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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/04/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 475/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Parte_1
), società elettivamente domiciliata in Milano (MI), Piazza Bertarelli n. 4, presso e nello P.IVA_1
studio dell'Avv. MEZZOTERO ALFONSO e dell'Avv. MARTIRE ANGELA del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice opponente contro in persona del Sindaco pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Camposampiero (PD), Via De Gasperi n. 16/1, presso e nello studio dell'Avv.
GENTILIN GIULIANO del Foro di Padova, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto opposto
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note di udienza depositate telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale e principale di rito: accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al paragrafo 2 dell'atto di opposizione e illustrati al paragrafo 1 della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. nonché nell'ambito dei successivi atti difensivi, il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale e la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – in considerazione della ricorrenza di rapporti inter partes di tipo concessorio – e, per l'effetto, annullarsi e revocarsi il decreto opposto del Tribunale di Vicenza (n. 2282/2023) in conseguenza del difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con ogni altra conseguenza di legge;
nel merito e in mero subordine: previo accertamento in ogni caso della nullità o dell'inefficacia dell'art. 6 di ogni singola convenzione inter partes (docc. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 fascicolo monitorio e ns. docc. 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36) in punto di determinazione del canone, per violazione di norme imperative (art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, art. 63 del D. Lgs. 446/1997, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), con conseguente sostituzione ex art. 1419 cod. civ. delle predette disposizioni nulle o inefficaci, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di TOSAP e determinate nella misura minima di Euro 516,46 annui nonché a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019, revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza (n. 2282/2023), accertandosi e dichiarandosi che l'opponente nulla deve al Parte_1 CP_1 convenuto opposto avendo corrisposto gli importi di cui all'art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, all'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 nonché, infine, all'art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019, vigenti ratione temporis;
sempre nel merito: accertare e dichiarare il diritto della odierna attrice opponente al rinnovo delle convenzioni di cui è causa relative ai siti cui si riferisce la pretesa creditoria azionata a fronte del pagamento delle somme stabilite ex lege, nella misura di Euro 800,00 annui anche in applicazione dell'art. 1 comma 831 bis L. 160/2019 o - in assoluto subordine - nella diversa misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà conforme;
sempre nel merito: accertare e dichiarare, per l'effetto il carattere indebito del pagamento della complessiva somma di Euro 218.873,17, ricevuto dal di a titolo di canoni CP_1 Controparte_1 per le aree concesse ai sensi delle convenzioni inter partes;
ancora nel merito in via riconvenzionale: previa ogni declaratoria in merito al diritto dell'odierna conchiudente di ripetere dal di , anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., i canoni CP_1 Controparte_1 indebitamente versati a partire dal 1.1.2020 sino al 31.12.2022 decurtate le somme dovute in base alla normativa di settore (art. 93 D. Lgs. 259/03, art. 63 D. Lgs. 446/97, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), condannarsi il , in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della complessiva somma di Euro 218.873,17 oltre Parte_1 interessi legali decorrenti dalla presente domanda, decurtate le somme che l'odierna opponente avrebbe dovuto corrispondere ai sensi della normativa di settore (art. 93 D. Lgs. 259/03, art. 63 D. Lgs 446/97, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019); sempre nel merito in via riconvenzionale in estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia somma a favore del dichiararsi la Controparte_1 compensazione (con attribuzione dell'eccedenza a favore di e a Parte_1 carico del ) di tale somma con il maggior controcredito in capo a Controparte_1
pagina 2 di 11 conseguente al diritto - da parte di quest'ultima, come illustrato in Parte_1 premessa dell'atto di citazione in opposizione e puntualizzato nelle memorie ex art. 171 ter nn. 1), 2) e 3) c.p.c. - a ripetere la somma indebita ex art. 2033 c.c. di Euro 218.873,17 (decurtate le somme dovute in base alla normativa di settore art. 93 D. Lgs. 259/03, art. 63 D. Lgs. 446/97, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), oltre interessi legali decorrenti dalla presente domanda, da porsi a carico del CP_1 opposto;
con condanna del di convenuto opposto alla rifusione delle spese e dei CP_1 Controparte_1 compensi professionali di lite sostenuti dalla ricorrente in opposizione Parte_1
oltre accessori di disciplina professionale (art. 2, comma 2°, D.M. n. 55/14) e di legge (C.P.A. e
[...]
I.V.A.)”.
Parte convenuta ha concluso come da note di udienza depositate telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito, rigettarsi le domande dell'attrice opponente poiché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2282/2023 del 27/12/2023 Tribunale di Vicenza in ogni sua parte;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento a favore del della somma di € 168.991,59 o di quella diversa Controparte_1 che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali dalle scadenze delle singole rate indicate nei contratti al saldo effettivo;
spese e compensi di causa interamente rifusi.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, breviter, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2282/2023 del 27.12.2023 con cui il Pt_2
Tribunale di Vicenza le aveva intimato di pagare al la somma di € Controparte_1
168.991,59 oltre interessi e spese, a titolo di canoni per la concessione in godimento di aree pubbliche.
La società opponente esponeva: di svolgere attività di installazione di impianti per la gestione e commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica;
di essere titolare presso il Comune di di nove stazioni radio funzionali ad assicurare il servizio di telefonia mobile sul Controparte_1
territorio; che di tali nove stazioni, quelle situate in Via Rambolina e in Via Di Gallo insistevano su parcheggi comunali, quelle situate in Ca' Dolfin e in Viale Asiago insistevano su impianti sportivi, quelle situate in Via Rolandi e in Largo Parolini insistevano su aree verdi pubbliche e quella situata in Via del
Mercato insisteva su un edificio comunale destinato allo svolgimento di attività amministrativa;
che quindi tutte le zone occupate appartenevano al patrimonio indisponibile dell'ente locale;
che quindi la presente controversia doveva essere devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo;
che in pagina 3 di 11 subordine doveva essere dichiarata la nullità della clausola 6 delle convenzioni stipulate con il CP_1
nella parte in cui determinava il canone in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 93, c, 2 D.Lgs.
