Sentenza 22 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23503 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23503/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03655/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3655 del 2024, proposto da SS IL, AL IL, LA IL e LI IL, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Biondi e SS Marano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Parioli, 101/E;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
l’Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Di Giovanni e Vincenzo Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Direzione Generale di Anas S.p.A. in Roma, via Monzambano, 10;
per l'annullamento
- della D.D. n. QI/2263/2023 del 12.12.2023 emessa dal Roma Capitale di reiezione istanza di condono prot. 85/76901 – abuso in Via Prenestina Km 11,000 Municipio XI, fabbricato distinto al N.C.E.U. di Roma, Fg. 664, part. 855 notificato al sig. SS IL in data 30.01.2024;
- di ogni altro atto consequenziale, connesso, presupposto, ed in particolare dei pareri prot. 357732 del 30.05.2022, nonché prot. 4338860 del 24.06.2022;
- nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso, presupposto anche di contenuto sconosciuto - in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti - con riserva di proporre motivi aggiunti per la declaratoria di inefficacia e di annullamento del provvedimento de quo ;
nonché per la condanna
- dell’Ente resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dai ricorrenti, in via principale, ed in forma specifica mediante l’adozione degli atti necessari per il risarcimento del danno per equivalente pecuniario, mediante condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi dai ricorrenti, per effetto degli atti impugnati e dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, da quantificarsi in corso di causa per i titoli e gli importi indicati nel ricorso o anche in via equitativa, anche in relazione all’eventuale adozione di provvedimento di segnalazione all’Autorità Giudiziaria penale;
e per l’annullamento
dei provvedimenti presupposti e conseguenti, anche non noti, nelle more eventualmente adottati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale e dell’Anas S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. LE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono ex l. n. 47/85 adottato dal Comune di Roma Capitale in ragione del regime vincolistico dell’area interessata dagli abusi (nella specie “ Viabilità principale D.M. 1404 dell’1.04.1968 ANAS e P.T.P. 15/9 Valle dell’Aniene TOa/8 ”) e del parere negativo espresso dall’Anas S.p.A. per mancato rispetto della distanza minima della costruzione dal confine dell’A/90 (Grande Raccordo Anulare).
2. In punto di fatto, evidenziano i ricorrenti che l’Anas, nel preavviso di rigetto prot. n. 357732 del 30 maggio 2022, ha indicato una distanza del fabbricato dal confine autostradale di 24 metri, calcolato in relazione all’attuale consistenza dello stato dei luoghi che tiene tuttavia conto dei lavori di ampliamento della carreggiata del Grande Raccordo Anulare, eseguiti dopo la realizzazione dell’abuso.
Nel medesimo atto endoprocedimentale, inoltre, l’Anas ha affermato di non avere la disponibilità di documentazione che consentisse di calcolare la distanza del fabbricato dal vecchio tracciato del Grande Raccordo Anulare, precisando, altresì, che l’abuso non costituisse pericolo per la sicurezza stradale.
In sede di osservazioni al preavviso di rigetto, l’istante ha allegato una perizia di parte nella quale si assevera che, sulla base della documentazione risalente alla realizzazione del primo tracciato (estratto di mappa aggiornato al 1965 e foto aerea della società SARA Nistri s.r.l.), l’immobile si sarebbe trovato, all’epoca di realizzazione dell’abuso, a una distanza di 40,02 metri dalla carreggiata.
In seguito l’Anas, in risposta alle contodeduzioni dell’istante, ha precisato che la distanza va calcolata dallo spigolo esterno del fabbricato al confine della proprietà autostradale (e non già dall’immobile al limite di carreggiata come sostenuto dal tecnico di parte) ed ha quindi assunto il parere negativo ai sensi dell’art. 33, l. n. 47/85, ivi gravato.
3. In diritto, il ricorso si fonda sui seguenti motivi di censura:
3.1. “ Violazione di legge con riferimento all’art. 19, all’art. 21 nonies e all’art. 6, legge 241/1990 - Violazione e/o errata applicazione della L. n. 47/85 (in partic. art. 32) - Violazione dell’art. 3 e 10 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto erronea, insufficiente, irragionevole e contraddittoria di istruttoria e di motivazione, carenza assoluta dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, perplessità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. ”
Con tale doglianza, i ricorrenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti gravati in quanto, come evidenziato in fatto, secondo la loro prospettazione, al momento di realizzazione delle opere, il vincolo stradale non sarebbe stato violato.
Il Comune di Roma Capitale, inoltre, si sarebbe limitato a recepire acriticamente il parere negativo espresso dall’Anas, senza svolgere un’autonoma valutazione sulle osservazioni presentate dall’istante in risposta al preavviso di rigetto emesso dal medesimo Ente locale.
3.2. “ Violazione dell’art. 3, legge n. 241 del 1990. Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33, della legge n. 47 del 1985. Eccesso di potere - Insufficiente, laconica ed incongrua motivazione ”.
Con tale motivo di censura, infine, i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati in quanto nella fattispecie si sarebbe in presenza di un vincolo sopravvenuto e, dunque, relativo, tale per cui l’Anas avrebbe dovuto indicare le specifiche ragioni per cui l’opera non è sanabile.
4. La resistente Anas S.p.A., costituitasi in giudizio, ha eccepito la “inammissibilità” del ricorso per tardività, in quanto il parere negativo sarebbe stato formalmente notificato ai ricorrenti in data 24 giugno 2022; nel merito, ha contestato le misurazioni effettuate dal tecnico di parte, che avrebbe erroneamente calcolato la distanza del manufatto dal limite della carreggiata, concludendo per il rigetto del ricorso.
5. Il Comune di Roma Capitale, costituitosi in giudizio, muovendo anch’essa dall’assunto secondo il quale il parere dell’Anas sia stato tardivamente impugnato, ha eccepito altresì l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, stante il carattere vincolato del diniego di condono, concludendo per il rigetto del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, in rito, vanno disattese le eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti.
7.1. In primo luogo, è infondata l’eccezione di inammissibilità ( rectius , irricevibilità) per tardività del ricorso avverso il parere dell’Anas, in quanto le parti resistenti non hanno fornito la prova che detto parere sia stato notificato ai ricorrenti.
In assenza di prova contraria, pertanto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia avuto conoscenza delle determinazioni dell’Anas soltanto con la notifica del provvedimento di diniego sull’istanza di sanatoria edilizia.
7.2. Conseguentemente, è altresì infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dal solo Comune resistente, in quanto l’efficacia del parere dell’Anas è ancora sub judice ; a ciò va aggiunto che, in ragione dell’articolazione dei motivi di censura, la questione del carattere vincolato o meno del provvedimento di diniego afferisce al merito della controversia.
8. Nel merito, il ricorso è infondato.
8.1. La questione relativa alla distanza del manufatto abusivo dal Grande Raccordo Anulare al momento della realizzazione delle opere assume carattere preliminare e dirimente, in quanto dalla sua soluzione dipende il connesso tema della natura, relativa o assoluta, del vincolo stradale opposto dall’Amministrazione.
Ritiene sul punto il Collegio che, sulla scorta della documentazione versata in atti, emerge la prova che l’immobile, all’epoca di realizzazione (anno 1971, come indicato nella medesima domanda di condono), si trovasse a una distanza inferiore ai 40 metri dalla fascia di rispetto stradale.
In particolare, come evidenziato dall’Anas in sede di istruttoria procedimentale e nel presente giudizio, il tecnico di parte, assumendo come punto di riferimento il limite della carreggiata e non il confine della proprietà autostradale, ha erroneamente calcolato la distanza del manufatto dall’area sottoposta al vincolo stradale.
Detto errore è evidente alla luce dei calcoli effettuati dall’Anas sui medesimi dati forniti dal tecnico di parte (l’estratto di mappa aggiornato al 1965 e la foto aerea della società SARA Nistri s.r.l.), grazie ai quali è possibile affermare che, al momento di realizzazione dell’opera, l’immobile si trovasse a una distanza dalla proprietà autostradale pari a 24/27 metri (cfr. 8 e 9 della memoria di Anas del 30 ottobre 2025), comunque di gran lunga inferiore al limite di 40 metri.
8.2. Ne deriva che correttamente l’Anas ha concluso per l’insanabilità tout court delle opere, a prescindere da eventuali profili di pericolo per la sicurezza stradale, venendo in rilievo nella fattispecie un vincolo di inedificabilità assoluta, in quanto anteriore, e non già sopravvenuto, alla realizzazione dell’intervento abusivo.
Per quanto concerne la fascia di rispetto stradale, infatti, in caso di opera realizzata dopo l’imposizione del vincolo di assoluta inedificabilità previsto dal D.M. n. 1404 del 1968, si ricade nell’ipotesi di cui all'art. 33, comma 1, della l. n. 47 del 1985, con conseguente insanabilità dell’abuso, trattandosi di vincolo per sua natura incompatibile con ogni manufatto (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4 novembre 2024, n. 8771) e non rilevando la circostanza che le opere non rechino minaccia per la sicurezza del traffico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 novembre 2019, n. 7572).
Trattasi, in altre parole, di un’ipotesi di inedificabilità legale (sancita dall’art. 41 septies della l. n. 1150 del 1942, aggiunto dall’art. 19 della l. n. 765 del 1967, dall’art. 9 della l. n. 729 del 1961 e dal successivo D.M. n. 1404 del 1968), derivante dall’inserimento di un’area nella zona di rispetto autostradale.
A tale affermazione giurisprudenziale segue quella secondo cui il divieto di costruire a una certa distanza dalla sede stradale o autostradale non è previsto al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire per la loro prossimità alla sede autostradale pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, ma è altresì correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 11 maggio 2020, n. 2949).
Ed invero, solo in caso di opere abusive realizzate prima dell'imposizione del vincolo, trova applicazione l'ipotesi dell’art. 32, in base al quale la sanatoria è possibile, previa acquisizione del parere previsto dall'art. 32, comma 4, lett. c), sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1100).
8.3. Nella fattispecie in esame, pertanto, il vincolo di inedificabilità assoluta esclude in radice la sussistenza del presupposto del condono invocato, con conseguente infondatezza del lamentato difetto di motivazione, in quanto in alcun modo il Comune di Roma Capitale avrebbe potuto assumere un provvedimento di accoglimento in contrasto con la determinazione assunta dall’Anas che, a sua volta, non era tenuta a valutare la compatibilità delle opere con il vincolo stradale.
8.4. L’infondatezza dei motivi di ricorso comporta altresì il rigetto dell’azione risarcitoria, tra l’altro formulata in modo generico dai ricorrenti.
9. In conclusione il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza delle censure proposte.
10 Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Monica Gallo, Referendario
LE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RO | RI RI |
IL SEGRETARIO