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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 4660/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4660/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di EN,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11/03/2025, si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 09/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 11/03/2025, che di seguito si riproducono: “1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra i SIg.ri e Parte_1 Parte_2 in EN il 23.6.1990 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di EN serie 4, n.004176 il
18.7.2011;
2) Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
3) Nulla disporsi per il mantenimento del figlio della coppia, Persona_1
4) Darsi atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano a chiedere un contributo al proprio mantenimento;
5) Darsi atto che, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi il SI. si impegna a Parte_2 cedere alla SI.ra , la quota del 25% dell'immobile sito in EN NA , così censita al Catasto dei Parte_1
Fabbricati della Comune di EN al foglio 12, particella 457. Le parti concordano che la cessione dovrà essere formalizzata, avanti a Notaio, scelto congiuntamente, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della emananda sentenza. La cessione della quota immobiliare avverrà mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico esente da ogni tipo di imposta ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74 come integrata dalla sentenza Corte Cost. n. 154 depositata il 10.5.1999 in quanto adempimento di accordo divorzile.
6) la SI.ra si impegna a versare mensilmente al figlio il corrispondente del canone di locazione relativo Parte_1 Per_1 all'immobile sito in cannaregio 3106, EN sino a quando lo stesso immobile sarà locato. La stessa in ipotesi di vendita dell'abitazione si impegna a corrispondere in favore del a quota del 25% del ricavato dalla vendita, al netto delle Parte_3 imposte.
7) Spese integralmente compensate tra le parti.”
Per il PM intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 23/06/1990 contratto matrimonio in EN, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 09/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 11/03/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23/06/1990 tra e Parte_1 matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
EN, al n. 103, parte I, Uff. 1, dell'anno 1990;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in EN, nella Camera di ConSIlio del 13/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 4660/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4660/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di EN,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11/03/2025, si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 09/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 11/03/2025, che di seguito si riproducono: “1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra i SIg.ri e Parte_1 Parte_2 in EN il 23.6.1990 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di EN serie 4, n.004176 il
18.7.2011;
2) Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
3) Nulla disporsi per il mantenimento del figlio della coppia, Persona_1
4) Darsi atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano a chiedere un contributo al proprio mantenimento;
5) Darsi atto che, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi il SI. si impegna a Parte_2 cedere alla SI.ra , la quota del 25% dell'immobile sito in EN NA , così censita al Catasto dei Parte_1
Fabbricati della Comune di EN al foglio 12, particella 457. Le parti concordano che la cessione dovrà essere formalizzata, avanti a Notaio, scelto congiuntamente, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della emananda sentenza. La cessione della quota immobiliare avverrà mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico esente da ogni tipo di imposta ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74 come integrata dalla sentenza Corte Cost. n. 154 depositata il 10.5.1999 in quanto adempimento di accordo divorzile.
6) la SI.ra si impegna a versare mensilmente al figlio il corrispondente del canone di locazione relativo Parte_1 Per_1 all'immobile sito in cannaregio 3106, EN sino a quando lo stesso immobile sarà locato. La stessa in ipotesi di vendita dell'abitazione si impegna a corrispondere in favore del a quota del 25% del ricavato dalla vendita, al netto delle Parte_3 imposte.
7) Spese integralmente compensate tra le parti.”
Per il PM intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 23/06/1990 contratto matrimonio in EN, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 09/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 11/03/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23/06/1990 tra e Parte_1 matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
EN, al n. 103, parte I, Uff. 1, dell'anno 1990;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in EN, nella Camera di ConSIlio del 13/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca