Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale IS
N. 319 pronunciata il 09/02/2021
Oggetto: Risarcimento danni ex art. 2087 c.c. da amianto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di Lavoro dipende da privato, in grado d'appello, iscritta al n. 756/2021 del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Ernesto Sticchi Damiani,
APPELLANTI
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renato Silvestri, Stefano Mattei e Tommaso Marrazza,
APPELLATO
All'udienza del 21/02/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
e , eredi legittimari di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
, deceduto in data 30/04/2014, con ricorso al Tribunale di IS depositato il
[...]
9/7/2014, chiedevano il risarcimento dei danni biologico, esistenziale e morale, sia iure ereditatis che iure proprio, a carico di per avere violato gli artt. 2087 Controparte_1
c.c. e 32 Cost, quantificandolo in € 1.247.462,30 o nella diversa somma determinata dal
Giudice anche in via equitativa, oltre interessi e svalutazione monetaria come per legge.
Riferivano che il loro congiunto aveva lavorato dal 17/12/1979 al Persona_1
31/1/2012 alle dipendenze di presso le centrali di IS NO e Controparte_1 CP_1
IS SU, con mansioni sino al 2001 di operaio meccanico addetto alla manutenzione, dal 2001 al pensionamento, avvenuto il 31/01/2012, come operatore di movimentazione combustibile presso la centrale di IS SU. Riferivano in ricorso: che in data
14/12/2010 aveva introdotto giudizio per ottenere i benefici di cui Persona_1 all'art. 13, L. 257/1992, riconosciutigli dalla sentenza del Tribunale di IS n. 3640 del 13/10/2011 in considerazione dell'ingentissima quantità di amianto presente negli ambienti di lavoro e per l'assenza di appositi mezzi di protezione, circostanza confermata dalla consulenza svolta nel giudizio di altro collega;
che il 7/11/2013 gli era stato diagnosticato un carcinoma squamocellulare del polmone destro al quarto stadio e, che sulla base di ciò, la Commissione medica lo aveva dichiarato invalido al 100%; che l' di IS, con provvedimento del 9/12/2013, aveva riconosciuto il nesso CP_2
causale tra l'attività lavorativa e la patologia tumorale ritenendo configurabile la fattispecie prevista dalla voce 57, sottovoce f della tabella vigente delle malattie professionali nell'industria, nonostante la prolungata abitudine tabagista. Sulla scorta della richiamata sentenza n. 3640/2011, ritenevano i ricorrenti che la società resistente dovesse rispondere del danno per non avere adottato le dovute precauzioni in un ambiente con ingentissime fibre di amianto presenti, atteso che fin dagli anni 90 vi era consapevolezza della dannosità dell'amianto e della sua correlazione con patologie tumorali. In particolare, sostenevano che da detta sentenza risultava dimostrata l'esposizione di all'amianto per oltre un decennio, dal 1979 al 2001, Persona_1
di poi deceduto, in data 30/04/2014, per le complicanze di un carcinoma polmonare.
2 Chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno da loro subito per la perdita del marito e del padre, invocando, circa la quantificazione del richiesto sopra riportato, l'applicazione delle tabelle utilizzate dal Tribunale di Milano in materia.
Nel giudizio così instaurato si costituiva eccependo Controparte_1
l'incompetenza funzionale del Tribunale adito rispetto alle domande formulate iure proprio per mancanza di una diretta connessione con il rapporto di lavoro. Ripercorrendo le vicende societarie dell dal 1992, evidenziava che l'impianto di IS NO era CP_1
stato conferito da ad altra società diversa da e che CP_1 Controparte_1
solo in data 1/4/2001 il rapporto di lavoro del era transitato nella società Per_1
resistente, per cui anteriormente a tale data non accettava il contraddittorio. Sosteneva che nessuna delle mansioni svolte dal comportava contatto diretto con parti in Per_1
amianto e, in ogni caso, precisava che sino al 1992 l'impiego dell'amianto, per le conoscenze tecniche e medico-legali, era da ritenersi del tutto lecito. Con riferimento agli anni di lavoro svolti dal presso la centrale di IS SU, affermava che in tale Per_1
impianto non vi era mai stata presenza di amianto;
quindi, era da escludere qualsiasi forma di esposizione. Pertanto, laddove fosse stata dimostrata l'origine professionale da asbesto della malattia contratta dal lavoratore, doveva considerarsi dovuta all'esposizione a tale materiale avvenuta anteriormente all'assunzione da parte di e Controparte_1
dipendente da situazioni extralavorative. Precisava, poi, che, come risultava dalle dichiarazioni fornite all' dallo stesso lavoratore il 30/12/2013, egli aveva sempre CP_2
effettuato le visite periodiche e utilizzato i DPI fornitigli dal datore di lavoro (maschere con filtro, respiratori con ossigeno, tute e guanti). Contestava, poi, l'opponibilità a
[...]
del riconoscimento dei benefici ex art. 13, L. 257/1992, in quanto avvenuto CP_1
senza coinvolgimento in causa dell Subordinatamente invocava la preclusione CP_1 riveniente dall'accordo transattivo stipulato in sede di cessazione del rapporto. Sosteneva
l'inopponibilità a sé dell'Atto di indirizzo ministeriale e dell'accertamento della CP_2
malattia professionale in quanto eseguito senza il coinvolgimento del datore di lavoro.
Precisava che il tipo di tumore riscontrato non è di quelli riconducibili all'amianto
(distinguendo carcinoma e mesotelioma). Da ultimo contestava i criteri seguiti per la quantificazione del risarcimento danni e l'inammissibilità di una richiesta di ristoro
3 riferita ad un danno già indennizzato dall' , per di più riferito ad un evento CP_2
denunciato dopo la conclusione del rapporto di lavoro.
Il Tribunale di IS, eseguita istruttoria orale della controversia, rigettava il ricorso compensando le spese in ragione della peculiarità del caso e per la sussistenza del quadro clinico che affliggeva il de cuius. Dopo avere disaminato e respinto tutte le eccezioni preliminari, specificava che successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 388/2000 il lavoratore che abbia ottenuto il risarcimento dall' può ottenere dal datore di lavoro CP_2
solo il danno biologico differenziale. Ciò chiarito, passava a disaminare l'art. 2087 c.c. per evidenziare che il riconoscimento della responsabilità da tale norma disciplinata richiede la prova del fatto che l'evento dannoso sia riferibile ad una colpa del datore di lavoro. Illustrato il riparto dell'onere probatorio, escludeva l'utilizzabilità della sentenza n. 3640/2011 del Tribunale IS poiché non conteneva un accertamento specifico delle condizioni di lavoro del , quindi passava alla disamina delle risultanze Per_1
probatorie concludendo che dalle stesse era emersa l'inesistenza di amianto presso la centrale di IS SU mentre, rispetto alla centrale di IS NO, l'esposizione del ricorrente a polveri di amianto non era stata significativa;
in ogni caso, era stato dimostrato il rispetto della normativa di sicurezza nei limiti delle conoscenze scientifiche dell'epoca. Concludeva, in ragione di tanto, escludendo la nocività dell'ambiente di lavoro e per conseguenza la responsabilità del datore di lavoro per la malattia che aveva portato il al decesso. Per_1
Avverso tale decisione e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello con ricorso depositato il 27/7/2021. Sostenevano l'erroneità della sentenza: A) per non avere considerato che l'Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro del 7/3/2001 aveva riconosciuto le agevolazioni previdenziali sul presupposto che per la centrale di IS NO vi fosse stata esposizione qualificata all'amianto. Ribadivano
l'utilità della sentenza n. 3640/2011 in quanto fondata sul protocollo e sulle CP_3
Tes_ prove acquisite, specificando che il teste aveva deposto proprio in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente. B) per avere ritenuto la centrale di IS SU priva della presenza di amianto, sostenendo che il Giudice di prime cure aveva acriticamente fatto proprie le dichiarazioni del teste di parte resistente ing. . C) per non avere Tes_2
4
considerato che
il nesso causale tra attività lavorativa e patologia era provato da quanto riconosciuto dall' in data 9/12/2013. D) per avere giudicato adeguate le misure di CP_2
prevenzione adottate dall' nonostante dalle testimonianze ascoltate (in particolare, CP_1
) fosse emerso che venivano utilizzate solo le mascherine usa e getta. Testimone_3
E) per avere ritenuto che il risarcimento del danno possa consistere nel mero calcolo differenziale senza considerare la sussistenza di un danno proprio per avere accudito il congiunto malato quali conviventi. Concludevano chiedendo l'integrale riforma della sentenza con accoglimento delle richieste formulate nel ricorso introduttivo.
Nel presente grado di giudizio si costituiva sostenendo Controparte_1 innanzitutto l'inammissibilità di talune nuove allegazioni, con particolare riferimento al diario generale relativo alle visite mediche effettuate dal 12/12/2013 al 17/4/2014 presso l' , peraltro contenente affermazioni di parte dello stesso . Deduceva che CP_2 Per_1
nessuna certificazione medica aveva mai attestato l'eziologia della patologia polmonare da fibre di amianto e che le certificazioni dell' non erano state precedute da CP_2
accertamenti sulle mansioni del lavoratore, mentre l'Atto di indirizzo ex adverso richiamato non era opponibile al datore di lavoro in quanto attinente a benefici previdenziali concessi pure a soggetti che non avevano lamentato malattie professionali.
Ribadiva le proprie contestazioni circa la presenza di amianto nella centrale di IS
SU, che il avesse svolto mansioni che prevedessero movimentazione di Per_1
amianto, che il tipo di tumore diagnosticatogli fosse riconducibile all'esposizione ad amianto e, soprattutto, di non avere adottato tutte le cautele necessarie per evitare gli effetti nocivi di tale esposizione. Su quest'ultimo punto, anzi, evidenziava che l CP_1
aveva anticipato le tutele rispetto a quelle imposte dalla normativa contro l'amianto e che sottoponeva a periodico screening i propri lavoratori. Concludeva chiededndo il rigetto del proposto gravame.
Disposta ed espletata CTU, all'udienza del 21/02/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Va premesso l'intervenuto passaggio in giudicato della parte di pronuncia di primo grado che ha respinto le eccezioni preliminari formulate da parte resistente, non essendo state riproposte con apposito appello incidentale.
Venendo al merito della controversia, l'appello va accolto per quanto di ragione.
In considerazione di quanto dedotto in sede di gravame e riportato in punto di svolgimento del processo, questa Corte ha ritenuto necessario disporre CTU medica volta ad acclarare se la patologia oncologica da cui è stato colpito sia riconducibile, in Persona_1
termini causali o concausali, ad esposizione ad amianto con specifico riferimento ai periodi e luoghi di lavoro dedotti dai ricorrenti nell'atto introduttivo del 27/07/2021; ha chiesto al perito nominato di: a) indicare dati, criteri e valutazioni su cui si fonda il giudizio eziologico;
b) di dire se il tabagismo rilevabile dal documento del CP_2
27/10/2017, pg. 8, presenti caratteri di concausalità e in che misura percentuale;
c) in caso di risposta positiva al quesito sub a, di accertare di quale entità sia il danno biologico secondo i criteri , a quanto ammontino, secondo i criteri civilistici, i giorni di CP_2
invalidità temporanea sofferti dal fino al decesso secondo i principi dettati dalla Per_1
Suprema Corte con la sentenza n. 7850/2019.
Il Consulente nominato, dopo avere distinto i periodi di lavoro svolti presso la centrale di
IS NO (dal 17/12/1979 al 2001) e presso quella di IS SU (dal 2001 al 2012) ed avere richiamato le mansioni espletate dal (dapprima come addetto alla Per_1
manutenzione, poi come addetto ai bruciatori, meccanico specializzato e, infine, come operatore di movimentazione combustibile), si è soffermato sugli aspetti medici evidenziando che la patologia riscontrata al , un tumore polmonare non a piccole Per_1
cellule, costituisce la tipologia riscontrata nell'85% dei casi, aggiungendo che tra l'80 e il 90% dei casi è dovuto al fumo pur figurando, tra gli altri fattori di rischio, l'esposizione all'amianto. Ciò precisato, l'Esperto, proseguendo nella disamina degli aspetti di tipo medico, ha riferito che sin dagli anni 70 si ha sufficiente evidenza della cancerogenicità dell'amianto per l'uomo anche con organo bersaglio il polmone. Facendo correttamente ricorso al criterio legale della causa “più probabile che non”, il ctu ha precisato che, se è vero che il fumo di tabacco influenza il rischio totale di cancro ai polmoni, ciò non esclude il rischio di cancro polmonare da esposizione all'amianto, per il quale non esiste una
6 soglia di esposizione che possa dirsi sicura, mentre l'esposizione cumulativa per almeno
10 anni, come accaduto nel caso di specie, costituisce contributo sostanziale al rischio di cancro al polmone. Dopo avere precisato che gli studi a disposizione non consentono di attribuire su un piano probabilistico una diversa incidenza percentuale ai fattori fumo e amianto, il Consulente ha concluso stimando in via equitativa un ruolo concausale all'amianto nella misura del 50%. Egli, infatti, ha attribuito, nel caso in esame, valore di equivalenza delle concause a fumo di sigaretta ed esposizione ad amianto.
Ciò riferito, venendo alla considerazione degli aspetti di diritto, occorre innanzi tutto verificare la sussistenza dei presupposti della responsabilità civilistica ex art. 2087 cod. civ., in ragione delle contestazioni mosse dalla parte appellante alla pronuncia di primo grado. Sul punto va osservato che, come pure evidenziato dalla CTU espletata nel presente grado di giudizio, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del Per_1
con la Società appellata l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto era ben nota, tanto che l'uso di materiali contenenti tali fibre era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione delle fibre stesse (Cass. n. 8204 del 2003; Cass.
n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del
2011; Cass. n. 26590 del 2014; Cass. n. 22710 del 2015). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. 17. Come è noto,
a proposito di misure di sicurezza cosiddette “innominate”, ex art. 2087 c.c., la prova liberatoria a carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla Legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. n.
12445 del 2006; Cass. n. 3033 del 2012; Cass. n. 15082 del 2014; Cass. n. 4084 del 2018;
Cass. n. 27964 del 2018; Cass. n. 10319 del 2019).
Nella specie, va escluso il raggiungimento da parte della società datrice di lavoro della
7 prova liberatoria a suo carico, correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza, non essendo stata dimostrata l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non espressamente dettati dalla legge (o da altre fonti equiparate), fossero tuttavia suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche degli standards di sicurezza normalmente osservati o trovassero riferimento in altre fonti analoghe (Cass. 15.7.2014 n. 16149; Cass. 25.5.2006 n. 12445).
Come verificato e specificato dal ctu incaricato, la Società datrice di lavoro ha ammesso che, nel periodo 1979 - 2001 il aveva dovuto interferire con materiali contenenti Per_1
amianto. Ma soprattutto, ed è quanto più rileva ai fini della decisione, non ha dimostrato l'assenza di amianto nella centrale di IS SU nel periodo (2001-2012) per il quale la stessa è chiamata a rispondere del proprio operato ex art. 2087 cod. civ.. Ed invero, ha asserito che in detta centrale, dato il periodo di realizzazione Controparte_1 dell'impianto, erano assenti coibentazioni in amianto;
tuttavia, come sottolineato anche nell'elaborato peritale, i testi di parte ascoltati si sono contraddetti circa i periodi CP_1
ai quali facevano riferimento, divergendo tra loro di circa un decennio. Ciò in quanto il teste ha sostenuto che l'impianto di IS SU è stato costruito Testimone_4 agli inizi degli anni '80 allorché coibentazioni, turbine, interruttori venivano realizzati senza l'utilizzo di amianto, mentre il teste ha dichiarato altrettanto ma Testimone_3 datando tale realizzazione verso la fine degli anni '80.
In considerazione di quanto detto in ordine all'esito della prova orale, ritiene questo
Collegio condivisibili le perplessità sollevate dal ctu circa il fatto che i materiali utilizzati nella centrale di IS SU non disperdessero nell'aria fibre di amianto. Né l' CP_1
benché in data 6/9/1994 fosse stato emanato il D.M. con il quale erano state dettante le regole tecniche in materia, ha documentato l'adozione delle misure prevenzionali presso le proprie centrali redigendo i documenti prescritti da tale normativa (DVR), cosa che avrebbe potuto e dovuto fare.
In sede di osservazioni alla bozza peritale, la Società appellata evidenziava che sin dal
1979 l' veva iniziato a sostituire e non utilizzare presso le proprie centrali i materiali CP_1
contenenti amianto;
ed a sostegno di tale asserzione produceva un documento, denominato ENEL Index, contenente la specifica delle metodologie adottate in materia.
8 Ma, come evidenziato dal ctu in sede di replica, le deduzioni non risultavano supportate da dati concreti, non avendo fornito in causa documenti atti a dimostrare Controparte_1
le misure di igiene e sicurezza adottate presso le centrali di IS in materia di prevenzione del rischio canceroso. In particolare, con riguardo al documento ENEL
Index, depositato solo in sede di gravame, la Società datrice di lavoro non ne ha dimostrato la concreta applicazione ai luoghi di lavoro oggetto di causa, nonostante fosse tenuta ad effettuare una misurazione e quantificazione dell'esposizione del lavoratore alla inalazione di fibre di amianto proprio in applicazione di ENEL Index;
così come, in ordine all'uso dei DPI, non ha provato la concreta efficacia protettiva rispetto alle fibre di amianto inalate.
Dunque, come rimarcato dal Consulente d'ufficio in ordine all'esposizione del Per_1
ad amianto, la mancanza di notizie circa la localizzazione dei materiali contenenti amianto, il tipo di amianto (se compatto o friabile), lo stato di conservazione e la capacità di disperdere fibre nell'ambiente lavorativo non consentono di ritenere dimostrata l'adozione da parte dell' di adeguate misure protettive. CP_1
In difetto di dati quantitativi di esposizione all'amianto forniti dal datore di lavoro, ritiene questa Corte corretto il ricorso, effettuato dal ctu, al fine della verifica della nocività dell'ambiente di lavoro e dell'eventuale nesso causale con la patologia contratta dal lavoratore, alle risultanze della pronuncia n. 3640/2011, presente in atti, emessa dal
Tribunale di IS tra ed che, riconoscendo al i Persona_1 CP_2 Per_1 benefici di cui all'art. 13, L. 257/1992, aveva riportato “si può affermare la esistenza di una esposizione pari a 0,1 fibre cm3”. La circostanza che del giudizio così concluso la
Società datrice di lavoro non fosse parte non impedisce l'utilizzo dell'accertamento effettuato a fini meramente probatori con riguardo alla dimostrazione dell'avvenuta esposizione del lavoratore all'amianto e dell'entità di tale esposizione. Ed altrettanto deve ritenersi in ordine alla certificazione rilasciata dall' in data 30/12/2013, pure CP_2
presente agli atti di causa e disaminata dal ctu incaricato, con la quale è stata acclarata la natura professionale della neoplasia riscontrata al con conseguente Per_1
riconoscimento di una inabilità pari al 90%.
Questa Corte, dunque, in base alle risultanze istruttorie e all'esito della consulenza medico
9 legale, ritiene dimostrato il nesso concausale tra la nocività dell'ambiente di lavoro in cui ha svolto le sue mansioni e la patologia (carcinoma polmonare) che Persona_1
ne ha provocato il decesso. Ed invero, quanto ricostruito dall'Esperto nominato da questa
Corte in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la patologia contratta dal e Per_1 le condizioni di lavoro appare condivisibile atteso che l'accertamento risulta compiuto con una congrua argomentazione e privo di contraddizioni sulle conoscenze scientifiche acquisite dalla metà degli anni Settanta in poi. L'Esperto si è particolarmente soffermato, anche al fine di dare risposta alle osservazioni formulate sul punto dai ctp delle parti in causa, sull'effetto, moltiplicatore o additivo, da attribuire, nel caso specifico all'interazione tra fumo e amianto, sostenendo che il contatto con l'amianto andava piuttosto considerato come un fattore additivo in considerazione del forte tabagismo del
, che non aveva dismesso tale abitudine neppure dopo l'infausta diagnosi, ma Per_1 anche della prolungata esposizione all'amianto sul posto di lavoro. In particolare, il ctp di parte appellante aveva sostenuto che la causazione del tumore polmonare che aveva colpito il fosse da attribuire all'esposizione ad amianto al 65%; affermazione Per_1
che, in ragione della mancanza di dati concreti ai quali ancorarla, è stata smentita dal
Consulente d'ufficio che, pur dichiarando di conoscere il ruolo moltiplicativo che la letteratura di settore attribuisce all'amianto nella genesi del tumore, nel caso di specie, in ragione dei dettagliati accertamenti effettuati, ha ritenuto corretto ridimensionare a poco più che additivo, confermando integralmente le conclusioni riportate nel proprio elaborato.
Affermata la riconducibilità della patologia cancerogena all'ambiente di lavoro, ancorché nei termini e nella percentuale (50%) emersi quale esito della CTU espletata, occorre procedere alla determinazione del danno biologico che ne è conseguito. Sul punto, rispondendo al quesito posto da questo Collegio, il ctu ha provveduto alla valutazione del danno biologico, calcolato secondo i criteri utilizzati dall' . Egli ha individuato la CP_2
data della diagnosi nel 18/10/2013 prendendo le mosse dall'esito di un esame radiologico per una frattura patologica di una scapola, in occasione della quale erano risultate metastasi in stadio avanzato. Ritenendole riconducibili alla voce 136 della Tabella delle menomazioni di cui al DM Lavoro e Previdenza 12/07/2000, ha attribuito una percentuale
10 dell'85% di menomazione, divenuta per le complicanze della malattia del 100% all'incirca dal 21/01/2014 sino alla data del decesso avvenuto il 30/04/2014. Quanto alla determinazione dell'invalidità temporanea, l'Esperto, in considerazione dei riportati eventi e dati clinici, ha quantificato 195 giorni, dal 18/10/2013 al 30/04/2014, di cui 95
(ovvero sino al 20/01/2014) nella misura dell'85% e i restanti 100 nella misura del 100%.
Tale ultimo periodo ha indicato ai fini della determinazione del c.d. danno biologico terminale a causa dell'aggravamento e della sofferenza anche psicologica connessa all'inizio dei sei cicli di chemioterapia, purtroppo rivelatasi inefficace.
Venendo, quindi, sulla base della ricostruzione tecnica eseguita, alla liquidazione del danno, va ricordato che il principio regolante la materia, come specificato da Cass.
7850/2019, prevede che, in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, sia configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. E tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile iure hereditatis, da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto: ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (Cass. 23 febbraio 2004, n. 3549; Cass.
28 aprile 2006, n. 9959; Cass. 8 luglio 2014, n. 15491). Ed esso, nella liquidazione personalizzata sotto il profilo di una "sofferenza che raggiunge, in un caso di lucida e dolorosa attesa della morte, come è stato quello in esame, la sua massima estensione",
(…) ben può essere commisurato a questo intervallo cronologico, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte.
In applicazione di tali principi, in quanto richiamati nel quesito postogli, il ctu ha indicato in modo circostanziato il lasso temporale (giorni 195) in ragione del quale va quantificato il risarcimento danni che, in riforma della impugnata pronuncia, va riconosciuto agli appellanti, nonché l'entità del danno stesso.
