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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2151/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2151/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE S.P.A. CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 12 marzo 2024 innanzi al dott. SO RI UA, sono comparsi:
Per 'avv. CONTE ANDREA Parte_1 Per l'avv. Controparte_3
FILIPPO ANDREOLI in sostituzione degli avv.ti MANNUCCI LUIGI e ABATI MANLIO L'avv. Conte discute la causa riportandosi agli atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso;
chiede la distrazione delle spese. L'avv. Andreoli discute la causa riportandosi agli atti e insistendo per il rigetto delle domande attoree;
insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. SO RI UA
Il Giudice
alle ore 18,27, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. SO RI UA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SO RI UA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2151/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CONTE ANDREA e dell'avv. VENTURA SILVIA e dell'avv. MARAFIOTI ANITA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1FIRENZE presso il difensore avv. CONTE ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GERMANICO 203 ROMA presso il difensore avv. Pt_2
[...]
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., contenente anche domanda cautelare in corso di causa, Parte_1
ha convenuto in giudizio ,
[...] Controparte_3
domandando nel merito di
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla retribuzione dovuta dal mese di gennaio 2024 ad oggi, tenuto conto dell'inquadramento contrattuale al livello C2 del CCNL Metalmeccanici. 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, un importo retributivo lordo mensile di € 1.955,26 o, in subordine, di € 1.860,97 o altro importo che si accerti.
3) Condannare conseguentemente la società convenuta a corrispondere al ricorrente un importo retributivo lordo mensile di € 1.955,26 o, in subordine, di € 1.860,97 o altro importo che si accerti da gennaio 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo di € 9.776,30 o, in subordine, di € 9.304,85 o altro che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di giugno 2024 in poi.
In ogni caso con vittoria di competenze e spese da liquidarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni”. Il ricorrente, premesso di essere dipendente della società resistente quale operaio (livello C2 del CCNL
Metalmeccanici Industria), ha riferito di non aver ricevuto la retribuzione per il periodo successivo al termine della Cassa integrazione straordinaria (terminata a dicembre 2023), che è tuttora in corso il contratto subordinato a tempo indeterminato inter partes e che non sussiste alcuna situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione, avendo il datore di lavoro il pieno controllo della fabbrica ed essendo quindi nella condizione di poter svolgere attività produttiva.
Costituitasi in giudizio, ha contestato Controparte_3
la fondatezza delle domande, rilevando che nel periodo oggetto di causa il ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa, in ragione dello stato di perdurante e permanente occupazione dello stabilimento produttivo da parte della e di due organizzazioni dei lavoratori (“Insorgiamo CP_4 con i lavoratori GKN” e “Collettivo di favvrica lavoratori GKN Firenze”), con conseguente indisponibilità della fabbrica da parte del datore di lavoro ed impossibilità di esercizio dei propri poteri organizzativi, direttivi e di utilizzo proficuo della prestazione del ricorrente (e degli altri lavoratori), nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive in cui il diritto alla retribuzione viene impedito proprio dall'alterazione del relativo sinallagma (insussistenza dell'obbligazione retributiva in assenza di prestazione lavorativa per causa non imputabile al datore di lavoro).
Accolta con distinta ordnanza la domanda cautelare in corso di causa, la fase di merito è stata istruita documentalmente e, quindi, decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
E' pacifico che tra le parti sia in essere rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermianto con inquadramento del ricorrente al livello C2 del CCNL Metalmeccanici e qualifica di operaio addetto alla produzione industriale;
è altresì incontestato che, nel periodo oggetto di causa, il ricorrente non abbia svolto alcuna attività lavorativa (neanche quella di “manutenzione e sorveglianza”, pacificamente cessata da gennaio 2024) e non abbia percepito alcuna retribuzione.
