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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/10/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi
n.632 del 16.04.2024
Oggetto: pensione di inabilità, ripetizione di indebito
N. R.G. 641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott.ssa Luisa Santo ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Magaraggia Parte 1
Appellante
e
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore
Appellato contumace
FATTO Parte 1Con ricorso depositato il 28.03.2022 innanzi al Tribunale di Brindisi premesso di essere titolare di pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. n. 222/84 dal gennaio 2016, aveva esposto: -che in data 3.11.2016, mentre si trovava sul cantiere edile di proprietà di Parte 2
[...] titolare dell'omonima ditta e suo amico, per prelevare materiale di piccola entità (malta, intonaco) per poi farne uso nella propria abitazione, il cantiere suddetto era stato oggetto di visita ispettiva dell'Ispettorato del lavoro di Brindisi;
-che per evitare possibili equivoci e danni alla Ditta in questione, si era allontanato dal cantiere dimenticando il proprio giubbotto contenente i suoi documenti personali;
-che, ritornato dopo un'ora per recuperare l'indumento e i documenti, vi aveva trovato ancora gli ispettori, i quali, anziché verbalizzare le ragioni da lui esposte, gli avevano sottoposto un verbale precompilato, che egli aveva firmato senza leggerlo;
-che con modello Unilav del 7.11.2016 Parte 2 al fine di evitare la sospensione della propria attività, aveva comunicato, a sua insaputa, la sua assunzione come dipendente;
- che con dichiarazione di rettifica del 28.11.2016 Parte 2 aveva smentito che egli fosse suo dipendente;
- che con dichiarazione sostitutiva di notorietà del 28.11.2016 lo stesso ricorrente aveva rettificato le dichiarazioni sottoscritte in sede di ispezione il 3.11.2016, specificando di non aver mai lavorato per Parte 2 , ma di essersi trovato sul cantiere per motivi personali;
-che in data 12.05.2021 1'CP 1 gli aveva revocato la pensione ordinaria di inabilità (categoria IO) ed aveva disposto il recupero delle somme corrisposte a tale titolo, con la motivazione che esse erano non dovute a causa della "sussistenza di un rapporto di lavoro successivo alla decorrenza della pensione"; -che con successivo provvedimento del 18.05.2021 1'CP 1 aveva liquidato in suo favore l'assegno ordinario di invalidità, quale prestazione compatibile con l'attività lavorativa, avente la medesima decorrenza della pensione revocata, e aveva così rideterminato in € 15.966,03 che egli avrebbe dovuto restituire, in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di pensione di inabilità negli anni dal 2016 al 2021 (€ 52.748,67) e quanto spettante a titolo di assegno ordinario di invalidità (€
36.782,64); -che il ricorso da lui proposto al Comitato Provinciale CP_1 il 10.06.2021 avverso le determinazioni dell'Istituto era stato respinto con delibera n. 2114833 del 17.06.2021.
Tutto ciò premesso, ritenendo illegittimo il provvedimento di revoca del 12.05.2021,
Parte 1 aveva adito il Tribunale chiedendo che fosse dichiarata l'irripetibilità della somma di €52.748,67 con condanna dell'CP_1 alla restituzione delle somme eventualmente trattenute e al ripristino della pensione di inabilità, e in subordine l'illegittimità del provvedimento di revoca della 12.5.2021; con vittoria di spese.
Costituitosi intempestivamente in giudizio, l'CP_1 aveva eccepito l'infondatezza delle avverse deduzioni e, riferiti gli esiti dell'accertamento ispettivo, aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, ascoltati i testi addotti dal ricorrente e dichiarata la decadenza dall' CP_1 dalle attività istruttorie, ha rigettato il ricorso, osservando che la pensione di inabilità era incompatibile con i compensi per attività di lavoro svolte successivamente alla sua concessione e che era stato accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa subordinata. Ha rilevato che l'assunzione del ricorrente da parte di Parte_2 risultava per tabulas dalla dichiarazione unilav del 04.11.2016 e del 7.11.2016, con cui quest'ultimo aveva dichiarato di averlo assunto come manovale a tempo indeterminato e aveva indicato l'entità della retribuzione. Il Tribunale ha ritenuto che tale documentazione, unitamente alle dichiarazioni rese dal Parte 2 nell'immediatezza dei fatti agli ispettori, era tale da provare l'espletamento di attività lavorativa da parte del ricorrente, mentre risultavano non dirimente, in senso contrario, la dichiarazione unilav del 2021 - con cui il rapporto di lavoro era stato annullato “perché non concretizzatosi" - e inattendibili le successive rettifiche del datore di lavoro, trattandosi di elementi sopravvenuti rispetto all'accertamento ispettivo, oltre che contrastanti con la ricostruzione dei fatti emergente nell'immediatezza, consacrata nel verbale e nella dichiarazione unilav. Ha quindi ritenuto legittimo il provvedimento di ripetizione dell'indebito e irrilevanti, nel giudizio attinente al rapporto previdenziale, le doglianze mosse dal ricorrente in ordine alle presunte violazioni degli artt. 3 e 21 della L.241/90 afferenti all'attività amministrativa dell' CP 2.
Parte_1 lamentando laAvverso la suddetta sentenza ha proposto appello violazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, il difetto di motivazione e l'erroneità della valutazione degli elementi istruttori. Ha sostenuto che incombeva sull' CP_1 l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro e la subordinazione, che il verbale ispettivo era a tal fine inidoneo e che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori in sede di accertamento non avevano, quanto al loro contenuto, efficacia probatoria privilegiata, anche perché smentite dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese da Parte 2 e dallo stesso appellante il 28.11.2016. L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accertamento dell'infondatezza del provvedimento di revoca della pensione adottato dall'Istituto, del diritto al ripristino di tale prestazione e della irripetibilità della somma di € 52.748,67, con conseguente condanna dell' CP_1.
L'CP 1 è rimasto contumace.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, all'udienza di discussione dell'1.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
In base all' art. 2, comma 5, L. n. 222/1984 vi è incompatibilità tra la percezione della pensione ordinaria di inabilità ed i compensi per attività da lavoro.
Non sono fondate le censure mosse dall'appellante in ordine all'applicazione delle regole sull'onere della prova, alla valutazione degli elementi istruttori e alla motivazione della sentenza. I motivi di appello vengono esaminati qui di seguito congiuntamente, in quanto tra loro logicamente connessi.
Come chiarito dalla Suprema Corte, dal complesso delle disposizioni di cui all'art. 2, commi
1, 2 e 5, L. n. 222/1984 si desume che gli elementi necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità sono rappresentati dalla situazione di assoluta e permanente impossibilità lavorativa in cui il soggetto versi per infermità e dal requisito contributivo, e che l'assenza di compensi da lavoro (oppure la rinunzia a trattamenti di disoccupazione o simili) rappresenta una condizione di erogabilità della prestazione (v. da ultimo Cass. n.30812/2022).
Laddove l' Controparte_3 contesti all'assicurato riconosciuto inabile ex l.n.222/1984 la sussistenza di un rapporto di lavoro costituente fonte di reddito, e quindi una situazione incompatibile con la corresponsione della pensione ordinaria di inabilità, grava sul soggetto che intende far valere il diritto all'erogazione (o a trattenere gli importi a tal titolo già percepiti) dimostrare la sussistenza della condizione di erogabilità, secondo le regole generali della ripartizione dell'onere della prova ex art.2697 c.c. (sul punto v., in motivazione, nell'ambito di più complesse argomentazioni, Cass. S.U. n.7783/1993: undicesimo capoverso a partire dall'ultimo).
Nel caso di specie, dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente emerge che, nel corso di un accertamento eseguito dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi presso il cantiere dell'imprenditore in Ostuni, il 3.11.2016 era ivi presente (oltre ad altri Parte 2 che tuttavia, all'arrivo degli ispettori, si era allontanato elavoratori irregolari) Parte 1 poi era stato successivamente identificato e ascoltato. Dal verbale di sommarie informazioni rese il
3.11.2016 da si rileva che egli ha dichiarato dinanzi agli ispettori che aveva Parte 1 iniziato a lavorare alle dipendenze di Parte 2 quel mattino, essendo stato chiamato a lavorare per qualche ora. Lo stesso imprenditore Parte 2 sentito dai verbalizzanti nel corso dell'accertamento ispettivo, ha indicato, tra i lavoratori di quel giorno, anche Parte 1
(v. copia verbale ispettivo del 3.11.2016 e copia verbale sommarie informazioni in pari data). Il Parte 2 in data 7.11.2016 ha comunicato al Centro per l'Impiego, con il modello
UNIFICATO-LAV (cd. Unilav), l'assunzione di Parte 1 a tempo pieno e indeterminato, quale manovale edile, a decorrere dal 3.11.2016 (v. documento in atti).
