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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9085 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 31529/2024 promossa da:
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
08.02.1965 a Brindisi, con il patrocinio degli avv.ti Caterina Grillone e avv.
EA SO ed elettivamente dom.ta in Roma, presso il loro studio;
RICORRENTE contro
C.F. , nato il [...] in Controparte_1 C.F._2
AN EL TI (BR) e residente in [...];
RESISTENTE- CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.07.2024 chiedeva Parte_1
la pronuncia della separazione dal coniuge con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio in San LE IN (BR) il in data
05.12.1987, precisando che dalla predetta unione erano nati tre figli, CP_1
1 Per_
(il 03.02.1986), (il 16.10.1988) e (il 07.12.1991) ormai tutti Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La ricorrente deduceva che il rapporto tra le parti si era notevolmente deteriorato a causa dei comportamenti del marito ritenuti lesivi degli obblighi coniugali.
Secondo quanto riportato, il marito si sarebbe frequentemente disinteressato della moglie e dei figli, spendendo gran parte del proprio stipendio in gioco d'azzardo e acquisti compulsivi, arrivando persino a utilizzare le risorse economiche della moglie. La ricorrente, considerando irrimediabilmente compromessa la relazione a causa dei predetti comportamenti prevaricatori del resistente e delle continue aggressioni verbali, essendo la convivenza divenuta oltremodo intollerabile, si dichiarava disponibile a lasciare la casa coniugale e a non pretendere nulla economicamente dall'ex coniuge. Chiedeva inoltre l'assegnazione della casa familiare al marito, con onere di spese a suo carico.
All'udienza del 26.03.2025, non essendosi costituito il resistente, la parte ricorrente dichiarava di essersi trasferita a Trieste dopo aver lasciato la casa coniugale nel luglio 2024; il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni riservava la decisione al Collegio.
§§§
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di CP_1
[...]
La domanda di separazione personale proposta da Parte_1
, deve essere accolta, posto che i coniugi vivono ininterrottamente
[...]
separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Per quanto concerne i provvedimenti consequenziali alla separazione, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno di mantenimento, occorre disporre che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento.
In merito alla assegnazione della casa coniugale, gravata di un mutuo e di proprietà di ambedue le parti, la ricorrente ne chiedeva l'assegnazione in via esclusiva al resistente, essendosi la stessa allontanata definitivamente da tempo.
All'uopo occorre rilevare che in tema di assegnazione della casa coniugale, secondo costante orientamento della Suprema Corte, detta assegnazione può
2 essere disposta solo quando vi siano figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente (v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del
22/11/2010). Nel caso di specie tutti i figli sono maggiorenni ed altresì economicamente autosufficienti e pertanto la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente deve essere rigettata.
L'immobile in questione seguirà l'ordinario regime dettato dalle norme di diritto civile, rilevandosi in particolare che le questioni inerenti alla proprietà della casa familiare esulano dalla disciplina dettata per il presente giudizio, essendo regolamentati dal diritto privato, e sono validamente azionabili secondo le regole del diritto civile quanto ai rapporti tra privati.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla sostanziale non opposizione di parte resistente, giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in San Controparte_1
LE IN (BR) in data 05.12.1987;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato civile del Comune di San LE IN (BR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987 -Atto n. 00047 parte 2 serie A00)
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente sig.ra ; Parte_1
- dispone che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale ordinario di Roma in data
29.05.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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