Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/3125
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Quinta Sezione e Volontaria Giurisdizione CIVILE
Composta dai seguenti Consiglieri:
dott.ssa Anna Maria Pizzi - Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere rel.
dott.ssa Maria Vicidomini - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3125/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MARTIGNONI Parte_1 C.F._1
ROSSANA e CATARINELLI MARIA RITA del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato in VIA
PODGORA, 1 20122 MILANO presso l'avv. GILARDONI LAURA RITA FLAVIA
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti MELE Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA ed ALOISIO GIULIA GELSOMINA elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 11
20122 MILANO presso i difensori
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
In punto a: riassunzione di giudizio di appello avverso sentenza Trib. Milano n. 5103 del 9 maggio 2018 in esito ad ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 22616/2022, pubblicata in data 19 luglio 2022
CONCLUSIONI
per : Parte_1 pagina 1 di 16
1) in riforma del capo 4) dell'appellata pronuncia, limitatamente alla determinazione del contributo ordinario di mantenimento del figlio:
- porre a carico del dott. l'obbligo di corrispondere alla signora a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo di almeno € 3.000,00 mensili, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat-costo vita, da pagarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla domanda e quindi dall'aprile 2016;
2) in riforma del capo 5) dell'appellata pronuncia:
- porre a carico l'obbligo di corrispondere alla signora Controparte_2 Parte_1 quale contributo al suo personale mantenimento, l'importo di almeno € 4.500,00 mensili, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, il tutto a far data dalla domanda e quindi dall'aprile 2016, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat-costo vita, da pagarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
3) in riforma del capo 6) dell'appellata pronuncia:
- condannare il dott. alla refusione integrale delle spese come liquidate nella sentenza Controparte_1 di primo grado nella misura minima complessiva di € 7.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, ovvero nel maggior importo ritenuto di giustizia;
4) condannare il dott. alla refusione integrale delle spese del secondo grado di appello;
Controparte_1
5) condannare il dottor alla restituzione in favore della signora Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 4.000,00 oltre 15% di spese forfettaria oltre IVA e CA per un totale di € 5.836,48 che la medesima ha corrisposto allo stesso in virtù della statuizione di condanna di cui alla sentenza della Corte
d'Appello di Mi-lano n. 2526/2019 del 10 giugno 2019, cassata;
6) condannare il dott. alla refusione integrale delle spese del giudizio di Cassazione e Controparte_1 del presente procedimento di rinvio.
In via istruttoria:
1. Ammettere prova orale per interpello e testi, con i testi e sui capitoli di prova indicati dalla ricorrente nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. (dal capitolo 46) depositata il 18.05.17 e nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c. (dal capitolo 58) depositata il 07.06.2017, e i cui contenuti devono intendersi ivi integralmente ritrascritti;
con ammissione di prova contraria sui capitoli di prova formulati dalla controparte eventualmente ammessi;
pagina 2 di 16 2. disporre gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesti dalla ricorrente nella memoria ex art. 183, c.
6, n. 2, c.p.c. (da pag. 10) depositata il 18.05.17 e nella memoria ex art. 183, c.6, n. 3, c.p.c., depositata il
07.06.17, non ammessi in corso di causa;
3. disporre accertamenti di Polizia Tributaria, delegando a tal fine la Guardia di Finanza, sulla persona di
, al fine di: Controparte_1
a) accertare la consistenza dei beni facenti parte del patrimonio mobiliare, “anche se intestati a soggetti diversi” (337 ter c.c.), in particolare indicando come fiduciari e prestanome la segretaria del LL
OV CA e la di lei LA;
CP_3
b) accertare la misura dei redditi dichiarati ai competenti uffici tributari, anche con successivo ravvedimento operoso, e delle imposte corrisposte;
c) accertare la misura dei redditi non dichiarati dal dott. e percepiti nell'attività di libera CP_1
professione dallo stesso svolta sia come ortopedico, sia come dentista;
d) accertare la partecipazione ad imprese o a società commerciali ed il volume di affari delle medesime imprese o società, ed in particolare la sussistenza di eventuali cointestazioni di fatto;
e) acquisire informazioni specifiche, attraverso l'interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate
-servizio di Anagrafe Tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'Agenzia delle Entrate- in merito all'esistenza e alla consistenza, ne-gli ultimi tre anni antecedenti l'introduzione del giudizio di primo grado, di rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dal dott.
