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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RG 4524/2019
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to MIMMO MANFREDI, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Via Ettore Gallo n. 45, Castrovillari, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to GIULIANA CP_1
PETITO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Copertino (Lecce), alla via C. Battisti n. 124, giusta procura allegata alla memoria difensiva
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCELLO CP_2
CARNOVALE, UMBERTO FERRATO, CARMELA FILICE e MANUELA VARANI, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, CORSO CALABRIA, presso gli uffici dell' CP_3
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 16/12/2019, Parte_1
a convenuto in giudizio e proponendo opposizione a intimazione di pagamento
[...] CP_1 CP_2
n. 03420199010982119000, notificata in data 13/12/2019 e recante indicazione di due cartelle di pagamento relative a contributi n. 03420040004628678000 e n.03420030005980132000. CP_2
Dedotto l'avvenuto annullamento delle cartelle con precedenti sentenze di questo Tribunale (rispettivamente n. 891/2019 e n. 41/2016), dedotta in ogni caso la prescrizione dei crediti, parte ricorrente ha agito in giudizio per l'annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle indicate, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere accolto, in ragione delle seguenti motivazioni.
I. In atti è presente la sentenza n. 41/2016 di questo Tribunale (pronunciata all'esito del giudizio RG n. 2833/2015 instaurato in opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), che ha dichiarato la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento di cui anche si discute nel presente giudizio, espressamente indicate in sentenza (n. 03420040004628678000 e n. 03420030005980132000), con la conseguente insussistenza del diritto delle parti resistenti ( e CP_2 Controparte_4 contumace, nell'ambito di quel giudizio) di procedere alla riscossione. Posta la data della sentenza, emessa nell'anno 2016, sulla cui impugnazione nessuna delle parti resistenti ha preso posizione, l'intimazione di pagamento di cui è causa è stata inviata nel 2019, per quanto attiene alle cartelle di cui si discute, per crediti già dichiarati insussistenti in quanto prescritti. Limitatamente alle cartelle indicate (n. 03420040004628678000 e n. 03420030005980132000) l'intimazione opposta deve essere, dunque, dichiarata inefficace.
II. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate come da dispositivo e poste a carico delle parti in solido in luce della vicenda di causa.
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 03420199010982119000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420040004628678000 e n. 03420030005980132000.
- Condanna le parti resistenti e in solido, a rimborsare all'Avv.to MIMMO CP_1 CP_2
MANFREDI, dichiaratosi procuratore anticipatario, le spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 04/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to MIMMO MANFREDI, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Via Ettore Gallo n. 45, Castrovillari, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to GIULIANA CP_1
PETITO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Copertino (Lecce), alla via C. Battisti n. 124, giusta procura allegata alla memoria difensiva
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCELLO CP_2
CARNOVALE, UMBERTO FERRATO, CARMELA FILICE e MANUELA VARANI, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, CORSO CALABRIA, presso gli uffici dell' CP_3
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 16/12/2019, Parte_1
a convenuto in giudizio e proponendo opposizione a intimazione di pagamento
[...] CP_1 CP_2
n. 03420199010982119000, notificata in data 13/12/2019 e recante indicazione di due cartelle di pagamento relative a contributi n. 03420040004628678000 e n.03420030005980132000. CP_2
Dedotto l'avvenuto annullamento delle cartelle con precedenti sentenze di questo Tribunale (rispettivamente n. 891/2019 e n. 41/2016), dedotta in ogni caso la prescrizione dei crediti, parte ricorrente ha agito in giudizio per l'annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle indicate, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere accolto, in ragione delle seguenti motivazioni.
I. In atti è presente la sentenza n. 41/2016 di questo Tribunale (pronunciata all'esito del giudizio RG n. 2833/2015 instaurato in opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), che ha dichiarato la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento di cui anche si discute nel presente giudizio, espressamente indicate in sentenza (n. 03420040004628678000 e n. 03420030005980132000), con la conseguente insussistenza del diritto delle parti resistenti ( e CP_2 Controparte_4 contumace, nell'ambito di quel giudizio) di procedere alla riscossione. Posta la data della sentenza, emessa nell'anno 2016, sulla cui impugnazione nessuna delle parti resistenti ha preso posizione, l'intimazione di pagamento di cui è causa è stata inviata nel 2019, per quanto attiene alle cartelle di cui si discute, per crediti già dichiarati insussistenti in quanto prescritti. Limitatamente alle cartelle indicate (n. 03420040004628678000 e n. 03420030005980132000) l'intimazione opposta deve essere, dunque, dichiarata inefficace.
II. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate come da dispositivo e poste a carico delle parti in solido in luce della vicenda di causa.
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 03420199010982119000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420040004628678000 e n. 03420030005980132000.
- Condanna le parti resistenti e in solido, a rimborsare all'Avv.to MIMMO CP_1 CP_2
MANFREDI, dichiaratosi procuratore anticipatario, le spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 04/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli