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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Edoardo Mancini Giudice ausiliario ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4214 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gamberale Paolo, come Parte_1
da procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , non costituiti
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7
APPELLATI
E
e rappresentati e difesi dall'Avv. Brunelli Monica, CP_8 Controparte_9
come da procura in atti
APPELLATI
E
, , , CP_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_2 CP_13
, , , quale erede di
[...] CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
, quale erede di , CP_18 CP_19 Persona_1 CP_20 CP_21
[...] Controparte_22 Controparte_23 CP_24
rappresentati e difesi dall'Avv. Megale Giuseppe, come da procura in atti
APPELLATI
§ 1.1.1.1.1. — Oggetto: appello avverso la sentenza n. 814/2021 del Tribunale di r.g. n. 1 Cassino, pubblicata in data 1 giugno 2021
§ 1.1.1.1.2. — RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Controparte_7 CP_12
, , , , ,
[...] Parte_2 CP_15 CP_14 CP_13 CP_20 CP_21
,
[...] Controparte_22 Controparte_23 CP_24 CP_2
, ,
[...] CP_8 CP_16 CP_10 Controparte_9 CP_11
, e hanno convenuto
[...] Persona_1 CP_18 Controparte_2
in giudizio, innanzi al Tribunale di Cassino, , , Controparte_3 Controparte_4
e rassegnando le seguenti conclusioni: “Determinare Controparte_5 CP_1
l'esatto confine tra i fondi degli attori identificati in Catasto del Comune di Sora al foglio n. 38 con i mappali nn. 855, 1231, 871, 1062, 1608,873, 874 e 875, ed il fondo dei convenuti, identificato in catasto del Comune di Sora al foglio 38 mappale n. 2798;
- per l'effetto ordinare ai convenuti la rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso l'arretramento della recinzione e la ricostruzione del preesistente fosso di scolo, nonché condannarli al rilascio, in favore degli attori delle porzioni di terreno che risulteranno indebitamente occupate;
- condannare essi convenuti alla eliminazione degli innesti abusivi, dagli stessi operati, ai pozzetti della rete fognaria privata degli attori;
- dichiarare ed accertare che l'allagamento ed il ristagno delle acque meteoriche sulla strada privata a seguito della soppressione, da parte dei convenuti, del fosso di scolo è causa di deterioramento del manto stradale della stessa, con formazione di buche e sgretolamento dell'asfalto e, conseguentemente, a titolo di risarcimento danni condannare i convenuti, ex art. 2058 c.c., alla bitumazione della intera strada o disporre che il risarcimento avvenga per equivalente con condanna dei convenuti al pagamento di quella somma che risulterà necessaria, a seguito di CTU, per la bitumazione dell'intero manto stradale;
- accertato e dichiarato che i convenuti, con il loro comportamento, hanno costretto gli attori a ricorrere, peraltro inutilmente, alla mediazione, condannarli a rimborsare agli stessi le relative spese sostenute pari ad
Euro 542,00; - condannare, infine, i convenuti tutti ed in solido tra loro, alle spese e compensi del giudizio, oltre I.V.A. e C.N.A.”.
A fondamento delle domande, hanno dedotto: “di essere ognuno proprietario di distinti appezzamenti di terreni in Sora, Via Sferracavallo;
che nel 1967 gli allora proprietari convennero l'ampliamento del passaggio esistente, portandolo dall'originaria larghezza di metri 1,50 a metri 3,00 a favore e contro le quote indicate,
r.g. n. 2 per l'accesso anche ai mezzi meccanici;
- che alcune proprietà, e precisamente gli immobili censiti al f. 38, mapp. 855, 1231, 871, 1062, 1608, 873, 874, e 875 confinano con l'immobile in proprietà a , , Controparte_3 Controparte_4 CP_1
individuato oggi nel mappale 2798, frazionato dall'originario Controparte_5
mappale 783 a seguito di lottizzazione debitamente convenzionata dal CP_25
(pag. 3 par. 4 citazione); che fino al 2008 i fondi degli istanti erano posti ad una quota inferiore rispetto ai fondi dei convenuti, dal quale erano separati da un fosso, della larghezza di cm. 80, che sempre secondo gli attori – identificava il confine e raccoglieva le acque piovane provenienti dalla strada privata;
che negli ultimi mesi del
2008, prima di iniziare i lavori di cui alla convenzione, i convenuti avrebbero: a) abbassato la quota del loro terreno;
b) eliminato il fosso di scolo;
c) messo in atto una recinzione con pali di legno, ponendola oltre il confine, occupando il terreno di alcuni istanti e restringendo la larghezza della strada privata;
d) operato innesti abusivi ai pozzetti della rete fognaria privata;
- che il confine tra i fondi, a seguito di quanto operato dai convenuti, sarebbe diventato incerto;
ad esclusione del confine tra il mappale 799 e la proprietà dei convenuti già determinato a seguito di azione giuridica di regolamento di confini;
- che il mancato scolo delle acque meteoriche che sarebbe determinato a causa della soppressione del fosso, comporterebbe allagamenti e ristagni con deterioramento del manto stradale”.
e hanno contestato le domande, chiedendone Controparte_4 Controparte_5
il rigetto.
altre a contestare le domande, ha formulato domanda Controparte_3
riconvenzionale, chiedendo: “rigettare la domanda attorea di determinazione del confine tra i fondi e, in via riconvenzionale - accertare e dichiarare che la linea di confine tra i fondi degli attori e quelli di parte convenuta, così come sempre praticato ed identificato, corrisponde al tracciato riportato nella Perizia Tecnica a firma dell'Ing. del 8.2.2013, di cui agli allegati “C” e D”; - in via subordinata, Persona_2
in caso di mancato accoglimento, accertare e dichiarare, in favore di parte convenuta,
l'acquisto per usucapione della porzione di terreno coincidente con il preesistente fosso, compreso il relativo ciglio erboso lato strada, corrispondente, oggi, alla attuale recinzione di cantiere. Il tutto con ogni conseguenza di legge, compreso il rilascio delle porzioni di terreno che risulteranno indebitamente occupate dagli attori. - respingere, altresì, tutte le altre domande attoree poiché, alla luce di quanto innanzi detto, destituite di ogni fondamento. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del
r.g. n. 3 giudizio, oltre accessori di legge”.
Sentiti i testimoni e disposta consulenza tecnica, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso: “definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, così provvede: - accoglie le domande attoree e per l'effetto
e dichiara accertato il confine tra i fondi di proprietà attorea e delle parti convenute nel fossato e che oggi viene individuato lungo i pozzetti esistenti come da grafico allegato 4 alla relazione del ctu.
CONDANNA i convenuti in solido così come individuati in premessa al ripristino del fosso e della situazione antecedente alla copertura del predetto fosso con eliminazione dei tubi di scolo ed all'arretramento della recinzione fino al confine identificato dal
CTU e riportato nel grafico allegato 4 alla relazione peritale.
CONDANNA i convenuti in solido così come individuati in premessa al pagamento in favore degli attori così come individuati in premessa dei compensi di lite che in liquida in 500,00 per spese ed €. 5000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e cassa e magg. come per legge. PONE definitivamente a carico dei convenuti in solido così come meglio individuati in premessa il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello quale successore Parte_1
a titolo particolare di nel diritto controverso, ai sensi dell' art. 111 Controparte_3
c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: 1) in accoglimento del presente appello, dato atto della successione a titolo particolare, del sig. alla sig.ra Parte_1 P_
, nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., a seguito di contratto di permuta
[...]
immobiliare (doc. 1) rogato dal notaio dr. di Venafro rep. n. 70018 Persona_3 in data 20/12/19, tra 25 l'istante e la Parte_3 Parte_1
sig.ra , nella titolarità della porzione di fabbricato oggetto di causa, Controparte_3
in corso di costruzione su tre livelli sita nel Comune di Sora, alla Via Sferracavallo Snc, accertare che tale costruzione, con relativa prescrizione dei lavori e delle opere di urbanizzazione primaria, nonché rete stradale, impianti di acqua potabile, fognature e impianti di depurazione, è avvenuta in ossequio alla convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata in località Via Sferracavallo con il Comune di Sora (doc. 3); 2) dato atto della natura di azione dichiarativa e di accertamento della sentenza di accertamento di confini tra fondi, e di quanto richiesto dagli attori nel capo
2 delle conclusioni dell'atto di citazione (ossia di “ordinare”), riformare la sentenza
r.g. n. 4 impugnata su tale capo di “condanna”, statuendo che, trattandosi di azione dichiarativa e di accertamento, il capo di sentenza non può essere di condanna, e non è esecutivo;
e accertare la palese violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, da parte del Tribunale, in ordine alla domanda proposta dagli attori nel capo 2 delle conclusioni della citazione;
in via principale e nel merito: dato atto che nessun accertamento è stato effettuato dal C.T.U. e dal Tribunale sui lavori eseguiti dai convenuti nell'ambito delle prescrizioni della convenzione per
l'attuazione del piano di lottizzazione, con il , in data 25/10/2007 (doc. CP_25
3), per quanto concerne opere di urbanizzazione primaria, rete stradale, impianti di acqua potabile, fognature e impianti di depurazione, prescritte dal CP_25 nell'interesse comune della popolazione locale (cioè di convenuti e attori), dichiarare la mancanza di presupposto dell'azione di regolamento di confini, poiché i lavori effettuati sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni della convenzione per
l'attuazione del piano di lottizzazione con il , relativo all'attuazione di CP_25
un'operazione di carattere amministrativo, e rigettare tutte le domande degli attori;
in subordine: a) disporre la totale rinnovazione della C.T.U. con incarico di accertare i lavori ordinati dal Comune di Sora nell'ambito della convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione nella Via Sferracavallo, per l'urbanizzazione primaria, nonché specificamente anche per quelli relativi a rete stradale, impianti di acqua potabile di innaffiamento, fognature e impianti di depurazione, tenendo conto anche della precedente C.T.U. del geom. condivisa nel precedente giudizio tra alcune CP_26 delle stesse parti processuali;
b) richiedere informazioni d'ufficio al Comune di Sora sui lavori ordinati dal Comune di Sora nell'ambito della convenzione in data
25/10/2007 per l'attuazione del piano di lottizzazione nella Via Sferracavallo, come innanzi precisati. in ogni caso: condannare gli appellati al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi.”.
Ha dedotto, a sostegno della sua legittimazione ad impugnare, che in data 20/12/19, con contratto di permuta immobiliare rogato dal notaio dr. di Persona_3
Venafro rep. n. 70018, il medesimo è subentrato a , nella titolarità Controparte_3
della porzione di fabbricato in corso di costruzione su tre livelli sita nel Comune di
Sora, alla Via Sferracavallo S.n.c. “allo stato composto delle sole strutture in cemento armato per fondazione ed elevazione, compresa la copertura a tetti, dalla tamponatura esterna, dalle tramezzature esterne” (art. 1), distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Sora in ditta alla sola per l'intero al foglio di mappa 38, particella Controparte_3
r.g. n. 5 2837 sub 2, categoria in corso di costruzione, nonché diritto di 1/6 dell'intero in piena proprietà della piccola zona di terreno di circa mq 32, distinta nel Catasto Terreni del
Comune di Sora al foglio di mappa 38, particella 2839. con atto a rogito Notaio del 6 maggio 1987, repertorio 15431/2858,2858, registrato al n. Persona_4
22859, trascritto presso la Conservatoria al n. 45008/27879.
e non hanno contestato la legittimazione ad impugnare CP_8 Controparte_9
dell'appellante e sostanzialmente hanno aderito alle argomentazioni e alle conclusioni dell'appellante.
Gli altri appellati costituiti nel merito hanno contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello.
In via preliminare, hanno eccepito l'insussistenza della legittimazione ad impugnare, specificando che con la sentenza oggetto di impugnazione è stato accertato il confine tra i mappali nn, 855,1231,871,1062,1608,873,874,ed 875 ìn Catasto Sora al foglio 38 di proprietà degli attori (particelle frontiste strada controparte) ed il confinante mappale n. 2798 esteso per 385 mq. (adibito a strada) di proprietà, in parte uguali, della
[...]
e . CP_5 CP_1 Controparte_4 Controparte_3 Parte_1
con atto notaio del 20.12.2019 Rep. 70.018 non ha acquistato da Per_3 Parte_4
il mappale n. 2798 (strada) ma la particella 2837, sub 2 (fabbricato in corso di
[...]
costruzione) e per 1/6 la particella 2839.
In sostanza, hanno sostenuto il difetto di legittimazione dell'appellante, per non aver acquistato il mappale 2798 o quota parte di esso (oggetto della causa).
L'appellante, a seguito di tale eccezione, ha depositato l'atto di rettifica e integrazione del 26/11/2021 rep. n. 71506 (notaio dr. di Venafro IS) Persona_3
dell'atto di permuta del 20/12/19 rep. n. 70018, facendo presente che nel predetto atto di rettifica e integrazione si dà atto che “dopo una più attenta lettura delle copia conforme dell'atto di permuta da me notaio rilasciata alle parti permutanti, le stesse hanno riscontrato che, per mera distrazione, tra i beni da trasferire, secondo gli accordi presi in sede di trattative preliminari, da in favore del Sig. Controparte_3 Parte_1
, mancavano i diritti di comproprietà pari ad 1/12 (un dodicesimo) della strada
[...]
di accesso, identificata catastalmente con la particella 2798 del foglio 38, di are 03,85, il cui valore era ben compreso nell'importo di Euro 230.000,00 (duecentotrentamila virgola zero zero) oltre iva, costituente il corrispettivo dei beni permutati in suo favore;
che, pertanto, si rende necessario inserire nel compendio immobiliare trasferito con il menzionato mio atto di permuta in data 20 dicembre 2019, Rep. 70018, dalla Sig.ra
r.g. n. 6 in favore del Sig. , anche la quota indivisa dei Controparte_3 Parte_1
diritti di comproprietà di 1/12 (un dodicesimo) dell'intero della particella 2798 del foglio 38”.
Sempre in tale atto di rettifica, si dà atto che “I sigg.ri e Controparte_3
, con la piena adesione ed acquiescenza di tutte le parti Parte_1
convenute nell'atto di permuta a mio rogito in data 10 dicembre 2019, Rep. 70018, indicato nella narrativa che precede, dichiarano che tra i beni trasferiti in favore del sig. a titolo di permuta, erano e sono compresi i diritti di Parte_1
1/12 (un dodicesimo) dell'intero in piena proprietà della striscia di terreno sita nel
Comune di SORA (FR), in via Sferracavallo, estesa complessivamente arte 3 (tre) e centiare 85 (ottantacinque); confinante con le particelle 2802, 2838, 2839, 2801, 2800,
2803, 875, 874, 873, 1608,1062, 871, 1231 e 855 del foglio 38 e con strada comunale.
Riportata nel Catasto dei Terreni del Comune di SORA, in ditta alla sig.ra
[...]
, per i complessivi diritti di 2/12 (due dodicesimi), al foglio di mappa 38, P_
particella 2798, are 03,85, semin. arbor., classe 1, R.D. Euro 2,39; R.A. Euro 1,49
(derivata dalla originaria particella 2677, a seguito di Frazionamento n. 61266/.1/2011 del 14 febbraio 2011, a sua volta ex particella 783)”.
L'appellante, dunque, ha sostenuto la sua piena legittimazione ad impugnare, in quanto, all'esito dell'atto di rettifica ed integrazione, resosi necessario in quanto la strada non era stata inserita nell'atto di permuta per mera distrazione, deve ritenersi che l'acquisto della strada si sia verificato al momento della permuta, ossia il 20 dicembre
2019, e, dunque, ben prima della proposizione dell'appello.
La causa, all'udienza del 9 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione.
Deve essere, in primo luogo, esaminata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad impugnare, in quanto, ove fondata determina l'inammissibilità dell'appello, che impedisce di esaminarlo nel merito.
L'eccezione è infondata.
L'appellante ha posto a fondamento della sua legittimazione ad impugnare l'atto di rettifica intervenuto nel corso del presente giudizio, sul presupposto che in forza della sua funzione di integrazione dell'atto di permuta del 2019, il medesimo è divenuto proprietario dei beni di causa fin dal 2019, donde la sua legittimazione ad impugnare.
A prescindere dalla natura dell'atto di rettifica/integrazione e della sua portata retroattiva, salvo la tutela dell'affidamento che i terzi di buona fede hanno riposto sulle risultanze dei pubblici registri, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad r.g. n. 7 impugnare, in quanto la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, donde può sopravvenire nel corso dell'intero giudizio di merito.
Il momento ultimo per tale sopravvenienza non coincide, dunque, con quello della decisione di primo grado, atteso che le condizioni di fatto idonee a configurare la legittimazione ad agire possono utilmente sopravvenire nel corso dell'intera fase di merito del giudizio e, quindi, anche durante il giudizio di secondo grado e fino alla relativa decisione (in tal senso, Cass. sentenza n. 3314/2001; sentenza n.26769/2014).
Passando ad esaminare il merito della controversia, osserva la Corte che l'appello si è incentrato sul fatto che i lavori sono stati effettuati in virtù e nel rispetto della convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione stipulata con il CP_25
donde la linea di confine non poteva essere messa in discussione.
Ha dedotto l'appellante che, nonostante gli attori hanno dedotto che i convenuti sono “titolari di una lottizzazione debitamente convenzionata con il Comune di Sora,” e nonostante il C.T.U. ne ha dato atto, specificando che “Gli istanti rappresentano che nell'anno 2008 i convenuti davano inizio alle lavorazioni di cantiere in virtù di una lottizzazione di iniziativa privata debitamente convenzionata con il Comune di Sora nell'anno precedente. Ritenendo che tali lavori hanno avuto dei riflessi dannosi sulla loro proprietà lamentando che gli stessi, oltre ad abbassare la quota del loro terreno, avrebbero eliminato il fosso di scolo che prima li divideva, ristretto la carreggiata della strada privata causa l'istallazione di una recinzione di cantiere oltre il suddetto fosso di scolo e quasi in prossimità del manto asfaltato, operato innesti abusivi ai pozzetti della loro rete fognaria”, il Tribunale non ha attribuito alcuna rilevanza a tale progetto di lottizzazione, pur richiamandolo in sentenza.
Ed invece, ad avviso dell'appellante, si sarebbe dovuto accertare la conformità dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria, alla rete stradale, alla fognatura, all'impianto idrico, alle prescrizioni imposte dal e, su tale via, ritenerli CP_25
pienamente legittimi a prescindere dall'asserito superamento dei confini, posto che quando la P.A. agisce in virtù del suo potere di supremazia nei confronti del privato cittadino, questi deve attenersi alle prescrizioni impartitegli, alle quali non può derogare.
In sostanza, la linea di confine non poteva essere messa in discussione, poiché i lavori sono stati effettuati in virtù della suddetta convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione e seguendo le prescrizioni della P.A.
La censura è infondata.
E' bene rilevare che è superfluo accertare la conformità delle opere per cui è causa r.g. n. 8 alle prescrizioni dell'autorità amministrativa, posto che nelle controversie tra privati derivanti dall'esecuzione di opere è irrilevante l'esistenza degli atti amministrativi che ne condizionano in concreto la legittimità sul piano del diritto pubblico.
Tale prospettazione costituisce la naturale conseguenza del principio, acquisito nell'ordinamento, in ragione del quale le conseguenze delle violazioni edilizie si sviluppano su due piani ben distinti di rapporti giuridici, uno, pubblicistico, tra il privato e gli organi pubblici amministrativi preposti alla prevenzione ed alla repressione degli illeciti, l'altro privatistico, tra lo stesso soggetto ed i titolari di diritti soggettivi che possano rimanere lesi dall'attività edificatoria del primo. Questi due ordini di rapporti di regola non interferiscono tra di loro, con la conseguenza che l'eventuale realizzazione di un'opera in conformità delle autorizzazioni amministrative non può per ciò sola essere posta dal singolo a sostegno di una pretesa ove sia stato pregiudicato un diritto soggettivo di terzi.
Osserva, altresì, la Corte che l'appellante pur avendo censurato gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio anche per aver individuato quale linea di confine il fossato, ha formulato le conclusioni prescindendo da tale supposto errore, chiedendo la riforma della sentenza per “la mancanza di presupposto dell'azione di regolamento di confini, poiché i lavori effettuati sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni della convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione con il relativo CP_25
all'attuazione di un'operazione di carattere amministrativo”.
In linea con tale difesa, ha chiesto la rinnovazione della C.T.U. non al fine di accertare la reale linea di confine tra i fondi ma solo per accertare i lavori ordinati dal nell'ambito della convenzione per l'attuazione del piano di CP_25
lottizzazione nella Via Sferracavallo.
E sempre al fine di dimostrare la legittimità del suo operato, ha chiesto di chiedere informazioni d'ufficio al sui lavori ordinati dallo stesso nell'ambito CP_25
della convenzione del 25/10/2007 per l'attuazione del piano di lottizzazione nella Via
Sferracavallo.
Per tal motivo, è superfluo esaminare le contestazioni relativa al metodo seguito per l'individuazione della linea di confine mosse all'operato del consulente tecnico, in quanto, anche se per avventura fossero fondate, non potrebbero condurre alla riforma della sentenza, per non aver l'appellante chiesto la riforma di essa per l'erroneità della consulenza sotto tal profilo, e, dunque, per essere stata individuata in modo erroneo la linea di confine, così come poi recepita dal Tribunale, ma solo per non aver il r.g. n. 9 consulente nell'eseguire l'accertamento richiesto tenuto conto dei lavori di lottizzazione al medesimo imposti dal che hanno reso legittimo il suo operato non potendosi CP_25
distaccare da essi.
Da ultimo, l'appellante ha censurato la sentenza ritenendo illegittimo il capo di
“condanna dei convenuti al ripristino del fosso e della situazione antecedente alla copertura del predetto fosso con eliminazione dei tubi di scolo ed alla arretramento della recinzione fino al confine identificato dal CTU e riportato nel grafico allegato 4 alla relazione peritale”, in quanto la sentenza di regolamento di confini è una sentenza di accertamento ed in quanto tale presuppone per la sua esecutività il passaggio in giudicato, donde “ la sentenza di primo grado, che accerta il confine tra due fondi non potrà mai comportare una “condanna dei convenuti al ripristino del fosso e della situazione antecedente alla copertura del predetto fosso con eliminazione dei tubi di scolo ed alla arretramento della recinzione”.
Oltretutto, ad avviso dell'appellante, la “condanna” non era stata neanche richiesta dagli attori, i quali si erano limitati a chiedere di ordinare ai convenuti la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, donde il Tribunale avrebbe potuto solo ordinare il ripristino del fondo, “ ma non farne oggetto di condanna in forma specifica”.
Operando diversamente, ad avviso dell'appellante, il Tribunale ha violato l'art. 112 c.p.c.
La censura è destituita di ogni fondamento.
Il termine condannare è sinonimo del termine ordinare, donde nessuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può rilevare.
La natura dichiarativa dell'azione di regolamento dei confini non può certo impedire all'attore di proporre una ulteriore domanda volta ad ottenere il rilascio della porzione occupata e il rispristino dello stato dei luoghi.
La dedotta ineseguibilità del capo di condanna fino al passaggio in giudicato del capo che accerta il confine, in ragione della loro connessione, si pone su un piano differente e non va, evidentemente, ad inficiare né la domanda di ripristino e né tantomeno la sentenza che l'accoglie.
Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite si compensano in relazione alla posizione di e CP_8 [...]
avendo sostanzialmente aderito alla posizione dell'appellante. CP_9
Nulla sulle spese di lite in relazione agli appellati non costituiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. In relazione agli ulteriori appellati.
r.g. n. 10
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- compensa le spese di lite tra l'appellante e e;
CP_8 Controparte_9
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_10
, , ,
[...] CP_11 Controparte_12 Controparte_2 CP_13 CP_14
, , , quale erede di ,
[...] CP_15 CP_16 CP_17 CP_18
quale erede di , CP_19 Persona_1 CP_20 CP_21
che liquida in Controparte_22 Controparte_23 CP_24 complessivi € 7300,00, oltre oneri di legge;
- nulla sulle spese di lite in relazione alla posizione di CP_1 [...]
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, CP_6 Controparte_7
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto. Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in data 15 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 11