259/2003 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche); che infatti la controparte avrebbe potuto addebitare solo la tassa o il canone di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP o COSAP) oppure in alternativa un canone sostitutivo commisurato al numero di utenze (non compatibile però con le caratteristiche del servizio di telefonia mobile, dove non vengono serviti terminali fissi agevolmente numerabili); che quindi, avendo le parti optato per la corresponsione di un canone anziché della tassa suddetta, doveva trovare applicazione il criterio di determinazione residuale di cui all'art. 63, c. 2, lett.
f), n. 3) D.L. 446/1997 che individuava in € 516,46 annui l'importo minimo addebitabile;
che anche se le aree interessate fossero di natura privatistica troverebbe applicazione, retroattiva nel caso di specie, in quanto trattasi di norma parimenti imperativa, l'art. 8 bis D.L. 135/2018 che esclude qualsiasi onere economico diverso da quelli contemplati dall'art. 93, c. 2, D.Lgs. 259/2003 (oggi art. 54 D.Lgs. cit. per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 D.Lgs. 207/2021); che successivamente anche l'art. 831 bis
L. 160/2019, rilevante quantomeno in chiave interpretativa, aveva imposto il divieto di applicare canoni ulteriori rispetto a quello ex lege di € 800,00 per ogni impianto. chiedeva dunque, oltre alla Pt_2
devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione del diritto dell'opponente al rinnovo delle convenzioni al canone di legge di € 800,00 annuo e la condanna della controparte alla restituzione ai sensi dell'art. 2033
c.c. dei canoni versati in eccedenza dal 2020 al 2022, nella misura di € 218.873,17 oltre interessi, previa compensazione di quanto dovuto ai sensi di legge.
Costituitosi in giudizio, il Comune di replicava: che i contratti di “concessione- Controparte_1
convenzione” relativamente ai quali la controparte non aveva versato integralmente i canoni monitoriamente azionati avevano ad oggetto aree adibite a parcheggio, a verde pubblico e a impianto sportivo che non rientravano nel patrimonio indisponibile dell'ente locale in quanto - sulla scorta dell'art. 826, c. 3, c.c. – mancava sia un atto amministrativo che ne attestasse la devoluzione a un servizio pubblico sia il loro effettivo impiego per un servizio di siffatta natura, poiché tale non poteva essere qualificato il servizio di telecomunicazione e poiché le specifiche zone su cui insistevano i relativi impianti erano separate dalle circostanti aree comunali effettivamente destinate a pubblici servizi;
che le cessioni in godimento intercorse tra le parti, indipendentemente dal loro nomen iuris, rispondevano dunque allo pagina 4 di 11 schema privatistico del contratto di locazione;
che pertanto era stata correttamente adita la giurisdizione ordinaria, in ogni caso competente ai sensi dell'art. 133 del codice del processo amministrativo in quanto l'oggetto del contendere corrisponde al solo pagamento di corrispettivi economici;
che per la medesima ragione la clausola 6 dei contratti in questione non poteva considerarsi nulla, non trovando applicazione la normativa invocata da controparte;
che il quantum richiesto dalla controparte in via riconvenzionale non era dimostrato, in quanto le causali dei bonifici non consentivano di ricondurre i pagamenti agli specifici rapporto dedotti in giudizio. Parte opposta chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice, in accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 648
c.p.c. dal concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e inoltre, in CP_1
accoglimento dell'istanza formulata da ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, assegnava alla parte Pt_2
opposta termine per instaurare la procedura di mediazione obbligatoria, la quale sortiva esito negativo.
Venivano quindi assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. sia per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, sia per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e la causa veniva trattenuta in decisione.
L'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione.
Tanto premesso, va in primo luogo presa in esame l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata da Tale eccezione non merita accoglimento, in quanto l'art. 133, c. 1, lett. Pt_2
b), D.Lgs. 104/2010 (c.d. codice del processo amministrativo) dispone che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi”. E nel caso di specie, l'oggetto del contendere concerne – sia guardando alla domanda monitoria proposta dal , sia Controparte_1 CP_1
guardando alla domanda riconvenzionale proposta da per la declaratoria di nullità della clausola 6 Pt_2
delle convenzioni stipulate tra le parti – il pagamento dei canoni di concessione, determinati a seguito di una libera contrattazione tra le parti e la cui eventuale sostituzione secondo i parametri legislativi indicati dalla società opponente non comporta l'esercizio del potere discrezionale attribuito alla Pubblica
Amministrazione, così non coinvolgendo la giurisdizione del Giudice Amministrativo (cfr. Trib. Vicenza n.
68/2023 e Corte App. Venezia n. 2488/2022).
pagina 5 di 11 Passando ad esaminare il merito della controversia, occorre innanzitutto identificare la natura dei beni su cui insistono le strutture adibite ai servizi di telecomunicazione gestite da Secondariamente e Pt_2
di conseguenza occorre qualificare i negozi stipulati tra le parti, considerati alla stregua di concessioni di diritto pubblico da parte opponente e invece alla stregua di privatistici contratti di locazione da parte opposta. In terzo e ultimo luogo occorre infine, e quale logica conseguenza dei passaggi precedenti, individuare la normativa applicabile alla vicenda giuridica per cui è causa e valutare alla luce della stessa le reciproche domande creditorie formulate dalle parti costituite nel presente giudizio.
La determinazione della natura dei beni in godimento.
Le aree interessate sono parcheggi comunali, aree verdi, impianti sportivi e uffici pubblici. Non trattandosi pacificamente di beni demaniali ai sensi dell'art. 822 c.c., occorre verificare se gli stessi rientrano nel patrimonio disponibile o indisponibile del ai sensi dell'art. 826 c.c. CP_1
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili - in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. - deve sussistere il doppio requisito, soggettivo e oggettivo, della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta
a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema privatistico della locazione” (Cass. 6019/2016).
Nel caso di specie, difetta il presupposto soggettivo, in quanto non è stato prodotto in causa alcun atto amministrativo che abbia destinato le aree di interesse all'espletazione di un pubblico servizio.
Non tiene di certo luogo di tale atto amministrativo la dichiarazione assunta dal Comune di CP_1
alla clausola 1 delle convenzioni oggetto di causa (doc. 2-3-7-8-9-10-11 fasc. mon.) laddove viene
[...]
riportato che “Il precisa che l'area di cui al presente atto rientra nel proprio demanio o CP_1
patrimonio indisponibile”: tale statuizione non è infatti contenuta in un atto avente natura deliberativa, per cui non è sufficiente a imprimere all'area locata il carattere di indisponibilità (Corte App. Venezia n.
pagina 6 di 11 2488/2022). Né la clausola suddetta assume una valenza confessoria tale da spostare sul l'onere CP_1
di fornire la prova contraria di quanto ivi statuito (come suggerisce a pag. 11 della propria comparsa Pt_2
conclusionale), poiché la relativa “precisazione” proviene da un soggetto diverso dall'organo collegiale legittimato a manifestare la volontà dell'ente. Pertanto, continua a gravare sull'opponente l'onere di dimostrare l'asserita riconducibilità al patrimonio pubblico indisponibile dei fondi de quibus, ma l'opponente non vi ha ottemperato, in quanto non ha prodotto in causa gli atti amministrativi pur specificamente enumerati (cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale) e nemmeno ha chiesto che il
Giudice ne ordinasse alla controparte l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
L'onere probatorio in esame non risulta assolto nemmeno mediante l'allegazione delle relazioni tecniche asseverate prodotte dalla società opponente (doc. 40-41-42-43-44-45 attorei) in quanto l'attestazione del tecnico di parte ivi contenuta - secondo cui i beni oggetto di analisi, essendo destinati a una funzione pubblica, dovrebbero intendersi “appartenenti al patrimonio indisponibile per definizione” - contrasta con il summenzionato indirizzo giurisprudenziale, in quanto assume la qualificazione giuridica de qua prescindendo dall'individuazione del necessario atto amministrativo di destinazione. Rectius, un atto di natura amministrativa viene invero menzionato con riguardo alle aree adibite a parcheggio comunale, la cui destinazione a tale funzione di indubbio rilievo pubblicistico, stando alle relative relazioni tecniche asseverate (doc. 45 attoreo), sarebbe esplicitata nelle NTA del Comune di (così come Controparte_1
per l'area verde sita in Via Rolandi – doc. 41 attoreo): le menzionate Norme Tecniche di Attuazione non sono state però prodotte in causa, per cui – a fronte della ferma e reiterata contestazione dell'ente opposto – non può che ritenersi indimostrata, anche in parte qua, la natura di bene indisponibile asserita dalla società opponente. Analoga considerazione vale per il giardino pubblico situato in Largo Parolin, per le quali viene solo menzionato ma non anche prodotto “l'atto amministrativo di destinazione a funzione pubblica” (doc. 42 attoreo).
Mancando il presupposto soggettivo, non è sufficiente ravvisare un'oggettiva destinazione dell'area all'espletamento di una funzione pubblica, la quale in ogni caso (si precisa per mera completezza motivazionale) non potrebbe essere quella connessa al servizio di telecomunicazioni prestato dall'odierna opponente. Tale attività è infatti certamente di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 3, c. 2,
D.Lgs. 259/2003, ma non per questo è definibile alla stregua anche di un servizio pubblico. Basti considerare a tal proposito che il regime della sua fruizione da parte dell'utenza è di carattere pagina 7 di 11 prettamente privatistico: i consumatori versano infatti a società con scopo di lucro tariffe non calmierate ma soggette alla concorrenza del mercato (Corte App. Venezia 2488/2022). Peraltro, anche a voler considerare quello inerente alle comunicazioni elettroniche alla stregua di un servizio pubblico, le aree su cui insistono i relativi impianti non potrebbero essere ascritte al patrimonio indisponibile del CP_1
in quanto l'erogazione del servizio di telecomunicazione non è di competenza comunale (Trib. Vicenza
n. 1449/2024). La normativa citata in proposito a confutazione da nella propria comparsa Pt_2
conclusionale (inter alios, art. 4 L. 249/1997) risulta abrogata o inconferente.
Dunque,i beni che costituiscono oggetto dei rapporti negoziali per cui è lite appartengono tutti al patrimonio disponibile del Comune di . Controparte_1
La qualificazione dei negozi e la normativa applicabile.
Quale diretta conseguenza di quanto sopra argomentato, si deve ritenere che le parti dell'odierno giudizio abbiano stipulato – al di là del nomen iuris impresso alle scritture sottoscritte – dei veri e propri contratti di locazione di stampo privatistico.
Non diversamente si può ritenere sulla scorta delle clausole 11 dei contratti in questione, laddove si legge “Trattandosi di concessione e non di locazione …” (doc. 2-3-7-8-9-10-11 fasc. mon.): non è infatti la mera volontà delle parti a imporsi sulla qualificazione di un rapporto negoziale, ma è precipuamente la natura del suo oggetto e la corretta delineazione delle prestazioni che lo compongono. Detto altrimenti, quand'anche le parti abbiano errato nella definizione del rapporto negoziale tra le stesse instauratosi, la normativa applicabile non potrà che essere individuata in base alla sua corretta riqualificazione operata nella presente sede giudiziale.
A tale ultimo riguardo, sostiene parte opponente che, a prescindere dalla qualificazione pubblicistica o privatistica degli accordi intercorsi tra le parti, dovrebbe applicarsi l'art. 92 D.Lgs. 259/2003, il quale nella sua versione originaria, vigente al momento della sottoscrizione delle convenzioni in atti, prevedeva che:
“Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”. L'art. 12, c. 3, D.L. 33/2016 ha poi precisato che “L'art. 93 del decreto legislativo del 1° agosto
2003 n. 259 si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma
2 della medesima disposizione”. Il secondo comma dell'art. 93 cit. prevedeva che gli unici oneri finanziari pagina 8 di 11 o contributi comunque denominati applicabili per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica fossero il c.d. TOSAP, o tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, di cui all'art. 38 D.Lgs. 507/1993, oppure il c.d. COSAP, o canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, di cui all'art. 63 D.Lgs.
446/1997.
Ebbene, è la formulazione stessa delle norme richiamate che induce a ritenere che il divieto di imporre canoni ulteriori o diversi dal TOSAP o dal COSAP in caso di concessione di aree per la prestazione dei servizi di telecomunicazione vige solo quando tali aree appartengano al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale concedente. E non anche, come avviene nel caso di specie, quando le suddette aree appartengano al patrimonio disponibile dell'ente medesimo, tanto da poter essere oggetto di libera contrattazione con il soggetto privato. Le suddette norme, infatti, così come il successivo art. 12, c. 3, D.Lgs. 33/2016 che ne propone un'interpretazione autentica, utilizzano locuzioni quali “imporre” ed “essere soggetti” che risultano del tutto incompatibili con l'equiparazione dei contraenti di diritto privato, suggerendo al contrario la contrapposizione tra una posizione di supremazia riconoscibile in capo alla Pubblica Amministrazione e una posizione di soggezione identificabile invece in capo all'impresa commerciale (Corte App. Venezia n. 2488/2022).
E non coglie nel segno la tesi attorea secondo cui l'art. 93 in questione dovrebbe applicarsi anche alle concessioni in godimento di beni appartenenti al patrimonio disponibile per il fatto che il secondo comma della medesima disposizione menzionerebbe, a latere della Pubblica Amministrazione e dell'Ente
Locale, altresì “l'Ente proprietario o gestore”, il quale non è e non potrebbe mai essere proprietario di un bene demaniale o indisponibile (cfr. pag. 26 della comparsa conclusionale). Tale tesi non è condivisibile in quanto la richiamata estensione soggettiva riguarda il profilo del rimborso delle spese di manutenzione del sito, profilo che nulla ha a che vedere con quello della titolarità dell'area pubblica concessa in godimento. Detto altrimenti, la manutenzione del sito potrebbe essere delegata anche a un soggetto diverso dall'ente territoriale titolare del bene (quale ad esempio una società in house o una società concessionaria), senza che in tal modo venga escludesa la natura demaniale o indisponibile di quel bene.
Non coglie nel segno nemmeno la tesi attorea secondo cui la pretesa applicazione estensiva dell'art. 93
D.Lgs. 259/2003 dovrebbe desumersi dall'utilizzo nella norma medesima della locuzione “aree pubbliche” anziché “beni pubblici” (cfr. pag. 25 della comparsa conclusionale): è sufficiente considerare,
pagina 9 di 11 oltre a quanto appena sopra osservato, che alle aree pubbliche fa riferimento anche la definizione della tassa e del canone ivi parimenti menzionati (ossia la tassa di occupazioni di spazi ed aree pubbliche e il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche), i quali pacificamente riguardano solo beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti pubblici territoriali.
Con riguardo al profilo da ultimo accennato è vero piuttosto, a suffragio della tesi opposta, condivisa da questo giudicante, dell'inapplicabilità della normativa in questione ai contratti di locazione concernenti beni comunali disponibili, che proprio il richiamo nell'art. 93 cit. alla TOSAP e al COSAP, che riguardano solo la concessione od occupazione di bani demaniali o indisponibili (così come il c.d. CUP, o Canone
Unico Patrimoniale, che li ha unificati e sostituiti a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 1, c. 819,
Legge 160/2019), induce a circoscrivere l'ambito applicativo della disposizione legislativa in esame ai beni della predetta tipologia (Trib. Vicenza n. 1994/2024). Non si tratta di un rinvio a meri fini di calcolo
(come sostiene cfr. pag. 27 della comparsa conclusionale) in quanto la norma espressamente vieta Pt_2
l'imposizione di oneri finanziari “fatta salva l'applicazione” di TOSAP e COSAP, e non invece di contributi parametrati ai corrispondenti importi che sarebbero dovuti a titolo di TOSAP e COSAP: questi sono dunque richiamati in ragione del loro ambito applicativo e non alla stregua di un mero criterio di calcolo
(mentre l'espressione “calcolato secondo quanto previsto da …” riguarda meramente la determinazione dell'entità della COSAP da applicare).
La normativa in questione non trova dunque applicazione nel caso di specie.
Conclusioni.
Stante l'inapplicabilità della normativa invocata dalla società opponente, deve ritenersi infondata la contestazione di nullità sia della clausola 6 sia (per lo stesso motivo) della clausola 7 delle convenzioni impugnate da e di conseguenza anche la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente sul Pt_2
presupposto della denunciata invalidità negoziale.
Deve per contro ritenersi fondata la pretesa monitoria articolata dal sulla base di quella CP_1
medesima clausola di cui viene confermata l'efficacia tra le parti, non avendo d'altronde l'opponente negato di non aver corrisposto per intero i canoni pattuiti.
L'opponente invero ha eccepito l'illegittimità dell'aumento per rivalutazione Istat, ma trattandosi di doglianza introdotta nel presente giudizio successivamente anche alla precisazione delle conclusioni (cfr. pag. 39 della comparsa conclusionale) la stessa risulta tardiva e non può essere dunque oggetto di pagina 10 di 11 disamina da parte dell'odierno giudicante.
L'opposizione va così rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va rigettata, in particolare, anche la domanda attorea protesa all'affermazione del suo asserito diritto al rinnovo delle convenzioni per cui è causa, in quanto formulata in termini del tutto generici (quantomeno fino alla comparsa conclusionale – pag. 40-41 – dove tale richiesta viene illustrata per la prima volta, ma del tutto tardivamente e con grave pregiudizio del diritto di difesa avversario).
Le spese di lite vanno tuttavia integralmente compensate, a parere del giudicante, atteso il marcato e non ancora sopito contrasto giurisprudenziale che interessa le questioni di diritto implicate dalla presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2282/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 27.12.2023, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, in data 7 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 11 di 11
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Parte_1
), società elettivamente domiciliata in Milano (MI), Piazza Bertarelli n. 4, presso e nello P.IVA_1
studio dell'Avv. MEZZOTERO ALFONSO e dell'Avv. MARTIRE ANGELA del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice opponente contro in persona del Sindaco pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Camposampiero (PD), Via De Gasperi n. 16/1, presso e nello studio dell'Avv.
GENTILIN GIULIANO del Foro di Padova, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto opposto
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note di udienza depositate telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale e principale di rito: accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al paragrafo 2 dell'atto di opposizione e illustrati al paragrafo 1 della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. nonché nell'ambito dei successivi atti difensivi, il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale e la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – in considerazione della ricorrenza di rapporti inter partes di tipo concessorio – e, per l'effetto, annullarsi e revocarsi il decreto opposto del Tribunale di Vicenza (n. 2282/2023) in conseguenza del difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con ogni altra conseguenza di legge;
nel merito e in mero subordine: previo accertamento in ogni caso della nullità o dell'inefficacia dell'art. 6 di ogni singola convenzione inter partes (docc. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 fascicolo monitorio e ns. docc. 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36) in punto di determinazione del canone, per violazione di norme imperative (art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, art. 63 del D. Lgs. 446/1997, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), con conseguente sostituzione ex art. 1419 cod. civ. delle predette disposizioni nulle o inefficaci, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di TOSAP e determinate nella misura minima di Euro 516,46 annui nonché a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019, revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza (n. 2282/2023), accertandosi e dichiarandosi che l'opponente nulla deve al Parte_1 CP_1 convenuto opposto avendo corrisposto gli importi di cui all'art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, all'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 nonché, infine, all'art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019, vigenti ratione temporis;
sempre nel merito: accertare e dichiarare il diritto della odierna attrice opponente al rinnovo delle convenzioni di cui è causa relative ai siti cui si riferisce la pretesa creditoria azionata a fronte del pagamento delle somme stabilite ex lege, nella misura di Euro 800,00 annui anche in applicazione dell'art. 1 comma 831 bis L. 160/2019 o - in assoluto subordine - nella diversa misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà conforme;
sempre nel merito: accertare e dichiarare, per l'effetto il carattere indebito del pagamento della complessiva somma di Euro 218.873,17, ricevuto dal di a titolo di canoni CP_1 Controparte_1 per le aree concesse ai sensi delle convenzioni inter partes;
ancora nel merito in via riconvenzionale: previa ogni declaratoria in merito al diritto dell'odierna conchiudente di ripetere dal di , anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., i canoni CP_1 Controparte_1 indebitamente versati a partire dal 1.1.2020 sino al 31.12.2022 decurtate le somme dovute in base alla normativa di settore (art. 93 D. Lgs. 259/03, art. 63 D. Lgs. 446/97, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), condannarsi il , in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della complessiva somma di Euro 218.873,17 oltre Parte_1 interessi legali decorrenti dalla presente domanda, decurtate le somme che l'odierna opponente avrebbe dovuto corrispondere ai sensi della normativa di settore (art. 93 D. Lgs. 259/03, art. 63 D. Lgs 446/97, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019); sempre nel merito in via riconvenzionale in estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia somma a favore del dichiararsi la Controparte_1 compensazione (con attribuzione dell'eccedenza a favore di e a Parte_1 carico del ) di tale somma con il maggior controcredito in capo a Controparte_1
pagina 2 di 11 conseguente al diritto - da parte di quest'ultima, come illustrato in Parte_1 premessa dell'atto di citazione in opposizione e puntualizzato nelle memorie ex art. 171 ter nn. 1), 2) e 3) c.p.c. - a ripetere la somma indebita ex art. 2033 c.c. di Euro 218.873,17 (decurtate le somme dovute in base alla normativa di settore art. 93 D. Lgs. 259/03, art. 63 D. Lgs. 446/97, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), oltre interessi legali decorrenti dalla presente domanda, da porsi a carico del CP_1 opposto;
con condanna del di convenuto opposto alla rifusione delle spese e dei CP_1 Controparte_1 compensi professionali di lite sostenuti dalla ricorrente in opposizione Parte_1
oltre accessori di disciplina professionale (art. 2, comma 2°, D.M. n. 55/14) e di legge (C.P.A. e
[...]
I.V.A.)”.
Parte convenuta ha concluso come da note di udienza depositate telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito, rigettarsi le domande dell'attrice opponente poiché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2282/2023 del 27/12/2023 Tribunale di Vicenza in ogni sua parte;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento a favore del della somma di € 168.991,59 o di quella diversa Controparte_1 che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali dalle scadenze delle singole rate indicate nei contratti al saldo effettivo;
spese e compensi di causa interamente rifusi.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, breviter, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2282/2023 del 27.12.2023 con cui il Pt_2
Tribunale di Vicenza le aveva intimato di pagare al la somma di € Controparte_1
168.991,59 oltre interessi e spese, a titolo di canoni per la concessione in godimento di aree pubbliche.
La società opponente esponeva: di svolgere attività di installazione di impianti per la gestione e commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica;
di essere titolare presso il Comune di di nove stazioni radio funzionali ad assicurare il servizio di telefonia mobile sul Controparte_1
territorio; che di tali nove stazioni, quelle situate in Via Rambolina e in Via Di Gallo insistevano su parcheggi comunali, quelle situate in Ca' Dolfin e in Viale Asiago insistevano su impianti sportivi, quelle situate in Via Rolandi e in Largo Parolini insistevano su aree verdi pubbliche e quella situata in Via del
Mercato insisteva su un edificio comunale destinato allo svolgimento di attività amministrativa;
che quindi tutte le zone occupate appartenevano al patrimonio indisponibile dell'ente locale;
che quindi la presente controversia doveva essere devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo;
che in pagina 3 di 11 subordine doveva essere dichiarata la nullità della clausola 6 delle convenzioni stipulate con il CP_1
nella parte in cui determinava il canone in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 93, c, 2 D.Lgs.
259/2003 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche); che infatti la controparte avrebbe potuto addebitare solo la tassa o il canone di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP o COSAP) oppure in alternativa un canone sostitutivo commisurato al numero di utenze (non compatibile però con le caratteristiche del servizio di telefonia mobile, dove non vengono serviti terminali fissi agevolmente numerabili); che quindi, avendo le parti optato per la corresponsione di un canone anziché della tassa suddetta, doveva trovare applicazione il criterio di determinazione residuale di cui all'art. 63, c. 2, lett.
f), n. 3) D.L. 446/1997 che individuava in € 516,46 annui l'importo minimo addebitabile;
che anche se le aree interessate fossero di natura privatistica troverebbe applicazione, retroattiva nel caso di specie, in quanto trattasi di norma parimenti imperativa, l'art. 8 bis D.L. 135/2018 che esclude qualsiasi onere economico diverso da quelli contemplati dall'art. 93, c. 2, D.Lgs. 259/2003 (oggi art. 54 D.Lgs. cit. per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 D.Lgs. 207/2021); che successivamente anche l'art. 831 bis
L. 160/2019, rilevante quantomeno in chiave interpretativa, aveva imposto il divieto di applicare canoni ulteriori rispetto a quello ex lege di € 800,00 per ogni impianto. chiedeva dunque, oltre alla Pt_2
devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione del diritto dell'opponente al rinnovo delle convenzioni al canone di legge di € 800,00 annuo e la condanna della controparte alla restituzione ai sensi dell'art. 2033
c.c. dei canoni versati in eccedenza dal 2020 al 2022, nella misura di € 218.873,17 oltre interessi, previa compensazione di quanto dovuto ai sensi di legge.
Costituitosi in giudizio, il Comune di replicava: che i contratti di “concessione- Controparte_1
convenzione” relativamente ai quali la controparte non aveva versato integralmente i canoni monitoriamente azionati avevano ad oggetto aree adibite a parcheggio, a verde pubblico e a impianto sportivo che non rientravano nel patrimonio indisponibile dell'ente locale in quanto - sulla scorta dell'art. 826, c. 3, c.c. – mancava sia un atto amministrativo che ne attestasse la devoluzione a un servizio pubblico sia il loro effettivo impiego per un servizio di siffatta natura, poiché tale non poteva essere qualificato il servizio di telecomunicazione e poiché le specifiche zone su cui insistevano i relativi impianti erano separate dalle circostanti aree comunali effettivamente destinate a pubblici servizi;
che le cessioni in godimento intercorse tra le parti, indipendentemente dal loro nomen iuris, rispondevano dunque allo pagina 4 di 11 schema privatistico del contratto di locazione;
che pertanto era stata correttamente adita la giurisdizione ordinaria, in ogni caso competente ai sensi dell'art. 133 del codice del processo amministrativo in quanto l'oggetto del contendere corrisponde al solo pagamento di corrispettivi economici;
che per la medesima ragione la clausola 6 dei contratti in questione non poteva considerarsi nulla, non trovando applicazione la normativa invocata da controparte;
che il quantum richiesto dalla controparte in via riconvenzionale non era dimostrato, in quanto le causali dei bonifici non consentivano di ricondurre i pagamenti agli specifici rapporto dedotti in giudizio. Parte opposta chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice, in accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 648
c.p.c. dal concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e inoltre, in CP_1
accoglimento dell'istanza formulata da ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, assegnava alla parte Pt_2
opposta termine per instaurare la procedura di mediazione obbligatoria, la quale sortiva esito negativo.
Venivano quindi assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. sia per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, sia per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e la causa veniva trattenuta in decisione.
L'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione.
Tanto premesso, va in primo luogo presa in esame l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata da Tale eccezione non merita accoglimento, in quanto l'art. 133, c. 1, lett. Pt_2
b), D.Lgs. 104/2010 (c.d. codice del processo amministrativo) dispone che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi”. E nel caso di specie, l'oggetto del contendere concerne – sia guardando alla domanda monitoria proposta dal , sia Controparte_1 CP_1
guardando alla domanda riconvenzionale proposta da per la declaratoria di nullità della clausola 6 Pt_2
delle convenzioni stipulate tra le parti – il pagamento dei canoni di concessione, determinati a seguito di una libera contrattazione tra le parti e la cui eventuale sostituzione secondo i parametri legislativi indicati dalla società opponente non comporta l'esercizio del potere discrezionale attribuito alla Pubblica
Amministrazione, così non coinvolgendo la giurisdizione del Giudice Amministrativo (cfr. Trib. Vicenza n.
68/2023 e Corte App. Venezia n. 2488/2022).
pagina 5 di 11 Passando ad esaminare il merito della controversia, occorre innanzitutto identificare la natura dei beni su cui insistono le strutture adibite ai servizi di telecomunicazione gestite da Secondariamente e Pt_2
di conseguenza occorre qualificare i negozi stipulati tra le parti, considerati alla stregua di concessioni di diritto pubblico da parte opponente e invece alla stregua di privatistici contratti di locazione da parte opposta. In terzo e ultimo luogo occorre infine, e quale logica conseguenza dei passaggi precedenti, individuare la normativa applicabile alla vicenda giuridica per cui è causa e valutare alla luce della stessa le reciproche domande creditorie formulate dalle parti costituite nel presente giudizio.
La determinazione della natura dei beni in godimento.
Le aree interessate sono parcheggi comunali, aree verdi, impianti sportivi e uffici pubblici. Non trattandosi pacificamente di beni demaniali ai sensi dell'art. 822 c.c., occorre verificare se gli stessi rientrano nel patrimonio disponibile o indisponibile del ai sensi dell'art. 826 c.c. CP_1
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili - in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. - deve sussistere il doppio requisito, soggettivo e oggettivo, della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta
a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema privatistico della locazione” (Cass. 6019/2016).
Nel caso di specie, difetta il presupposto soggettivo, in quanto non è stato prodotto in causa alcun atto amministrativo che abbia destinato le aree di interesse all'espletazione di un pubblico servizio.