Anche laddove si potesse attribuire rilevanza al metus per il pericolo di sospensione dell'attività, che, secondo l'appellante, avrebbe indotto il Parte 2 ad effettuare la comunicazione del rapporto di lavoro il 7.11.2016, non si potrebbe fare a meno di osservare che la comunicazione di annullamento del predetto rapporto di lavoro risulta essere stata effettuata dal Parte 2 soltanto il 05.05.2021, pur con la motivazione “la comunicazione viene annullata in quanto il rapporto non si
è ai concretizzato".
Dagli atti risulta che il 28.11.2016 il ricorrente ha rilasciato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata, nella quale ha affermato che non aveva lavorato alle dipendenze di Parte 2 e che il 3.11.2016 si trovava sul cantiere di Parte 2 in qualità di amico di costui, essendo andato là a prelevare del materiale di piccola entità utile per il ripristino di un pezzo di intonaco nella sua personale abitazione;
che alla vista degli ispettori, emotivamente colpito, si era allontanato per evitare equivoci dannosi per l'amico, e sul cantiere era poi tornato per recuperare il giubbotto che era rimasto là con i suoi documenti personali . Nella stessa data del 28.11.2016 Parte 3 intendendo rettificare quanto risultante dal verbale di ispezione del 3.11.2016, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata, ha affermato che non era mai stato alle sue dipendenze e che il Parte 1 giorno costui 3.11.2016 si trovava sul suo cantiere solo per prendere del materiale per un lavoro domestico.
Parte 2 ha reso dichiarazioni analoghe in giudizio, quale testimone.
Tuttavia giova precisare che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma del dichiarante autenticata da pubblico ufficiale ha efficacia probatoria privilegiata soltanto con riferimento agli elementi estrinseci dell'atto (effettuazione della dichiarazione e provenienza della sottoscrizione dal dichiarante), avendo essa attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, ed essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, specialmente ove si tratti di dichiarazione resa dalla parte in causa (Cass.n.15330/2004; n.
32569/2019).
Quando resa da soggetto diverso da una delle parti in causa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata costituisce potenziale elemento indiziario da valutarsi nel complesso del quadro istruttorio.
Le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dinanzi agli ispettori nell'esercizio di una funzione pubblica di accertamento si reputano più spontanee, meno influenzate da finalità personali o estranee rispetto a quelle di un racconto in aderenza alla realtà storica;
e ciò non solo secondo il criterio valutativo dell'id quod plerumque accidit, ma anche secondo un criterio di ragionevolezza che, nella fattispecie concreta, tiene conto del fatto che l'annullamento della comunicazione dell'assunzione al lavoro del 7.11.2016 è stata effettuata dal Parte 2 solo nel 2021, a notevole distanza di tempo dall'ispezione, e anche dalla sua dichiarazione rettificativa del 28.11.2016. Non si può fare a meno di considerare che sarebbe stato irragionevole e imprudente l'iscrizione del rapporto di lavoro presso uffici pubblici per così lungo tempo se non vi fosse stata l'effettività del rapporto stesso.
A ciò si aggiunga che il ricorrente/appellante non ha prodotto documentazione relativa alla sua posizione occupazionale, né riguardo all'assenza di redditi da lavoro nel periodo della contestata incompatibilità della pensione di categoria IO, ossia per tutto il periodo (novembre 2016- giugno 2021) al quale si riferisce la ripetizione di indebito in esame (che, si rammenta, attiene alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità, riconosciuto dall' CP 1 in sostituzione della prestazione incompatibile, a norma del comma 5 dell'art.2
1.n.222/1984).
A fronte di tale complesso di elementi la deposizione del teste Testimone 1 (che ha riferito di aver effettuato il giorno 3.11.2016- per amicizia e a titolo gratuito- il montaggio del climatizzatore presso la casa di e che in quella occasione si era staccato unParte 1 pezzo di intonaco, per riparare il quale costui era andato a prelevare del materiale edile) appare non solo poco convincente, ma in ogni caso insufficiente, perché riferita alla sola giornata dell'ispezione.
In definitiva non sono ravvisabili i vizi di motivazione e di valutazione addebitati dall'appellante alla sentenza impugnata, che pertanto va confermata.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione lavoro;
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 04/10/2024 da Parte 1 nei confronti di CP 1 avverso la sentenza del 16/04/2024 n.632 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 01/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
n.632 del 16.04.2024
Oggetto: pensione di inabilità, ripetizione di indebito
N. R.G. 641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott.ssa Luisa Santo ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Magaraggia Parte 1
Appellante
e
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore
Appellato contumace
FATTO Parte 1Con ricorso depositato il 28.03.2022 innanzi al Tribunale di Brindisi premesso di essere titolare di pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. n. 222/84 dal gennaio 2016, aveva esposto: -che in data 3.11.2016, mentre si trovava sul cantiere edile di proprietà di Parte 2
[...] titolare dell'omonima ditta e suo amico, per prelevare materiale di piccola entità (malta, intonaco) per poi farne uso nella propria abitazione, il cantiere suddetto era stato oggetto di visita ispettiva dell'Ispettorato del lavoro di Brindisi;
-che per evitare possibili equivoci e danni alla Ditta in questione, si era allontanato dal cantiere dimenticando il proprio giubbotto contenente i suoi documenti personali;
-che, ritornato dopo un'ora per recuperare l'indumento e i documenti, vi aveva trovato ancora gli ispettori, i quali, anziché verbalizzare le ragioni da lui esposte, gli avevano sottoposto un verbale precompilato, che egli aveva firmato senza leggerlo;
-che con modello Unilav del 7.11.2016 Parte 2 al fine di evitare la sospensione della propria attività, aveva comunicato, a sua insaputa, la sua assunzione come dipendente;
- che con dichiarazione di rettifica del 28.11.2016 Parte 2 aveva smentito che egli fosse suo dipendente;
- che con dichiarazione sostitutiva di notorietà del 28.11.2016 lo stesso ricorrente aveva rettificato le dichiarazioni sottoscritte in sede di ispezione il 3.11.2016, specificando di non aver mai lavorato per Parte 2 , ma di essersi trovato sul cantiere per motivi personali;
-che in data 12.05.2021 1'CP 1 gli aveva revocato la pensione ordinaria di inabilità (categoria IO) ed aveva disposto il recupero delle somme corrisposte a tale titolo, con la motivazione che esse erano non dovute a causa della "sussistenza di un rapporto di lavoro successivo alla decorrenza della pensione"; -che con successivo provvedimento del 18.05.2021 1'CP 1 aveva liquidato in suo favore l'assegno ordinario di invalidità, quale prestazione compatibile con l'attività lavorativa, avente la medesima decorrenza della pensione revocata, e aveva così rideterminato in € 15.966,03 che egli avrebbe dovuto restituire, in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di pensione di inabilità negli anni dal 2016 al 2021 (€ 52.748,67) e quanto spettante a titolo di assegno ordinario di invalidità (€
36.782,64); -che il ricorso da lui proposto al Comitato Provinciale CP_1 il 10.06.2021 avverso le determinazioni dell'Istituto era stato respinto con delibera n. 2114833 del 17.06.2021.
Tutto ciò premesso, ritenendo illegittimo il provvedimento di revoca del 12.05.2021,
Parte 1 aveva adito il Tribunale chiedendo che fosse dichiarata l'irripetibilità della somma di €52.748,67 con condanna dell'CP_1 alla restituzione delle somme eventualmente trattenute e al ripristino della pensione di inabilità, e in subordine l'illegittimità del provvedimento di revoca della 12.5.2021; con vittoria di spese.
Costituitosi intempestivamente in giudizio, l'CP_1 aveva eccepito l'infondatezza delle avverse deduzioni e, riferiti gli esiti dell'accertamento ispettivo, aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, ascoltati i testi addotti dal ricorrente e dichiarata la decadenza dall' CP_1 dalle attività istruttorie, ha rigettato il ricorso, osservando che la pensione di inabilità era incompatibile con i compensi per attività di lavoro svolte successivamente alla sua concessione e che era stato accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa subordinata. Ha rilevato che l'assunzione del ricorrente da parte di Parte_2 risultava per tabulas dalla dichiarazione unilav del 04.11.2016 e del 7.11.2016, con cui quest'ultimo aveva dichiarato di averlo assunto come manovale a tempo indeterminato e aveva indicato l'entità della retribuzione. Il Tribunale ha ritenuto che tale documentazione, unitamente alle dichiarazioni rese dal Parte 2 nell'immediatezza dei fatti agli ispettori, era tale da provare l'espletamento di attività lavorativa da parte del ricorrente, mentre risultavano non dirimente, in senso contrario, la dichiarazione unilav del 2021 - con cui il rapporto di lavoro era stato annullato “perché non concretizzatosi" - e inattendibili le successive rettifiche del datore di lavoro, trattandosi di elementi sopravvenuti rispetto all'accertamento ispettivo, oltre che contrastanti con la ricostruzione dei fatti emergente nell'immediatezza, consacrata nel verbale e nella dichiarazione unilav. Ha quindi ritenuto legittimo il provvedimento di ripetizione dell'indebito e irrilevanti, nel giudizio attinente al rapporto previdenziale, le doglianze mosse dal ricorrente in ordine alle presunte violazioni degli artt. 3 e 21 della L.241/90 afferenti all'attività amministrativa dell' CP 2.