Anche a ritenere che sussista lo stato di occupazione dello stabilimento produttivo come dedotto dalla società resistente, quest'ultima non ha fornito elementi di prova, né ha chiesto di dimostrare, che il ricorrente avrebbe comunque potuto essere proficuamente utilizzato se tale occupazione non vi fosse stata;
in altri termini, mancano l'allegazione e la prova di quali concrete e specifiche attività lavorative, in assenza di occupazione, avrebbero potuto essere ricoperte dal nell'ambito Parte_1 dell'attività produttiva aziendale;
in difetto di ciò, la circostanza rappresentata dalla resistente non può assurgere a ragione di insussistenza dell'obbligazione retributiva per causa non imputabile al datore di lavoro.
Ritiene invero il giudicante che, in forza dei principi generali, sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire allegazione e prova di quanto sopra, soprattutto se si considera che l'assemblea dei soci della resistente, con voto unanime, ha deliberato in data 9.2.2023 lo scioglimento anticipato della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (doc. 22 fasc. ric.) ed ha avviato, dalla medesima data, uno stato di liquidazione che si protrae tuttora e rispetto al quale difettano indicazioni circa le attività lavorative che in concreto avrebbero potuto essere affidate al ricorrente.
Né può ritenersi provato che la decisione di mettere la società in liquidazione volontaria sia dipesa esclusivamente dal rappresentato stato di occupazione, sia perché ciò è escluso dal testo del verbale1, sia perché solo un mese prima, nell'istanza di CIGS del 5.1.2023, la stessa società aveva indicato nel dettaglio le attività svolte da gennaio 2022 a dicembre 2022 ed ancora in corso (attività di sorveglianza e di manutezione, oltre ad un servizio risorse umane da una lavoratice impiegata quotidianamente) e aveva rilevato che “le complesse dinamiche tra la direzione azienale e la controparte sindacale”, pur causando “significativi rallentamenti e difficoltà”, non impedivano (né avevano impedito) all'interno dello stabilimento lo svolgimento, con rotazione tra i dipendenti, delle suddette attività, che – sempre sulla scorta di quanto si legge nella predetta istanza – sono state organizzate dall'azienda (“Nel corso del 2022 la società QF ha garantito una piena rotazione di tutti i dipendenti per le attività da svolgere in stabilimento”) ed hanno visto anche la nomina di un responsabile aziendale dello stabilimento per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività in corso (vd. doc. 4 fasc. ric.).
Ad ulteriore conferma, si possono richiamate le comunicazioni aziendali del 2022 e 2023 in atti (doc.
12 fasc. ric.), che danno conto di disposizioni aziendali presupponenti l'utilizzo dei locali aziendali, nonché la comunicazione del 31.5.2023 con cui il liquidatore della società ha disposto la turnazione dei lavoratori relativa alle attività di manutenzione e sorveglianza (doc. 19 fasc. ric.).
Sussiste quindi la fondatezza del diritto di credito azionato e tale accertamento, discendendo dall'applicazione dei principi generali in materia contrattuale, non viene a costituire violazione del principio di libertà di iniziativa economica ed imprenditoriale di cui all'art. 41 Cost.
Come già avvenuto in sede cautelare, la domanda è da accogliere con riferimento alla quantificazione
(non contestata) operata in ricorso sugli importi tabellari pari ad € 1.860,97, per un totale di € 9.304,85.
Le spese di lite (fase cautelare e fase di merito) seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione delle rispettive fasi istruttorie, non tenutesi), con distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) condanna a pagare al ricorrente Controparte_3 la somma lorda di € 9.304,85 a titolo di retribuzione base fissa per i mesi da Parte_1
gennaio a maggio 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna a al pagamento delle spese di Controparte_3 lite, liquidate in € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv.ti Silvia
Ventura, Andrea Cont e Anita Marafioti, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 marzo 2024
Il Giudice dott. SO RI UA
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Prende la parola il Presidente il quale, esposte le ragioni che hanno progressivamente determinato
l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, non ultimo il perdurare dell'indisponibilità dello stabilimento produttivo a causa dell'occupazione da parte di alcuni dipendenti, propone di sciogliere anticipato la società mettendola in liquidazione a partire dalla data odierna”.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2151/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE S.P.A. CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 12 marzo 2024 innanzi al dott. SO RI UA, sono comparsi:
Per 'avv. CONTE ANDREA Parte_1 Per l'avv. Controparte_3
FILIPPO ANDREOLI in sostituzione degli avv.ti MANNUCCI LUIGI e ABATI MANLIO L'avv. Conte discute la causa riportandosi agli atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso;
chiede la distrazione delle spese. L'avv. Andreoli discute la causa riportandosi agli atti e insistendo per il rigetto delle domande attoree;
insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. SO RI UA
Il Giudice
alle ore 18,27, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. SO RI UA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SO RI UA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2151/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CONTE ANDREA e dell'avv. VENTURA SILVIA e dell'avv. MARAFIOTI ANITA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1FIRENZE presso il difensore avv. CONTE ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GERMANICO 203 ROMA presso il difensore avv. Pt_2
[...]
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., contenente anche domanda cautelare in corso di causa, Parte_1
ha convenuto in giudizio ,
[...] Controparte_3
domandando nel merito di
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla retribuzione dovuta dal mese di gennaio 2024 ad oggi, tenuto conto dell'inquadramento contrattuale al livello C2 del CCNL Metalmeccanici. 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, un importo retributivo lordo mensile di € 1.955,26 o, in subordine, di € 1.860,97 o altro importo che si accerti.
3) Condannare conseguentemente la società convenuta a corrispondere al ricorrente un importo retributivo lordo mensile di € 1.955,26 o, in subordine, di € 1.860,97 o altro importo che si accerti da gennaio 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo di € 9.776,30 o, in subordine, di € 9.304,85 o altro che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di giugno 2024 in poi.
In ogni caso con vittoria di competenze e spese da liquidarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni”. Il ricorrente, premesso di essere dipendente della società resistente quale operaio (livello C2 del CCNL
Metalmeccanici Industria), ha riferito di non aver ricevuto la retribuzione per il periodo successivo al termine della Cassa integrazione straordinaria (terminata a dicembre 2023), che è tuttora in corso il contratto subordinato a tempo indeterminato inter partes e che non sussiste alcuna situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione, avendo il datore di lavoro il pieno controllo della fabbrica ed essendo quindi nella condizione di poter svolgere attività produttiva.
Costituitasi in giudizio, ha contestato Controparte_3
la fondatezza delle domande, rilevando che nel periodo oggetto di causa il ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa, in ragione dello stato di perdurante e permanente occupazione dello stabilimento produttivo da parte della e di due organizzazioni dei lavoratori (“Insorgiamo CP_4 con i lavoratori GKN” e “Collettivo di favvrica lavoratori GKN Firenze”), con conseguente indisponibilità della fabbrica da parte del datore di lavoro ed impossibilità di esercizio dei propri poteri organizzativi, direttivi e di utilizzo proficuo della prestazione del ricorrente (e degli altri lavoratori), nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive in cui il diritto alla retribuzione viene impedito proprio dall'alterazione del relativo sinallagma (insussistenza dell'obbligazione retributiva in assenza di prestazione lavorativa per causa non imputabile al datore di lavoro).
Accolta con distinta ordnanza la domanda cautelare in corso di causa, la fase di merito è stata istruita documentalmente e, quindi, decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
E' pacifico che tra le parti sia in essere rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermianto con inquadramento del ricorrente al livello C2 del CCNL Metalmeccanici e qualifica di operaio addetto alla produzione industriale;
è altresì incontestato che, nel periodo oggetto di causa, il ricorrente non abbia svolto alcuna attività lavorativa (neanche quella di “manutenzione e sorveglianza”, pacificamente cessata da gennaio 2024) e non abbia percepito alcuna retribuzione.
Anche a ritenere che sussista lo stato di occupazione dello stabilimento produttivo come dedotto dalla società resistente, quest'ultima non ha fornito elementi di prova, né ha chiesto di dimostrare, che il ricorrente avrebbe comunque potuto essere proficuamente utilizzato se tale occupazione non vi fosse stata;
in altri termini, mancano l'allegazione e la prova di quali concrete e specifiche attività lavorative, in assenza di occupazione, avrebbero potuto essere ricoperte dal nell'ambito Parte_1 dell'attività produttiva aziendale;
in difetto di ciò, la circostanza rappresentata dalla resistente non può assurgere a ragione di insussistenza dell'obbligazione retributiva per causa non imputabile al datore di lavoro.
Ritiene invero il giudicante che, in forza dei principi generali, sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire allegazione e prova di quanto sopra, soprattutto se si considera che l'assemblea dei soci della resistente, con voto unanime, ha deliberato in data 9.2.2023 lo scioglimento anticipato della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (doc. 22 fasc. ric.) ed ha avviato, dalla medesima data, uno stato di liquidazione che si protrae tuttora e rispetto al quale difettano indicazioni circa le attività lavorative che in concreto avrebbero potuto essere affidate al ricorrente.
Né può ritenersi provato che la decisione di mettere la società in liquidazione volontaria sia dipesa esclusivamente dal rappresentato stato di occupazione, sia perché ciò è escluso dal testo del verbale1, sia perché solo un mese prima, nell'istanza di CIGS del 5.1.2023, la stessa società aveva indicato nel dettaglio le attività svolte da gennaio 2022 a dicembre 2022 ed ancora in corso (attività di sorveglianza e di manutezione, oltre ad un servizio risorse umane da una lavoratice impiegata quotidianamente) e aveva rilevato che “le complesse dinamiche tra la direzione azienale e la controparte sindacale”, pur causando “significativi rallentamenti e difficoltà”, non impedivano (né avevano impedito) all'interno dello stabilimento lo svolgimento, con rotazione tra i dipendenti, delle suddette attività, che – sempre sulla scorta di quanto si legge nella predetta istanza – sono state organizzate dall'azienda (“Nel corso del 2022 la società QF ha garantito una piena rotazione di tutti i dipendenti per le attività da svolgere in stabilimento”) ed hanno visto anche la nomina di un responsabile aziendale dello stabilimento per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività in corso (vd. doc. 4 fasc. ric.).
Ad ulteriore conferma, si possono richiamate le comunicazioni aziendali del 2022 e 2023 in atti (doc.
12 fasc. ric.), che danno conto di disposizioni aziendali presupponenti l'utilizzo dei locali aziendali, nonché la comunicazione del 31.5.2023 con cui il liquidatore della società ha disposto la turnazione dei lavoratori relativa alle attività di manutenzione e sorveglianza (doc. 19 fasc. ric.).
Sussiste quindi la fondatezza del diritto di credito azionato e tale accertamento, discendendo dall'applicazione dei principi generali in materia contrattuale, non viene a costituire violazione del principio di libertà di iniziativa economica ed imprenditoriale di cui all'art. 41 Cost.
Come già avvenuto in sede cautelare, la domanda è da accogliere con riferimento alla quantificazione
(non contestata) operata in ricorso sugli importi tabellari pari ad € 1.860,97, per un totale di € 9.304,85.
Le spese di lite (fase cautelare e fase di merito) seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione delle rispettive fasi istruttorie, non tenutesi), con distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) condanna a pagare al ricorrente Controparte_3 la somma lorda di € 9.304,85 a titolo di retribuzione base fissa per i mesi da Parte_1
gennaio a maggio 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna a al pagamento delle spese di Controparte_3 lite, liquidate in € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv.ti Silvia
Ventura, Andrea Cont e Anita Marafioti, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 marzo 2024
Il Giudice dott. SO RI UA
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Prende la parola il Presidente il quale, esposte le ragioni che hanno progressivamente determinato
l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, non ultimo il perdurare dell'indisponibilità dello stabilimento produttivo a causa dell'occupazione da parte di alcuni dipendenti, propone di sciogliere anticipato la società mettendola in liquidazione a partire dalla data odierna”.