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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 2168/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 2168/2022, avente ad oggetto: “OPPOSIZIONE A PRECETTO”
TRA in persona del l.r.p.t. (P.IVA ), con sede in Caltanissetta, Parte_1 P.IVA_1 Viale della Regione n. 45/f, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente: giusta procura in calce alla citazione in opposizione, dall'Avv. Antonella Macaluso (C.F. ); C.F._1 nonché, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26.05.2023, dall'Avv. PP IU (C.F. ; ed elettivamente domiciliata presso i C.F._2 rispettivi studi legali, siti in Caltanissetta, Corso Sicilia n. 105, e Viale della Regione n. 61;
PARTE OPPONENTE
CONTRO in persona del l.r.p.t. (C.F. e n. iscr. al Registro delle Imprese di CP_1 P.IVA_2 Milano, Monza Brianza e Lodi, R.E.A. MI – 253196), con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, a mezzo della sua procuratrice e mandataria, già , in persona Controparte_2 CP_3 del l.r.p.t. (C.F. e n. iscr. Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: , P.IVA_3 Numero REA MI – 2507951), con sede in Milano, Via Soperga n. 9, rappresentata e difesa: in forza di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Pierluigi Federici (C.F.
del Foro di Roma;
nonché, con decorrenza dal 11.07.2023, giusta procura C.F._3 allegata alle note scritte sostitutive d'udienza, dall'Avv. Giacinto Di Donato (C.F.
); ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Roma, Viale C.F._4 G. Mazzini n. 9;
PARTE OPPOSTA
CON L'INTERVENTO DI in persona del l.r.p.t. (C.F. e n. iscr. nel Registro delle Imprese di Milano- Controparte_4 Monza-Brianza-Lodi 13554340961, R.E.A. MI-2730219), con sede in Milano, Via Soperga n. 9, a mezzo della mandataria in persona del l.r.p.t. (C.F. e Controparte_5 n. iscr. al registro delle Imprese di Bologna R.E.A. BO – 344618), con sede in P.IVA_4 Bologna, Via Della Beverara n. 19, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa
1 di intervento, dall'Avv. Pierluigi Federici (C.F. del Foro di Roma, ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio ( sito in Roma, Via Barberini n. 86; Controparte_6
PARTE INTERVENUTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte il 15.12.2022 e depositato il 20.12.2022, in persona del l.r.p.t., conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 (per il tramite della mandataria , in persona del l.r.p.t., proponendo opposizione CP_3 avverso precetto del 11.10.2022, notificatole il 29.11.2022, con cui (sulla base di mutuo fondiario del 28.03.1990 in Notar di Caltanissetta, rep. 39978, ed atto di erogazione del 23.04.1990 Persona_1 a rogito dello stesso Notaio, rep. 40124, e mediante i quali Banco di Sicilia s.p.a. le aveva mutuato la somma di Lire 190.000.00), la controparte (quale cessionaria del suddetto credito, in base a contratto di cessione in blocco da - incorporante Banco di Sicilia s.p.a. - del 24.06.2022) le Controparte_7 aveva intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 415.289,56, oltre spese ed interessi maturandi.
1.2. L'opposizione veniva promossa sulla base dei seguenti motivi:
1) la nullità del precetto, perché l'intimazione di pagamento in esso contenuta sarebbe stata rivolta al precedente liquidatore e l.r.p.t. della società opponente ( ), in luogo dell'attuale Controparte_8 (PP IU), in carica già dal 15.07.2022;
2) la mancanza della certezza del credito per applicazione di illegittimo anatocismo e di tassi di interesse usurari, anche in ragione del piano di ammortamento c.d. alla francese;
3) l'inesattezza dei conteggi per sorte capitale ed interessi, in ragione della mancata indicazione precisa dei tassi, anche sulla base dell'adozione del suddetto metodo di ammortamento;
nonché la prescrizione quinquennale degli interessi;
4) l'esecuzione in mala fede del rapporto obbligatorio ad opera della controparte, in quanto si sarebbe attivata per il pagamento in tempi eccessivamente lunghi rispetto al primo inadempimento (avutosi già nel 1994), pur tenendo conto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. 43/1994, dichiarata estinta nel 2016;
1.3. Pertanto, domandava, previa sospensiva “del processo esecutivo”, dichiararsi l'invalidità del precetto opposto, o comunque la nullità degli importi precettati;
ed in subordine la declaratoria di illegittimità dell'applicazione degli interessi come calcolati. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del difensore antistatario.
2.1. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte opposta, deducendo anche la cessazione della materia del contendere in ragione della perenzione del precetto per mancato inizio dell'esecuzione entro 90 giorni dalla sua notifica, contestava i motivi di opposizione, per cui:
1) l'indicazione in precetto di doveva considerarsi mero refuso, anche perché l'atto Controparte_8 era stato regolarmente notificato (come da relata di notifica) al liquidatore in carica, e comunque allora la notifica avrebbe raggiunto il suo scopo, in ragione della stessa proposizione dell'opposizione;
2) la doglianza su usura ed anatocismo sarebbe oltremodo generica, non essendovi precise allegazioni su ragioni e periodi in cui si sarebbero verificati, e non avendo controparte nemmeno prodotto i decreti ministeriali che fissano il c.d. tasso-soglia di usura;
2 3) del tutto vaghe e carenti sarebbero pure le doglianze sull'incertezza del calcolo degli importi per interessi, evidenziandosi comunque la piena legittimità del metodo di ammortamento alla francese;
così come infondata sarebbe l'eccezione di prescrizione breve, in quanto non applicabile a somme rateizzate, per cui peraltro il dies a quo cadrebbe al momento utile per il pagamento dell'ultima rata, e comunque il termine sarebbe stato interrotto dagli atti della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. n. 43/1994, nonché dalla notifica di precedente precetto nel 2017;
4) infondata sarebbe la doglianza di esecuzione in mala fede del rapporto, in quanto invece la parte creditrice, con la predetta procedura immobiliare e la notifica di precedente precetto avrebbe dimostrato la seria intenzione di azionare le proprie ragioni;
2.2. Pertanto, domandava, previo rigetto della sospensiva, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Con ordinanza del 04.04.2023 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
4. Procedutosi esclusivamente all'acquisizione documentale prodotta dalle parti, e rigettata l'istanza di CTU contabile di parte opponente, con ordinanza del 14.07.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per la scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 14.05.2025.
5. Con comparsa di costituzione del 28.08.2024, interveniva ex art. 111 c.p.c. Controparte_4 (a mezzo della mandataria , quale cessionaria del credito Controparte_5 oggetto del giudizio, facendo proprie le difese della parte opposta, e domandandone l'estromissione dal giudizio.
6. Quindi, alla citata scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 14.05.2025, parte opponente e parte intervenuta precisavano le conclusioni, e con ordinanza del 15.05.2025 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§§§
1. In primo luogo, preliminarmente, dato l'intervento di quale successore a titolo Controparte_4 particolare nel diritto controverso ex art. 111, comma 3, c.p.c., non può disporsi l'estromissione della società cedente, in quanto per tale effetto occorre il consenso delle altre parti, e nessuna di esse, dopo l'intervento del 28.08.2024, ha manifestato alcunché in tal senso.
2. In secondo luogo, e sempre preliminarmente, come già anticipato nell'ordinanza del 04.04.2023, non sussiste cessazione della materia del contendere in relazione all'assunta perenzione del precetto, in quanto è vero che l'art. 481 c.p.c. stabilisce, al primo comma, che il termine di efficacia del precetto è di 90 giorni dalla notificazione (e dunque astrattamente, data la notifica al 29.11.2022, sarebbe spirato a inizio Marzo 2023), ma è altrettanto vero che il secondo comma stabilisce che la proposizione dell'opposizione (già notificata il 15.12.2022) sospende il termine in discorso.
3. In terzo luogo, va sempre preliminarmente evidenziato che la legittimazione della parte opposta, quale cessionaria del credito originariamente vantato da Banco di Sicilia s.p.a. (poi incorporata in non è stata mai contestata da parte opponente, con la conseguenza che questo dato Controparte_7 va considerato assodato senza necessità di prova, giusto l'art. 115 c.p.c.
4. A questo punto, è possibile esaminare i motivi di opposizione, già evidenziando in questa sede l'infondatezza, spesso manifesta, dei medesimi, desumibile senza necessità di procedere ad accertamenti tecnici (come da ordinanza del 14.07.2023).
4.1. Il primo motivo di opposizione è infondato, poiché radicalmente non centrato su un piano concettuale. Infatti, anzitutto, il precetto (per quanto qui di interesse) è rivolto alla società opposta, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, per cui l'intimazione di pagamento
3 è rivolta alla persona giuridica, nella figura che in generale la rappresenta, e non alla persona fisica titolare dell'organo dotato di potere rappresentativo in sé. In questo senso, l'indicazione del nome della persona fisica l.r.p.t. in precetto sarebbe a monte un dato irrilevante. Poi, è vero che si è voluto indicare tale nome e si è indicato (sulla cui qualità di soggetto che aveva già cessato Controparte_8 le relative funzioni al tempo della formazione del precetto le parti non si contestano), ma in ogni caso la relata di notifica indica compiutamente quale destinatario (in qualità di l.r.p.t. e liquidatore) PP IU (a dimostrazione del carattere di refuso dell'indicazione precedente). Così come è altrettanto vero che la società ha proposto più che tempestivamente opposizione difendendosi anche nel merito, e dunque, anche fosse, non si è avuta alcuna frustrazione del raggiungimento dello scopo dell'atto.
4.2. Il secondo motivo di opposizione è infondato. Preliminarmente, va rilevato il carattere involuto e poco chiaro della sua formulazione, che anzitutto prende le mosse da una doglianza di clausola anatocistica, per poi evolverla, a mezzo della menzione del piano di ammortamento alla francese, verso una doglianza di usura, anche come usura sopravvenuta. In ogni caso, riprendendo ed ampliando quanto in parte anticipato nell'ordinanza del 04.04.2023, vanno operate le seguenti considerazioni.
4.2.1. In primo luogo, rispetto alla doglianza di clausola anatocistica (“gli interessi maturati sull'importo capitalizzato alle date di scadenza, come stabilite, siano a loro volta capitalizzati nel momento in cui non vengano pagate nei termini le varie rate (interesse di mora).”), dalla lettura del contratto di mutuo, del capitolato delle condizioni generali, nonché dell'atto di erogazione e relativi allegati (cfr. all.
