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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9115 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 64696 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 3 dicembre 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
in persona del Parte_1
Commissario Liquidatore, Avv. Gianna Burgagni, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi 278, presso lo Studio dell'Avv.
LU IE, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
Sigg. e elettivamente domiciliati CP_1 Controparte_2
in Milano, C.so Venezia 35, presso lo Studio dell'Avv. Danilo
Buongiorno, che li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901, quarto comma, c.c. CONCLUSIONI
All'udienza del 3 dicembre 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
esponeva che in data 25 giugno 2014 il Parte_1
Sig. aveva effettuato un atto di concessione Controparte_2
di pegno su azioni, in favore del Sig. di cui si era CP_1
dichiarato debitore per euro 2.700.000,00 e rilevava di voler richiedere la revocatoria della detta disposizione.
Evidenziava di aver promosso, in data 19 maggio 2014, un ricorso per sequestro conservativo contro il Sig. innanzi al Controparte_3
Tribunale di Roma, e ciò tenuto conto della sentenza del Tribunale della Repubblica di San Marino, le cui statuizioni civili erano state confermate in sede di appello, che lo aveva condannato, fra l'altro, al risarcimento del danno con una provvisionale di euro 2.633.055,77.
Autorizzato il sequestro conservativo per euro 3.000.000,00, il provvedimento era stato revocato dal Tribunale di Roma in sede di reclamo, non essendo più il titolare delle partecipazioni della CP_2
Ferrotramviaria S.p.A.
Rilevava l'attrice di essere quindi venuta a conoscenza che il CP_2
aveva donato alla moglie, Sig.ra con atto in data 9 Per_1
dicembre 2013, la piena proprietà di alcune azioni della
Ferrotramviaria S.p.A. e della Ferrotramviaria Engineering S.p.A. e, nella medesima data, altre azioni delle società erano state donate al figlio, Controparte_2
Con concessione di pegno su azioni, il Sig. Controparte_2
con il richiamato atto del 25 giugno 2014, aveva concesso il pegno in favore del Sig. di cui si era dichiarato debitore per euro CP_1
2.700.000,00.
Evidenziava poi che il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata delle
Imprese, aveva accolto la propria domanda, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia delle donazioni svolte, e rilevava che il proprio credito era sorto anteriormente ai citati atti di disposizione patrimoniale, dovendo pertanto la concessione del pegno su azioni in favore del Sig. essere considerato come atto di sottrazione dei CP_1
beni alla garanzia patrimoniale.
Concludeva richiedendo dichiararsi ex art. 2901 c.c. che l'atto di concessione di pegno era stato compiuto in frode della creditrice, o in subordine, in mala fede o a titolo gratuito, con conseguente declaratoria di inefficacia dello stesso nei propri confronti.
Si costituivano i Sigg. e che Controparte_2 CP_1
contestavano le domande attoree, eccepivano il difetto di legittimazione passiva del primo e rilevavano come la sentenza di primo grado che aveva definito la promossa azione revocatoria non era ancora passata in giudicato;
rilevavano poi come il fosse CP_2
debitore del da oltre un decennio, a seguito di un prestito CP_1
contratto in data 21 dicembre 2004 e la cui restituzione poteva avvenire solo a seguito della garanzia costituita dalle azioni ricevute dal padre, peraltro a titolo oneroso e quale corrispettivo per la sua attività di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza della
Ferrotramviaria S.p.A.
Esponevano poi che il non aveva alcuna consapevolezza delle CP_1
questioni correlate alla famiglia del né di quelle riguardanti CP_2
le azioni.
Concludevano richiedendo il rigetto delle domande di controparte. La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dei convenuti e veniva trattenuta a decisione all'udienza del 4 dicembre 2019, con termini di legge alle parti ex art. 190 c.p.c.
Con provvedimento in data 9 aprile 2020, la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma dichiarativa dell'inopponibilità all'attrice della donazione svolta nei confronti del convenuto CP_2
Riassunta la controversia a seguito del passaggio in giudicato della richiamata pronuncia, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio, costituita da un atto di citazione per azione revocatoria ex art. 2901, quarto comma, c.c., parte attrice ha richiesto dichiararsi, ex art. 2901 c.c., che l'atto dispositivo di concessione in pegno compiuto dal convenuto in favore del convenuto CP_2 CP_1
è stato effettuato in frode alla medesima attrice, e che lo stesso è avvenuto in mala fede e/o a titolo gratuito, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto in oggetto, registrato in data 25 giugno 2014; in particolare, la società attrice ha rilevato di essere creditrice del Sig. come da provvedimenti in Controparte_3
tal senso del Tribunale della Repubblica di San Marino e della Corte
d'Appello, della somma, a titolo di provvisionale, di euro
2.633.055,77 e che, richiesto sequestro conservativo innanzi al
Tribunale di Roma, lo stesso era stato autorizzato fino alla concorrenza di euro 3.000.000,00; in sede di reclamo, il sequestro era stato revocato in quanto il Sig. non era più Controparte_3 titolare delle partecipazioni della Ferrotramviaria S.p.A., donate al coniuge e al figlio, Sig. il quale, peraltro, in Controparte_2
data 25 giugno 2014, aveva concesso pegno sulle azioni in oggetto, in favore del proprio creditore, Sig. CP_1
Gli atti di donazione effettuati dal Sig. avevano Controparte_3
costituito oggetto di un procedimento civile ex art. 2901 c.c., che si era concluso definitivamente, con l'accoglimento delle richieste attoree e la conseguente declaratoria di inefficacia degli stessi nei suoi confronti.
Ora, a fronte di ciò, costituendosi in giudizio, i convenuti Sigg.
e hanno innanzi tutto eccepito Controparte_2 CP_1
l'assenza dei presupposti applicativi dell'art. 2901 c.c., non essendo in primo luogo il convenuto in alcun modo debitore, alla data di CP_2
concessione del pegno, della società attrice, con conseguente suo difetto di legittimazione passiva.
Sul punto, occorre però evidenziare, per come chiarito, che l'azione revocatoria esperita dall'attrice nella presente sede risulta costituita da un'azione ex art. 2901, quarto comma, c.c., il quale prevede, in tema di azione revocatoria, che l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso ai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che
“esiste l'azione nei confronti dei subacquirenti del bene, come è chiaramente previsto dall'art. 2901, ultimo comma, c.c.”, laddove “la formulazione del testo normativo induce a ritenere che il terzo subacquirente, e dunque parte di un negozio di natura onerosa, potrà essere, dopo la dichiarazione dell'atto da cui non direttamente, ma a seguito di un ulteriore negozio, proviene il suo diritto sul bene che un tempo faceva parte del patrimonio del debitore, pregiudicato per l'accertamento pauliano se ricorrono alternativamente due presupposti: gli effetti della trascrizione della domanda del creditore, evidentemente proposta avverso il negozio primario di estrazione del bene dal patrimonio del debitore, oppure la prova della malafede del terzo quando si è reso subacquirente” (così C.C. 34214/23).
In altri termini, la norma in questione prevede che, in caso di seconda alienazione ad opera del terzo, che abbia quindi a sua volta, come nel caso di specie, alienato ad altri il bene oggetto dell'azione revocatoria avanzata nei confronti del debitore, la tutela accordata dalla legge sia di pari livello sia per il creditore che per il terzo acquirente, sempre però che quest'ultimo abbia acquistato a titolo oneroso e in buona fede.
Ne discende, in primo luogo, come, attesa l'azione promossa nel presente giudizio, non appare rilevante la natura di debitore, o meno, del Sig. nei confronti della società attrice, Controparte_2
risultando infatti esperita nei suoi confronti, e nei confronti dell'altro convenuto, un'azione revocatoria ex art. 2901, quarto comma, c.c.
Occorre poi evidenziare che la sentenza del Tribunale di Roma,
Sezione Specializzata in materia di impresa, depositata in data 31 marzo 2017, dichiarava, in accoglimento della domanda dell'odierna attrice e per quanto di interesse nella presente sede, l'inefficacia dell'atto di donazione in data 9 dicembre 2013 con cui il debitore aveva donato al convenuto Controparte_3 Controparte_2
la piena proprietà di 635.257 azioni della Ferrotranviaria
[...]
S.p.A., oltre che la piena proprietà di 36.058 azioni della
Ferrotranviaria Engineering S.p.A., nonché del successivo atto del 23 giugno 2024 con cui i Sigg. avevano convenuto di CP_2
sopprimere le condizioni risolutive apposte alla donazione. L'impugnazione avverso la detta sentenza, come da documentazione in atti, veniva rigettata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza depositata in data 12 ottobre 2018 e il ricorso promosso in Cassazione contro la pronuncia veniva rigettato con sentenza depositata in data 15 febbraio 2023.
A ciò deve aggiungersi, come da documentazione in atti, che con atto in data 25 giugno 2014 il convenuto riconoscendo di essere CP_2
debitore del convenuto concedeva in pegno in favore di CP_1
quest'ultimo, 36.058 azioni della Ferrotramviaria Engineering S.p.A., oltre che 635.257 azioni della Ferrotramviaria S.p.A., così costituendo il detto diritto di garanzia in favore del proprio creditore in misura esattamente corrispondente a quanto ricevuto a seguito dell'atto di donazione dichiarato, nei confronti dell'attrice ed a seguito della promossa azione revocatoria, inefficace;
il credito del per come CP_1
nell'atto in oggetto specificato, discendeva da 51 effetti cambiari, emessi in data 21 dicembre 2004 e con scadenza in data 30 giugno
2014, e dal prestito della somma di euro 2.441.611, da restituirsi entro il 31 dicembre 2018.
Deve quindi ritenersi che l'atto di disposizione oggetto dell'azione revocatoria sia da considerarsi definitivamente inefficace nei confronti dell'attrice, avuto riguardo alle richiamate pronunce succedutesi nel tempo e al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'inefficacia, ex art. 2901 c.c., della donazione della piena proprietà delle azioni, in data 9 dicembre 2013, in favore del convenuto
CP_2
A ciò consegue che, ex art. 2901, quarto comma, c.c., i diritti acquistati dai terzi possano essere tutelati solo in quanto effettuati in buona fede ed a titolo oneroso. Nel caso di specie, per come evidenziato, con l'atto del 25 giugno
2014, il convenuto costituiva sulle azioni donategli un pegno CP_2
in favore del convenuto così dovendosi qualificare CP_1
giuridicamente lo stesso come atto a titolo gratuito.
Come noto, infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell'accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso (C.C. 28802/18).
Nel caso di specie, il pegno, costituente una garanzia al pari dell'ipoteca, veniva concesso in data successiva al sorgere del credito garantito, così dovendosi ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle prospettazioni attoree.
Peraltro, occorre in ogni caso rilevare come l'atto di concessione di pegno su azioni veniva effettuato, per come nello stesso indicato, in conseguenza del credito vantato dal convenuto di complessivi CP_1
euro 2.700.000,00, di cui euro 258.389,00 in virtù di effetti cambiari emessi in data 21 dicembre 2004 e scadenza in data 30 giugno 2014 ed euro 2.441.661,00 in virtù di un prestito da restituirsi entro il 31 dicembre 2018; a ciò deve aggiungersi che il medesimo atto prevedeva che i diritti di voto e agli utili relativi ai titoli azionari concessi in pegno “spettano al debitore, Sig. Controparte_2
, e risultava altresì ivi specificamente indicato che le azioni
[...]
erano pervenute al convenuto per donazione del padre CP_2
con atto in data 9 dicembre 2013, modificato Controparte_3
con atto in data 23 giugno 2014, registrato in data 24 giugno 2014, vale a dire il giorno precedente la concessione del pegno in favore del convenuto CP_1
Appaiono quindi sussistere, anche indipendentemente dalla natura gratuita dell'atto posto in essere, una serie di indici di malafede in capo al terzo la cui qualità di zio del convenuto in CP_1 CP_2
quanto fratello della di lui madre, non è contestata, e ciò tenuto conto, oltre che delle richiamate date degli atti e della spettanza, in favore del dei diritti di voto e utili delle azioni concesse in pegno, CP_2
anche della consapevolezza da parte del detto convenuto della provenienza dei titoli dalla donazione effettuata dal Sig. CP_3
il quale aveva con atto in data 9 dicembre 2013 donato altre
[...]