Non tiene di certo luogo di tale atto amministrativo la dichiarazione assunta dal Comune di CP_1
alla clausola 1 delle convenzioni oggetto di causa (doc. 2-3-7-8-9-10-11 fasc. mon.) laddove viene
[...]
riportato che “Il precisa che l'area di cui al presente atto rientra nel proprio demanio o CP_1
patrimonio indisponibile”: tale statuizione non è infatti contenuta in un atto avente natura deliberativa, per cui non è sufficiente a imprimere all'area locata il carattere di indisponibilità (Corte App. Venezia n.
pagina 6 di 11 2488/2022). Né la clausola suddetta assume una valenza confessoria tale da spostare sul l'onere CP_1
di fornire la prova contraria di quanto ivi statuito (come suggerisce a pag. 11 della propria comparsa Pt_2
conclusionale), poiché la relativa “precisazione” proviene da un soggetto diverso dall'organo collegiale legittimato a manifestare la volontà dell'ente. Pertanto, continua a gravare sull'opponente l'onere di dimostrare l'asserita riconducibilità al patrimonio pubblico indisponibile dei fondi de quibus, ma l'opponente non vi ha ottemperato, in quanto non ha prodotto in causa gli atti amministrativi pur specificamente enumerati (cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale) e nemmeno ha chiesto che il
Giudice ne ordinasse alla controparte l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
L'onere probatorio in esame non risulta assolto nemmeno mediante l'allegazione delle relazioni tecniche asseverate prodotte dalla società opponente (doc. 40-41-42-43-44-45 attorei) in quanto l'attestazione del tecnico di parte ivi contenuta - secondo cui i beni oggetto di analisi, essendo destinati a una funzione pubblica, dovrebbero intendersi “appartenenti al patrimonio indisponibile per definizione” - contrasta con il summenzionato indirizzo giurisprudenziale, in quanto assume la qualificazione giuridica de qua prescindendo dall'individuazione del necessario atto amministrativo di destinazione. Rectius, un atto di natura amministrativa viene invero menzionato con riguardo alle aree adibite a parcheggio comunale, la cui destinazione a tale funzione di indubbio rilievo pubblicistico, stando alle relative relazioni tecniche asseverate (doc. 45 attoreo), sarebbe esplicitata nelle NTA del Comune di (così come Controparte_1
per l'area verde sita in Via Rolandi – doc. 41 attoreo): le menzionate Norme Tecniche di Attuazione non sono state però prodotte in causa, per cui – a fronte della ferma e reiterata contestazione dell'ente opposto – non può che ritenersi indimostrata, anche in parte qua, la natura di bene indisponibile asserita dalla società opponente. Analoga considerazione vale per il giardino pubblico situato in Largo Parolin, per le quali viene solo menzionato ma non anche prodotto “l'atto amministrativo di destinazione a funzione pubblica” (doc. 42 attoreo).
Mancando il presupposto soggettivo, non è sufficiente ravvisare un'oggettiva destinazione dell'area all'espletamento di una funzione pubblica, la quale in ogni caso (si precisa per mera completezza motivazionale) non potrebbe essere quella connessa al servizio di telecomunicazioni prestato dall'odierna opponente. Tale attività è infatti certamente di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 3, c. 2,
D.Lgs. 259/2003, ma non per questo è definibile alla stregua anche di un servizio pubblico. Basti considerare a tal proposito che il regime della sua fruizione da parte dell'utenza è di carattere pagina 7 di 11 prettamente privatistico: i consumatori versano infatti a società con scopo di lucro tariffe non calmierate ma soggette alla concorrenza del mercato (Corte App. Venezia 2488/2022). Peraltro, anche a voler considerare quello inerente alle comunicazioni elettroniche alla stregua di un servizio pubblico, le aree su cui insistono i relativi impianti non potrebbero essere ascritte al patrimonio indisponibile del CP_1
in quanto l'erogazione del servizio di telecomunicazione non è di competenza comunale (Trib. Vicenza
n. 1449/2024). La normativa citata in proposito a confutazione da nella propria comparsa Pt_2
conclusionale (inter alios, art. 4 L. 249/1997) risulta abrogata o inconferente.
Dunque,i beni che costituiscono oggetto dei rapporti negoziali per cui è lite appartengono tutti al patrimonio disponibile del Comune di . Controparte_1
La qualificazione dei negozi e la normativa applicabile.
Quale diretta conseguenza di quanto sopra argomentato, si deve ritenere che le parti dell'odierno giudizio abbiano stipulato – al di là del nomen iuris impresso alle scritture sottoscritte – dei veri e propri contratti di locazione di stampo privatistico.
Non diversamente si può ritenere sulla scorta delle clausole 11 dei contratti in questione, laddove si legge “Trattandosi di concessione e non di locazione …” (doc. 2-3-7-8-9-10-11 fasc. mon.): non è infatti la mera volontà delle parti a imporsi sulla qualificazione di un rapporto negoziale, ma è precipuamente la natura del suo oggetto e la corretta delineazione delle prestazioni che lo compongono. Detto altrimenti, quand'anche le parti abbiano errato nella definizione del rapporto negoziale tra le stesse instauratosi, la normativa applicabile non potrà che essere individuata in base alla sua corretta riqualificazione operata nella presente sede giudiziale.
A tale ultimo riguardo, sostiene parte opponente che, a prescindere dalla qualificazione pubblicistica o privatistica degli accordi intercorsi tra le parti, dovrebbe applicarsi l'art. 92 D.Lgs. 259/2003, il quale nella sua versione originaria, vigente al momento della sottoscrizione delle convenzioni in atti, prevedeva che:
“Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”. L'art. 12, c. 3, D.L. 33/2016 ha poi precisato che “L'art. 93 del decreto legislativo del 1° agosto
2003 n. 259 si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma
2 della medesima disposizione”. Il secondo comma dell'art. 93 cit. prevedeva che gli unici oneri finanziari pagina 8 di 11 o contributi comunque denominati applicabili per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica fossero il c.d. TOSAP, o tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, di cui all'art. 38 D.Lgs. 507/1993, oppure il c.d. COSAP, o canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, di cui all'art. 63 D.Lgs.
446/1997.
Ebbene, è la formulazione stessa delle norme richiamate che induce a ritenere che il divieto di imporre canoni ulteriori o diversi dal TOSAP o dal COSAP in caso di concessione di aree per la prestazione dei servizi di telecomunicazione vige solo quando tali aree appartengano al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale concedente. E non anche, come avviene nel caso di specie, quando le suddette aree appartengano al patrimonio disponibile dell'ente medesimo, tanto da poter essere oggetto di libera contrattazione con il soggetto privato. Le suddette norme, infatti, così come il successivo art. 12, c. 3, D.Lgs. 33/2016 che ne propone un'interpretazione autentica, utilizzano locuzioni quali “imporre” ed “essere soggetti” che risultano del tutto incompatibili con l'equiparazione dei contraenti di diritto privato, suggerendo al contrario la contrapposizione tra una posizione di supremazia riconoscibile in capo alla Pubblica Amministrazione e una posizione di soggezione identificabile invece in capo all'impresa commerciale (Corte App. Venezia n. 2488/2022).
E non coglie nel segno la tesi attorea secondo cui l'art. 93 in questione dovrebbe applicarsi anche alle concessioni in godimento di beni appartenenti al patrimonio disponibile per il fatto che il secondo comma della medesima disposizione menzionerebbe, a latere della Pubblica Amministrazione e dell'Ente
Locale, altresì “l'Ente proprietario o gestore”, il quale non è e non potrebbe mai essere proprietario di un bene demaniale o indisponibile (cfr. pag. 26 della comparsa conclusionale). Tale tesi non è condivisibile in quanto la richiamata estensione soggettiva riguarda il profilo del rimborso delle spese di manutenzione del sito, profilo che nulla ha a che vedere con quello della titolarità dell'area pubblica concessa in godimento. Detto altrimenti, la manutenzione del sito potrebbe essere delegata anche a un soggetto diverso dall'ente territoriale titolare del bene (quale ad esempio una società in house o una società concessionaria), senza che in tal modo venga escludesa la natura demaniale o indisponibile di quel bene.
Non coglie nel segno nemmeno la tesi attorea secondo cui la pretesa applicazione estensiva dell'art. 93
D.Lgs. 259/2003 dovrebbe desumersi dall'utilizzo nella norma medesima della locuzione “aree pubbliche” anziché “beni pubblici” (cfr. pag. 25 della comparsa conclusionale): è sufficiente considerare,
pagina 9 di 11 oltre a quanto appena sopra osservato, che alle aree pubbliche fa riferimento anche la definizione della tassa e del canone ivi parimenti menzionati (ossia la tassa di occupazioni di spazi ed aree pubbliche e il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche), i quali pacificamente riguardano solo beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti pubblici territoriali.
Con riguardo al profilo da ultimo accennato è vero piuttosto, a suffragio della tesi opposta, condivisa da questo giudicante, dell'inapplicabilità della normativa in questione ai contratti di locazione concernenti beni comunali disponibili, che proprio il richiamo nell'art. 93 cit. alla TOSAP e al COSAP, che riguardano solo la concessione od occupazione di bani demaniali o indisponibili (così come il c.d. CUP, o Canone
Unico Patrimoniale, che li ha unificati e sostituiti a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 1, c. 819,
Legge 160/2019), induce a circoscrivere l'ambito applicativo della disposizione legislativa in esame ai beni della predetta tipologia (Trib. Vicenza n. 1994/2024). Non si tratta di un rinvio a meri fini di calcolo
(come sostiene cfr. pag. 27 della comparsa conclusionale) in quanto la norma espressamente vieta Pt_2
l'imposizione di oneri finanziari “fatta salva l'applicazione” di TOSAP e COSAP, e non invece di contributi parametrati ai corrispondenti importi che sarebbero dovuti a titolo di TOSAP e COSAP: questi sono dunque richiamati in ragione del loro ambito applicativo e non alla stregua di un mero criterio di calcolo
(mentre l'espressione “calcolato secondo quanto previsto da …” riguarda meramente la determinazione dell'entità della COSAP da applicare).
La normativa in questione non trova dunque applicazione nel caso di specie.
Conclusioni.
Stante l'inapplicabilità della normativa invocata dalla società opponente, deve ritenersi infondata la contestazione di nullità sia della clausola 6 sia (per lo stesso motivo) della clausola 7 delle convenzioni impugnate da e di conseguenza anche la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente sul Pt_2
presupposto della denunciata invalidità negoziale.
Deve per contro ritenersi fondata la pretesa monitoria articolata dal sulla base di quella CP_1
medesima clausola di cui viene confermata l'efficacia tra le parti, non avendo d'altronde l'opponente negato di non aver corrisposto per intero i canoni pattuiti.
L'opponente invero ha eccepito l'illegittimità dell'aumento per rivalutazione Istat, ma trattandosi di doglianza introdotta nel presente giudizio successivamente anche alla precisazione delle conclusioni (cfr. pag. 39 della comparsa conclusionale) la stessa risulta tardiva e non può essere dunque oggetto di pagina 10 di 11 disamina da parte dell'odierno giudicante.
L'opposizione va così rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va rigettata, in particolare, anche la domanda attorea protesa all'affermazione del suo asserito diritto al rinnovo delle convenzioni per cui è causa, in quanto formulata in termini del tutto generici (quantomeno fino alla comparsa conclusionale – pag. 40-41 – dove tale richiesta viene illustrata per la prima volta, ma del tutto tardivamente e con grave pregiudizio del diritto di difesa avversario).
Le spese di lite vanno tuttavia integralmente compensate, a parere del giudicante, atteso il marcato e non ancora sopito contrasto giurisprudenziale che interessa le questioni di diritto implicate dalla presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2282/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 27.12.2023, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, in data 7 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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