Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18158 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18158/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. UGGERI FRANCESCA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salò (BS), P.zza V. Emanuele II, n. 22
e
(c.f. , con l'avv. UGGERI FRANCESCA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salò (BS), P.zza V. Emanuele II, n. 22
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 21.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1)-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IGnori
[...]
e a Salò (BS) in data 5.10.2003, trascritto nei Registri dello stato civile Parte_1 Parte_2
del Comune Salò al n. 14, Parte 2, Serie A, anno 2003 e ordinare al Comune di Salò di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2)-disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso l'abitazione materna. Le visite ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore nonché le vacanze estive, natalizie e pasquali verranno organizzati concordemente tenendo conto delle eIGenze e desideri della figlia e ciò in considerazione della sua età prevendendosi come minimo, che la figlia trascorra con il padre almeno due weekend al mese in via alternata, la metà
Per_ maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute continueranno ad essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della minore (es. visite mediche periodiche o urgenti, colloqui con insegnanti, scelta abbigliamento, organizzazione del tempo libero ecc.) potranno essere assunte disgiuntamente dai genitori.
3)-Assegnazione della casa famigliare situata a Manerba del Garda via Carrobbio n° 16 al IG. che ne è proprietario esclusivo nonché assegnatario in forza degli accordi di separazione;
il Pt_1
IG. continuerà a viverci con il figlio maggiorenne già da lui trasferito dal 2019. Pt_1 Per_2
4)-Il IG. verserà alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario entro il Parte_1 Parte_2
giorno 15 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore
, la somma mensile di euro 500,00, rivalutabili secondo gli indici ISTAT sino a che la Persona_1
stessa non diventerà autonoma economicamente.
5)-Il IG. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario del figlio Parte_1 Per_3
sino alla sua indipendenza economica.
[...]
6)-I genitori suddivideranno nella misura del 50% le spese straordinarie per entrambi i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia che si allega sottoscritto dalle parti (doc. 6).
7)-L'assegno unico universale viene attribuito alla IG.ra nella misura del 100% Parte_2
con autorizzazione a lei concessa ad inoltrare richiesta agli enti competenti. Le detrazioni fiscali rimarranno al 50%, al pari delle spese deducibili.
8)-Le parti dichiarano di nulla avere a che pretendere reciprocamente in relazione al mantenimento dei figli e rimborsi spese straordinarie sino alla data odierna.
9)-I ricorrenti dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, difettandone i presupposti.
10)-Le parti dichiarano di aver già definito ogni questione economico patrimoniale nascente dal matrimonio e di nulla avere a che pretendere reciprocamente.
11)-I IGnori e autorizzano sin d'ora il rilascio e rinnovo dei documenti per la minore Pt_1 Pt_2 validi per l'espatrio a fini turistici, compreso passaporto.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 30.9.2024 e proponevano Parte_1 Parte_2
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Salò (BS) il 5.10.2003, da cui erano nati i figli il 4.12.2005 e il 25.2.2008, Persona_3 Persona_1
premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 9.12.2009 dinanzi al Presidente del
Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 14.12.2009 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2009), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle eIGenze della figlia minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Salò (BS) il 5.10.2003, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, parte II, serie A, n. 14;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate. Brescia, camera di conIGlio del 24.2.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti