Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 11808/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11808 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(C.F.: ), nato a Giugliano in [...] il Parte_1 C.F._1
20/10/1971 e (C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residenti in [...] sc. B, int. 11, elettivamente domiciliati in Napoli alla Via S. Maria a Cubito n. 550 presso lo studio dell'Avv. Michele
Gallozzi (C.F. ), dal quale sono rappresentati e difesi come da procura CodiceFiscale_3
in atti
- attori e
(P.I.: ) con sede in IC (NA) Controparte_1 P.IVA_1
alla via E. Fermi 59, in persona del legale rapp.te p.t. dott. (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Salerno al c.so Garibaldi 194, presso lo C.F._4 studio dell'Avv. Massimo Gargano che la rappresenta e difende come da procura in atti
- convenuta e
DOTT. (C.F. ) nato a [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_5
01/08/1949, residente in [...] QU (Na) rappresentato e difeso dall'Avv.
Stefano Odierno (C.F.: ) congiuntamente e disgiuntamente al p. Avv. CodiceFiscale_6
abilitato Loris Odierno (C.F.: ) come da procura in atti, con i quali CodiceFiscale_7
elettivamente domicilia in QU (Na) alla Via Campana n. 15 - 80019
- convenuto
1
DOTT. (C.F. ), residente in [...] Controparte_4 C.F._8
alla Via Circumvallazione Esterna, 151
- convenuto contumace e
DOTT. ( ) con studio alla Via Conte Controparte_5 CodiceFiscale_9
Mirabelli, 89 – Calvizzano (NA)
-Convenuto- nonché
(C.F. ) con riferimento al rischio Controparte_6 P.IVA_2
assunto con il certificato n. , in persona della dott.ssa in NumeroDiCar_1 Controparte_7 qualità di Procuratore Speciale Rappresentante per l'Italia, domiciliata per la carica in Milano,
Corso Garibaldi n. 86, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Mugnano del Foro di Napoli
( ) come da procura speciale in atti, con la quale in Napoli, alla via dei C.F._10
Fiorentini n. 61 elettivamente domicilia
- terza chiamata
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata il SI. e la SI.ra Parte_1 Parte_2 convenivano dinanzi all'intestato Tribunale la .l., il Dott. Controparte_8 [...]
, il Dott. ed il Dott. deducendo che in data Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
01/03/2011 il SI. veniva ricoverato presso la Casa di Cura Parte_1 CP_1
sita in IC (Na) con la diagnosi di “Prolasso emorroidario di II grado” e che in data
[...]
07/03/2011, veniva sottoposto dai Dott. , e , ad Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4
intervento chirurgico di prolassectomia secondo Longo con suturatrice PPHO3, e dimesso a seguito di controllo, in data 12/03/2011.
Proseguivano gli attori che, a seguito dell'intervento chirurgico, il SI. Parte_1
lamentava continui dolori, perdite emorragiche e conseguente incontinenza con episodi di prostatite nonché importante sanguinamento anale, poiché l'intervento non era stato eseguito correttamente per colpa dei professionisti e/o sanitari intervenuti, medici, paramedici e/o comunque addetti facenti parte della Casa di Cura e che oltre alle dette Controparte_1 conseguenze, il versava in una “condizione di urgenza defecatoria con incontinenza ai Pt_1
2 gas, problemi di impotenza coeundi, nonché sindrome depressiva reattiva, come da certificazioni mediche e relazione medico legale” allegate, oltre a “conseguenze dannose alla sfera della propria sessualità, nonché derivanti dalla ridotta capacità lavorativa”.
In conseguenza del detto intervento gli istanti deducevano che il SI. era stato Parte_1
costretto ad osservare un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30 al 100%, un periodo di inabilità temporanea relativa di giorni 60 al 50%, ed un periodo di inabilità temporanea relativa di giorni 60 al 25%, nonché un danno emergente per spese mediche, assistenza familiare, trasporto e terapia come da documentazione allegata e che le lesioni patite avevano determinato un danno biologico con postumi invalidanti di natura permanente quantificabili nella misura del 13-15%.
Nella quantificazione del danno precisavano gli istanti andava riconosciuto un risarcimento dei danni correlati alle perdite individuali ed alla invalidità specifica incidenti sulla capacità lavorativa e sulla vita di relazione e sentimentale, in quanto “i postumi subiti dall'istante ed in particolar modo l'incontinenza urinaria ed urgenza defecatoria con incontinenza ai gas, limitano fortemente la possibilità per l'attore di intrattenere rapporti interpersonali che si svolgono a stretto contatto con gli altri, nonché gli interventi subiti gli impediscono di sostenere sforzi fisici di una certa entità oltre che una normale vita sessuale”.
Inoltre, gli attori rappresentavano che anche la consorte del SI. , “SI.ra Parte_1 [...]
, aveva subito un danno alla propria sfera sessuale, risultando impossibilitata Pt_2 nell'intrattenere normali e regolari rapporti intimi con il coniuge, in conseguenza del lamentato stato fisico e psichico di quest'ultimo”.
Tanto premesso, gli istanti rappresentavano che la responsabilità dell'evento dannoso era da ascriversi alla esclusiva colpa dei professionisti e/o sanitari intervenuti, medici, paramedici e/o comunque addetti facenti parte della determinato da un Controparte_1
comportamento negligente, imprudente e non connotato dalla necessaria perizia richiesta, risultando sussistere tra l'opera malamente prestata e le conseguenze dannose cagionate, un nesso causale diretto ed efficiente;
precisavano gli istanti che la responsabilità della
[...]
, era di natura contrattuale ex art. 1218 c.c. per l'inadempimento delle Controparte_1
obbligazioni direttamente a suo carico (responsabilità per fatto proprio) nonché, ex art. 1228 c.c., per i fatti dolosi e colposi dei terzi, cioè, sanitari, personale paramedico, ausiliari, di cui si era avvalsa la struttura sanitaria nell'adempimento dell'obbligazione (c.d. responsabilità oggettiva per fatto altrui) e che, comunque, la convenuta era venuta meno all'obbligo di vigilare e CP_9
custodire i pazienti in modo da non recare a questi un danno ingiusto per omissione di diligenza
3 qualificata dovuta nel predisporre gli strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione sanitaria ex artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.
Infine, deducevano gli istanti vane erano state le richieste risarcitorie inviate ai convenuti sia a mezzo missive a.r. che tramite p.e.c., così come l'instaurato procedimento di mediazione tramite l'organismo B.S. Conciliazioni Sas, sede di Marano di Napoli (Na), rubricata al n. C15/15, e conclusasi con verbale negativo del 26/03/2015 per assenza dei convenuti.
Tanto premesso, gli istanti rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Previo accertamento dei fatti di cui alla premessa che precede, dichiarare e riconoscere unici Co ed esclusivi responsabili dell'evento per cui è causa la casa Cura “ di Controparte_1
IC (Na) e/o i Dott.ri , e e, per l'effetto, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
condannarli, anche in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, nelle qualità sopra indicate, da quantificarsi nella somma richiesta o che verrà determinata ed accertata in relazione alle causali di cui in premessa, ed in particolare a favore del SI. Pt_1
per il danno biologico, ITT, ITP, danno morale, danno da ridotta capacità lavorativa,
[...]
danno emergente e lucro cessante determinato da riduzione e/o mancato incremento del reddito/fatturato (danno da perdita di chance), spese mediche, danno alla sfera sessuale e di relazione. Nonché a favore della SI.ra , per il danno biologico e morale, ITT, Parte_2
ITP, e quello incidente sulla sfera sessuale e degli affetti. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, il tutto come da documentazione prodotta in atti ed anche all'esito di apposita CTU medico legale che sin da ora si richiede, ovvero a quella somma che l'Ill.mo sig. Giudice riterrà equo riconoscere. Vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
Costituitasi la impugnava e contestava l'avverso dedotto affermando Controparte_10
il corretto operato dei sanitari e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo GU rigettare la domanda degli attori, siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze e con attribuzione al procuratore antistatario”.
Costituitosi il Dott. eccepiva in via preliminare, la nullità della citazione ex artt. Controparte_3
163, 164 c.p.c., essendo generica l'esposizione dei fatti, imprecisa e lacunosa, né specificati i danni subiti dagli istanti.
Il comparente precisava, poi, di non essere dipendente della casa di cura Controparte_11
ma di esercitare la propria attività professionale sulla base di un contratto di
[...] collaborazione e prestazione d'opera professionale e di aver partecipato, unitamente agli altri
4 sanitari, all'esecuzione dell'intervento, senza avere intrattenuto alcun rapporto diretto e/o indiretto con il . Pt_1
Il comparente rappresentava, inoltre, che a seguito della riforma in materia di responsabilità sanitaria era stato creato un "doppio binario": la responsabilità civile dei sanitari è di natura extracontrattuale, quella delle strutture sanitarie, siano esse pubbliche o private, è sempre di natura contrattuale. Tale distinzione determina conseguenze in tema di ripartizione dell'onere della prova e prescrizione. Difatti, il diritto al risarcimento dei danni nei confronti dei sanitari è soggetto al termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947 c.c. Pertanto, essendo stato eseguito l'intervento il 7.3.2011 il diritto azionato con citazione del 2020, era ormai prescritto nei confronti del comparente non risultando presenti atti interruttivi.
In linea gradata il convenuto dott. eccepiva l'inesistenza di qualsiasi elemento di fatto dal CP_3
quale rilevare una qualsiasi responsabilità della struttura medica e/o del comparente, sia dall'esame della cronologia degli eventi indicati in citazione che dalla documentazione medica allegata.
In riferimento al caso del SI. in data 01/03/2011, proseguiva il comparente, lo stesso Pt_1
presso la struttura convenuta eseguiva un accesso in regime di day surgery - chirurgia di un giorno (senza ricovero del paziente), in quanto affetto da “Malattia emorroidaria di IV grado con prolasso mucoso”, durante il quale, praticati gli esami routinari e visita chirurgica, gli veniva illustrata e consegnata la documentazione del consenso informato e, terminato l'iter diagnostico, veniva inviato al proprio domicilio in attesa di intervento chirurgico, programmato per il 07/03/
2011. In tale data, il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di "Mucoprolassectomia sec. Longo”, attraverso l'utilizzo di suturatrice meccanica (così come previsto dal protocollo), previa acquisizione del consenso informato con chiara esposizione anche dei rischi e conseguenze possibili dell'intervento e implicazioni verificabili. Il decorso post-operatorio era regolare, cosicché la mattina del giorno successivo, il 08/03/2011, dopo controllo chirurgico, il paziente veniva dimesso con prescrizione di terapia medica domiciliare.
Alla visita programmata del 12.03.2011 presso l'ambulatorio della struttura convenuta, affermava il comparente, era confermato il regolare decorso chirurgico, il paziente non lamentava disturbi di rilievo, per cui prescritta la terapia medica domiciliare, gli veniva prescritto ulteriore controllo a distanza di trenta giorni al quale il non si presentava, impedendo Pt_1
così ai sanitari di verificare e valutare eventuali complicanze, ravvisando in tale condotta un concorso di colpa dell'attore. Infine, i sintomi vagamente indicati si sarebbero manifestati dopo mesi dall'intervento, non essendo allegata documentazione medica al riguardo, a conferma, quindi, dell'assenza di ogni responsabilità dei medici e della struttura.
5 Comunque, affermava il comparente, era onere degli istanti dimostrare che il danno subito fosse conseguenza immediata e diretta di un errore medico ed il tipo di errore medico posto in essere dai convenuti sanitari.
In merito al quantum debeatur, la richiesta ex adverso formulata appariva generica, ingiustificata e non supportata da idonea documentazione.
Il Dott. contestava, poi, la domanda proposta dalla sig. , consorte del CP_3 Parte_2
, non rinvenendosi alcun collegamento tra l'intervento chirurgico e la sessualità Pt_1
coniugale.
In linea gradata, il comparente concludeva che, se si fosse ravvisata una responsabilità risarcitoria in seguito all'intervento, la responsabilità sarebbe stata esclusivamente della struttura convenuta, in quanto egli aveva operato nel rispetto del protocollo e delle linee guida scientifiche in materia e previste per il caso affrontato e, pertanto, al massimo poteva essergli imputata una responsabilità esclusivamente a titolo di colpa lieve per la quale non era possibile azione di regresso da parte della struttura, ai sensi dell'art. 9, legge 24/2017.
Infine, il Dott. chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., della CP_3 [...]
con la quale aveva stipulato la polizza n. Controparte_12
CH90004333-LB, del 12.05.2020, a copertura dei rischi professionali con decorrenza dal
16.05.2020 e con data di retroattività di 10 anni dalla data di decorrenza.
Tanto premesso il Dott. rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_3
“Che l'ill.ma Giustizia, contrariis rejectis, adita voglia così provvedere:
In via preliminare e pregiudiziale
Autorizzare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., mediante spostamento della prima udienza nel rispetto del termine per la citazione del terzo, il dott. a chiamare in causa il terzo Controparte_3
in persona del legale rapp.te p. t., rappresentate Generale per Controparte_6
l'Italia con sede in Corso Giuseppe Garibaldi 86, Milano - 20121 con la quale lo stesso ha stipulato polizza professionale, affinché nella non creduta ipotesi di condanna, sia manlevato da ogni condanna a favore degli attori e/o di chiunque altro;
Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.,
e, per l'effetto, l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea;
Nel merito
Rigettare le domande proposte dagli attori perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, accertando che la domanda è prescritta nei confronti del
Dott. o che, comunque, non sussiste responsabilità nella produzione dei danni/dolori CP_3
denunciati in capo al dott. e alla convenuta;
Controparte_3 CP_1
6 In via gradata e subordinata, laddove il giudizio dovesse estendersi anche in punto di quantum, accertare e dichiarare che non esiste il nesso causale tra i danni lamenti e riportati dagli istanti con l'intervento e che la prestazione sanitaria fu eseguita in maniera diligente, nel rispetto del protocollo e non vi è stata né negligenza, né imperizia, né imprudenza nella condotta operatoria del dott. e dell'intera equipe medica con conseguente rigetto delle domande;
Controparte_3
In via ulteriormente gradata e subordinata, accertare l'esatta natura ed entità dei danni effettivamente risarcibili, per i motivi espressi in parte espositiva, con esclusione delle voci di danno non configurabili e non provati nel caso di specie e condannare solo la struttura ospedaliera a risarcire i danni e dichiarare, per i motivi esposti, e sempre accertando e dichiarando il concorso di colpa del per la mancata partecipazione al controllo Pt_1
prescritto, con sensibile riduzione del risarcimento;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice/delle domande attoree, sempre accertando e dichiarando il concorso di colpa del sig. con Pt_1
riconoscimento di qualsivoglia responsabilità, anche solidale del Dott. , Controparte_3
dichiarare la , tenuta a garantire il Dott.
contro
Controparte_6 Controparte_3
gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore degli attori manlevando il Dott. da ogni condanna e pregiudizio economico;
CP_3
In ogni caso
Condannare, altresì, gli attori e/o la convenuta e/o la compagnia di assicurazione CP_1
chiamata in causa, anche in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite oltre il 15% di spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Autorizzata la chiamata in causa di e disposto il differimento Controparte_6 dell'udienza, si costituiva la compagnia assicuratrice, la quale contestava le avverse domande deducendo la nullità della domanda ex art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., per omessa allegazione dell'inadempimento qualificato, in quanto secondo la Suprema Corte (sentenza n. 577 del
11/01/2008 resa a sezioni unite) “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria
e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non
è stato eziologicamente rilevante”. Difatti, asseriva la compagnia, parte attrice si limitava ad affermare la responsabilità sanitaria dei convenuti nella più completa insufficienza espositiva
7 dell'esatta condotta colposa tenuta dal personale medico, commissiva/omissiva, astenendosi finanche dal definire il comportamento alternativo lecito, nonché le ragioni per cui le scelte mediche/terapeutiche/chirurgiche dovevano essere qualificate inadeguate ed il percorso causale che aveva condotto alla produzione del danno lamentato, mancando anche una perizia tecnica di parte a dare fondamento all'assunto attoreo. In merito al nesso causale, osservava la società chiamata, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, non poteva ricavarsi dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal paziente, ma andava valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale fissato dall'art. 1176, co.
2, c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
La compagnia eccepiva, poi la prescrizione del diritto ai fini della caducazione della domanda di manleva in riferimento al decorso quinquennale tra il verbale negativo di mediazione del
26/3/2015 e la pec di costituzione in mora dei convenuti del 18/11/2020. Nel merito, comunque, la domanda si manifestava infondata non risultando alcuna condotta sanitaria imperita e/o imprudente e/o negligente di per sé eziologicamente riconducibile agli eventi di causa.
In merito all'azione di garanzia impropria, deduceva la compagnia che non sussistevano le condizioni di operatività della polizza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., anche solo con riferimento al pagamento del premio assicurativo e alla notifica della denuncia del sinistro secondo la clausola claims made nel cui regime era stata prestata la polizza. Eccepiva la compagnia assicuratrice che la polizza Convenzione della Responsabilità del dipendente per n. CH90004333-LB era stata prestata in favore del dott. quale Parte_3 Controparte_3
“Medico in struttura privata presso ” nella forma “claims made”, ex art. 1.1 Controparte_11
C.G.A.- a copertura delle richieste di risarcimento e/o di circostanze di sinistro avanzate nei confronti dell' e notificati a per la prima volta Parte_4 Controparte_6
durante il periodo di Assicurazione, con efficacia contrattuale dalle ore 24:00 del 16/05/2020 alle ore 24:00 del 16/05/2021, data di retroattività 10 anni dalla data di decorrenza contrattuale, con massimale per sinistro/ anno/ persona ed in aggregato di € 1.000.000,00 più 25% del massimale per i costi di difesa previsti dall'art. 1917 c.c. ex art. 2 C.G.A., nessuna franchigia operante, ad oggetto ex art. 3 C.G.A. l'obbligo degli Assicuratori “a tenere indenne l' di ogni Parte_4
somma che questi sia tenuto legalmente a pagare in qualità di responsabile con colpa grave in conseguenza di danni causati a terzi inclusi i pazienti nel caso di: Azione di rivalsa esperita dall'Azienda o sociosanitaria o dalla loro impresa di assicurazione nei casi ed entro i CP_13
limiti previsti dalla legge, a condizione che per tali danni egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria civile e/o della Corte dei Conti;
Azione di responsabilità amministrativa esperita dall'
[...]
[.. o sociosanitaria nei casi previsti dalla legge, a condizione che per tali danni egli sia Parte_5
stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria civile e/o della Corte dei Conti. Ai sensi dell'art. 9 C.G.A.-
Responsabilità Solidale: “In caso di responsabilità solidale dell' con altri soggetti, Parte_4
Gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell' stesso”. Parte_4
Deduceva ancora la compagnia assicuratrice l'inoperatività della polizza per il fatto illecito eventualmente commesso in esecuzione di un rapporto medico professionale con il paziente, non rientrante nella ipotesi tipizzata del risarcimento delle somme eventualmente da rimborsare all'erario per accertata colpa grave dell'Assicurato, determinante la eventuale responsabilità esclusiva e personale del Dott. . Infine, la compagnia rappresentava la ulteriore CP_3
inoperatività della polizza dovuta dalla conoscenza che il dott. aveva della richiesta CP_3 risarcitoria pervenuta nell'anno 2013 in relazione ai pregiudizi lamentati dai coniugi Per_1
reiterate nel 2015 e 2020, prima dell'instaurazione dell'attuale contenzioso, per cui
[...]
emergeva chiaramente che la copertura assicurativa richiesta n. CH900043733-LB iniziava a decorrere dal 16.05.2020, quando l'assicurato aveva già acquisito la conoscenza pregressa del sinistro, rispetto al quale non poteva invocare alcuna copertura assicurativa, non solo in relazione al periodo di validità temporale e di claims made, quanto soprattutto in relazione all'oggetto dell'assicurazione.
Pertanto, alla eccepita inoperatività della polizza invocata seguiva la carenza di legittimazione passiva della chiamata e, quindi, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda di manleva avanzata dall'assicurato Dr. . Controparte_3
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_6 CP_6
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare la nullità del libello introduttivo per
l'omessa allegazione dell'inadempimento qualificato fondante l'assunta medical malpractice anche ai sensi dell'art. 164 c.p.c nn.3 e 4;
2) in via gradata, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto attoreo della supposta responsabilità extracontrattuale del dr. ; Controparte_3
3) in via di estremo subordine, rigettare tutte le avverse domande, perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto e non provate;
4) in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attorea, condannare direttamente la struttura sanitaria convenuta in ragione del rapporto contrattuale instaurato con il paziente;
9 5) in via ancora più gradata, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia prestata con certificato n. CH900043733-LB e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di garanzia impropria e di manleva verso i deducenti;
6) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 10.03.2022 parte attrice rinunciava alla domanda proposta nei confronti del Dott.
ed il Tribunale, rilevata la ritualità della notifica al convenuto Dott. Controparte_5 CP_4 avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con ricevuta della raccomandata informativa n.
[...]
66839931014-7 in data 22.10.2021, ne dichiarava la contumacia.
Concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., parte attrice depositava perizia medico-legale con le memorie istruttorie secondo termine, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalla parte attrice, eseguita C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2023 e poi al 09.09.2024.
Mutata la persona fisica del giudicante, con ordinanza del 10.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Questioni preliminari
In via preliminare vanno rigettate le eccezioni di carattere preliminare e processuale relative alla nullità della citazione come sollevate dal convenuto Dott. e dalla chiamata in causa CP_3
Controparte_6
In merito va, difatti, rilevato che la citazione risulta sufficientemente specifica nella descrizione dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, delle ragioni di diritto che la sostengono e dell'oggetto della domanda stessa. Appaiono, pertanto, rispettati i requisiti relativi alla “causa petendi” ed al “petitum” richiesti a pena di nullità della citazione dall'art. 164 comma 3 cpc in combinato disposto con l'art. 163 comma 3 nn. 3) e 4) c.p.c.
Sul merito
Ciò premesso, prima di affrontare in concreto nel merito la fattispecie concreta oggetto della presente azione giudiziaria, appare opportuno delineare il quadro normativo in cui la stessa si colloca e sulla base del quale, nonchè della relativa elaborazione giurisprudenziale, deve essere esaminata.
Il tema della responsabilità medica è stato, nel corso degli anni, oggetto di un interessante dibattito dottrinale ed evoluzione giurisprudenziale, nonché di interventi normativi culminati con la legge n. 24/2017 c.d. ” con la quale il legislatore, intervenendo sul tema della CP_14 responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività sanitaria, ha compiuto un'opera di revisione complessiva della materia, introducendo un sistema a doppio binario.
10 Difatti, secondo le disposizioni ivi contenute, la responsabilità della struttura ospedaliera è contrattuale, in ragione dell'intervenuta stipulazione, mediante l'acquisizione del consenso anche implicito (accettazione) del paziente, del contratto atipico di spedalità; diversamente, invece, il medico risponde in via aquiliana, eccetto il caso in cui abbia stipulato un contratto d'opera professionale con il paziente.
Ciò posto occorre rilevare l'inapplicabilità della Legge n. 24/2017 la quale, non disponendo che per l'avvenire ex art. 11 preleggi c.c., trova applicazione solo per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.
La prestazione medica oggetto della presente causa, eseguita dai medici convenuti, Dott. Co
e il Dott. presso la Casa Cura “ , si Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 colloca infatti in un'epoca antecedente l'entrata in vigore della predetta legge.
Pertanto, il quadro giurisprudenziale cui questo giudicante deve far riferimento ai fini della risoluzione della vicenda de quo, non può che essere quello sviluppatosi all'epoca della commissione dei fatti, i cui principi sono stati poi successivamente recepiti dal legislatore con la l. 189/12 (c.d. legge Balduzzi).
Orbene, stando al predetto ambito normativo e giurisprudenziale antecedente il 2017, e prescindendo dunque dalle novità normative introdotte dalla Legge Gelli-Bianco non applicabile al caso di specie, nell'ambito dell'esercizio dell'attività medica occorre distinguere la responsabilità gravante sulla struttura sanitaria da quella cui è chiamato a rispondere il singolo medico, che in concreto avrebbe posto in essere la condotta colposa pregiudizievole per il paziente.
Con riguardo alla prima ipotesi di responsabilità non vi è dubbio, come da orientamento dottrinale e giurisprudenziale già formatosi e consolidato all'epoca dei fatti, l'inquadramento della stessa nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cfr.: Cass. Sez Un., 11 Gennaio 2008 n. 577).
Ne consegue che la fonte ..”del rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero ( o casa di cura privata) è un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente) pubblica o privata, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze ( assistenza sanitaria)”.
11 La responsabilità autonoma dell'ente, quindi, prescinde dall'accertamento di una condotta negligente da parte dei singoli operatori e trova invece la sua fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente e nascenti dal contratto di ospedalizzazione, ciò a prescindere e talvolta anche in mancanza di responsabilità del personale sanitario o di difetto di connessione eziologica tra l'esito infausto e l'intervento chirurgico o la prestazione diagnostica o terapeutica del singolo medico curante.
Si tratta, in tal caso, di ipotesi in cui la responsabilità non è collegata all'intervento chirurgico ma
è direttamente imputabile, ad esempio, alle deficienze organizzative della struttura sanitaria venendo in rilievo una responsabilità “diretta” della stessa per danno da organizzazione.
Ciò posto, l'imputazione della responsabilità della struttura sanitaria in caso di inadempimento afferente prestazioni proprie, non può che fondarsi sul criterio generale di cui all'art. 1218 c.c., soprattutto con specifico riguardo all'onere probatorio.
Per quel che concerne invece la responsabilità gravante sul singolo medico curante si osserva quanto segue.
L'obbligo di cura del sanitario può sorgere per effetto di un contratto d'opera professionale direttamente stipulato con il paziente, ovvero per effetto di un rapporto di lavoro del sanitario con la struttura sanitaria (pubblica o privata) cui il paziente si è rivolto, e per mezzo della quale è poi entrato in contatto col singolo medico.
In questa seconda ipotesi, la struttura sanitaria è parte formale del contratto di cura concluso con il paziente, mentre il medico assume la posizione di parte sostanziale in quanto soggetto che materialmente esegue la prestazione pattuita.
Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura della responsabilità del medico trae origine dalla scissione tra titolarità formale e titolarità sostanziale.
Secondo l'orientamento tradizionale, l'accettazione di un paziente nell'ospedale, ai fini del ricovero oppure di una visita ambulatoriale, determinava la conclusione di un contratto d'opera professionale tra il paziente e l'ente ospedaliero, il quale assumeva nei confronti del paziente,
l'obbligazione di svolgere l'attività diagnostica e la conseguente attività terapeutica in relazione alla specifica situazione patologica del paziente preso in cura. Il medico era estraneo al rapporto contrattuale appena descritto. Da ciò derivava che la responsabilità propria del sanitario verso il paziente per il danno cagionato da un suo errore diagnostico o terapeutico fosse inquadrabile soltanto come extracontrattuale.
Successivamente la giurisprudenza ha inaugurato un nuovo corso, destinato a concludersi nel
2000, a favore della natura contrattuale della responsabilità tanto del medico, tanto della struttura sanitaria.
12 Lo storico arresto della Suprema Corte n. 589 del 1999 ha fondato la responsabilità contrattuale sul “contatto sociale” che si instaurerebbe tra medico e paziente, al momento dell'accettazione del paziente in ospedale e della presa in carico da parte del sanitario accettante.
Si è delineata, in definitiva, una responsabilità contrattuale nascente da “un'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in quanto poiché sicuramente sul medico gravano gli obblighi di cura impostigli dall'arte che professa, il vincolo con il paziente esiste, nonostante non dia adito ad un obbligo di prestazione, e la violazione di esso si configura come culpa in non faciendo, la quale dà origine a responsabilità contrattuale”.
La immediata conseguenza di tale inquadramento è che il termine di prescrizione cui è soggetta la fattispecie in esame è decennale;
pertanto, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal Dott. e dalla compagnia assicuratrice. CP_3
In tema di regime probatorio, l'orientamento tradizionale della giurisprudenza, operando sul terreno della dicotomia obbligazioni di mezzi/risultato, escludeva l'applicazione dell'art. 1218
c.c., all'inadempimento della prestazione medica, tipica obbligazione di mezzi, poiché considerato valevole soltanto per le obbligazioni di risultato.
Sulla scorta di tale dicotomia, si riteneva che a fronte di un'obbligazione di mezzi, il creditore dovesse offrire la prova dell'inesatto adempimento ex art. 1176 comma 2 c.c.
Tale onere subiva, tuttavia, un temperamento nel caso di interventi di routine. In questo caso al paziente (creditore) era sufficiente provare la routinarietà dell'intervento, dal quale era derivato un esito peggiorativo, per far scattare la presunzione semplice di negligente adempimento della prestazione sanitaria e, dunque, riversare sul medico l'onere della prova contraria.
Diversamente, per gli interventi particolarmente complessi, al medico era sufficiente dedurre la natura complessa dell'intervento, mentre al paziente spettava dimostrare che l'esito infausto fosse ascrivibile all'errore terapeutico.
La tesi summenzionata relativa all'allocazione differenziata dell'onere probatorio è stata però superata con un nuovo orientamento stigmatizzato dalle SSUU con sentenza n. 13533 del 2001, secondo la quale “il paziente che agisce in giudizio deducendo la responsabilità del sanitario deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario medesimo, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento”.
Con la conseguenza che la prova liberatoria gravante sul medico si sostanzia in una prova di tipo causale, ovvero nella dimostrazione che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva e non ricollegabile causalmente al suo operato.
Sempre sul piano del regime probatorio, la successiva giurisprudenza, sconfessando la qualificazione dell'obbligazione del medico in termini di “mezzi”, ha affermato che sia il medico
13 che l'ente sanitario sono contrattualmente impegnati al conseguimento del risultato dovuto ex art. 1218 c.c.
Secondo l'orientamento dottrinale, avvallato dalla giurisprudenza in commento, ogni obbligazione è sempre protesa al raggiungimento di un risultato, ancorché, intermedio.
Nel caso dell'obbligazione medica, difatti, il risultato dovuto, non essendo governabile, non può essere inteso quale risultato finale (guarigione), bensì intermedio (miglioramento/non peggioramento della situazione pregressa del paziente).
Un risultato, questo, inteso come risultato conseguibile secondo “…criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione alle condizioni del paziente, all'abilità tecnica del sanitario e alla capacità tecnico- organizzativa dell'ente ospedaliero”.
Quanto al profilo del contenuto dell'allegazione dell'inadempimento da parte del paziente- creditore, la giurisprudenza ha aderito alla tesi dell'allegazione “qualificata”, ovvero specifica e puntuale della tipologia dell'intervento astrattamente idoneo a procurare il danno.
Spetterà al convenuto, invece, dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato, ovvero che esso pur essendo sussistente non è stato la causa efficiente dei danni lamentati dall'attore (Cfr.: Cass.
n. 577/2008).
Tutto ciò premesso, e passando al merito della vicenda, tenuto conto di quanto sopra illustrato, va senza dubbio riconosciuta la legittimazione passiva di natura contrattuale sia dei Dott.
, Dott. sia della struttura ospedaliera Controparte_3 Controparte_4 CP_1 CP_1
. CP_1
Per quanto concerne quest'ultima, non vi è dubbio infatti che, in conseguenza della documentazione medica allegata (v. copia della cartella clinica depositata in atti dall'attore) si è perfezionato tra le due parti, in virtù del sopra richiamato “contatto sociale”, un contratto di ospedalizzazione come sopra illustrato, con i conseguenti obblighi gravanti sulla struttura ospedaliera innanzi descritti in premessa.
Relativamente poi alla posizione dei sanitari convenuti, anche con riguardo ad essa è evidente la sussistenza di un rapporto contrattuale, per le ragioni esposte nella premessa di cui sopra, ovvero in conseguenza del rapporto organico di dipendenza/collaborazione di tali medici con la struttura ospedaliera privata presso cui il paziente è stato ricoverato ed a cui si è dunque affidato,
Alla luce di detti rapporti contrattuali, ritiene la scrivente che, sotto il profilo dell'onere probatorio, considerata la collocazione temporale degli eventi (2011), la normativa all'epoca vigente e la elaborazione giurisprudenziale che vi ha fatto seguito innanzi richiamata, nella fattispecie concreta in esame il regime della responsabilità debba essere regolato dai principi di
14 cui all'art. 1218 cc., per le ragioni sopra esposte di cui alla premessa della presente motivazione cui si rinvia.
Di conseguenza è sufficiente, per configurarsi la responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria, che l'attore (paziente- creditore) alleghi, sia pur in maniera “qualificata”, ovvero specifica e puntuale, le condotte omissive o commissive inadempienti, mentre spetterà al convenuto per esimersi da responsabilità dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato, ovvero che esso, pur essendo sussistente, non è stato la causa efficiente dei danni lamentati dall'attore (Cass. n. 577/2008).
Nel caso di specie gli attori hanno analiticamente indicato quelle che sono state ritenute le conseguenze nefaste dell'intervento chirurgico eseguito dai convenuti nell'atto introduttivo, fatti che sono stati ampiamente contestati dai convenuti costituiti, segnatamente dalla struttura e dal
Dott. i quali hanno ribadito che l'intervento era stato eseguito secondo le previsioni delle CP_3 linee guida dell'epoca.
Invero dall'esame della espletata CTU medico-legale, le cui conclusioni ritiene questo giudicante di condividere integralmente per la completezza ed adeguatezza sul piano tecnico e logico- giuridico degli accertamenti e valutazioni compiute dai Prof. e Dott. Persona_2 Per_3
, nonché per la congruenza delle stesse con la documentazione medica depositata in atti,
[...]
emerge la chiara assenza di responsabilità dei soggetti convenuti per il lamentato inadempimento.
Difatti, il Collegio peritale soffermatosi sul trattamento chirurgico della patologia dalla quale risultava affetto l'attore, individua due tipi di interventi: l'emorroidectomia, vale a dire una rimozione chirurgica del tessuto emorroidario patologico oppure, l'emorroidopessi.
Il primo intervento, relazionano i consulenti d'ufficio, emorroidectomia, prevedendo l'asportazione completa del tessuto emorroidario, comporta la presenza di ferite chirurgiche che per guarire necessitano di circa un mese di tempo, intervento che provoca dolore, in quanto la zona anatomica interessata è delicata e caratterizzata da una spiccata percezione del dolore.
L'emorroidopessi, invece, prevede una sospensione all'interno del retto delle emorroidi prolassate senza che vi sia l'asportazione delle stesse, ed è considerato intervento mininvasivo (e come tale è stato prospettato al paziente).
I consulenti tecnici di ufficio hanno rilevato la adeguata prestazione del consenso informato del paziente, edotto anche delle complicanze e sequele che potevano derivare dall'intervento detto, tenuto conto della disciplina in materia di consenso informato al tempo vigente.
Il collegio peritale ha anche precisato che il disturbo lamentato dal è considerato una Pt_1
“complicanza, o meglio una sequela dell'intervento di mucopessi, ampiamente descritta in
15 letteratura”. Si tratta, dicono i CCTTUU, di una condizione transitoria, che tende a risolversi nel giro di 2-3 mesi e solo in una piccola percentuale di casi (circa il 6-7%) tale urgenza diventa definitiva.
I CTU concludono la loro relazione affermando che: “Sulla base di quanto risulta dalla documentazione sanitaria, e tenuto conto della letteratura medica specialistica, è possibile affermare che il SI. , sottoposto ad intervento chirurgico di emorroidopessi con Parte_1 stapler, ha avuto un regolare decorso postoperatorio”.
“Non si riscontrano errori e/o omissioni da attribuire a colpa da parte del medico, né tanto meno un'imperfetta gestione postoperatoria. Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra articolate, non appare possibile ritenere errata la condotta del sanitario che ha optato per una tecnica operatoria ampiamente riconosciuta come valida nel trattamento della patologia emorroidaria, suffragata da dati di letteratura di alta valenza scientifica (per i numeri e le modalità della casistica oggetto di analisi) e che, come qualsivoglia intervento chirurgico, presenta delle possibili complicanze postoperatorie ben note alla comunità scientifica e che sono state descritte dall'operatore stesso al SI. nella stesura del consenso Parte_1
informato.
Pertanto, era da ritenersi corretta l'indicazione chirurgica, corretta è stata anche l'esecuzione tecnica dell'intervento”…. “Dai fatti sopra descritti si evince che il sanitario ha effettuato correttamente l'intervento, applicando le conoscenze a disposizione dell'ars medica, con impiego di mezzi tecnici e presidi congrui alla terapia della patologia riscontrata.
Non si ravvisa, pertanto, condotta contraddistinta da profili di colpa per negligenza, imprudenza
o imperizia da parte dei sanitari”.
Pertanto, non essendo stata rinvenuta alcuna responsabilità a carico dei medici convenuti, così come della struttura, la domanda, rivelatasi infondata, va disattesa. Ogni altra questione assorbita dalla presente pronuncia.
Sulle spese di lite
In punto di spese di lite considerata la diversa disciplina in materia di consenso informato vigente all'epoca dei fatti, si ravvisano gravi motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico di parte attrice per il principio di causalità.
P.Q.M.
16 Il Tribunale di Napoli Nord Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa con r.g. n. 11808/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda;
b) Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
c) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
Aversa, 28 aprile 2025
Il giudice onorario dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio
2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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