4-5 alla citazione, ed all. 4 alla comparsa di risposta), a differenza di quanto afferma parte opponente, non risulta per nulla una clausola siffatta, per cui tutte le argomentazioni svolte in relazione all'anatocismo risultano irrilevanti. Così come non sono stati allegati elementi concreti e specifici in base ai quali poter dedurre eventualmente l'applicazione di una asseritamente illegittima capitalizzazione degli interessi in via di fatto.
4.2.2. In relazione all'usura, a monte non sono stati allegati elementi specifici e concreti da cui desumere il suddetto superamento, in primis in relazione alla stessa affermazione dei tassi-soglia che sarebbero stati superati, come base per una ricognizione dell'eventuale usurarietà. Sul punto (e a differenza di quanto sostiene parte opposta) è vero che la più recente giurisprudenza di legittimità non è più così rigorosa nel richiedere l'onere di produzione dei decreti ministeriali che fissano i suddetti tassi in capo alla parte interessata (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 – 1, sentenza 20/10/2021 n. 29240; Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 35102 del 29/11/2022 (Rv. 666454 - 01); Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21427 del 31/07/2024 (Rv. 672087 - 01); ma contra Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024 (Rv. 672530 - 03)). Ma nel caso di specie, v'è un problema a monte di allegazione, prima che a valle di prova. In altre parole, mancano a monte le sufficienti affermazioni di parte in ordine alle ragioni che possano indurre a ritenere l'applicazione di tassi usurari, che rimangono vaghissime, confuse, e di mero principio, senza attagliarsi al caso concreto (rispetto al quale l'elemento di maggiore vicinanza è dato da una generica considerazione di eccessività della somma precettata rispetto al credito originariamente mutuato), rispetto al quale non si indica alcunché in relazione a quali fossero i tassi soglia e per quali categorie di contratto, e dunque al relativo superamento, nonché in relazione ai periodi per i quali tale soglia sarebbe stata superata. Ciò che va a fortiori in contrasto con quanto statuito da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 (Rv. 658833 - 03), per cui (grassetto aggiunto) “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, […], la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.”
4 4.2.3. L'usura sopravvenuta è irrilevante, giusto l'insegnamento, al massimo livello della giurisdizione di legittimità di Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 24675 del 19/10/2017 (Rv. 645811 - 01), per cui (grassetto aggiunto) “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.” (conforme la successiva Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24743 del 17/08/2023 (Rv. 668651 - 01)). Peraltro, a precisazione dell'ultimo frammento della massima, va ricordato che le suddette Sezioni Unite affermano anche che solo “in presenza di particolari modalità
o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375 cod. civ.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto.” Ciò che inevitabilmente deve condurre a considerare non condivisibile, e come tale non meritevole di considerazione ai nostri fini, la posizione eccentrica della successiva Cass. Civ. Ordinanza n. 27545 del 28/09/2023 (Rv. 669094 - 02), che, in difformità rispetto all'insegnamento delle Sezioni Unite, ha affermato invece che “In tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto.”
4.2.4. È poi ormai consolidato il condivisibile orientamento giurisprudenziale per il quale il metodo di ammortamento c.d. alla francese non cela una illegittima capitalizzazione degli interessi, come espresso già da più tempo da giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Siena 17.07.2014, Trib. Milano
05.05.2014, Trib. Pescara 10.04.2014; e più di recente Trib. Roma, sentenza n. 17766 del 19.09.2019, Trib. Lecce, sentenza n. 1510 del 29.06.2020, Trib. Isernia, sentenza n. 173 del 20.04.2021, Trib. L'Aquila, sentenza n. 423 del 16.06.2021, C. App. Venezia, sentenza n. 2955 del 25.11.2021, Trib. Trapani sentenza n. 82 del 24.01.2022, Trib. Foggia, sentenza n. 738 del 13.03.2023, Trib. Monza, sentenza 02.05.2023 n.1050), e poi al massimo livello di legittimità, per effetto di Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (che nel corpo della sua motivazione menziona le argomentazioni svolte negli anni immediatamente precedenti da Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 34677 del 24/11/2022, Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27823 del 02/10/2023, e Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 13144 del 15/05/2023). Infatti, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto. Senza che tale meccanismo generi celati meccanismi anatocistici.
4.3. Il terzo motivo di opposizione va scisso, essendo le sue due parti comunque infondate.
5 4.3.1. La prima parte, che nelle sue ultime righe appare porsi in continuità con le doglianze del motivo precedente, appare smentita in base:
a) anzitutto, al testo del contratto, dell'allegato capitolato delle condizioni generali di contratto e dall'atto di erogazione finale (tutti atti pubblici notarili, o sottoposti ad approvazione notarile), che recano la determinazione: sia del tasso di interesse corrispettivo, mediante la combinazione dell'art. 3 del contratto (recante tre diverse opzioni recanti ciascuna tasso di interesse, numero di rate e periodicità, la cui scelta viene rimessa all'esito dell'atto di erogazione) insieme agli artt. 2 e 3 dell'atto di erogazione (che determinano la scelta della seconda delle tre opzioni considerate) e relativi allegati A (recante il piano di ammortamento tipo, specificamente richiamato dall'art. 3 suddetto) e B (recante i parametri di variabilità del tasso semestrale); sia del tasso di interesse moratorio, come da art. 5 del predetto capitolato, che rimanda per la sua determinazione al DM 02.03.1981 di cui alla GURI 136/1981 (dunque ad una fonte esterna perfettamente conoscibile) e successive eventuali modificazioni;
b) alla ormai acquista valutazione di non indeterminatezza dell'oggetto contrattuale in ragione del piano di ammortamento alla francese, per cui la menzionata Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092 - 02) ormai afferma che (grassetto aggiunto) “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”; con portata generalizzata ed estesa anche ai mutui a tasso variabile dalla recente Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025 (Rv. 673973 - 01), sul solco tracciato dalla giurisprudenza di merito (cfr. C. App. Perugia 18.09.2024; C. App. Ancona, Sentenza n. 1703 del 02.12.2024; Trib. Cagliari, Sentenza n. 2549 del 04.12.2024);
4.3.2. La seconda parte, recante l'eccezione di prescrizione quinquennale per gli interessi, è duplicemente infondata, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, da ultimo espresso in Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023 (Rv. 666773 - 01), per la quale (grassetto aggiunto) “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (ed in precedenza, nello stesso senso, anche Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994 (Rv. 485201 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12707 del 30/08/2002 (Rv. 557206 - 01) Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013 (Rv. 627853 – 01)). Ben spiegandosi già nella precedente Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 23385 del 15/10/2013 (Rv. 628798 - 01), che “L'accessorietà del credito per interessi rispetto a quello per capitale determina l'omogeneità del regime della prescrizione applicabile a entrambi. Ne consegue che, ove per il capitale il termine prescrizionale non possa decorrere (nella specie, perché relativo a crediti di lavoro di rapporto privo di stabilità) se non da un determinato momento (nella specie, dalla cessazione del rapporto), anche per gli interessi trova applicazione il medesimo "dies a quo" di decorrenza.”; e rammentandosi altresì che nel caso che l'obbligazione “…attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, si ha identità della "causa debendi" tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal
6 momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale.”.
4.4. Il quarto motivo di opposizione, che assume un comportamento contrario a buona fede della parte creditrice per essersi asseritamente attivata dopo molti anni per pretendere il suo credito, è radicalmente infondato, in quanto (come bene mette in evidenza parte opposta):
a) la stessa parte opponente ammette lo svolgimento, in ragione del predetto credito, di una procedura esecutiva immobiliare iniziata nel 1994 (quando la stessa parte opponente afferma che il primo inadempimento si ebbe proprio nel 1994, per cui non si vede quale più tempestiva attività di esercizio della pretesa creditoria potesse essere in origine fatta), ed asseritamente conclusasi, dopo 22 anni, nel 2016;
b) parte opposta documenta la rituale notificazione, a procedura esecutiva conclusa, in data 15- 22.11.2017 (per cui nell'ultima parte dell'anno immediatamente successivo), da parte di CP_7
di un atto di precetto (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta), che è certamente indicativo della
[...] volontà di azionare il credito;
c) parte opposta ha notificato il suo nuovo precetto (in questa sede opposto) in data 29.11.2022, ossia solo dopo pochi mesi l'acquisto del credito in blocco (avvenuta il 24.06.2022, cfr. avviso di cessione nella GURI n. 78 del 07.07.2022 in all. 3 alla comparsa di risposta);
5. Preme precisare, a fronte della particolare attenzione che parte opponente vi svolge specie in sede di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale, che è sì vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'onere della parte opposta di provare l'esattezza degli importi intimati. Ma ciò ha detto: a) “qualora il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito”, mentre invece il dato traibile dal titolo esecutivo (cfr. quanto si è detto sopra al par.
4.4. lett. a)) consente di ritenere determinato o quantomeno determinabile il credito, avendo fornito tutti gli elementi per una sua quantificazione;
b) “in caso di contestazione”, là dove per contestazione deve, per coerenza di sistema, ritenersi una contestazione che abbia i minimi requisiti di specificità per consentire di ritenerla non di mero stile o a carattere esplorativo (altrimenti basterebbe una formula di contestazione di mero stile per ribaltare gli oneri delle parti), come invece nel caso di specie.
6. Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'opposizione va rigettata.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, in relazione ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato ed integrato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 2168/2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) RIGETTA l'opposizione;
2.1) CONDANNA parte opponente in persona del l.r.p.t., al pagamento delle Parte_1 spese processuali sostenute da parte opposta in persona del l.r.p.t. (a mezzo della CP_1 procuratrice e mandataria già in persona del l.r.p.t.), che si Controparte_2 CP_3 liquidano in € 6.023,00 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da
€ 260.000,00 ad € 520.000,00, fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta istruttoria, valori minimi in relazione alla notevole semplicità dell'iter argomentativo necessario ai fini della
7 decisione, nonché del tenore degli scritti difensivi), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
2.2) CONDANNA parte opponente in persona del l.r.p.t., al pagamento delle Parte_1 spese processuali sostenute da parte intervenuta in persona del l.r.p.t. (a mezzo Controparte_4 della mandataria in persona del l.r.p.t.), che si liquidano Controparte_5 in € 4.251,00 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00, fasi introduttiva e decisionale, non essendosi svolta istruttoria, valori minimi in relazione alla notevole semplicità dell'iter argomentativo necessario ai fini della decisione, nonché del tenore degli scritti difensivi), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 04.09.2025
Il Giudice Dario Albergo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 2168/2022, avente ad oggetto: “OPPOSIZIONE A PRECETTO”
TRA in persona del l.r.p.t. (P.IVA ), con sede in Caltanissetta, Parte_1 P.IVA_1 Viale della Regione n. 45/f, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente: giusta procura in calce alla citazione in opposizione, dall'Avv. Antonella Macaluso (C.F. ); C.F._1 nonché, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26.05.2023, dall'Avv. PP IU (C.F. ; ed elettivamente domiciliata presso i C.F._2 rispettivi studi legali, siti in Caltanissetta, Corso Sicilia n. 105, e Viale della Regione n. 61;
PARTE OPPONENTE
CONTRO in persona del l.r.p.t. (C.F. e n. iscr. al Registro delle Imprese di CP_1 P.IVA_2 Milano, Monza Brianza e Lodi, R.E.A. MI – 253196), con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, a mezzo della sua procuratrice e mandataria, già , in persona Controparte_2 CP_3 del l.r.p.t. (C.F. e n. iscr. Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: , P.IVA_3 Numero REA MI – 2507951), con sede in Milano, Via Soperga n. 9, rappresentata e difesa: in forza di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Pierluigi Federici (C.F.
del Foro di Roma;
nonché, con decorrenza dal 11.07.2023, giusta procura C.F._3 allegata alle note scritte sostitutive d'udienza, dall'Avv. Giacinto Di Donato (C.F.
); ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Roma, Viale C.F._4 G. Mazzini n. 9;
PARTE OPPOSTA
CON L'INTERVENTO DI in persona del l.r.p.t. (C.F. e n. iscr. nel Registro delle Imprese di Milano- Controparte_4 Monza-Brianza-Lodi 13554340961, R.E.A. MI-2730219), con sede in Milano, Via Soperga n. 9, a mezzo della mandataria in persona del l.r.p.t. (C.F. e Controparte_5 n. iscr. al registro delle Imprese di Bologna R.E.A. BO – 344618), con sede in P.IVA_4 Bologna, Via Della Beverara n. 19, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa
1 di intervento, dall'Avv. Pierluigi Federici (C.F. del Foro di Roma, ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio ( sito in Roma, Via Barberini n. 86; Controparte_6
PARTE INTERVENUTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte il 15.12.2022 e depositato il 20.12.2022, in persona del l.r.p.t., conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 (per il tramite della mandataria , in persona del l.r.p.t., proponendo opposizione CP_3 avverso precetto del 11.10.2022, notificatole il 29.11.2022, con cui (sulla base di mutuo fondiario del 28.03.1990 in Notar di Caltanissetta, rep. 39978, ed atto di erogazione del 23.04.1990 Persona_1 a rogito dello stesso Notaio, rep. 40124, e mediante i quali Banco di Sicilia s.p.a. le aveva mutuato la somma di Lire 190.000.00), la controparte (quale cessionaria del suddetto credito, in base a contratto di cessione in blocco da - incorporante Banco di Sicilia s.p.a. - del 24.06.2022) le Controparte_7 aveva intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 415.289,56, oltre spese ed interessi maturandi.
1.2. L'opposizione veniva promossa sulla base dei seguenti motivi:
1) la nullità del precetto, perché l'intimazione di pagamento in esso contenuta sarebbe stata rivolta al precedente liquidatore e l.r.p.t. della società opponente ( ), in luogo dell'attuale Controparte_8 (PP IU), in carica già dal 15.07.2022;
2) la mancanza della certezza del credito per applicazione di illegittimo anatocismo e di tassi di interesse usurari, anche in ragione del piano di ammortamento c.d. alla francese;
3) l'inesattezza dei conteggi per sorte capitale ed interessi, in ragione della mancata indicazione precisa dei tassi, anche sulla base dell'adozione del suddetto metodo di ammortamento;
nonché la prescrizione quinquennale degli interessi;
4) l'esecuzione in mala fede del rapporto obbligatorio ad opera della controparte, in quanto si sarebbe attivata per il pagamento in tempi eccessivamente lunghi rispetto al primo inadempimento (avutosi già nel 1994), pur tenendo conto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. 43/1994, dichiarata estinta nel 2016;
1.3. Pertanto, domandava, previa sospensiva “del processo esecutivo”, dichiararsi l'invalidità del precetto opposto, o comunque la nullità degli importi precettati;
ed in subordine la declaratoria di illegittimità dell'applicazione degli interessi come calcolati. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del difensore antistatario.
2.1. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte opposta, deducendo anche la cessazione della materia del contendere in ragione della perenzione del precetto per mancato inizio dell'esecuzione entro 90 giorni dalla sua notifica, contestava i motivi di opposizione, per cui:
1) l'indicazione in precetto di doveva considerarsi mero refuso, anche perché l'atto Controparte_8 era stato regolarmente notificato (come da relata di notifica) al liquidatore in carica, e comunque allora la notifica avrebbe raggiunto il suo scopo, in ragione della stessa proposizione dell'opposizione;
2) la doglianza su usura ed anatocismo sarebbe oltremodo generica, non essendovi precise allegazioni su ragioni e periodi in cui si sarebbero verificati, e non avendo controparte nemmeno prodotto i decreti ministeriali che fissano il c.d. tasso-soglia di usura;
2 3) del tutto vaghe e carenti sarebbero pure le doglianze sull'incertezza del calcolo degli importi per interessi, evidenziandosi comunque la piena legittimità del metodo di ammortamento alla francese;
così come infondata sarebbe l'eccezione di prescrizione breve, in quanto non applicabile a somme rateizzate, per cui peraltro il dies a quo cadrebbe al momento utile per il pagamento dell'ultima rata, e comunque il termine sarebbe stato interrotto dagli atti della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. n. 43/1994, nonché dalla notifica di precedente precetto nel 2017;
4) infondata sarebbe la doglianza di esecuzione in mala fede del rapporto, in quanto invece la parte creditrice, con la predetta procedura immobiliare e la notifica di precedente precetto avrebbe dimostrato la seria intenzione di azionare le proprie ragioni;
2.2. Pertanto, domandava, previo rigetto della sospensiva, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Con ordinanza del 04.04.2023 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
4. Procedutosi esclusivamente all'acquisizione documentale prodotta dalle parti, e rigettata l'istanza di CTU contabile di parte opponente, con ordinanza del 14.07.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per la scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 14.05.2025.
5. Con comparsa di costituzione del 28.08.2024, interveniva ex art. 111 c.p.c. Controparte_4 (a mezzo della mandataria , quale cessionaria del credito Controparte_5 oggetto del giudizio, facendo proprie le difese della parte opposta, e domandandone l'estromissione dal giudizio.
6. Quindi, alla citata scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 14.05.2025, parte opponente e parte intervenuta precisavano le conclusioni, e con ordinanza del 15.05.2025 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§§§
1. In primo luogo, preliminarmente, dato l'intervento di quale successore a titolo Controparte_4 particolare nel diritto controverso ex art. 111, comma 3, c.p.c., non può disporsi l'estromissione della società cedente, in quanto per tale effetto occorre il consenso delle altre parti, e nessuna di esse, dopo l'intervento del 28.08.2024, ha manifestato alcunché in tal senso.
2. In secondo luogo, e sempre preliminarmente, come già anticipato nell'ordinanza del 04.04.2023, non sussiste cessazione della materia del contendere in relazione all'assunta perenzione del precetto, in quanto è vero che l'art. 481 c.p.c. stabilisce, al primo comma, che il termine di efficacia del precetto è di 90 giorni dalla notificazione (e dunque astrattamente, data la notifica al 29.11.2022, sarebbe spirato a inizio Marzo 2023), ma è altrettanto vero che il secondo comma stabilisce che la proposizione dell'opposizione (già notificata il 15.12.2022) sospende il termine in discorso.
3. In terzo luogo, va sempre preliminarmente evidenziato che la legittimazione della parte opposta, quale cessionaria del credito originariamente vantato da Banco di Sicilia s.p.a. (poi incorporata in non è stata mai contestata da parte opponente, con la conseguenza che questo dato Controparte_7 va considerato assodato senza necessità di prova, giusto l'art. 115 c.p.c.
4. A questo punto, è possibile esaminare i motivi di opposizione, già evidenziando in questa sede l'infondatezza, spesso manifesta, dei medesimi, desumibile senza necessità di procedere ad accertamenti tecnici (come da ordinanza del 14.07.2023).
4.1. Il primo motivo di opposizione è infondato, poiché radicalmente non centrato su un piano concettuale. Infatti, anzitutto, il precetto (per quanto qui di interesse) è rivolto alla società opposta, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, per cui l'intimazione di pagamento
3 è rivolta alla persona giuridica, nella figura che in generale la rappresenta, e non alla persona fisica titolare dell'organo dotato di potere rappresentativo in sé. In questo senso, l'indicazione del nome della persona fisica l.r.p.t. in precetto sarebbe a monte un dato irrilevante. Poi, è vero che si è voluto indicare tale nome e si è indicato (sulla cui qualità di soggetto che aveva già cessato Controparte_8 le relative funzioni al tempo della formazione del precetto le parti non si contestano), ma in ogni caso la relata di notifica indica compiutamente quale destinatario (in qualità di l.r.p.t. e liquidatore) PP IU (a dimostrazione del carattere di refuso dell'indicazione precedente). Così come è altrettanto vero che la società ha proposto più che tempestivamente opposizione difendendosi anche nel merito, e dunque, anche fosse, non si è avuta alcuna frustrazione del raggiungimento dello scopo dell'atto.
4.2. Il secondo motivo di opposizione è infondato. Preliminarmente, va rilevato il carattere involuto e poco chiaro della sua formulazione, che anzitutto prende le mosse da una doglianza di clausola anatocistica, per poi evolverla, a mezzo della menzione del piano di ammortamento alla francese, verso una doglianza di usura, anche come usura sopravvenuta. In ogni caso, riprendendo ed ampliando quanto in parte anticipato nell'ordinanza del 04.04.2023, vanno operate le seguenti considerazioni.
4.2.1. In primo luogo, rispetto alla doglianza di clausola anatocistica (“gli interessi maturati sull'importo capitalizzato alle date di scadenza, come stabilite, siano a loro volta capitalizzati nel momento in cui non vengano pagate nei termini le varie rate (interesse di mora).”), dalla lettura del contratto di mutuo, del capitolato delle condizioni generali, nonché dell'atto di erogazione e relativi allegati (cfr. all.
4-5 alla citazione, ed all. 4 alla comparsa di risposta), a differenza di quanto afferma parte opponente, non risulta per nulla una clausola siffatta, per cui tutte le argomentazioni svolte in relazione all'anatocismo risultano irrilevanti. Così come non sono stati allegati elementi concreti e specifici in base ai quali poter dedurre eventualmente l'applicazione di una asseritamente illegittima capitalizzazione degli interessi in via di fatto.
4.2.2. In relazione all'usura, a monte non sono stati allegati elementi specifici e concreti da cui desumere il suddetto superamento, in primis in relazione alla stessa affermazione dei tassi-soglia che sarebbero stati superati, come base per una ricognizione dell'eventuale usurarietà. Sul punto (e a differenza di quanto sostiene parte opposta) è vero che la più recente giurisprudenza di legittimità non è più così rigorosa nel richiedere l'onere di produzione dei decreti ministeriali che fissano i suddetti tassi in capo alla parte interessata (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 – 1, sentenza 20/10/2021 n. 29240; Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 35102 del 29/11/2022 (Rv. 666454 - 01); Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21427 del 31/07/2024 (Rv. 672087 - 01); ma contra Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024 (Rv. 672530 - 03)). Ma nel caso di specie, v'è un problema a monte di allegazione, prima che a valle di prova. In altre parole, mancano a monte le sufficienti affermazioni di parte in ordine alle ragioni che possano indurre a ritenere l'applicazione di tassi usurari, che rimangono vaghissime, confuse, e di mero principio, senza attagliarsi al caso concreto (rispetto al quale l'elemento di maggiore vicinanza è dato da una generica considerazione di eccessività della somma precettata rispetto al credito originariamente mutuato), rispetto al quale non si indica alcunché in relazione a quali fossero i tassi soglia e per quali categorie di contratto, e dunque al relativo superamento, nonché in relazione ai periodi per i quali tale soglia sarebbe stata superata. Ciò che va a fortiori in contrasto con quanto statuito da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 (Rv. 658833 - 03), per cui (grassetto aggiunto) “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, […], la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.”
4 4.2.3. L'usura sopravvenuta è irrilevante, giusto l'insegnamento, al massimo livello della giurisdizione di legittimità di Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 24675 del 19/10/2017 (Rv. 645811 - 01), per cui (grassetto aggiunto) “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.” (conforme la successiva Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24743 del 17/08/2023 (Rv. 668651 - 01)). Peraltro, a precisazione dell'ultimo frammento della massima, va ricordato che le suddette Sezioni Unite affermano anche che solo “in presenza di particolari modalità
o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375 cod. civ.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto.” Ciò che inevitabilmente deve condurre a considerare non condivisibile, e come tale non meritevole di considerazione ai nostri fini, la posizione eccentrica della successiva Cass. Civ. Ordinanza n. 27545 del 28/09/2023 (Rv. 669094 - 02), che, in difformità rispetto all'insegnamento delle Sezioni Unite, ha affermato invece che “In tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto.”
4.2.4. È poi ormai consolidato il condivisibile orientamento giurisprudenziale per il quale il metodo di ammortamento c.d. alla francese non cela una illegittima capitalizzazione degli interessi, come espresso già da più tempo da giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Siena 17.07.2014, Trib. Milano
05.05.2014, Trib. Pescara 10.04.2014; e più di recente Trib. Roma, sentenza n. 17766 del 19.09.2019, Trib. Lecce, sentenza n. 1510 del 29.06.2020, Trib. Isernia, sentenza n. 173 del 20.04.2021, Trib. L'Aquila, sentenza n. 423 del 16.06.2021, C. App. Venezia, sentenza n. 2955 del 25.11.2021, Trib. Trapani sentenza n. 82 del 24.01.2022, Trib. Foggia, sentenza n. 738 del 13.03.2023, Trib. Monza, sentenza 02.05.2023 n.1050), e poi al massimo livello di legittimità, per effetto di Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (che nel corpo della sua motivazione menziona le argomentazioni svolte negli anni immediatamente precedenti da Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 34677 del 24/11/2022, Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27823 del 02/10/2023, e Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 13144 del 15/05/2023). Infatti, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto. Senza che tale meccanismo generi celati meccanismi anatocistici.
4.3. Il terzo motivo di opposizione va scisso, essendo le sue due parti comunque infondate.
5 4.3.1. La prima parte, che nelle sue ultime righe appare porsi in continuità con le doglianze del motivo precedente, appare smentita in base:
a) anzitutto, al testo del contratto, dell'allegato capitolato delle condizioni generali di contratto e dall'atto di erogazione finale (tutti atti pubblici notarili, o sottoposti ad approvazione notarile), che recano la determinazione: sia del tasso di interesse corrispettivo, mediante la combinazione dell'art. 3 del contratto (recante tre diverse opzioni recanti ciascuna tasso di interesse, numero di rate e periodicità, la cui scelta viene rimessa all'esito dell'atto di erogazione) insieme agli artt. 2 e 3 dell'atto di erogazione (che determinano la scelta della seconda delle tre opzioni considerate) e relativi allegati A (recante il piano di ammortamento tipo, specificamente richiamato dall'art. 3 suddetto) e B (recante i parametri di variabilità del tasso semestrale); sia del tasso di interesse moratorio, come da art. 5 del predetto capitolato, che rimanda per la sua determinazione al DM 02.03.1981 di cui alla GURI 136/1981 (dunque ad una fonte esterna perfettamente conoscibile) e successive eventuali modificazioni;
b) alla ormai acquista valutazione di non indeterminatezza dell'oggetto contrattuale in ragione del piano di ammortamento alla francese, per cui la menzionata Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092 - 02) ormai afferma che (grassetto aggiunto) “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”; con portata generalizzata ed estesa anche ai mutui a tasso variabile dalla recente Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025 (Rv. 673973 - 01), sul solco tracciato dalla giurisprudenza di merito (cfr. C. App. Perugia 18.09.2024; C. App. Ancona, Sentenza n. 1703 del 02.12.2024; Trib. Cagliari, Sentenza n. 2549 del 04.12.2024);
4.3.2. La seconda parte, recante l'eccezione di prescrizione quinquennale per gli interessi, è duplicemente infondata, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, da ultimo espresso in Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023 (Rv. 666773 - 01), per la quale (grassetto aggiunto) “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (ed in precedenza, nello stesso senso, anche Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994 (Rv. 485201 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12707 del 30/08/2002 (Rv. 557206 - 01) Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013 (Rv. 627853 – 01)). Ben spiegandosi già nella precedente Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 23385 del 15/10/2013 (Rv. 628798 - 01), che “L'accessorietà del credito per interessi rispetto a quello per capitale determina l'omogeneità del regime della prescrizione applicabile a entrambi. Ne consegue che, ove per il capitale il termine prescrizionale non possa decorrere (nella specie, perché relativo a crediti di lavoro di rapporto privo di stabilità) se non da un determinato momento (nella specie, dalla cessazione del rapporto), anche per gli interessi trova applicazione il medesimo "dies a quo" di decorrenza.”; e rammentandosi altresì che nel caso che l'obbligazione “…attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, si ha identità della "causa debendi" tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal
6 momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale.”.
4.4. Il quarto motivo di opposizione, che assume un comportamento contrario a buona fede della parte creditrice per essersi asseritamente attivata dopo molti anni per pretendere il suo credito, è radicalmente infondato, in quanto (come bene mette in evidenza parte opposta):
a) la stessa parte opponente ammette lo svolgimento, in ragione del predetto credito, di una procedura esecutiva immobiliare iniziata nel 1994 (quando la stessa parte opponente afferma che il primo inadempimento si ebbe proprio nel 1994, per cui non si vede quale più tempestiva attività di esercizio della pretesa creditoria potesse essere in origine fatta), ed asseritamente conclusasi, dopo 22 anni, nel 2016;
b) parte opposta documenta la rituale notificazione, a procedura esecutiva conclusa, in data 15- 22.11.2017 (per cui nell'ultima parte dell'anno immediatamente successivo), da parte di CP_7
di un atto di precetto (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta), che è certamente indicativo della
[...] volontà di azionare il credito;
c) parte opposta ha notificato il suo nuovo precetto (in questa sede opposto) in data 29.11.2022, ossia solo dopo pochi mesi l'acquisto del credito in blocco (avvenuta il 24.06.2022, cfr. avviso di cessione nella GURI n. 78 del 07.07.2022 in all. 3 alla comparsa di risposta);
5. Preme precisare, a fronte della particolare attenzione che parte opponente vi svolge specie in sede di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale, che è sì vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'onere della parte opposta di provare l'esattezza degli importi intimati. Ma ciò ha detto: a) “qualora il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito”, mentre invece il dato traibile dal titolo esecutivo (cfr. quanto si è detto sopra al par.
4.4. lett. a)) consente di ritenere determinato o quantomeno determinabile il credito, avendo fornito tutti gli elementi per una sua quantificazione;
b) “in caso di contestazione”, là dove per contestazione deve, per coerenza di sistema, ritenersi una contestazione che abbia i minimi requisiti di specificità per consentire di ritenerla non di mero stile o a carattere esplorativo (altrimenti basterebbe una formula di contestazione di mero stile per ribaltare gli oneri delle parti), come invece nel caso di specie.
6. Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'opposizione va rigettata.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, in relazione ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato ed integrato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 2168/2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) RIGETTA l'opposizione;
2.1) CONDANNA parte opponente in persona del l.r.p.t., al pagamento delle Parte_1 spese processuali sostenute da parte opposta in persona del l.r.p.t. (a mezzo della CP_1 procuratrice e mandataria già in persona del l.r.p.t.), che si Controparte_2 CP_3 liquidano in € 6.023,00 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da
€ 260.000,00 ad € 520.000,00, fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta istruttoria, valori minimi in relazione alla notevole semplicità dell'iter argomentativo necessario ai fini della
7 decisione, nonché del tenore degli scritti difensivi), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
2.2) CONDANNA parte opponente in persona del l.r.p.t., al pagamento delle Parte_1 spese processuali sostenute da parte intervenuta in persona del l.r.p.t. (a mezzo Controparte_4 della mandataria in persona del l.r.p.t.), che si liquidano Controparte_5 in € 4.251,00 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00, fasi introduttiva e decisionale, non essendosi svolta istruttoria, valori minimi in relazione alla notevole semplicità dell'iter argomentativo necessario ai fini della decisione, nonché del tenore degli scritti difensivi), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 04.09.2025
Il Giudice Dario Albergo
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