11 Tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn.
26972/3/4/5 dell'11.11.2008, ribadito da Cass. 15350/2015), in tema di risarcimento del danno patito dalle vittime di lesioni mortali la Giurisprudenza ha elaborato il principio di unitarietà ed onnicomprensività del c.d. “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi, dunque, comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo.
Facendo applicazione al caso di specie delle tabelle di liquidazione elaborate dal
Tribunale di Milano, ai prossimi congiunti del ed odierni appellanti andrà Per_1
liquidato jure hereditatis, per il pregiudizio patito dal lavoratore, l'importo di € 65.378,35 pari al 50% di € 130.756,70, in ragione dell'apporto causale riconosciuto dalla CTU all'esposizione all'amianto. Al detto complessivo importo (€ 130.756,70) questa Corte è pervenuta sommando l'importo di € 35.247 previsto per i primi tre giorni dalla diagnosi;
di € 62.544 per i giorni da 4 a 100, cui si aggiungono € 10.925 per i 95 giorni che il ctu ha indicato come risarcibili nella misura dell'85%, per un totale di € 73.469. Su questa somma, in ragione di quanto asserito dal ctu circa il fatto che il abbia Per_1 lucidamente e pienamente percepito l'agonica attesa della morte, si è ritenuto di riconoscere la personalizzazione del 30%, ovvero nell'importo massimo previsto dalle
Tabelle applicate, per un importo di € 22.040,70. Sommando € 35.247 + € 62.544 +
10,925 + € 22.040,70 si perviene all'indicato importo complessivo di € 130,756,70 di cui si è posto il 50% a carico di a titolo risarcitorio in considerazione Controparte_1 del ridetto ritenuto apporto causale dell'esposizione all'amianto.
In applicazione, poi, delle voci indennizzabili e dei punti elaborati nelle ridette Tabelle milanesi si è giunti alla quantificazione del danno patito direttamente (iure proprio) dagli appellanti per la perdita del prossimo congiunto nell'importo di € 181.861 per
[...]
Tale somma riviene dal prodotto dei 93 punti spettanti in Parte_1
riferimento ai diversi aspetti considerati dalle Tabelle per il valore monetario di ciascun punto (€ 3.911), ridotto nella metà in ragione della incidenza causale dell'esposizione ad amianto. Altrettanto si è calcolato per i due figli, rispetto ai quali il numero di punti
12 riconosciuti, escludendo la convivenza, non provata, è stato pari a 61, giungendo a liquidare a ciascuno la somma di € 119,285.
Per tutto quanto esposto la pronuncia di primo grado va riformata nei termini sopra riportati.
Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate nella misura di un terzo per tenere conto del fatto che l'accoglimento solo parziale delle richieste di parte appellante integra un'ipotesi di reciproca soccombenza. I residui due terzi seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei Parametri vigenti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27/07/2021 da
[...]
e in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di vverso la sentenza n. Persona_1 Controparte_1
319 del 09/02/2021 del Tribunale di IS, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna
[...]
pagare, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, a ciascuno secondo la propria quota di successione, a titolo di danno Parte_3
non patrimoniale jure hereditatis, l'importo di € 65.378,35, oltre interessi legali sulla somma predetta, previa devalutazione e progressiva rivalutazione, dal decesso al saldo;
- condanna inoltre a pagare, a titolo di danno non Controparte_1
patrimoniale jure proprio,
a favore di l'importo di € 181.861,00 Parte_1
a favore di l'importo di € 119.285,00 Parte_2
a favore di l'importo di € 119.285,00 Parte_3
oltre interessi legali sulle somme predette, previa devalutazione e progressiva rivalutazione, dal decesso al saldo;
- compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna
[...]
l pagamento in favore degli appellanti della residua parte (2/3) Controparte_1 liquidata in euro 8198,00 per il I grado ed in € 6170,00 per il II grado, oltre rimborso
13 spese forfettario (15%), IVA e CAP come per legge.
Pone a carico di e spese di CTU. Controparte_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 21 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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