azioni di Ferrotramviaria S.p.A. e Ferrotramviaria Engineering S.p.A. in favore del coniuge, Sig.ra sorella del convenuto e Per_1 CP_1
nei cui confronti era stata emessa, in data 8 aprile 2014, prima quindi della concessione in pegno, sentenza penale del Tribunale della
Repubblica di con cui era stato condannato al pagamento Parte_1
di una provvisionale, in favore dell'attrice, della somma di euro
2.633.055,77.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, l'avanzata domanda revocatoria ex art. 2901, quarto comma, c.c., deve essere accolta e deve quindi dichiararsi, come richiesto, che l'atto di concessione in pegno in data 25 giugno 2014, oggetto del presente giudizio, è inefficace nei confronti della società attrice, con conseguente ordine alla Ferrotramviaria S.p.A. e
Ferrotramviaria Engineering S.p.A. di procedere all'annotazione del vincolo sui titoli e sul libro dei soci.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte, come richiesto, in favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Dichiara che l'atto di concessione in pegno in data 25 giugno 2014, a rogito Notaio in Roma, Persona_2
oggetto del presente giudizio, è inefficace nei confronti della società attrice;
II) Ordina, per l'effetto, a Ferrotramviaria S.p.A. e
Ferrotramviaria Engineering S.p.A. di procedere all'annotazione del vincolo sui titoli e sul libro dei soci;
III) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi euro
29.500,00, di cui euro 5.000,00 per la fase di studio, euro
3.500,00 per la fase introduttiva, euro 13.000,00 per la fase istruttoria ed euro 8.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge, nonché euro 1.849,78 per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma il 16 giugno 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 64696 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 3 dicembre 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
in persona del Parte_1
Commissario Liquidatore, Avv. Gianna Burgagni, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi 278, presso lo Studio dell'Avv.
LU IE, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
Sigg. e elettivamente domiciliati CP_1 Controparte_2
in Milano, C.so Venezia 35, presso lo Studio dell'Avv. Danilo
Buongiorno, che li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901, quarto comma, c.c. CONCLUSIONI
All'udienza del 3 dicembre 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
esponeva che in data 25 giugno 2014 il Parte_1
Sig. aveva effettuato un atto di concessione Controparte_2
di pegno su azioni, in favore del Sig. di cui si era CP_1
dichiarato debitore per euro 2.700.000,00 e rilevava di voler richiedere la revocatoria della detta disposizione.
Evidenziava di aver promosso, in data 19 maggio 2014, un ricorso per sequestro conservativo contro il Sig. innanzi al Controparte_3
Tribunale di Roma, e ciò tenuto conto della sentenza del Tribunale della Repubblica di San Marino, le cui statuizioni civili erano state confermate in sede di appello, che lo aveva condannato, fra l'altro, al risarcimento del danno con una provvisionale di euro 2.633.055,77.
Autorizzato il sequestro conservativo per euro 3.000.000,00, il provvedimento era stato revocato dal Tribunale di Roma in sede di reclamo, non essendo più il titolare delle partecipazioni della CP_2
Ferrotramviaria S.p.A.
Rilevava l'attrice di essere quindi venuta a conoscenza che il CP_2
aveva donato alla moglie, Sig.ra con atto in data 9 Per_1
dicembre 2013, la piena proprietà di alcune azioni della
Ferrotramviaria S.p.A. e della Ferrotramviaria Engineering S.p.A. e, nella medesima data, altre azioni delle società erano state donate al figlio, Controparte_2
Con concessione di pegno su azioni, il Sig. Controparte_2
con il richiamato atto del 25 giugno 2014, aveva concesso il pegno in favore del Sig. di cui si era dichiarato debitore per euro CP_1
2.700.000,00.
Evidenziava poi che il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata delle
Imprese, aveva accolto la propria domanda, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia delle donazioni svolte, e rilevava che il proprio credito era sorto anteriormente ai citati atti di disposizione patrimoniale, dovendo pertanto la concessione del pegno su azioni in favore del Sig. essere considerato come atto di sottrazione dei CP_1
beni alla garanzia patrimoniale.
Concludeva richiedendo dichiararsi ex art. 2901 c.c. che l'atto di concessione di pegno era stato compiuto in frode della creditrice, o in subordine, in mala fede o a titolo gratuito, con conseguente declaratoria di inefficacia dello stesso nei propri confronti.
Si costituivano i Sigg. e che Controparte_2 CP_1
contestavano le domande attoree, eccepivano il difetto di legittimazione passiva del primo e rilevavano come la sentenza di primo grado che aveva definito la promossa azione revocatoria non era ancora passata in giudicato;
rilevavano poi come il fosse CP_2
debitore del da oltre un decennio, a seguito di un prestito CP_1
contratto in data 21 dicembre 2004 e la cui restituzione poteva avvenire solo a seguito della garanzia costituita dalle azioni ricevute dal padre, peraltro a titolo oneroso e quale corrispettivo per la sua attività di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza della
Ferrotramviaria S.p.A.
Esponevano poi che il non aveva alcuna consapevolezza delle CP_1
questioni correlate alla famiglia del né di quelle riguardanti CP_2
le azioni.
Concludevano richiedendo il rigetto delle domande di controparte. La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dei convenuti e veniva trattenuta a decisione all'udienza del 4 dicembre 2019, con termini di legge alle parti ex art. 190 c.p.c.
Con provvedimento in data 9 aprile 2020, la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma dichiarativa dell'inopponibilità all'attrice della donazione svolta nei confronti del convenuto CP_2
Riassunta la controversia a seguito del passaggio in giudicato della richiamata pronuncia, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio, costituita da un atto di citazione per azione revocatoria ex art. 2901, quarto comma, c.c., parte attrice ha richiesto dichiararsi, ex art. 2901 c.c., che l'atto dispositivo di concessione in pegno compiuto dal convenuto in favore del convenuto CP_2 CP_1
è stato effettuato in frode alla medesima attrice, e che lo stesso è avvenuto in mala fede e/o a titolo gratuito, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto in oggetto, registrato in data 25 giugno 2014; in particolare, la società attrice ha rilevato di essere creditrice del Sig. come da provvedimenti in Controparte_3
tal senso del Tribunale della Repubblica di San Marino e della Corte
d'Appello, della somma, a titolo di provvisionale, di euro
2.633.055,77 e che, richiesto sequestro conservativo innanzi al
Tribunale di Roma, lo stesso era stato autorizzato fino alla concorrenza di euro 3.000.000,00; in sede di reclamo, il sequestro era stato revocato in quanto il Sig. non era più Controparte_3 titolare delle partecipazioni della Ferrotramviaria S.p.A., donate al coniuge e al figlio, Sig. il quale, peraltro, in Controparte_2
data 25 giugno 2014, aveva concesso pegno sulle azioni in oggetto, in favore del proprio creditore, Sig. CP_1
Gli atti di donazione effettuati dal Sig. avevano Controparte_3
costituito oggetto di un procedimento civile ex art. 2901 c.c., che si era concluso definitivamente, con l'accoglimento delle richieste attoree e la conseguente declaratoria di inefficacia degli stessi nei suoi confronti.
Ora, a fronte di ciò, costituendosi in giudizio, i convenuti Sigg.
e hanno innanzi tutto eccepito Controparte_2 CP_1
l'assenza dei presupposti applicativi dell'art. 2901 c.c., non essendo in primo luogo il convenuto in alcun modo debitore, alla data di CP_2
concessione del pegno, della società attrice, con conseguente suo difetto di legittimazione passiva.
Sul punto, occorre però evidenziare, per come chiarito, che l'azione revocatoria esperita dall'attrice nella presente sede risulta costituita da un'azione ex art. 2901, quarto comma, c.c., il quale prevede, in tema di azione revocatoria, che l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso ai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che
“esiste l'azione nei confronti dei subacquirenti del bene, come è chiaramente previsto dall'art. 2901, ultimo comma, c.c.”, laddove “la formulazione del testo normativo induce a ritenere che il terzo subacquirente, e dunque parte di un negozio di natura onerosa, potrà essere, dopo la dichiarazione dell'atto da cui non direttamente, ma a seguito di un ulteriore negozio, proviene il suo diritto sul bene che un tempo faceva parte del patrimonio del debitore, pregiudicato per l'accertamento pauliano se ricorrono alternativamente due presupposti: gli effetti della trascrizione della domanda del creditore, evidentemente proposta avverso il negozio primario di estrazione del bene dal patrimonio del debitore, oppure la prova della malafede del terzo quando si è reso subacquirente” (così C.C. 34214/23).
In altri termini, la norma in questione prevede che, in caso di seconda alienazione ad opera del terzo, che abbia quindi a sua volta, come nel caso di specie, alienato ad altri il bene oggetto dell'azione revocatoria avanzata nei confronti del debitore, la tutela accordata dalla legge sia di pari livello sia per il creditore che per il terzo acquirente, sempre però che quest'ultimo abbia acquistato a titolo oneroso e in buona fede.
Ne discende, in primo luogo, come, attesa l'azione promossa nel presente giudizio, non appare rilevante la natura di debitore, o meno, del Sig. nei confronti della società attrice, Controparte_2
risultando infatti esperita nei suoi confronti, e nei confronti dell'altro convenuto, un'azione revocatoria ex art. 2901, quarto comma, c.c.
Occorre poi evidenziare che la sentenza del Tribunale di Roma,
Sezione Specializzata in materia di impresa, depositata in data 31 marzo 2017, dichiarava, in accoglimento della domanda dell'odierna attrice e per quanto di interesse nella presente sede, l'inefficacia dell'atto di donazione in data 9 dicembre 2013 con cui il debitore aveva donato al convenuto Controparte_3 Controparte_2
la piena proprietà di 635.257 azioni della Ferrotranviaria
[...]
S.p.A., oltre che la piena proprietà di 36.058 azioni della
Ferrotranviaria Engineering S.p.A., nonché del successivo atto del 23 giugno 2024 con cui i Sigg. avevano convenuto di CP_2
sopprimere le condizioni risolutive apposte alla donazione. L'impugnazione avverso la detta sentenza, come da documentazione in atti, veniva rigettata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza depositata in data 12 ottobre 2018 e il ricorso promosso in Cassazione contro la pronuncia veniva rigettato con sentenza depositata in data 15 febbraio 2023.
A ciò deve aggiungersi, come da documentazione in atti, che con atto in data 25 giugno 2014 il convenuto riconoscendo di essere CP_2
debitore del convenuto concedeva in pegno in favore di CP_1
quest'ultimo, 36.058 azioni della Ferrotramviaria Engineering S.p.A., oltre che 635.257 azioni della Ferrotramviaria S.p.A., così costituendo il detto diritto di garanzia in favore del proprio creditore in misura esattamente corrispondente a quanto ricevuto a seguito dell'atto di donazione dichiarato, nei confronti dell'attrice ed a seguito della promossa azione revocatoria, inefficace;
il credito del per come CP_1
nell'atto in oggetto specificato, discendeva da 51 effetti cambiari, emessi in data 21 dicembre 2004 e con scadenza in data 30 giugno
2014, e dal prestito della somma di euro 2.441.611, da restituirsi entro il 31 dicembre 2018.
Deve quindi ritenersi che l'atto di disposizione oggetto dell'azione revocatoria sia da considerarsi definitivamente inefficace nei confronti dell'attrice, avuto riguardo alle richiamate pronunce succedutesi nel tempo e al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'inefficacia, ex art. 2901 c.c., della donazione della piena proprietà delle azioni, in data 9 dicembre 2013, in favore del convenuto
CP_2
A ciò consegue che, ex art. 2901, quarto comma, c.c., i diritti acquistati dai terzi possano essere tutelati solo in quanto effettuati in buona fede ed a titolo oneroso. Nel caso di specie, per come evidenziato, con l'atto del 25 giugno
2014, il convenuto costituiva sulle azioni donategli un pegno CP_2
in favore del convenuto così dovendosi qualificare CP_1
giuridicamente lo stesso come atto a titolo gratuito.
Come noto, infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell'accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso (C.C. 28802/18).
Nel caso di specie, il pegno, costituente una garanzia al pari dell'ipoteca, veniva concesso in data successiva al sorgere del credito garantito, così dovendosi ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle prospettazioni attoree.
Peraltro, occorre in ogni caso rilevare come l'atto di concessione di pegno su azioni veniva effettuato, per come nello stesso indicato, in conseguenza del credito vantato dal convenuto di complessivi CP_1
euro 2.700.000,00, di cui euro 258.389,00 in virtù di effetti cambiari emessi in data 21 dicembre 2004 e scadenza in data 30 giugno 2014 ed euro 2.441.661,00 in virtù di un prestito da restituirsi entro il 31 dicembre 2018; a ciò deve aggiungersi che il medesimo atto prevedeva che i diritti di voto e agli utili relativi ai titoli azionari concessi in pegno “spettano al debitore, Sig. Controparte_2
, e risultava altresì ivi specificamente indicato che le azioni
[...]
erano pervenute al convenuto per donazione del padre CP_2
con atto in data 9 dicembre 2013, modificato Controparte_3
con atto in data 23 giugno 2014, registrato in data 24 giugno 2014, vale a dire il giorno precedente la concessione del pegno in favore del convenuto CP_1
Appaiono quindi sussistere, anche indipendentemente dalla natura gratuita dell'atto posto in essere, una serie di indici di malafede in capo al terzo la cui qualità di zio del convenuto in CP_1 CP_2
quanto fratello della di lui madre, non è contestata, e ciò tenuto conto, oltre che delle richiamate date degli atti e della spettanza, in favore del dei diritti di voto e utili delle azioni concesse in pegno, CP_2
anche della consapevolezza da parte del detto convenuto della provenienza dei titoli dalla donazione effettuata dal Sig. CP_3
il quale aveva con atto in data 9 dicembre 2013 donato altre
[...]
azioni di Ferrotramviaria S.p.A. e Ferrotramviaria Engineering S.p.A. in favore del coniuge, Sig.ra sorella del convenuto e Per_1 CP_1
nei cui confronti era stata emessa, in data 8 aprile 2014, prima quindi della concessione in pegno, sentenza penale del Tribunale della
Repubblica di con cui era stato condannato al pagamento Parte_1
di una provvisionale, in favore dell'attrice, della somma di euro
2.633.055,77.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, l'avanzata domanda revocatoria ex art. 2901, quarto comma, c.c., deve essere accolta e deve quindi dichiararsi, come richiesto, che l'atto di concessione in pegno in data 25 giugno 2014, oggetto del presente giudizio, è inefficace nei confronti della società attrice, con conseguente ordine alla Ferrotramviaria S.p.A. e
Ferrotramviaria Engineering S.p.A. di procedere all'annotazione del vincolo sui titoli e sul libro dei soci.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte, come richiesto, in favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Dichiara che l'atto di concessione in pegno in data 25 giugno 2014, a rogito Notaio in Roma, Persona_2
oggetto del presente giudizio, è inefficace nei confronti della società attrice;
II) Ordina, per l'effetto, a Ferrotramviaria S.p.A. e
Ferrotramviaria Engineering S.p.A. di procedere all'annotazione del vincolo sui titoli e sul libro dei soci;
III) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi euro
29.500,00, di cui euro 5.000,00 per la fase di studio, euro
3.500,00 per la fase introduttiva, euro 13.000,00 per la fase istruttoria ed euro 8.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge, nonché euro 1.849,78 per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma il 16 giugno 2025
IL GIUDICE