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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/11/2024, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2341 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Roma, con il patrocinio dell'avv. Andrea Cecinelli, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(C.F. , nata il [...] a CP_1 C.F._2
Roma, con il patrocinio dell'avv. Andrea Cecinelli, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.10.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.5.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
3) La casa coniugale sita nel Comune di nel Comune di Guidonia Montecelio
(RM) alla Via Corona Boreale n. 14, di cui la sig.ra è CP_1 proprietaria nella misura del 100%, rimarrà nella disponibilità della stessa;
4) I sig.ri e dichiarano, a titolo di definizione Parte_1 CP_1 2 dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa. 5) Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare a impugnare l'emananda sentenza e di fare totale acquiescenza ai sensi dell'Art 329 CPC.”. All'udienza del 29.10.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2341/2024 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 12/05/1964) e (ROMA, 17/02/1962); CP_1
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 5.11.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2341 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Roma, con il patrocinio dell'avv. Andrea Cecinelli, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(C.F. , nata il [...] a CP_1 C.F._2
Roma, con il patrocinio dell'avv. Andrea Cecinelli, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.10.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.5.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
3) La casa coniugale sita nel Comune di nel Comune di Guidonia Montecelio
(RM) alla Via Corona Boreale n. 14, di cui la sig.ra è CP_1 proprietaria nella misura del 100%, rimarrà nella disponibilità della stessa;
4) I sig.ri e dichiarano, a titolo di definizione Parte_1 CP_1 2 dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa. 5) Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare a impugnare l'emananda sentenza e di fare totale acquiescenza ai sensi dell'Art 329 CPC.”. All'udienza del 29.10.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2341/2024 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 12/05/1964) e (ROMA, 17/02/1962); CP_1
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 5.11.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai