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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 5328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5328 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 7297/2025
Il Giudice SC M.C. PE, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti CHIRONI LINDA MARIA/LIGUORI LUCIO ALFONSO;
ricorrente contro Contro
), CP_2 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 11.6.2025 Contro la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio al fine di CP_2
ottenere la condanna al pagamento di numero dieci mensilità arretrate, ratei di fine rapporto, tredicesima, quattordicesima ferie non godute ROL e indennità sostitutiva del preavviso. In particolare la ricorrente ha esposto quanto segue.
-Di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, che gestisce un bar in Milano, Corso
Indipendenza 20 recante l'insegna “NOMA 29” dal 02.11.2022 al 23.08.2024, con inquadramento nel 6° livello CCNL Turismo – Pubblici Esercizi (docc. 1-2).
-Di non essere stato più retribuito a partire dal mese di novembre 2023 sino alla fine del rapporto di lavoro.
-Che gli sono state consegnate le buste paga sino a ottobre 2023 e l'ultima C.U. consegnato al ricorrente è quello emesso nel 2024 relativo all'anno 2023 (doc. 3). -Le buste paga e i pagamenti non sono stati più erogati a partire da novembre 2023 sino alla cessazione del rapporto, il ricorrente dunque non ha ricevuto neanche i cedolini e i pagamenti relativi a preavviso, ratei e competenze di fine rapporto e TFR.
-Di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa (doc. 4).
Tutto ciò premesso ed esposto ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
In data 24.10.25 parte ricorrente ha ridotto la domanda rispetto al ricorso producendo nuovi conteggi.
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne
è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
+++
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalle busta paga e CU prodotti (docc.3).
La parte ricorrente rivendica il pagamento delle mensilità arretrate delle spettanze di fine rapporto e del TFR dell'indennità sostitutiva del preavviso .
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta di complessivi euro 26.263,84 (di cui Euro 2.717,01 a titolo di TFR) lordi per i titoli specificati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deve altresì essere accolta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso come indicata nel conteggio prodotto dal momento che le dimissione sono state determinate da giusta causa per il mancato pagamento delle retribuzioni.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. SC PE, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
- condanna il datore di lavoro convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 26.263,84 (di cui Euro 2.717,01 a titolo di TFR) lordi, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali CPA e IVA con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
02/12/2025 Il Giudice
SC MA CL PE
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 7297/2025
Il Giudice SC M.C. PE, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti CHIRONI LINDA MARIA/LIGUORI LUCIO ALFONSO;
ricorrente contro Contro
), CP_2 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 11.6.2025 Contro la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio al fine di CP_2
ottenere la condanna al pagamento di numero dieci mensilità arretrate, ratei di fine rapporto, tredicesima, quattordicesima ferie non godute ROL e indennità sostitutiva del preavviso. In particolare la ricorrente ha esposto quanto segue.
-Di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, che gestisce un bar in Milano, Corso
Indipendenza 20 recante l'insegna “NOMA 29” dal 02.11.2022 al 23.08.2024, con inquadramento nel 6° livello CCNL Turismo – Pubblici Esercizi (docc. 1-2).
-Di non essere stato più retribuito a partire dal mese di novembre 2023 sino alla fine del rapporto di lavoro.
-Che gli sono state consegnate le buste paga sino a ottobre 2023 e l'ultima C.U. consegnato al ricorrente è quello emesso nel 2024 relativo all'anno 2023 (doc. 3). -Le buste paga e i pagamenti non sono stati più erogati a partire da novembre 2023 sino alla cessazione del rapporto, il ricorrente dunque non ha ricevuto neanche i cedolini e i pagamenti relativi a preavviso, ratei e competenze di fine rapporto e TFR.
-Di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa (doc. 4).
Tutto ciò premesso ed esposto ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
In data 24.10.25 parte ricorrente ha ridotto la domanda rispetto al ricorso producendo nuovi conteggi.
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne
è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
+++
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalle busta paga e CU prodotti (docc.3).
La parte ricorrente rivendica il pagamento delle mensilità arretrate delle spettanze di fine rapporto e del TFR dell'indennità sostitutiva del preavviso .
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta di complessivi euro 26.263,84 (di cui Euro 2.717,01 a titolo di TFR) lordi per i titoli specificati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deve altresì essere accolta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso come indicata nel conteggio prodotto dal momento che le dimissione sono state determinate da giusta causa per il mancato pagamento delle retribuzioni.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. SC PE, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
- condanna il datore di lavoro convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 26.263,84 (di cui Euro 2.717,01 a titolo di TFR) lordi, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali CPA e IVA con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
02/12/2025 Il Giudice
SC MA CL PE