinanza rescindente: “ Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre Parte_5 motivi.
Il si è difeso con controricorso. Le ricorrenti hanno depositato memoria. CP_2
(…)
pag. 3 di 13 1) Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 342, 345 e 434, come modificati dalla legge n. 134 del 2012 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato a respingere le loro eccezioni preliminari di inammissibilità. (…)
2) Con il secondo motivo le ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 CCNL scuola.
Con il terzo motivo si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come modificato dalla legge n. 228 del 2012.
Esse sostengono che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che i loro contratti a tempo determinato erano scaduti il 30 giugno 2013, con la conseguenza che non avrebbero avuto la possibilità di godere delle ferie, pur avendole accumulate ai sensi degli artt. 13 e 19 del CCNL Scuola.
La sentenza di appello avrebbe errato nell'affermare che la normativa dettata dal d.l. n. 95 del 2012 avrebbe determinato l'azzeramento delle ferie residue al 31 dicembre 2012, così impedendone la monetizzazione.
In realtà, il diritto a ricevere l'indennità in esame sarebbe sorto al momento della cessazione del rapporto di lavoro (il 30 giugno 2013), pertanto era a questa data che avrebbe dovuto essere valutata l'esistenza di una norma preclusiva del pagamento delle ferie maturate e non godute.
L'art. 5, comma 8, del q .I. n. 95 del 2012 avrebbe già cessato di avere effetto nei confronti dei docenti a tempo determinato dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012. (…)”.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. n. 13440/2024 emessa in data 19/03/2024
e pubblicata in data 15/05/2024 all'esito del giudizio di cui al r.g. n. 23032/2019, ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e ritenuto la fondatezza del secondo e del terzo motivo di impugnazione, esaminati congiuntamente, osservando al riguardo: “(…) Le due doglianze, che, stante la stretta connessione, possono essere trattate congiuntamente, sono fondate.
Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna –
pag. 4 di 13 e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico
2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre Per_1
2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
pag. 5 di 13 La previsione collettiva stabilisce, altresì, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n.
135 del 2012, ha così disposto:
«Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117,
pag. 6 di 13 comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica
«al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al
31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi
54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
pag. 7 di 13 In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Il giudice dell'appello ha errato, dunque, quando ha negato che il detto comma 56 abbia attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso e qui rilevanti;
la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, continuava ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'art. 19 CCNL SCUOLA 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute.
Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie pag. 8 di 13 annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Nella specie, non risulta che la corte territoriale abbia valutato se la P.A. abbia assolto a tale onere sulla stessa gravante, e, dunque, il ricorso va accolto.
3) Il ricorso è accolto quanto al secondo e al terzo motivo, inammissibile il primo.
pag. 9 di 13 La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro››. (…)”.
Con ricorso ex art. 392 c.p.c. , , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno provveduto a Parte_3 Parte_4 Parte_5 riassumere la controversia, chiedendo che questa Corte: “(…) tenuto conto del contenuto della Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n.
13440/2024, pubblicata in data 15/05/2024 all'esito del giudizio di cui al registro generale n. 23032/2019, e del principio ivi formulato dalla Suprema Corte, Voglia fissare con decreto l'udienza di discussione della causa con termine per la notifica del presente ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto, ed all'esito Voglia accogliere le conclusioni, come rassegnate nel ricorso di primo grado (…)”.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, preso Controparte_1 atto della giurisprudenza di legittimità intervenuta nella materia oggetto del contendere, si è rimesso a giustizia sulle domande formulate dalla parte ricorrente in riassunzione, chiedendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base dei documenti già prodotti dalle parti nei precedenti gradi del giudizio.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va innanzitutto osservato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di pag. 10 di 13 norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza
26.05.2021, n. 14691).
Svolta questa doverosa premessa, ritiene questa Corte che in applicazione dei suesposti principi di diritto vada respinto l'appello proposto dal
[...]
nei confronti della sentenza del Tribunale di Reggio Controparte_1
Emilia n. 306/17, emessa e pubblicata il 5/12/2017, che risulta aver interpretato le norme legislative regolanti la fattispecie per cui è causa in piena conformità all'ordinanza rescindente, come emerge inequivocabilmente da una piana lettura di tale pronuncia.
A ciò aggiungasi che il , odierno resistente, non ha né allegato, né CP_1 tantomeno dimostrato di aver inutilmente invitato le odierni ricorrenti a godere delle ferie maturate in correlazione all'a.s. 2012/2013, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
In mancanza di tale adempimento, da considerarsi obbligatorio in applicazione del dictum dell'ordinanza rescindente, non può in alcun modo sostenersi che le ricorrenti abbiano perso il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate.
Con riguardo alla concreta quantificazione delle spettanze, le ricorrenti hanno prodotto nel giudizio a quo conteggi sindacali dai quali risulta un credito pari ad
€1.924,88 a favore di € 1.390,16 a favore di Parte_1 [...]
, € 1.579,82 a favore di € 1.924,88 a favore Parte_2 Parte_3 di ed € 1.578,12 a favore di . Parte_8 Parte_5
Il , allora resistente, tardivamente costituitosi in giudizio, non ha CP_1 specificamente contestato né la quantificazione delle ferie residue, né la monetizzazione delle stesse, dunque sostanzialmente i conteggi prodotti, che per pag. 11 di 13 altro appaiono esaustivi e coerenti, anche perché di provenienza sindacale. Tali conteggi, quindi, sono stati correttamente recepiti dal Tribunale di Reggio Emilia nella gravata sentenza.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal va respinto, Controparte_1 con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia
n. 306/17, emessa e pubblicata il 5/12/2017.
Tenuto conto del fatto che la complessa questione giuridica sottesa alla fattispecie in esame è stata oggetto di un perdurante contrasto giurisprudenziale, sopito solo in corso di causa dalla Suprema Corte di Cassazione, ritiene la Corte che sussistano
“gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018 per compensare fra le parti le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio in misura pari ai 2/3 mentre il rimanente 1/3, in forza del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va posto a carico del Controparte_1
e viene liquidato come da dispositivo in applicazione dei parametri medi per attività, fase e valore contemplati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto ai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed all'assenza di attività istruttoria nei vari gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal , con Controparte_1 conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.
306/17, emessa e pubblicata il 5/12/2017;
- compensa fra le parti in causa le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio in misura pari ai 2/3 e condanna il al pagamento delle restante parte che si Controparte_1 liquida, per il giudizio di appello, in € 1.250,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;
per il giudizio di legittimità, in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge e, per la presente fase di rinvio, in € 1.300,00 per compensi professionali,
pag. 12 di 13 oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;
somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori delle odierni ricorrenti, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.02.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 13 di 13