Ordinanza cautelare 27 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00095/2026REG.PROV.COLL.
N. 06797/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6797 del 2024, proposto da
TA NA NA EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Calabi e Cristina Riboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 00242/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. NO OR AL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto una serie di provvedimenti adottati dal Ministero odierno appellato con riguardo all’opera, realizzata dall’artista US EL, intitolata “Teatrino 1930/31 (1950)”.
In particolare, con il ricorso di primo grado l’odierna appellante ha impugnato: i) il provvedimento di annullamento in autotutela del certificato di avvenuta importazione (CAI); ii) il diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione/licenza di esportazione definitiva e contestuale avvio del procedimento di dichiarazione d'interesse culturale; iii) il provvedimento di rigetto dei ricorsi gerarchici al riguardo proposti.
2. In particolare, in fatto, la ricorrente ha prospettato quanto segue:
- l’opera è stata esportata per mano dello stesso artista, ormai defunto, in Svizzera ed ivi conservata per oltre trent’anni;
- più volte l’opera è stata esportata in via temporanea dal territorio svizzero in occasione di mostre e/o restauri, anche in Italia, come nel 2011, per consentirne l'esposizione al MADRE, Museo d'Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli;
- in data 9 febbraio 2016, la sig.ra EL, tramite l’azienda Arterìa S.r.l., ha importato l’opera in Italia per fini di restauro e ha ottenuto il relativo certificato di avvenuta importazione, emesso dall'Ufficio Esportazione di Milano ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. n. 42/2004, con atto n. 828 del 22 marzo 2016.;
- a garanzia della propria volontà di importare il Teatrino in Italia solo in via temporanea e nel pieno rispetto della legge, la Sig.ra EL ha rilasciato una fideiussione pari al 10% del valore dell'opera, secondo quanto previsto dalla legge doganale italiana:
- in data 30 marzo 2016, la ricorrente, al fine di spedire l’opera a New York per una mostra presso la galleria Hauser & Wirth, si è rivolta all’Ufficio Esportazione per l’espletamento della procedura amministrativa finalizzata alla riesportazione/rispedizione dell'opera, di cui all'art. 173 del Regio Decreto 30 gennaio 1913 n. 363;
- l’Ufficio ha negato il cd. “scarico amministrativo”, condizionandolo alla produzione di documentazione in ordine all’originaria esportazione dell’opera in Svizzera;
- ritenuta a tale scopo inidonea la dichiarazione sostitutiva rilasciata a tal fine dalla ricorrente, la Soprintendenza ha notificato all’odierna esponente il provvedimento prot. n. 756 del 14 aprile 2016, con cui è stato annullato in autotutela il citato certificato prot. n. 828 e comunicato il preavviso di rigetto dell’attestato di libera circolazione, in ragione: (i) dell’interesse artistico particolarmente importante dell’opera, la quale risulterebbe appartenente a una collezione privata milanese; (ii) della carenza di documentazione circa la regolare uscita dell’opera dal territorio nazionale e circa la sua legittima permanenza all’estero, anche in virtù dell’inammissibilità della dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla ricorrente;
- il 26 aprile 2016, la ricorrente ha formalmente dedotto le proprie osservazioni sull’illiceità, illogicità e arbitrarietà della nota n. 756 e dell’operato dell’Ufficio Esportazione;
- in data 12 maggio 2016, la Sig.ra EL ha proposto ricorso gerarchico alla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio del Ministero, per l’annullamento e/o la revoca, previa sospensione, del provvedimento di annullamento della nota n. 756;
- successivamente, in data 17 maggio 2016, l’istante ha ricevuto, con la nota prot. n. 914 del 6 maggio 2016, la comunicazione del definitivo diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione per il Teatrino e l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 42/2004;
- anche avverso la sopracitata nota, la ricorrente, in data 15 giugno 2016, ha interposto ricorso gerarchico;
- con il decreto prot. n. 13142 del 29 settembre 2016 il Ministero ha rigettato entrambi i ricorsi gerarchici, ritenendo il primo inammissibile e, comunque, entrambi infondati.
3. Con ricorso depositato il 21 dicembre 2016, l’odierna appellante ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio, chiedendone l’annullamento, i citati provvedimenti prot. nn. 756, 914 e 13142, nonché ogni altro atto conseguente, presupposto e/o connesso.
4. Il T.A.R. Lazio ha emanato l’ordinanza n. 233, pubblicata in data 7 gennaio 2023, indicando quale giudice territorialmente competente a conoscere della controversia il T.A.R. Lombardia.
5. Ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., il giudizio è stato tempestivamente riassunto dinanzi al T.A.R. competente.
6. A sostegno del ricorso di primo grado, la ricorrente ha affidato il gravame a tre motivi, così rubricati:
1) Con riferimento alla nota Prot. n. 756 e al rigetto del relativo ricorso gerarchico:
- Violazione di legge in riferimento all'art. 21-octies della L. 7 agosto 1990 n. 241 e agli artt. 1 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 ;
- Violazione di legge con riferimento all'art. 72 del D.Lgs. n. 22 gennaio 2004 n. 42 e agli articoli 130 155, 169 e ss. del Regio Decreto 30 gennaio 1913 n. 363, violazione di legge il riferimento all'artt. 3 e 21-octies della L. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per errore nei presupposti e contraddittorietà. Ingiustizia manifesta e sviamento di potere;
- Violazione di legge con riferimento agli artt. 3, 21-octies e 10-bis della Legge 241/1990. Difetto di istruttoria. Motivazione erronea ed insufficiente. Eccesso di potere;
- Illegittimità derivata: Violazione di legge con riferimento agli artt. 130. 155, 169 e ss. del Regio Decreto n. 363/1913 e agli artt. 3, 21-octies e 10-bi s della Legge 241/1990. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per errore nei presupposti. Ingiustizia manifesta e sviamento di potere.
2) Con riguardo alla nota Prot. n. 914 e al rigetto del relativo ricorso gerarchico: Violazione di legge con riferimento all'art. 72 del D.lgs. n. 42/2004 e agli artt. 169-173 del Regio Decreto n. 363/1913. Eccesso di potere per difetto e/o erroneità dei presupposti; ingiustizia manifesta e sviamento di potere. Illegittimità derivata.
3) Con specifico riferimento al Decreto della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio IV, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. Prot. 13142 Rep. n. 419 in data 29 settembre 2016: Violazione di legge con riferimento all'art. 72 del D.lgs. n. 22 gennaio 2004 n. 42 e agli artt. 130, 155, 169 e ss. del Regio Decreto 30 gennaio 1913 n. 363; violazione di legge il riferimento all'artt. 3, 10-bis e 21-octies della L. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per errore nei presupposti e contraddittorietà. Ingiustizia manifesta e sviamento di potere .
7. In data 10 febbraio 2023, il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio, domandando il rigetto del ricorso.
8. Ad esito del relativo giudizio, l’adito T.A.R., con la sentenza ora appellata, ha rigettato il ricorso.
In via preliminare, il T.A.R. ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla parte ricorrente, della memoria depositata dal Ministero ex art. 73, comma 1, c.p.a.
Inoltre, il Collegio ha chiarito che per l’ammissibilità del ricorso gerarchico non è richiesta una espressa base normativa di carattere speciale, affermando che “ Per quanto attiene ai rapporti tra l’originario provvedimento e la decisione sul ricorso gerarchico, deve esplicitarsi che, a fronte della reiezione di quest’ultimo, l’oggetto del ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo è il provvedimento dell'organo di primo grado, atteso che la decisione sul ricorso gerarchico "accede" al provvedimento impugnato rendendolo definitivo . Tale prospettazione si fonda sulla considerazione che la decisione definitiva non sarebbe dotata di nuova capacità lesiva rispetto al provvedimento base impugnato in quanto la stessa avrebbe funzione meramente confermativa di quest'ultimo .”
Quanto al merito, il primo giudice, con riferimento all’art. 72 del Codice dei Beni culturali, ha osservato che l’Amministrazione, nell’esercitare il potere di controllo circa la legittima provenienza della res , ha correttamente disposto l’annullamento in autotutela del certificato di avvenuta importazione e ha conseguentemente adottato il diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione/licenza d’esportazione definitiva dell’opera, poiché spetta all’istante provare la legittima provenienza della res . La parte ricorrente non ha prodotto alcun titolo che ne legittimasse l’originaria esportazione, inducendo così l’Amministrazione ad adottare legittimamente un provvedimento di segno negativo. Il T.A.R. ha concluso affermando che “ nel caso di specie l'opera non può usufruire del regime derogatorio di cui all'articolo 173 del Regolamento del 1913 con tutte le conseguenze che ne derivano in quanto la ricorrente non è stata in grado di dimostrare la legittimità dell'uscita dell'opera dall'Italia producendo il nulla osta e i documenti richiesti dagli articoli 130 e 155 del Regolamento del 1913 per l'uscita di opere di autore vivente o scomparso da meno di 50 anni ”.
Inoltre, con riferimento alla dedotta violazione di norme procedurali, il T.A.R. ha osservato che “ con riferimento a un atto che non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello concretamente adottato, non sussisteva, in base all’art. 21-octies, l. 241/90 ratione temporis applicabile, l’obbligo per l’amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento ”.
9. Con ricorso notificato il 29 luglio 2024 e depositato il 10 settembre 2024, la Sig.ra TA EL ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento e/o la riforma, previa istanza inibitoria.
In particolare, la ricorrente ha affidato il gravame a otto motivi, con cui deduce:
1) Violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo artt. 6 (irragionevole durata del processo; violazione del diritto all’equo processo), 13 (violazione del diritto a una tutela effettiva), 1 Prot. 1 CEDU (diritto di proprietà);
2) Error in iudicando: errata interpretazione dell’eccezione di inammissibilità formulata sulla memoria avversaria;
3) Error in iudicando: erronea interpretazione del concetto di “provenienza”; errore sulla definizione di “descrizione delle cose” di cui all’art. 130 RD 363/1913 e ss. e sull’art. 72 CBC; ultrapetizione;
4) Error in iudicando e in procedendo - Violazione e/o falsa applicazione del principio dell’onere della prova ex art. 64 c.p.a.; mancato esame di prove e fatti rilevanti ai fini della decisione; Errata valutazione degli elementi di fatto e mancata considerazione della ricostruzione della ricorrente e delle prove fornite sulla permanenza estera dell’Opera;
4.1) Violazione dell’art. 72 CBC e dell’art. 21 novies l. 241/1990; illogicità della Sentenza ed erroneo apprezzamento dei fatti circa la valutazione dell’Opera come unicum;
5) Errata valutazione degli elementi di fatto e mancata considerazione della ricostruzione della ricorrente e delle prove fornite sulla permanenza estera dell’Opera; illogicità della Sentenza;
6) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21-octies e 21-novies l. 241/1990; Errore di valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela; omessa valutazione di prove, in particolare sull’apporto causale della condotta del Ministero nella concretizzazione del vizio invalidante l’atto annullato; omessa pronuncia sul motivo di ricorso I.2 (erroneo rigetto del motivo di Ricorso I.3);
7) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 l. 241/1990, sulla comunicazione di avvio del procedimento (erroneo rigetto del motivo di Ricorso I.3);
8) Omessa pronuncia sul motivo 1.1. del Ricorso; contraddittorietà della Sentenza; Illegittimità derivata della Nota 756, della Nota 914 e del Decreto di Rigetto (erroneo rigetto dei motivi di Ricorso I.4 e II).
10. Il Ministero della Cultura si è costituito in resistenza.
11. Con ordinanza n. 3603 del 27 settembre 2024, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
12. La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025.
DIRITTO
1. Deve in primo lugo essere esaminato il profilo di censura, contenuto nel primo motivo di appello, con cui si lamenta l’eccessiva durata del giudizio di primo grado nonostante due istanze di prelievo depositate dalla ricorrente.
La censura è infondata.
L’eventuale eccessiva durata del giudizio di prime cure non rappresenta un vizio della sentenza che ne giustifichi la riforma essendo altri i rimedi all’uopo previsti dall’ordinamento, come del resto noto alla stessa appellante che dichiara di riservarsi di proporre azione al fine di ottenere l’equa riparazione ai sensi della Legge Pinto.
2. Con il secondo mezzo, l’appellante impugna il punto n. 6 della sentenza gravata laddove ha rigettato l’eccezione con cui la ricorrente lamentava l’inammissibilità della memoria depositata dalla difesa erariale davanti al T.A.R. Lombardia in quanto diretta a replicare alle deduzioni svolte dal privato nel corso del giudizio svoltosi davanti al T.A.R. Lazio prima della riassunzione davanti al giudice territorialmente competente. Ad avviso dell’appellante, il primo giudice ha travisato detta eccezione di inammissibilità, essendosi limitato a rigettarla sulla base della considerazione che la memoria della difesa erariale fosse stata depositata nel rispetto dei termini ex art. 73 c.p.a.
2.1. Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., le parti possono produrre memorie fino a venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione.
La difesa erariale si è tempestivamente avvalsa di tale facoltà con la memoria depositata, davanti al T.A.R. Lombardia, in data 11 novembre 2023. La circostanza per cui tale memoria prenda posizione anche sulle deduzioni avanzate dalla ricorrente nella precedente fase del giudizio svoltasi davanti al T.A.R. Lazio non ne comporta l’inammissibilità, posto che la prima memoria ex art. 73 c.p.a. consente alle parti di articolare difese in ordine all’intera res controversa .
3. A questo punto, data la connessione, possono essere congiuntamente esaminati il restante profilo di censura contenuto nel primo motivo di impugnazione, con cui si lamenta la lesione del diritto di proprietà, nonché il terzo, il quarto e il quinto motivo.
3.1. Con il terzo motivo l’appellante lamenta che:
- l’art. 72 del Cod. beni cult. non consente all’amministrazione di effettuare verifiche in ordine alla legittima fuoriuscita dell’opera dal territorio nazionale, dovendo il Ministero limitarsi a verificare l’identità della res e la provenienza della medesima dal territorio dello Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo;
- la prassi seguita dal Ministero, che impone al privato di provare la legittima previa fuoriuscita dell’opera dal territorio italiano, contrasta con il principio di certezza del diritto;
- il giudice di prime cure ha errato nella sua ricostruzione anche perché ha dato una non corretta interpretazione dei concetti di “provenienza” e di “descrizione delle cose” di cui all’art. 72 cit.;
- è fuorviato e non pertinente il riferimento all’art. 3 del D.M. n. 246/2018 e l’interpretazione del concetto di provenienza e/o identità delle cose ivi enucleata;
- la sentenza estende oltre il limite della ragionevolezza e della certezza del diritto (con riflessi sanzionatori potenzialmente gravi per il privato, e conseguentemente anche in violazione del principio di prevedibilità delle sanzioni) la portata dell’onere probatorio che il privato deve sostenere per avvalersi di un regime di “favore” previsto dalla legge;
- il presente caso non è assimilabile all’ipotesi di importazione fittizia, richiamata dalla difesa erariale in sede contenziosa, posto che la ricorrente ha provato che l’opera si trovava in Svizzera almeno dagli anni ’70 in quanto ivi portata dallo stesso artista che l’aveva realizzata;
- l’atteggiamento del Ministero è ingiustificatamente sospettoso nei confronti della ricorrente laddove afferma che gli accertamenti richiesti per il rilascio del certificato di avvenuta importazione dipenderebbero dalla circostanza che “nel giro di pochi mesi la proprietà ha richiesto … il rilascio di circa 70 attestati di libera circolazione per altrettante opere dell’artista US EL per l’esposizione e la vendita in una mostra”, posto che la ricorrente, nel richiedere il certificato ex art. 72 cit., si è solamente avvalsa di una facoltà di legge.
3.2. Con il quarto mezzo l’appellante lamenta che:
- il giudice di prime cure ha ritenuto che la ricorrente non abbia “provato la legittima provenienza della res”, che implicherebbe la prova della legittima permanenza della stessa sul suolo straniero e della regolarità dell’originaria esportazione, ponendo quindi a carico del privato un onere probatorio abnorme ed esorbitante rispetto al dettato normativo;
- il primo giudice ha erroneamente invertito il presupposto per il rilascio del CAI con quello dell’emanazione della dichiarazione di interesse culturale, assumendo che l’importanza dell’opera possa essere un motivo sufficiente per l’annullamento in via di autotutela del CAI.
3.3. Con il quinto motivo, l’appellante deduce nuovamente l’erronea assimilazione della presente fattispecie ad una importazione fittizia, posto che è stata invece dimostrata la provenienza dalla Svizzera.
3.4. Le dette doglianze sono fondate nei sensi che di seguito si espongono.
3.5. I commi 1 e 2 dell’art. 72 del Cod. beni cult. prevedono quanto segue: “ 1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell’articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall’ufficio di esportazione. 2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ”.
3.6. L'art. 72 cit. detta una particolare disciplina per l'ingresso in Italia di opere provenienti da Paesi UE o da Paesi terzi ed introdotti nel territorio nazionale per un periodo di tempo determinato.
Le opere assoggettate a tale regime sono “le cose e i beni” indicati dall'art. 65, comma 3, del Cod. beni cult. Per quanto interessa nella presente sede, vi rientrano le res indicate dalla lettera a) del detto comma 3, ossia le “ cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500 ”. Si tratta, pertanto, di cose che, in base alla disciplina degli artt. 10 ss. del Codice, potrebbero astrattamente rientrare nel genus dei beni culturali, eventualmente a seguito dell’intervento della dichiarazione di interesse culturale; si tenga presente, difatti, che di regola non rientrano in tale categoria le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni [art. 10, comma 5, del Cod. beni cult.; il termine di settanta anni ora presente agli artt. 10, comma 5, e 65, comma 3, lett. a) era di cinquanta anni nella versione originaria del Codice].
In base a questa disciplina, colui che introduce in Italia tali opere può chiedere all'Ufficio Esportazione della competente Soprintendenza un certificato di avvenuta spedizione (cd. CAS, per opere provenienti da Stati UE) o un certificato di avvenuta importazione (cd. CAI, per opere provenienti da Stati extra UE), i quali hanno l'effetto di sottrarre quella cosa o quel bene, per un determinato periodo di tempo, all’applicazione della normativa nazionale di tutela, indipendentemente dall'interesse culturale da esso rivestito e pur restando esso nel territorio della Repubblica.
3.7. Durante il periodo di validità di detto certificato, la cosa o il bene può essere ammesso all'uscita dai confini del Paese senza essere sottoposto alle procedure oggi previste dagli artt. 65 ss. Cod. beni culturali, in base alle quali è soggetta a previa autorizzazione l’esportazione dei beni culturali ovvero delle cose potenzialmente sottoponibili alla disciplina vincolistica.
Difatti, “le cose e i beni” di cui all’art. 65, comma 3, cit. che siano oggetto di un certificato di avvenuta importazione (o spedizione) sono sottratti, per il periodo di validità di tale certificato, alla detta disciplina autorizzativa potendo essere esportate a prescindere da qualsivoglia valutazione d'interesse culturale. Per poter lasciare il territorio nazionale, l’opera temporaneamente importata (o spedita) deve essere nuovamente sottoposta al controllo dell'Ufficio Esportazione il quale, una volta accertata la corrispondenza di esso con quello oggetto del precedente certificato, rilascia un ulteriore certificato a "scarico", conclusivo di tutto il procedimento (si vedano in questo senso l'art. 173 del r.d. n. 363 del 1913, ora abrogato, e l'art. 5 del d.m. n. 246 del 2018).
