Sentenza 7 giugno 2023
Massime • 2
La proposizione di una domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanza principale, assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ravvisando l'estensione dell'effetto interruttivo dell'azione volta a ottenere l'esecuzione di un accordo di ritrasferimento di immobili a quella, subordinata, di ripetizione delle somme corrisposte in base a tale accordo perché nullo, poiché entrambe volte a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda).
Una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Corte di cassazione, il processo al quale si è riferita la ricusazione può proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 16120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16120 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
- aveva esposto che RA non aveva ristrasferito i beni, sicché sussisteva l’indebito; - RA si era costituito chiamando in causa NT LL, marito di OC, sul presupposto di aver regolato con lui quanto richiestogli dalla moglie, ed aveva eccepito l’intervenuta prescrizione;
- il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo l’accordo originario tra OC e RA nullo per violazione del divieto di cui all’art. 579 cod. proc. civ., ma non contrario al buon costume, e la prescrizione interrotta con effetto permanente dal giudizio previamente introdotto da OC, nel 1988, per la restituzione di uno degli immobili oggetto dell’accordo, definito con rigetto;
- la Corte di appello aveva invece accolto l’eccezione di prescrizione osservando che non poteva operare l’effetto 3 di 11 interruttivo previsto dall’art. 2945 cod. civ. in relazione al diverso giudizio avente ad oggetto non la ripetizione d’indebito ma il ritrasferimento immobiliare ovvero, in subordine, i correlati danni;
- la stessa Corte territoriale aveva condannato la parte attrice a titolo di responsabilità processuale aggravata, affermando che la stessa aveva agito nella consapevolezza di esercitare un diritto prescritto, omettendo di produrre la citazione del 1988; resistono con controricorso GE, OL e RO RA, quali eredi di VI RA;
con ordinanza interlocutoria del 7 dicembre 2022 il processo è stato rinviato dal Collegio della Sesta Sezione civile, dopo la rituale proposta, alla pubblica udienza della Terza Sezione civile, a norma dell’ultimo comma dell’art. 380-bis, cod. proc. civ., “ratione temporis” applicabile;
le parti hanno depositato memorie;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
la difesa dei controricorrenti ha chiesto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la valutazione di un rinvio Sezioni Unite in relazione all’ipotizzato contrasto che la stessa evince dall’ordinanza interlocutoria;
la stessa difesa ha proposto ricusazione del Consigliere relatore, su cui ha provveduto altro Collegio della Sezione rigettandola, con ordinanza del 6 aprile 2023 all’esito della quale si è proceduto alla discussione;
Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nel 1988 era stata richiesta anche la condanna al risarcimento dei danni, 4 di 11 comprensivi, quindi, innanzi tutto, delle somme originariamente corrisposte per l’acquisto dei due cespiti, e, comunque, perché si trattava dei medesimi fatti costitutivi ovvero, in ogni caso, causalmente collegati;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., poiché, premesso che la sentenza era stata redatta da un giudice ausiliario ossia figura oggetto della declaratoria d’incostituzionalità di cui alla sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, la deducente aveva visto accogliersi la domanda in prime cure subendo la successiva impugnazione, in cui aveva sostenuto posizioni peraltro fondate come da censure infine svolte in questa sede di legittimità; Considerato che: deve osservarsi, in via preliminare, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Suprema Corte di Cassazione, il processo al quale si è riferita la ricusazione può proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio (Cass., 27/05/2005, n. 11293); va poi ulteriormente premesso che la pronuncia della Corte costituzionale n. 41 del 2021 ha dichiarato l’incostituzionalità delle previsioni di cui agli artt. da 62 a 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, quale convertito, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), ne discende che non sussiste alcuna criticità al riguardo;
5 di 11 sempre preliminarmente, va detto che non è fondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso ex art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., sollevata da parte controricorrente, in specie con riferimento alla mancata riproduzione integrale dei contenuti rilevanti della citazione del 1988, e alla mancata specificazione dell’esclusione, statuita con effetto di giudicato dalla decisione di quel giudizio, della proposizione di un’azione d’indebito; in effetti parte ricorrente (alle pagg.
4-5 del ricorso) menziona, dell’atto in parola, quanto necessario allo scrutinio del presente gravame, al contempo testualmente riportato anche dalla decisione gravata (pagg. 5-6), affermando l’effetto interruttivo permanente quale derivato dalla identità dei fatti sottesi e dal collegamento causale tra le azioni;
va ribadito che il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa CC ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, senza soverchi formalismi, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte e il diritto di accesso della parte a un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., 14/03/2022, n. 8117); ancora preliminarmente si osserva che non è in alcun modo evincibile una volontà di rinuncia al ricorso – quale ipotizzata da parte controricorrente anche in memoria – a séguito dell’introduzione, ad opera dell’odierna ricorrente, di un giudizio 6 di 11 avverso il decreto di trasferimento dell’immobile oggetto della richiamata citazione del 1988, trattandosi dell’esercizio di alternative strategie difensive su cui si potranno riflettere secondo diritto gli esiti dei differenti processi;
quanto al merito cassatorio, vale ciò che segue;
la giurisprudenza di questa Corte ha di recente precisato che l’effetto interruttivo della prescrizione dovuto alla proposizione di domanda giudiziale si estende solo a quei fatti che siano necessariamente conseguenti alla vicenda cui essa si riferisce ma che costituiscano il logico e implicato sviluppo di un dato presupposto necessario, sicché, tipicamente, la richiesta di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore non impedisce la prescrizione dell’autonomo diritto all’indennità di occupazione dell'immobile, per essere quest’ultimo fondato non sullo scioglimento del rapporto per inadempimento, ma sulla circostanza che il medesimo conduttore, cessato il titolo, continui a trattenere il bene locato ritardandone la dovuta restituzione (Cass., 20/12/2019, n. 34154); nell’esemplificata fattispecie è stato osservato (pag. 7) che «la caducazione del titolo che giustifica il diritto all’indennità può essere determinata, infatti, da ipotesi fisiologiche, quali, appunto…lo spirare del termine di durata del rapporto. Pertanto, la proposizione della domanda di risoluzione, sia pure con la riserva espressa di intraprendere un autonomo giudizio per richiedere la penale giornaliera a titolo di indennità di occupazione, non è stata tale da rendere univocamente percepibile l’intendimento dei ricorrenti di esercitare il diritto all’indennità…. In tale comportamento non è infatti riconoscibile, né espressamente né indirettamente, una manifestazione della volontà di esercitare proprio quel diritto, benché in via indiretta e mediata mercé l’attivazione di altro giudizio, ad esso inscindibilmente connesso…Ciò costituisce un ostacolo insormontabile al fine di 7 di 11 attribuire il dispiegarsi dell’effetto interruttivo, rispetto ad una eventuale richiesta della penale per indennità di occupazione, all’atto con cui era stato iniziato un giudizio autonomo ed al primo non necessariamente collegato»; dunque, in questa prospettiva, la diversità dei presupposti e la non necessaria implicazione dei giudizi escludono l’effetto interruttivo in parola;
il menzionato arresto rimarca (a pag. 6) che, «seguendo tale criterio, si è escluso, ad esempio, che la proposizione di una domanda di adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ex art. 2932 cod. civ., spieghi efficacia interruttiva della prescrizione dell'autonoma azione volta ad ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto preliminare poi dichiarato [diversamente] nullo (Cass. 15/07/2011, n.15669); che l'intervento del creditore ipotecario nel processo di espropriazione promosso da altri nei confronti del proprietario del bene ipotecato che non sia anche [e distintamente] suo debitore interrompa la prescrizione del diritto di credito (Cass. 02/08/2001, n. 10608); che la domanda volta ad ottenere la sorte capitale incida, interrompendolo, sul termine di prescrizione del [così distinto] diritto agli interessi (Cass. 29/01/1980, n. 687)»; le appena spiegate conclusioni vanno raccordate per converso con il principio, pure costante, per cui la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile (cfr., tra le tante, Cass., 04/08/2016, n. 16293); in questa chiave, la proposizione di un'azione revocatoria produce il suddetto effetto sulla prescrizione del diritto di credito la 8 di 11 cui soddisfazione è diretta a garantire, pur se quest'ultimo sia azionato successivamente in autonomo giudizio;
anche il citato arresto del 2019 ricorda incidentalmente tale indirizzo, menzionando la conforme Cass., 18/01/2011, n. 1084; nella fattispecie all’esame in questa sede, effettivamente l’azione di ritrasferimento degli immobili, da una parte, e l’azione di ripetizione d’indebito, dall’altra, hanno presupposti differenti, l’uno volto a ottenere l’esecuzione di un accordo, l’altro la ripetizione delle somme corrisposte in base a quello perché nullo;
e però il diritto alla ripetizione dell’importo versato risulta espressione del rapporto, latamente inteso, dedotto in via subordinata nel precedente giudizio, ovvero quello che sottende la domanda risarcitoria, rispetto alla quale non vi è un profilo ulteriore e autonomo quale la protrazione del godimento rispetto alla cessione del rapporto locativo, che costituisce il fondamento della spettanza dell’indennità di occupazione sopra discussa;
a riprova, in effetti, depone il fatto che, con la memoria di precisazione delle allegazioni assertive, la domanda risarcitoria sarebbe stata evidentemente modificabile con quella di ripetizione d’indebito oggettivo, in quanto alternativa ma correlata all’identica vicenda fattuale, a mente di Cass., Sez. U., 15/06/2015, n. 12310, secondo cui la modificazione della domanda ammessa nel processo può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, "petitum" e "causa petendi", sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali;
significativamente, in quella fattispecie, le Sezioni Unite affermarono l'ammissibilità della modifica dell'originaria domanda formulata ex art. 2932, cod. civ., con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo;
9 di 11 e ad analoga conclusione si sarebbe dovuti giungere, nella fattispecie qui in scrutinio, anche qualora fosse stata proposta domanda d’indennizzo ex art. 2041, primo comma, cod. civ., stante la simmetria tra diminuzione patrimoniale e importo versato;
la differenza dei presupposti e la non implicazione necessaria delle domande vanno utilmente letti alla luce della deducibilità, con emenda, della distinta domanda nel giudizio della cui idoneità interruttiva si discute;
questo indice costituisce, infatti, a ben vedere, la coerente specificazione della relazione di causalità tra unitario rapporto dedotto, anche subordinatamente, e diritti rivendicati con le diverse domande, le une come tali idonee a interrompere la prescrizione delle azioni svolte con le altre;
del resto, per tornare ai precedenti evocati nell’arresto del 2019: Cass. n. 15669 del 2011 àncora la conclusione all’autonomia del diritto alla restituzione delle somme per nullità del contratto preliminare rispetto a quello di adempimento in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., con ciò enfatizzando la differenza “in iure” tra i due “rapporti”, l’uno contrattuale, l’altro senza tale titolo, rispetto alla premessa, pur ribadita, per cui l’effetto interruttivo opera riguardo a tutti i diritti collegati in rapporto di causalità con il rapporto complessivamente in rilievo (pag. 10); Cass. n. 10608 del 2001 si riferisce, all’evidenza, a una ipotesi di rapporti di obbligazione distinti anche soggettivamente;
Cass. n. 687 del 1980 enfatizza parimenti il ruolo della “causa petendi” (come subito osservò la dottrina) iscrivendo la decisione in un contrasto all’opposto esemplificato da Cass. 05/01/1972, n. 20, e Cass., 09/03/1973, n. 645; una coerente applicazione del principio generale causalistico discusso, e come tale non revocato in dubbio dai vari precedenti, conduce dunque alla valorizzazione dell’unitarietà del fatto cui sono 10 di 11 ricollegate le domande volte a un’unitaria tutela rispetto alla quale le azioni sono serventi;
significativa, di recente, è Cass., 12/02/2021, n. 3655, secondo cui nelle espropriazioni per pubblica utilità, quali che siano le modalità e gli istituti mediante i quali l'Amministrazione espropriante pervenga all'acquisizione dell'immobile privato, il suo obbligo di pagare un corrispettivo correlato al valore venale del bene deriva direttamente dall'art. 42, terzo comma, Cost.; pertanto, qualora il privato abbia promosso una prima domanda per conseguire la declaratoria di nullità della cessione volontaria delle aree e il risarcimento del danno dipendente dalla vicenda ablativa, azione conclusasi con esito negativo, ed abbia allora introdotto un'ulteriore domanda giudiziale, in conseguenza dell'ormai definitivamente accertata validità ed efficacia della cessione delle aree, volta a conseguire la corresponsione della differenza tra l'acconto ricevuto a la definitiva indennità di esproprio, sussiste tra le due azioni uno stretto e causale collegamento, con la conseguenza che la domanda prioritariamente promossa è sufficiente a interrompere la prescrizione anche rispetto al diritto invocato con la seconda, perché le due azioni sono volte entrambe a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda ablativa, senza che possa rilevare, a tale fine, la differenza tra il "petitum" e la "causa petendi" delle due pretese quali svolte;
così ricostruita la complessiva giurisprudenza, la censura dev’essere accolta;
il secondo motivo è assorbito;
spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di 11 di 11 Catania perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 06/04/2023.