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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Marina Tafuri Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4044/2023 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. IMPERATORE ANTONANGELO ), studio C.F._2 in VIA PARTENOPE 5 80100 NAPOLI, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'avv. FORMISANO MASSIMILIANO ), studio in VIA C.F._4
NARDONES, 113 80132 NAPOLI, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6 luglio 2020, chiese pronunziarsi la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio contratto il 18 gennaio 2001, in Napoli, con da quale Parte_1 erano nati i figli e rispettivamente l'8.2.2003 e il 18.8.2008. Per_1 Per_2
Dedusse, in particolare, che con decreto del 15.10.2010, il tribunale di Napoli aveva omologato la separazione personale tra i coniugi e, quanto alle statuizioni accessorie, in tale sede i coniugi avevano concordato il versamento, da parte del , della somma mensile di € 800,00 a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei figli, e di € 300,00 in favore della moglie. Tuttavia, egli aveva intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale, nell'anno 2015, era nato il figlio . Aggiunse che la sua Per_3 complessiva situazione patrimoniale era peggiorata a causa delle crisi pandemica.
Costituitasi in giudizio, aderì alla domanda di cessazione degli effetti civili e Parte_1 resistette nel merito. Chiese, quindi, in via riconvenzionale, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile, atteso che svolgeva, in via del tutto saltuaria, l'attività di acconciatrice dalla quale percepiva esigui compensi.
Concessi i termini ex art. 183, comma sei, cod. proc. civ., e precisate le conclusioni, la causa venne riservata per la decisione con i termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Provvedendo con sentenza depositata il 29 marzo 2023, il Tribunale così provvide: a)dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
b)affidò il figlio in via esclusiva Per_2 alla madre, la quale avrebbe potuto adottare ogni decisione, comprese quelle di maggior interesse per il minore;
c)regolamentò il diritto di visita paterno;
d)pose a carico del l'obbligo di contribuire CP_1 al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di € 1.000,00, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
e)rigettò la richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile;
f)dichiarò inammissibili le altre domande;
g)dichiarò compensate le spese processuali.
Nel motivare questa decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, osservò quanto segue.
1.Non era stata proposta una specifica domanda di assegno divorzile e, quindi, non era stata indicata la relativa ragione giustificatrice, in quanto il mero riferimento al divario reddituale esistente tra lei e l'ex coniuge non consentiva l'attribuzione del beneficio richiesto né sotto il profilo compensativo- perequativo, né in relazione a quello assistenziale.
2.Le spese processuali dovevano essere compensate.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con atto del 21 settembre Parte_1
2023, la quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia riconoscerle l'assegno divorzile nella misura di € 300,00 mensili;
in subordine nella diversa somma accertata, con decorrenza dal 29 marzo 2023. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, il , costituitosi in CP_1 giudizio con comparsa del 26 ottobre 2023, ha resistito, chiedendo il rigetto dell'appello, e, in via incidentale, ha chiesto determinarsi il contributo al mantenimento dei figli nel minor importo di €
600,00 e disporsi l'affidamento condiviso del figlio , con vittoria di spese. Per_3
Depositate dalle parti le note scritte di trattazione, con ordinanza del 25 giugno 2025 la Corte riservava la decisione.
L'assegno divorzile in favore dell Parte_1 Con l'unico motivo di impugnazione la censura l'impugnato provvedimento in relazione alla Parte_1 ritenuta infondatezza della domanda da lei formulata di riconoscimento di un assegno divorzile.
Deduce che, alla luce delle risultanze processuali, ricorrono i presupposti per l'attribuzione del richiesto assegno, in quanto sussistente sia la componente assistenziale, sia quella compensativo-perequativa.
Quanto alla prima, i primi giudici non avevano considerato, nonostante la documentazione prodotta in giudizio, da un lato, il notevole squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi, atteso che il , titolare CP_1 di un'officina, godeva di redditi ben maggiori di quelli risultanti dalle mere dichiarazioni fiscali, mentre ella era saltuariamente occupata quale acconciatrice e, quindi, non in grado di procurarsi quelle entrate indispensabili per garantirle una dignitosa autosufficienza. Peraltro, ella si era dovuta dedicare alla crescita del figlio affetto da disturbi psico-motori, nonché del marito e della figlia, rinunciando, Per_2 quindi, al lavoro svolto in maniera stabile in un esercizio commerciale. Ella aveva, inoltre, contribuito all'avvio dell'attività dell'ex coniuge con la somma di £ 10.000.000. In definitiva, doveva ritenersi accertata la disparità patrimoniale tra le parti e lo stato di bisogno in cui versava.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito si indicheranno.
Osserva la Corte che l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (Cass. 10614/2023).
Nella specie, l'appellante si è limitata a ribadire, anche nella presente fase, di aver dimostrato la sproporzione tra i reciproci redditi, facendone discendere la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile.
Invece, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è anzitutto necessario, affinché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudicante accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati, nozione questa parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, dapprima attraverso la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio e la verifica se uno dei due versi in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e, poi, con onere probatorio a carico del richiedente, tramite l'accertamento se, all'interno di questo squilibrio, in considerazione di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge più debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune di questa. Trattasi di una condizione che non è comprensiva solo di uno stato di bisogno, come sembra opinare la
, ma è volta a ripagare, ove esistenti, le rinunce ad effettive possibilità di carriera e di crescita Parte_1 professionale effettuate da uno dei due coniugi, all'interno di un progetto comune, a beneficio dell'unione familiare.
Invece, la ST non ha nemmeno allegato innanzi ai primi giudici quali siano le motivazioni fondanti la funzione compensativa per la relativa richiesta. Solamente nella presente sede l'appellante ha dedotto di aver rinunciato all'occupazione lavorativa da lei svolta prima di contrarre matrimonio per dedicarsi alla crescita del figlio affetto da una grave patologia e, tuttavia, non ha fornito dimostrazione delle sue asserzioni.
In definitiva, ai fini della funzione compensativa dell'assegno divorzile, la suindicata opzione assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali che il richiedente l'assegno ha l'onere di provare in concreto. È in tal caso che il divario reddituale tra gli ex coniugi assume rilievo quale elemento causalmente riconducibile a quella scelta e, per questa ragione, meritevole di riequilibrio.
Sotto altro profilo, può, tuttavia, attribuirsi alla funzione assistenziale del beneficio richiesto una rilevanza prevalente, a determinate condizioni (Cass. 18681/2020; Cass. 24934/2019; Cass.
10084/2019), in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la funzione sociale che assolve nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (Cass.21926/2019; Cass. 18681/2020; Cass.19306/23).
Pertanto, ove non vi sia prova, come nella specie, della componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti la finalità assistenziale. In tale ipotesi, tuttavia, la disparità economica deve essere parametrata ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (Cass. 5055/2021). In particolare, la funzione assistenziale rileverà, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio (Cass.
19306/2023).
Nella specie appare evidente che la non è, allo stato, economicamente autosufficiente ed in Parte_1 grado di provvedere al proprio mantenimento, in quanto svolge attività saltuarie e, in considerazione dell'età, cinquantatre anni, e della necessità di occuparsi del figlio, affetto da grave patologia, appare alquanto complesso rinvenire nell'attuale realtà socio-economica un impiego che le consenta di conseguire un reddito idoneo a renderla economicamente autosufficiente.
Tenuto conto dei redditi del , della durata del matrimonio, nove anni, e della circostanza che CP_1
è tenuto al mantenimento del nuovo nucleo familiare, si stima equo porre a carico dell'appellato la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, quale assegno divorzile.
L'affidamento del figlio minore
Con il primo motivo dell'appello incidentale il lamenta che i primi giudici avrebbero affidato CP_1 il figlio minore, in via esclusiva, alla madre, in assenza dei relativi presupposti, considerato che egli era sempre stato un padre interessato alla crescita della prole, al cui mantenimento aveva provveduto con costanza.
Il motivo è infondato.
Giova sottolineare che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta, invero, un'eccezione al principio generale dell'affidamento condiviso quale estrinsecazione del diritto-dovere alla bigenitorialità (Cass. 19181/2014), diritto che ha trovato tutela anche a livello internazionale nella convenzione di New York del 1989 resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del
1991.
L'art.155 cod. civ., così come novellato dal D.Lgs. n. 54 del 2006 e ora riversato nel disposto dell'art. 337 ter cod. civ., sancisce, infatti, il diritto alla bigenitorialità, inteso come esigenza primaria e fondamentale del minore di ricevere affetto, cura attenzione, educazione e istruzione da entrambi i genitori. Tale principio, che informa il diritto di famiglia, impone quindi che in via prioritaria il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori, conseguentemente l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale diritto ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (ex plurimis, Cass. 21425/2022).
In tema di separazione, sia consensuale che giudiziale, e, comunque, in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi il dovere di valutare prioritariamente la possibilità per i figli di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo ad uno solo di essi potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse dei minori stessi, come, a titolo esemplificativo, in caso di violenza sul coniuge, anche in presenza del figlio, o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro o di gravi carenze sul piano affettivo ed educativo.
Tanto premesso, osserva la Corte che il propone una lettura delle risultanze processuali del CP_1 tutto parziale ed atomistica, atteso che i primi giudici hanno correttamente ritenuto che l'affidamento condiviso non appare rispondente all'interesse di per cui ne hanno disposto quello esclusivo alla Per_2 madre, in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale dell'appellante, uomo aggressivo, come emerge dalle risultanze processuali. Ed è appena il caso di rilevare che, nonostante il tentativo dell'appellante di sminuire la rilevanza del procedimento penale, questi è stato condannato, il 22 aprile
2025, alla pena di mesi tre, giorni sedici di reclusione ed € 350,00 di multa per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare e minacce.
Il mantenimento dei figli
Con ulteriore motivo di gravame si duole dell'eccessività dell'importo posto a suo carico quale contributo al mantenimento dei figli nonostante gli esigui redditi percepiti e la nascita, nell'anno 2015, di un figlio dalla nuova unione.
Il motivo è infondato.
L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. In particolare,
l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1, cod. civ., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. 34382/2023).
Orbene, l'assegno in favore dei figli concordato in € 800,00 in sede di separazione consensuale nell'anno 2010, risulta, allo stato, pari a € 1.002,40 in virtù dell'intercorsa obbligatoria rivalutazione monetaria.
Ne discende che i primi giudici hanno ritenuto di aumentare l'importo di appena € 100,00, essendo trascorsi ben quindici anni dalla sua determinazione, allorché i figli erano ancora nell'età dell'infanzia, con evidenza valutando la complessiva situazione economica del . CP_1
Ritiene, in sostanza la Corte che, tenuto conto che le esigenze e finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole sono sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti, per cui è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, sia in relazione alle modalità di affidamento ed al regime di incontri, sia quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario (Cass. 21178/2018), nella specie l'esiguo aumento del contributo al mantenimento dei figli possa essere giustificato sia con le risultanze processuali in ordine alle entrate del , sia alle correlate necessità del nuovo nucleo CP_1 familiare.
L'appello incidentale deve essere, quindi, rigettato.
Ricorrono giusti motivi, anche in considerazione delle questioni trattate, per dichiarare interamente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 29 marzo 2023, così provvede: Parte_1
a)rigetta l'appello;
b)dichiara interamente compensate le spese processuali;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Napoli, 25 giugno 2025
Il consigliere rel. Il presidente Il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Marina Tafuri Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4044/2023 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. IMPERATORE ANTONANGELO ), studio C.F._2 in VIA PARTENOPE 5 80100 NAPOLI, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'avv. FORMISANO MASSIMILIANO ), studio in VIA C.F._4
NARDONES, 113 80132 NAPOLI, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6 luglio 2020, chiese pronunziarsi la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio contratto il 18 gennaio 2001, in Napoli, con da quale Parte_1 erano nati i figli e rispettivamente l'8.2.2003 e il 18.8.2008. Per_1 Per_2
Dedusse, in particolare, che con decreto del 15.10.2010, il tribunale di Napoli aveva omologato la separazione personale tra i coniugi e, quanto alle statuizioni accessorie, in tale sede i coniugi avevano concordato il versamento, da parte del , della somma mensile di € 800,00 a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei figli, e di € 300,00 in favore della moglie. Tuttavia, egli aveva intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale, nell'anno 2015, era nato il figlio . Aggiunse che la sua Per_3 complessiva situazione patrimoniale era peggiorata a causa delle crisi pandemica.
Costituitasi in giudizio, aderì alla domanda di cessazione degli effetti civili e Parte_1 resistette nel merito. Chiese, quindi, in via riconvenzionale, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile, atteso che svolgeva, in via del tutto saltuaria, l'attività di acconciatrice dalla quale percepiva esigui compensi.
Concessi i termini ex art. 183, comma sei, cod. proc. civ., e precisate le conclusioni, la causa venne riservata per la decisione con i termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Provvedendo con sentenza depositata il 29 marzo 2023, il Tribunale così provvide: a)dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
b)affidò il figlio in via esclusiva Per_2 alla madre, la quale avrebbe potuto adottare ogni decisione, comprese quelle di maggior interesse per il minore;
c)regolamentò il diritto di visita paterno;
d)pose a carico del l'obbligo di contribuire CP_1 al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di € 1.000,00, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
e)rigettò la richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile;
f)dichiarò inammissibili le altre domande;
g)dichiarò compensate le spese processuali.
Nel motivare questa decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, osservò quanto segue.
1.Non era stata proposta una specifica domanda di assegno divorzile e, quindi, non era stata indicata la relativa ragione giustificatrice, in quanto il mero riferimento al divario reddituale esistente tra lei e l'ex coniuge non consentiva l'attribuzione del beneficio richiesto né sotto il profilo compensativo- perequativo, né in relazione a quello assistenziale.
2.Le spese processuali dovevano essere compensate.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con atto del 21 settembre Parte_1
2023, la quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia riconoscerle l'assegno divorzile nella misura di € 300,00 mensili;
in subordine nella diversa somma accertata, con decorrenza dal 29 marzo 2023. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, il , costituitosi in CP_1 giudizio con comparsa del 26 ottobre 2023, ha resistito, chiedendo il rigetto dell'appello, e, in via incidentale, ha chiesto determinarsi il contributo al mantenimento dei figli nel minor importo di €
600,00 e disporsi l'affidamento condiviso del figlio , con vittoria di spese. Per_3
Depositate dalle parti le note scritte di trattazione, con ordinanza del 25 giugno 2025 la Corte riservava la decisione.
L'assegno divorzile in favore dell Parte_1 Con l'unico motivo di impugnazione la censura l'impugnato provvedimento in relazione alla Parte_1 ritenuta infondatezza della domanda da lei formulata di riconoscimento di un assegno divorzile.
Deduce che, alla luce delle risultanze processuali, ricorrono i presupposti per l'attribuzione del richiesto assegno, in quanto sussistente sia la componente assistenziale, sia quella compensativo-perequativa.
Quanto alla prima, i primi giudici non avevano considerato, nonostante la documentazione prodotta in giudizio, da un lato, il notevole squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi, atteso che il , titolare CP_1 di un'officina, godeva di redditi ben maggiori di quelli risultanti dalle mere dichiarazioni fiscali, mentre ella era saltuariamente occupata quale acconciatrice e, quindi, non in grado di procurarsi quelle entrate indispensabili per garantirle una dignitosa autosufficienza. Peraltro, ella si era dovuta dedicare alla crescita del figlio affetto da disturbi psico-motori, nonché del marito e della figlia, rinunciando, Per_2 quindi, al lavoro svolto in maniera stabile in un esercizio commerciale. Ella aveva, inoltre, contribuito all'avvio dell'attività dell'ex coniuge con la somma di £ 10.000.000. In definitiva, doveva ritenersi accertata la disparità patrimoniale tra le parti e lo stato di bisogno in cui versava.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito si indicheranno.
Osserva la Corte che l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (Cass. 10614/2023).
Nella specie, l'appellante si è limitata a ribadire, anche nella presente fase, di aver dimostrato la sproporzione tra i reciproci redditi, facendone discendere la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile.
Invece, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è anzitutto necessario, affinché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudicante accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati, nozione questa parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, dapprima attraverso la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio e la verifica se uno dei due versi in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e, poi, con onere probatorio a carico del richiedente, tramite l'accertamento se, all'interno di questo squilibrio, in considerazione di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge più debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune di questa. Trattasi di una condizione che non è comprensiva solo di uno stato di bisogno, come sembra opinare la
, ma è volta a ripagare, ove esistenti, le rinunce ad effettive possibilità di carriera e di crescita Parte_1 professionale effettuate da uno dei due coniugi, all'interno di un progetto comune, a beneficio dell'unione familiare.
Invece, la ST non ha nemmeno allegato innanzi ai primi giudici quali siano le motivazioni fondanti la funzione compensativa per la relativa richiesta. Solamente nella presente sede l'appellante ha dedotto di aver rinunciato all'occupazione lavorativa da lei svolta prima di contrarre matrimonio per dedicarsi alla crescita del figlio affetto da una grave patologia e, tuttavia, non ha fornito dimostrazione delle sue asserzioni.
In definitiva, ai fini della funzione compensativa dell'assegno divorzile, la suindicata opzione assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali che il richiedente l'assegno ha l'onere di provare in concreto. È in tal caso che il divario reddituale tra gli ex coniugi assume rilievo quale elemento causalmente riconducibile a quella scelta e, per questa ragione, meritevole di riequilibrio.
Sotto altro profilo, può, tuttavia, attribuirsi alla funzione assistenziale del beneficio richiesto una rilevanza prevalente, a determinate condizioni (Cass. 18681/2020; Cass. 24934/2019; Cass.
10084/2019), in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la funzione sociale che assolve nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (Cass.21926/2019; Cass. 18681/2020; Cass.19306/23).
Pertanto, ove non vi sia prova, come nella specie, della componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti la finalità assistenziale. In tale ipotesi, tuttavia, la disparità economica deve essere parametrata ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (Cass. 5055/2021). In particolare, la funzione assistenziale rileverà, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio (Cass.
19306/2023).
Nella specie appare evidente che la non è, allo stato, economicamente autosufficiente ed in Parte_1 grado di provvedere al proprio mantenimento, in quanto svolge attività saltuarie e, in considerazione dell'età, cinquantatre anni, e della necessità di occuparsi del figlio, affetto da grave patologia, appare alquanto complesso rinvenire nell'attuale realtà socio-economica un impiego che le consenta di conseguire un reddito idoneo a renderla economicamente autosufficiente.
Tenuto conto dei redditi del , della durata del matrimonio, nove anni, e della circostanza che CP_1
è tenuto al mantenimento del nuovo nucleo familiare, si stima equo porre a carico dell'appellato la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, quale assegno divorzile.
L'affidamento del figlio minore
Con il primo motivo dell'appello incidentale il lamenta che i primi giudici avrebbero affidato CP_1 il figlio minore, in via esclusiva, alla madre, in assenza dei relativi presupposti, considerato che egli era sempre stato un padre interessato alla crescita della prole, al cui mantenimento aveva provveduto con costanza.
Il motivo è infondato.
Giova sottolineare che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta, invero, un'eccezione al principio generale dell'affidamento condiviso quale estrinsecazione del diritto-dovere alla bigenitorialità (Cass. 19181/2014), diritto che ha trovato tutela anche a livello internazionale nella convenzione di New York del 1989 resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del
1991.
L'art.155 cod. civ., così come novellato dal D.Lgs. n. 54 del 2006 e ora riversato nel disposto dell'art. 337 ter cod. civ., sancisce, infatti, il diritto alla bigenitorialità, inteso come esigenza primaria e fondamentale del minore di ricevere affetto, cura attenzione, educazione e istruzione da entrambi i genitori. Tale principio, che informa il diritto di famiglia, impone quindi che in via prioritaria il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori, conseguentemente l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale diritto ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (ex plurimis, Cass. 21425/2022).
In tema di separazione, sia consensuale che giudiziale, e, comunque, in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi il dovere di valutare prioritariamente la possibilità per i figli di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo ad uno solo di essi potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse dei minori stessi, come, a titolo esemplificativo, in caso di violenza sul coniuge, anche in presenza del figlio, o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro o di gravi carenze sul piano affettivo ed educativo.
Tanto premesso, osserva la Corte che il propone una lettura delle risultanze processuali del CP_1 tutto parziale ed atomistica, atteso che i primi giudici hanno correttamente ritenuto che l'affidamento condiviso non appare rispondente all'interesse di per cui ne hanno disposto quello esclusivo alla Per_2 madre, in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale dell'appellante, uomo aggressivo, come emerge dalle risultanze processuali. Ed è appena il caso di rilevare che, nonostante il tentativo dell'appellante di sminuire la rilevanza del procedimento penale, questi è stato condannato, il 22 aprile
2025, alla pena di mesi tre, giorni sedici di reclusione ed € 350,00 di multa per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare e minacce.
Il mantenimento dei figli
Con ulteriore motivo di gravame si duole dell'eccessività dell'importo posto a suo carico quale contributo al mantenimento dei figli nonostante gli esigui redditi percepiti e la nascita, nell'anno 2015, di un figlio dalla nuova unione.
Il motivo è infondato.
L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. In particolare,
l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1, cod. civ., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. 34382/2023).
Orbene, l'assegno in favore dei figli concordato in € 800,00 in sede di separazione consensuale nell'anno 2010, risulta, allo stato, pari a € 1.002,40 in virtù dell'intercorsa obbligatoria rivalutazione monetaria.
Ne discende che i primi giudici hanno ritenuto di aumentare l'importo di appena € 100,00, essendo trascorsi ben quindici anni dalla sua determinazione, allorché i figli erano ancora nell'età dell'infanzia, con evidenza valutando la complessiva situazione economica del . CP_1
Ritiene, in sostanza la Corte che, tenuto conto che le esigenze e finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole sono sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti, per cui è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, sia in relazione alle modalità di affidamento ed al regime di incontri, sia quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario (Cass. 21178/2018), nella specie l'esiguo aumento del contributo al mantenimento dei figli possa essere giustificato sia con le risultanze processuali in ordine alle entrate del , sia alle correlate necessità del nuovo nucleo CP_1 familiare.
L'appello incidentale deve essere, quindi, rigettato.
Ricorrono giusti motivi, anche in considerazione delle questioni trattate, per dichiarare interamente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 29 marzo 2023, così provvede: Parte_1
a)rigetta l'appello;
b)dichiara interamente compensate le spese processuali;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Napoli, 25 giugno 2025
Il consigliere rel. Il presidente Il