3.8. Testualmente l’art. 72 cit. prevede unicamente che il Ministero debba accertare l’identità della cosa o del bene e la provenienza dallo Stato UE o dal Paese terzo dai quali il privato dichiara di aver effettuato la spedizione o l’importazione.
3.9. Tuttavia, alla luce delle finalità e degli effetti dei certificati di cui all’art. 72 cit., di cui si è sopra detto, deve ritenersi che il Ministero sia tenuto a verificare che la presenza all’estero della cosa o del bene non sia frutto di una previa illegittima esportazione dall’Italia. Ragionando diversamente, si consentirebbero operazioni fraudolente permettendo che un’opera illecitamente uscita dal territorio nazionale possa in seguito rientrarvi ottenendo un certificato di avvenuta importazione (o spedizione) grazie al quale potrà nuovamente uscire dal territorio nazionale “sfuggendo”, così, all’assoggettamento alla disciplina di tutela.
3.10. Quanto al riparto dell’onere probatorio, deve osservarsi come il privato non possa essere gravato di una probatio diabolica , onerandolo in ogni caso di provare che la cosa o il bene non è mai stato presente in Italia o che la relativa uscita dal territorio è avvenuta nel rispetto delle norme l’esportazione previste a tutela dei beni e delle cose di interesse culturale.
3.11. Tale prova risulterebbe eccessivamente onerosa e sproporzionata, traducendosi sostanzialmente nel chiedere al privato di provare che il medesimo (o financo i suoi danti causa) non abbiano in precedenza commesso un’illecita esportazione e facendo conseguire al mancato assolvimento di tale onere probatorio significative limitazioni alle facoltà dominicali del proprietario (quali il diniego del certificato ex art. 72 cit. e, quindi, l’assoggettamento dell’opera al regime autorizzativo ex artt. 65 ss. Cod. beni cult. ai fini dell’esportazione).
3.12. Inoltre, un tale approccio frustrerebbe le stesse esigenze di fruizione e valorizzazione delle opere di interesse culturale, scoraggiando gli operatori dall’importarle (o spedirle) temporaneamente in Italia (ad esempio per l’esibizione in mostre) a causa del timore di non riuscire ad ottenere il certificato di cui all’art. 72 cit. e, quindi, di incontrare ostacoli nella successiva riesportazione all’estero delle medesime.
3.13. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che, ai fini del rilascio del certificato ex art. 72 cit., il privato, che comunque deve provare la provenienza dell’opera da un Paese estero, debba essere chiamato a provare anche la legittima presenza all’estero della cosa o del bene (e, quindi, la legittimità della previa esportazione dall’Italia) solamente laddove l’amministrazione abbia elementi, anche di natura indiziaria, idonei a far ritenere che l’opera sia in precedenza uscita illegittimamente dal territorio italiano ovvero laddove – in assenza di tali elementi indiziari - la narrazione dei fatti del privato volta a spiegare l’assenza della prova della lecita esportazione abbia elementi di logica incongruità.
3.14. Nel caso di specie, tuttavia, non vi sono elementi per ritenere che l’opera fosse a suo tempo uscita dal territorio italiano in violazione delle disposizioni di tutela del patrimonio nazionale.
3.15. Difatti, l’art. 1, comma 2, del R.D. n. 364/1909 (Le antichità e le belle arti), vigente all’epoca in cui è vissuto l’artista, escludeva dalla sottoposizione alla medesima legge “gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni”. Analoga previsione era contenuta all’art. 1, comma 3, della legge n. 1089/1989 (Tutela delle cose d'interesse artistico o storico) e, successivamente, all’art. 2, comma 6, D.lgs. n. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali). Come si è sopra detto, l’art. 10, comma 5, del Cod. beni cult. è successivamente intervenuto in materia con previsioni in parte analoghe.
