Art. 9. Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le norme dell'articolo 6, comma 10, del testo unico , ad eccezione dei ricorsi fondati su norme contenute nell'articolo 6 del presente decreto per i quali si osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico.
2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorita' presso la quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del ricorso.
Note all'art. 9:
- Per il testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , vedi note alle premesse. L'art. 6, comma 10 e l'art. 30, comma 6, cosi' recitano:
"Art. 6. (Omissis).
10. Contro i provvedimenti di cui all'art. 5 e al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente".
"Art. 30. (Omissis).
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile . Il decreto che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma e' valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998".
2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorita' presso la quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del ricorso.
Note all'art. 9:
- Per il testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , vedi note alle premesse. L'art. 6, comma 10 e l'art. 30, comma 6, cosi' recitano:
"Art. 6. (Omissis).
10. Contro i provvedimenti di cui all'art. 5 e al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente".
"Art. 30. (Omissis).
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile . Il decreto che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma e' valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998".