, sia personalmente, che quale cointestatario, che quali semplice delegato o legale Controparte_1
rappresentante, o anche con intestazione a soggetti diversi, in particolare indicando come fiduciari e prestanome la segretaria del LL OV CA e la di lei LA;
CP_3
4. ove venga reiterata dal dott. l'istanza di CTU patrimoniale “per l'accertamento del valore del CP_1 patrimonio immobiliare della ricorrente”, richiesta dal resistente nel giudizio di prime cure nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., e nella denegata e non creduta ipotesi in cui tale istanza, ritenuta superflua ed inutilmente onerosa, venga ammessa, si chiede che venga disposta parimenti CTU anche nei confronti del dott. , chiedendo e/o acquisendo informazioni direttamente dagli archivi informatici Controparte_1 dell'Agenzia delle Entrate, Registri Imprese, Anagrafe dei Rapporti di conto e Deposito, Istituti di Credito,
Intermediari Finanziari, Società assicuratrici, al fine di:
- accertare l'effettiva capacità patrimoniale e reddituale del dott. , anche diversa dai Controparte_1
dati ufficiali, negli anni dal 2013 al 2016, anche con riferimento alle movimentazioni intercorse su tutti i rapporti bancari intestati sia al sig. sia “a soggetti diversi” (337 ter c.c.), in particolare CP_1
indicando come fiduciari e prestanome la segretaria del LL OV CA e la di lei LA
; - valutare la congruità del reddito complessivo dichiarato nei periodi di imposta dal 2013 al 2016, CP_3 con particolare riferimento ai redditi da lavoro autonomo, rilevando: a) per i compensi dichiarati la pagina 3 di 16 corrispondenza tra i dati rilevabili nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi con i dati risultanti dal registro delle fatture;
b) per le spese dichiarate, oltreché la corrispondenza tra i dati rilevabili nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi con i dati risultati dalla documentazione (ricevute, fatture, etc.) relativa alle spese dell'attività professionale poste in deduzione o de-trazione in contabilità, anche la composizione delle principali voci da cui tali spese risultano costituite in modo da consentire di valutare l'inerenza delle stesse rispetto all'oggetto dell'attività di lavoro autonomo svolta;
- accertare il tenore di vita goduto dai sig.ri e in costanza di matrimonio, in particolare CP_1 Pt_1 operando sui conti correnti e sulle carte di credito intestati al sig. o “a soggetti diversi” (337 ter CP_1
c.c.), in particolare indicando come fiduciari e prestanome la segretaria del LL OV CA e la di lei LA . CP_3
Con riserva di ogni più ampie ulteriore istanze, trattazione, produzione e deduzione -di merito ed istruttoria- anche in relazione ed all'esito delle verifiche eventualmente disposte.”
Per : Controparte_1
i Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni diversa e contraria istanza, così giudicare:
- rigettare quanto infondato in fatto e in diritto – anche in applicazione dei principi di diritto enunciati nell'ordinanza n. 22616/2022 della Corte di Cassazione – l'appello promosso dalla signora Parte_1
avverso la sentenza n. 5103/2018 del Tribunale di Milano e per l'effetto confermare integralmente
[...]
la misura degli assegni per il mantenimento di moglie e figlio ivi quantificata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio, ivi incluso il giudizio di
Cassazione e il presente giudizio di rinvio.
In via istruttoria
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per tutte le ragioni di cui in narrativa nonché per tutte le ragioni già esposte nelle memorie ex art. 183, comma 6 n. 2) e 3) c.p.c. depositate da Controparte_1
rispettivamente in data 18 maggio 2017 e 7 giugno 2017 e da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritte;
- per l'ipotesi - non creduta - di loro ammissione anche parziale, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte e articolate nella memoria ex art. 183,comma 6, n. 2) c.p.c. depositata in data 18 maggio
2017 ivi inclusi gli ordini di esibizione da b) a f) non ammessi in corso di causa nonché le istanze istruttorie dedotte e articolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c. depositata in data 7 giugno 2017, da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritte;
- in ogni caso, dichiarare inammissibili e per l'effetto rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso dedotte esclusivamente nel foglio di precisazione delle conclusioni e in merito alle quali la scrivente difesa ha dichiarato di non accettare il contraddittorio.
pagina 4 di 16 Premesso che:
Con ricorso depositato il 20 aprile 2016, chiedeva pronunciarsi la separazione con Parte_1 addebito dal marito , per essere lo stesso venuto meno al dovere di fedeltà. Controparte_1
Chiedeva inoltre l'assegnazione della casa familiare in comproprietà tra i coniugi, e la fissazione, a carico del , di un assegno di mantenimento di € 4.000,00 mensili per il proprio mantenimento e di € CP_1
2.500,00, oltre alle spese straordinarie, quale contributo al mantenimento del figlio nato in [...] 1 Per_1 maggio 1998, allora ancora diciassettenne, studente e non autosufficiente. La richiesta veniva avanzata tenuto conto di quello che era stato, nella rappresentazione di parte ricorrente, il tenore di vita familiare,
assai elevato e garantito, esclusivamente, dai guadagni del marito, medico chirurgo ortopedico, sia come dipendente degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, ma anche libero professionista, con studio in
Milano in Via Omboni n. 4 e inoltre odontoiatra, in uno studio a Bonate Sopra. Oltre alla produzione di numerosi documenti comprovanti le spese familiari, veniva altresì rappresentata una gestione irregolare dei proventi delle attività professionali del , ed in particolare, l'utilizzazione di un conto corrente CP_1 cointestato tra i coniugi per versarvi contanti ed assegni emessi dai pazienti dello studio ortopedico di via
Omboni, e l'utilizzo del conto corrente intestato allo studio professionale per addebitare spese in realtà riferibili al mènage familiare.
La ricorrente produceva altresì copia dell'agenda degli appuntamenti relativi allo studio ortopedico di via
Omboni in Milano, dalla quale era possibile ricavare l'esistenza di numerosissimi appuntamenti pomeridiani;
allegava l'esistenza di conti correnti intestati fiduciariamente alla segretaria OV CA e alla di lei LA (di cui la moglie aveva avuto in uso il bancomat per un lungo periodo), Parte_2 contestava quindi l'attendibilità delle dichiarazioni dei redditi prodotte dal resistente, non coerenti con il tenore di vita sempre assicurato alla famiglia.
Con ordinanza del 24 ottobre 2016, il Presidente del Tribunale, rilevato che “la voce di reddito derivante dalla libera professione suscita qualche perplessità, posto che i ricavi, particolarmente significativi e in continua crescita, sono abbattuti, oltre che da voci di costi comprensibili e giustificate, quali spese relative agli immobili, spese per prestazioni di lavoro dipendente, compensi corrisposti a terzi per prestazioni, di consistenza compatibile con il tipo di attività svolta, dalla voce 'altre spese documentate' che negli importi sopra in dettaglio indicati appare davvero poco giustificabile rispetto alla libera professione, aspetto questo che dovrà trovare chiarimenti nel prosieguo del giudizio, essendo altrimenti indicativo di un'imputazione di costi personali e familiari fatti salvi eventuali approfondimenti istruttori proprio in relazione alle allegazioni di parte ricorrente circa maggiori entrate del marito rispetto “a quelle risultanti dalle dichiarazioni fiscali”, assegnava la casa familiare in comproprietà tra i coniugi alla moglie, poneva a carico del convenuto, con decorrenza da novembre 2016, l'obbligo di contribuire al mantenimento del pagina 5 di 16 figlio con un assegno mensile di € 1.200,00, oltre il 100% delle spese mediche, scolastiche, universitarie, sportive e per le attività culturali, e al mantenimento della moglie con un assegno mensile di € 1.300,00.
Evidenziava tuttavia, nel contempo, che le entrate illecite di cui il nucleo familiare aveva avuto possibilità
di beneficiare, ancorché accertate in corso di causa, con ogni conseguenza fiscale e penale che avrebbe potuto derivarne, non avrebbero potuto essere assunte a parametro di riferimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Venivano quindi ammesse ed espletate le prove orali articolate dalla ricorrente, mentre non venivano accolte le di lei istanze di esibizione documentale;
né veniva accolta la richiesta di indagini per mezzo della
Polizia Tributaria.
Tuttavia in fase istruttoria, i testi escussi per la ricorrente, gli investigatori privati e Tes_1 Tes_2
avevano riferito che, in occasione dell'accesso, personalmente effettuato, presso lo studio
[...]
professionale del , nel febbraio e nel marzo 2016, erano stati visitati da costui, avevano pagato la CP_1
visita in contanti, ed il medico non aveva emesso alcuna fattura (cfr. relazione investigativa depositata all'udienza presidenziale del 20 ottobre 2016 e numerata al n. 37 della memoria integrativa del 31 Pt_1 gennaio 2017).
Precisate le conclusioni, il Tribunale di Milano, con sentenza 5103 del 2018, dichiarava la separazione con addebito al marito e confermava per il resto le statuizioni presidenziali, condannando il al CP_1
pagamento di un terzo delle spese processuali, compensate per i restanti due terzi. In motivazione, il
Collegio ribadiva – con riferimento alle plurime affermazioni, reiterate in giudizio, dalla circa Pt_1
l'esistenza di redditi fiscalmente non dichiarati dal marito – il principio, già affermato dall'ordinanza presidenziale, secondo cui i redditi illeciti di cui un nucleo familiare aveva potuto beneficiare in costanza di matrimonio e convivenza, in alcun caso avrebbero potuto essere considerati dal Giudice al fine di determinare l'entità della contribuzione al mantenimento di moglie e figlio, aggiungendo che “Tali considerazioni di diritto, da un lato, rendono del tutto irrilevanti e superflue le argomentazioni della difesa dell'attrice su tale questione e sul connesso tenore di vita di cui la signora avrebbe goduto in forza Pt_1 di denaro contante consegnatole dal marito e, dall'altro, impongono la trasmissione di copia delle pagine della presente sentenza in dispositivo indicate e dello stesso dispositivo alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate, competenti in relazione al luogo di residenza del signor per le CP_1 verifiche di competenza, considerato quanto emerso dall'istruttoria orale”.
Avverso tale decisione proponeva appello con ricorso in data 11 giugno 2018 , Parte_1 lamentando l'erroneità del criterio utilizzato dal Tribunale per la quantificazione del contributo al mantenimento di moglie e figlio, non proporzionato al reale tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di matrimonio, e chiedendo la determinazione degli stessi nel maggior importo di € 3.000,00 per il mantenimento del figlio, ferme le spese straordinarie a carico del padre, nonché di € 4.500,00 per la moglie.
pagina 6 di 16 In particolare, la insisteva affinché fosse considerato, ai fini della determinazione delle effettive Pt_1 capacità contributive del marito, l'ammontare dei guadagni da costui sottratti, con i meccanismi ben rappresentati nel corso del giudizio di prime cure, all'imposizione fiscale. L'appellante insisteva, peraltro, per l'ammissione dei mezzi istruttori al riguardo non ammessi, ed in particolare, sugli ordini di esibizione, sugli accertamenti da richiedersi alla Polizia Tributaria e sulle prove orali non ammesse..
Con sentenza n. 2526/19 del 10 giugno 2019 la Corte d'Appello di Milano, senza ammettere i mezzi istruttori sui quali la aveva insistito, confermava la sentenza del Tribunale di Milano, condannando Pt_1
l'appellante al pagamento delle spese del grado, e ribadendo il principio secondo il quale i redditi sottratti al fisco, in quanto illeciti, non potevano avere alcuna rilevanza ai fini del decidere in ordine alla quantificazione del contributo di mantenimento per moglie e figlio.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano la proponeva ricorso per Cassazione Pt_1
articolato sui seguenti motivi:
I Motivo: violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione all'art. 156 c.c. e 337 ter c.c.) per avere la Corte d'Appello di Milano confermato il principio enucleato dal Tribunale di Milano, in contrasto con il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, per cui l'eventuale disponibilità in passato di entrate illecite, cioè sottratte all'imposizione fiscale, da parte del coniuge obbligato, di cui tutto il nucleo familiare abbia fino ad ora beneficiato, non può essere preso a parametro di riferimento del tenore di vita svolto dal nucleo familiare e consentito per il futuro;
II Motivo: violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c.,
2729 c.c., art. 5 co. 9 l. 898/70 -estensibile in via analogica ai giudizi di separazione-nonché art. 36 del
D.P.R. 29.11.73 n. 600 come modificato dall'art. 19 co. 1 lett. d) della legge 413 del 1991 e dell'art. 337 ter ultimo co.) per avere la Corte di Appello di Milano, in conseguenza dell'applicazione dell'erroneo principio di diritto (cfr motivo I), per cui le entrate illecite dell'obbligato, cioè sottratte all'imposizione fiscale, non potrebbero costituire parametro di riferimento del tenore di vita familiare, negato indagini di Polizia
Tributaria e ulteriori approfondimenti istruttori mediante ordini di esibizione ex art. 210 cpc sulle condizioni economiche dell'obbligato e per aver altresì escluso il ricorso alle presunzioni gravi, precise e concordanti emerse in giudizio.
Nel giudizio di legittimità così incardinato, il si costituiva sostenendo l'infondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 22612/2022, pubblicata il 19 luglio 2022, la Corte di Cassazione, su parere conforme del
Procuratore Generale, ha accolto il ricorso ed ha rinviato la causa, anche per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, enunciando i seguenti principi di diritto:
pagina 7 di 16 “In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza dei coniugi a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo pertanto rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria.”
“Nei giudizi di separazione giudiziale dei coniugi, il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica dell'art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini”.
***
La Corte d'Appello di Milano, considerato il tenore dell'ordinanza di rinvio, con cui la S.C. aveva demandato alla Corte, in diversa composizione, un nuovo giudizio che avrebbe dovuto attenersi ai principio enunciati, nonché considerate le conclusioni rassegnate dalla come in epigrafe trascritte, tenendo Pt_1 conto, in particolare, che con l'ordinanza di rimessione la S.C. aveva rilevato la non correttezza della decisione della Corte di Appello di Milano1, reputava sussistenti i requisiti ed i presupposti per disporre, “Non risulta, conseguentemente, conforme a diritto la statuizione di rigetto della richiesta di indagini di polizia tributaria per due ragioni, tra loro strettamente connesse.
4.1. Com'e' noto, la previsione della possibilita' di disporre anche d'ufficio le menzionate indagini di polizia tributaria costituisce una deroga ai principi generali in materia di onere della prova (Sez. 6- 1, Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016;
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 28/01/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16575 del 18/06/2008; Sez. 1, Sentenza n. 10344 del 17/05/2005; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8417 del 21/06/2000; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6087 del 03/07/1996).
Essa e' anticipata da altre disposizioni del tutto particolari, se confrontate con le regole dell'ordinario giudizio di cognizione, che riguardano i procedimenti di separazione ed anche quelli di divorzio.
E in effetti, come sopra evidenziato, l'articolo 706 c.p.c., impone ai coniugi un particolare dovere di collaborazione processuale mediante la presentazione gia' con il ricorso o con la memoria di costituzione delle dichiarazioni reddituali.
Si e' anche rilevato che la L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, e' ancora piu' esigente, perche' prevede che, all'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, i coniugi debbano presentare la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai redditi ed al patrimonio personale e comune e, in secondo luogo, e' previsto il compimento di accertamenti d'ufficio anche per il tramite della polizia giudiziaria per il caso di contestazioni sulle risultanze acquisite.
Nei procedimenti appena menzionati, e' richiesto un comportamento di lealta' processuale particolarmente pregnante, che si manifesta con l'offerta degli elementi probatori utili a ricostruire le effettive condizioni economiche delle parti e giunge fino a richiedere a ciascuna di esse di fornire al giudice elementi di prova contrari al proprio personale interesse, giustificati dalla particolarita' della materia del contendere, legata ad interessi aventi rilievo costituzionale (articoli 2, 29 e
30 Cost.). In tale ottica, mutuando prassi consolidate in numerose Corti di merito, la legge delega per la riforma del processo civile
(L. n. 106 del 2021), nel delineare i principi e i criteri direttivi del rito unificato - denominato "procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" (compresi, dunque, i giudizi di separazione personale dei coniugi, ma anche quelli di divorzio e i cosiddetti giudizi separativi) - espressamente stabilisce che, ove siano formulate domande di natura economica, il legislatore delegato dovra' prevedere che le parti debbano depositare con il ricorso introduttivo o con la comparsa di costituzione, le denunce dei redditi e la documentazione attestante le disponibilita' mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, prevedendo l'introduzione di sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta (L. n. 106 del 2021, articolo 1, comma 23, lettera f) e lettera h)). E' pure espressamente stabilito che il legislatore delegatodisciplini i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale (L. n. 106 del 2021, articolo 1, comma 23, lettera t)).
4.2. Il potere del giudice di disporre indagini della polizia tributaria e' la massima espressione della particolarita' della disciplina regolatrice dei procedimenti in esame. Qualora ritenga che gli elementi di prova offerti non siano sufficienti o attendibili, infatti, e' lo stesso giudice che, per il tramite della polizia tributaria, interviene dando disposizioni ufficiose, per accertare la reale situazione economica e patrimoniale dei coniugi. In quanto deroga ai generali principi dell'onere della prova, e' di fondamentale rilievo la delimitazione dell'ambito di operativita' di tale potere ufficioso.
4.3. In tale ottica, questa Corte ha piu' volte precisato che la L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, non puo' essere letto nel senso che il "potere" del giudice di disporre indagini di polizia tributaria debba essere considerato come un "dovere" imposto dalla "mera contestazione" delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche (v. Cass. Sez. 1, n. 10344 del
17/05/2005). La relativa istanza e la contestazione dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge devono, infatti, basarsi su fatti specifici e circostanziati (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23263 del15/11/2016, con riferimento divorzile;
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 28/01/2011, con riguardo al contributo al mantenimento dei figli).
Lo stesso principio e' stato enunciato espressamente con riguardo ai giudizi di separazione, in virtu' della sopra menzionata applicazione analogica della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9 (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10344 del
17/05/2005). Per poter fondatamente richiedere l'attivazione dei poteri ufficiosi in questione, non basta, dunque, contestare genericamente la veridicita' delle allegazioni e delle prove altrui, ma occorre che siano offerti fatti concreti, in grado di mettere in discussione la rappresentazione della parte avversa in ordine alle condizioni di vita delle parti, come avviene proprio nel caso in cui siano prospettate entrate occultate al fisco. Ovviamente tale onere di allegazione probante non arriva fino alla dimostrazione dell'effettiva maggiore entita' delle consistenze reddituali della controparte e dell'incidenza delle stesse sul tenore di vita familiare o sulle condizioni economiche delle parti.
Cio' che rileva e' la deduzione di fatti concreti, risultanti dagli atti di causa, che inducano a far ritenere che la parte detenga sostanze economiche o patrimoniali ulteriori rispetto a quelle rappresentate in giudizio.
Si tratta, in sintesi, della necessita' di far emergere elementi circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilita' della rappresentazione delle condizioni reddituali o patrimoniali delle parti.
4.4. Questa Corte ha piu' volte affermato che il diniego delle indagini in questione non e' sindacabile, purche' esso sia correlabile, anche per implicito, ad una valutazione di superfluita' dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti pagina 9 di 16 dapprima, accertamenti tramite Guardia di Finanza, e successivamente, data la natura non esaustiva di tali accertamenti, un accertamento peritale di natura contabile.
Durante lo svolgimento di quest'ultimo, e con l'assistenza del CTU, nel rispetto degli artt. 198 e 199 c.p.c., le parti siglavano il seguente accordo, che sottoponevano alla Corte:
(cosi' Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 8744 del 28/03/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14336 del 06/06/2013; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16575 del 18/06/2008; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9861 del 28/04/2006).
E', tuttavia, evidente che tale valutazione di superfluita' deve fondarsi su corretti presupposti giuridici, tra cui quelli inerenti alla individuazione degli elementi che rilevano ai fini della decisione.
In particolare, si deve tenere conto del fatto che, ai fini dell'accertamento del tenore di vita familiare, funzionale alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore di moglie e figli in sede di separazione, rilevano anche i redditi sottratti al fisco e goduti dalla famiglia. Inoltre, come precisato in alcune pronunce di legittimita' pienamente condivise dal Collegio, e qui ribadite, esiste un limite alla menzionata discrezionalita' del giudice. Tale limite e' rappresentato dal fatto che quest'ultimo, pur potendosi avvalere delle indagini della polizia tributaria, non puo' rigettare le richieste delle parti relative al riconoscimento ed alla determinazione dell'assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione, da parte loro, degli assunti sui quali le richieste si basano, avendo in tal caso l'obbligo di disporre tali accertamenti (cosi' Cass., Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005 e Cass., Sez. 1, n. 8417 del 21/06/2000; v. gia' Sez. 1, Sentenza n. 3529 del 21/03/1992 e Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 6087 del 03/07/1996). In altre parole, se la parte ha offerto elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria, il giudice di merito non puo' rigettare la richiesta e, nel contempo, rigettare anche le domande su di essa fondate.
Tale soluzione interpretativa risponde alla ratio della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, che, come sopra evidenziato, attribuisce al giudice il potere ufficioso di disporre accertamenti patrimoniali, al fine di far emergere nel processo consistenze economiche non palesate dalle parti, quando, in ragione del loro occultamento, l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova renderebbe estremamente difficoltosa, se non impossibile, la loro rivelazione.
Una soluzione diversa porterebbe ad un esito del tutto contrario alla ratio appena ricordata, consentendo di creare quello "sbarramento istruttorio" lamentato dalla ricorrente, per effetto del quale, ritenute superflue le indagini della polizia tributaria, anche le domande fondate sull'esito di tali indagini vengono rigettate a causa della mancanza di prova degli assunti fondanti che, invece, avrebbero potuto essere confermati dalle indagini non disposte.
4.5. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di avere effettuato specifiche contestazioni in ordine alle risultanze acquisite al processo, che ha riportato analiticamente nel ricorso, al fine di evidenziare l'incoerenza tra il tenore di vita assicurato alla famiglia e l'entita' dei redditi dichiarati dal marito (v. pp. 12-13 e 15-16 del ricorso). La Corte di appello "alla luce del materiale probatorio gia' acquisito agli atti" ha confermato la valutazione di superfluita' della richiesta di indagine della polizia tributaria, in base al presupposto non corretto dell'irrilevanza, ai fini della ricostruzione del tenore di vita familiare, di eventuali redditi sottratti al fisco, ma poi ha rigettato l'appello, con il quale era stata richiesta la determinazione di importi maggiori per gli assegni di mantenimento, proprio in ragione delle dedotte maggiori entrate extrafiscali. Tuttavia, come sopra evidenziato, non possono ritenersi superflue ai fini dalla ricostruzione del tenore di vita familiare le eventuali entrate occultate al fisco. Inoltre, in base ai principi sopra enunciati, il giudice di appello non avrebbe dovuto valutare la sufficienza o meno delle prove gia' acquisite, nella non corretta ottica dell'irrilevanza di possibili redditi nascosti al fisco, ma verificare se gli elementi addotti dalla ricorrente in ordine all'incompletezza e all'inattendibilita' delle risultanze relative alle consistenze economiche del marito fossero cosi' specifiche e circostanziate da giustificare la ricerca di ulteriori informazioni rispetto a quelle gia' acquisite, facendo ricorso alla polizia tributaria. Solo una volta acquisite tali informazioni, il medesimo giudice avrebbe, poi, potuto valutare se le medesime fossero in grado di rappresentare un tenore di vita migliore di quello gia' acquisito al processo e, dunque, di giustificare un aumento degli assegni di mantenimento, oppure no” pagina 10 di 16
pagina 11 di 16 pagina 12 di 16 Le conclusioni sulle quali le parti hanno raggiunto finalmente un accordo, parallelamente alla definizione del procedimento di divorzio, separatamente incardinato e già ad oggi definito con sentenza, riguardano interamente questioni patrimoniali, invero non interamente disponibili nella presente sede, posto che questo Collegio, in esito al rinvio della Suprema Corte, che strettamente delimita il devolutum, può essere unicamente investito delle domande concernenti la regolamentazione economica della separazione, mentre nulla può decidere in ordine alla regolamentazione del procedimento di divorzio, o di modifica delle condizioni di quello, come da insegnamento consolidato della Corte di Cassazione, dal quale non vi è motivo per discostarsi, lucidamente espresso, tra le più recenti, da Cass. Civ. Sez. I, ord. 14 aprile 2023, n.
10031, conforme a numerose altre, che in motivazione ha testualmente osservato (evidenziazioni in grassetto del redattore della presente sentenza): “Giova premettere che questa Corte ha avuto modo di ribadire che gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico- patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perchè stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 11012/2012; Cass., n.
2224/2017; Cass., n. 20745/2022 e Cass., n. 28483/2022). Si tratta di un indirizzo risalente (Cass. nn.
2955/98, 1315/96, 9416/95, v. anche Cass. n. 1801/2000) secondo il quale "il principio dell'indisponibilità dei diritti è motivato dalla riflessione che gli accordi preventivi possono condizionare il comportamento delle parti non solo per i profili economici preconcordati ma - quando sono accettati in funzione di prezzo o contropartita per il consenso al divorzio - anche per quanto attiene alla volontà stessa di divorziare, venendo così ad incidere su uno status personale ed a limitare la libertà di difesa nel successivo giudizio di divorzio. Fino alla pronuncia del divorzio i soggetti sono legati dal vincolo coniugale e non possono pertanto derogare ai diritti ed ai doveri derivanti dal matrimonio"). Un orientamento parzialmente diverso si è manifestato per effetto di altre pronunce di questa Corte che hanno sancito l'efficacia di accordi patrimoniali futuri tra i coniugi, quali espressione della loro autonomia contrattuale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. (Cass., 21 dicembre 2012, n. 23713; Cass., 8 novembre 2006,
n. 23801). In questa direzione, Cass. n. 24261/2015 ha ritenuto, superando l'indirizzo tradizionale orientato a considerare gli accordi assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, in vista del futuro divorzio, nulli per illiceità della causa, perchè in contrasto con i principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio (tra le altre, cfr. Cass. n. 6857/1992), che pagina 13 di 16 "l'accordo delle parti in sede di separazione o di divorzio (e magari quale oggetto di precisazioni comuni in un procedimento originariamente contenzioso) ha natura sicuramente negoziale, e talora dà vita ad un vero e proprio contratto (Cass. n. 18066/2014; Cass. n. 19304/2013; Cass. n. 23713/2012). Di recente questa Corte ha poi ritenuto che in tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito portate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell'uno e a favore dell'altro da versarsi "vita natural durante" il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'an dell'assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) "in occasione" della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perchè giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all'assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)" –( cfr. Cass., n.
11012/2021)”.
Tanto premesso, deve necessariamente concludersi, dato che la Corte nomofilattica è fermamente orientata a ritenere la radicale nullità di ogni accordo preventivo tra coniugi, diretto a regolamentare preventivamente gli aspetti economici del divorzio, condizionando la futura condotta processuale del coniuge economicamente più debole, che in questa sede la Corte nulla può statuire in relazione a tali pattuizioni, la cui valenza negoziale ed obbligatoria, tuttavia, viene riconosciuta da alcune sentenze di legittimità, laddove le stesse riguardino profili non strettamente attinenti il divorzio, e non tendano, per l'appunto, a condizionare il diritto alla libera esplicazione delle difese della parte debole in quella sede
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24621, Pres. , est. ; v.anche, nel medesimo Per_2 Per_3
senso, più recentemente, Cass. Civ. Sez. I, 10 luglio 2024, n. 18843, Pres. Valitutti, rel. Iofrida).
Dunque, con riferimento al presente giudizio, posto che quasi tutti gli accordi presi sono demandati, quanto ad inizio di efficacia, alla futura presentazione di un ricorso congiunto per la modifica delle condizioni del divorzio già pronunciato dalle parti, con connessi adempimenti patrimoniali, che resterà nella facoltà delle parti attuare in ossequio alle pattuizioni sottoscritte, può essere qui unicamente recepito, in conformità agli accordi che qui possono essere oggetto di valida ricezione, l'assunzione dell'obbligo, da parte del
, di corrispondere alla moglie, come minimo fino alla data di attuazione delle intese raggiunte CP_1
(intese che comporteranno l'elargizione di un assegno divorzile una tantum, destinato a sostituirsi al predetto emolumento), l'assegno di mantenimento mensile di € 1.500,00, contenuto nel punto 1 dell'accordo sopra riportato, nonché l'obbligo, pure assunto dal , di contribuire al mantenimento CP_1 del figlio nell'attuale misura mensile, oltre al pagamento delle spese straordinarie come Per_1
individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte di Appello di Milano, ivi compresi gli oneri pagina 14 di 16 dell' fino all'autosufficienza del figlio maggiorenne e pagati direttamente a mani del Controparte_4
medesimo.