3.16. Dagli atti del procedimento non sono emersi elementi idonei a far ritenere che l’opera (realizzata negli anni 1930 e 1931, e successivamente modificata fino all’attuale versione del 1950, da US EL, il quale è deceduto nel 1986) sia uscita dal territorio italiano quando era sottoposta a tale disciplina di tutela, ossia a seguito della morte dell’artista e decorsi cinquant’anni dalla realizzazione della stessa.
Al contrario, l’appellante ha dedotto che l’opera era stata portato in Svizzera dal padre negli anni Settanta, adducendo circostanze in fatto che rendono plausibile tale narrazione, quali ad esempio le plurime attività svolte in Svizzera dall’artista in quel tempo.
La rappresentazione dei fatti fornita dall’appellante allo stato non appare inficiata da specifici elementi in senso contrario da parte dell’Amministrazione.
3.17. Non vi sono, quindi, elementi tali da far ritenere che l’opera sia stata esportata quando erano maturati i presupposti per l’applicazione delle disposizioni dirette a regolamentare l’esportazione delle cose di interesse culturale (ad es. artt. 35 ss. L. n. 1089/1939 cit.).
3.18. Si applicava, invece, solamente la previsione di cui agli artt. 130 e 155 del r.d. n. 363/1913, richiamata dal Ministero nel provvedimento impugnato, che prevedeva il rilascio di un nulla osta per l'esportazione di pitture, sculture e qualsiasi oggetto d'arte “eseguito da artefici viventi o vero morti da non oltre cinquant'anni”.
3.19. In conclusione, non essendovi, allo stato, elementi per affermare che la cosa sia stata esportata al tempo in cui rientrava nel genus delle opere di potenziale interesse storico o artistico, la mancata prova in ordine all’ottenimento di tale nulla osta da parte dell’artista ai fini dell’esportazione dell’opera non può essere posto dal Ministero alla base del successivo diniego al rilascio del certificato di avvenuta importazione. Difatti, comunque non è provato che si sia verificata un’esportazione illegittima di una cosa o un bene sottoponibile al regime di tutela vincolistica e la mancanza del menzionato nulla osta potrà rilevare ad altri fini (ad esempio, a fini fiscali posto che il nulla osta ex art. 130 cit. escludeva l’esportazione dalla “tassazione progressiva”).
3.20. Il profilo di censura contenuto al par. 4.1. dell’atto di appello, con cui si lamenta che l’amministrazione avrebbe posto a fondamento del provvedimento di annullamento d’ufficio del CAI l’interesse culturale dell’opera, può essere assorbito. Difatti, l’eventuale fondatezza di tale doglianza non comporterebbe per la ricorrente ulteriori utilità.
3.21. In conclusione, il primo motivo, relativamente alla censura riguardante la lesione del diritto di proprietà, nonché il terzo, il quarto e il quinto motivo sono infondati.
4. I restanti motivi proposti con il gravame possono essere assorbiti dal momento che il loro eventuale accoglimento non fornirebbe all’appellante maggiori utilità rispetto a quelle già discendenti dall’accoglimento dei motivi sopra esaminati.
Difatti, con il sesto e il settimo motivo di appello si lamentano vizi procedurali consistenti nella mancata trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento di autotutela; con l’ottavo motivo si lamenta che il primo giudice, pur rilevando l’ammissibilità del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente, non ha conseguentemente accolto il motivo n. 1.1. del ricorso proposto con cui si censurava il provvedimento con cui l’amministrazione ha ritenuto inammissibile il ricorso gerarchico.
5. In conclusione, per le ragioni sopra esposte l’appello deve essere accolto e, pertanto, in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto il ricorso di primo grado con annullamento degli atti ivi impugnati. In esecuzione della presente sentenza e nel rispetto del vincolo conformativo da essa discendente, l’amministrazione dovrà nuovamente determinarsi sull’istanza di rilascio dell’attestato di libera circolazione/licenza di esportazione definitiva.
6. Data la complessità e la peculiarità delle questioni trattate, le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso originario e annulla gli atti impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA RO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
OR Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
NO OR AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO OR AL | CA RO |
IL SEGRETARIO