Va confermata l'assegnazione del domicilio familiare alla salva l'attuazione degli accordi Pt_1
suddetti, che ne prevedono il rilascio a titolo oneroso previ lavori di adeguamento per la separazione in distinte porzioni di rispettiva pertinenza.
Non vi sono statuizioni ulteriori della sentenza di prime cure da confermare, atteso che sulle residue pronunce di separazione e di addebito non vi è stato gravame e pertanto vi è giudicato implicito.
Le spese dell'intero giudizio, comprese quelle di CTU, liquidate come da separato decreto, sono compensate tra le parti, in conformità alla congiunta richiesta.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando nel procedimento radicato da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso 11 novembre 2022, in riassunzione del giudizio di appello svoltosi inter partes in
[...] forza di ordinanza n. 22616/2022, pubblicata in data 19 luglio 2022, promosso per la riforma della pronuncia del Tribunale di Milano n.5103 del 9 maggio 2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'accordo tra le parti, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in relazione al giudizio di appello oggetto di riassunzione,
essendo intervenuto accordo transattivo tra le parti, qui recepito limitatamente ai seguenti punti: assunzione dell'obbligo, da parte del dott. di corrispondere ad Controparte_1 Parte_1 salva l'attuazione delle intese raggiunte, l'assegno di mantenimento mensile di € 1.500,00, contenuto nel punto 1 dell'accordo riportato in motivazione;
obbligo, pure assunto dal dott. di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 nell'attuale misura mensile, oltre al pagamento delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte di Appello di Milano, ivi compresi gli oneri dell'Università fino CP_4 all'autosufficienza del figlio maggiorenne e pagati direttamente a mani del medesimo;
dichiara conseguentemente cessata la materia del contendere tra le parti;
conferma l'assegnazione del domicilio familiare a , salva attuazione degli accordi Parte_1 transattivi di cui sopra;
spese di lite di tutti i gradi del presente giudizio, compreso quello di Cassazione, compensate tra le parti, ivi comprese anche le spese di consulenza, che vengono liquidate come da separato decreto.
Milano, 8 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore dott.ssa Alessandra Arceri
pagina 15 di 16 Il Presidente dott.ssa Anna Maria Pizzi
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Testualmente argomentando :
“In sintesi, la Corte d'appello: 1) ha dapprima ribadito che le eventuali disponibilita' di denaro derivanti da attivita' sottratte al fisco, di cui la famiglia abbia goduto, non possono essere considerate ai fini della ricostruzione del tenore di vita familiare;
2) ha poi rilevato che comunque, ai fini della liquidazione degli assegni in questione, non occorre la precisa quantificazione dei redditi delle parti, potendo il giudice desumere argomenti di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non adempiuti o non completamente adempiuti;
3) sulla base dei suddetti principi, ha poi evidenziato che il giudice di primo grado aveva operato la valutazione di tutti gli elementi di prova acquisiti al processo, ritenuti piu' che idonei a fondare la statuizione sulla misura dei medesimi assegni.
Si e' gia' evidenziato come, il principio enunciato al punto 1) non sia conforme a diritto, tenuto conto che anche le entrate sottratte al fisco contribuiscono alla ricostruzione del tenore di vita familiare. Tali entrate, ove esistenti, devono essere accertate, ovviamente anche facendo ricorso a presunzioni e ad argomenti di prova. Nessun rilievo ai fini della decisione adottata assume il principio enunciato al punto 2), tenuto conto che nella specie il giudice non ha adottato l'ordine di esibizione richiesto, sicche' non ha potuto valutare il contegno processuale in ordine allo stesso. D'altronde, la non necessita' di accertare i redditi esatti delle parti, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento, e' un principio in se' condivisibile e condiviso dalla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 975 del 20/01/2021; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 605 del 12/01/2017), ma attiene alla valutazione delle emergenze processuali comunque acquisite in giudizio, mentre, invece, la questione che in questa sede rileva e' data dalla possibilita' di far emergere nel processo eventuali redditi che, occultati per ragioni fiscali, non sono ancora entrati a far parte del giudizio. E', pertanto, evidente che l'affermazione di cui al punto 3) e' conseguenza della valutazione di irrilevanza degli eventuali redditi sottratti al fisco, che giustifica, la ritenuta sufficienza della completa valutazione degli elementi di prova acquisiti”. Ha poi aggiunto: pagina 8 di 16