Parte_1 lamentando laAvverso la suddetta sentenza ha proposto appello violazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, il difetto di motivazione e l'erroneità della valutazione degli elementi istruttori. Ha sostenuto che incombeva sull' CP_1 l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro e la subordinazione, che il verbale ispettivo era a tal fine inidoneo e che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori in sede di accertamento non avevano, quanto al loro contenuto, efficacia probatoria privilegiata, anche perché smentite dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese da Parte 2 e dallo stesso appellante il 28.11.2016. L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accertamento dell'infondatezza del provvedimento di revoca della pensione adottato dall'Istituto, del diritto al ripristino di tale prestazione e della irripetibilità della somma di € 52.748,67, con conseguente condanna dell' CP_1.
L'CP 1 è rimasto contumace.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, all'udienza di discussione dell'1.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
In base all' art. 2, comma 5, L. n. 222/1984 vi è incompatibilità tra la percezione della pensione ordinaria di inabilità ed i compensi per attività da lavoro.
Non sono fondate le censure mosse dall'appellante in ordine all'applicazione delle regole sull'onere della prova, alla valutazione degli elementi istruttori e alla motivazione della sentenza. I motivi di appello vengono esaminati qui di seguito congiuntamente, in quanto tra loro logicamente connessi.
Come chiarito dalla Suprema Corte, dal complesso delle disposizioni di cui all'art. 2, commi
1, 2 e 5, L. n. 222/1984 si desume che gli elementi necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità sono rappresentati dalla situazione di assoluta e permanente impossibilità lavorativa in cui il soggetto versi per infermità e dal requisito contributivo, e che l'assenza di compensi da lavoro (oppure la rinunzia a trattamenti di disoccupazione o simili) rappresenta una condizione di erogabilità della prestazione (v. da ultimo Cass. n.30812/2022).
Laddove l' Controparte_3 contesti all'assicurato riconosciuto inabile ex l.n.222/1984 la sussistenza di un rapporto di lavoro costituente fonte di reddito, e quindi una situazione incompatibile con la corresponsione della pensione ordinaria di inabilità, grava sul soggetto che intende far valere il diritto all'erogazione (o a trattenere gli importi a tal titolo già percepiti) dimostrare la sussistenza della condizione di erogabilità, secondo le regole generali della ripartizione dell'onere della prova ex art.2697 c.c. (sul punto v., in motivazione, nell'ambito di più complesse argomentazioni, Cass. S.U. n.7783/1993: undicesimo capoverso a partire dall'ultimo).
Nel caso di specie, dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente emerge che, nel corso di un accertamento eseguito dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi presso il cantiere dell'imprenditore in Ostuni, il 3.11.2016 era ivi presente (oltre ad altri Parte 2 che tuttavia, all'arrivo degli ispettori, si era allontanato elavoratori irregolari) Parte 1 poi era stato successivamente identificato e ascoltato. Dal verbale di sommarie informazioni rese il
3.11.2016 da si rileva che egli ha dichiarato dinanzi agli ispettori che aveva Parte 1 iniziato a lavorare alle dipendenze di Parte 2 quel mattino, essendo stato chiamato a lavorare per qualche ora. Lo stesso imprenditore Parte 2 sentito dai verbalizzanti nel corso dell'accertamento ispettivo, ha indicato, tra i lavoratori di quel giorno, anche Parte 1
(v. copia verbale ispettivo del 3.11.2016 e copia verbale sommarie informazioni in pari data). Il Parte 2 in data 7.11.2016 ha comunicato al Centro per l'Impiego, con il modello
UNIFICATO-LAV (cd. Unilav), l'assunzione di Parte 1 a tempo pieno e indeterminato, quale manovale edile, a decorrere dal 3.11.2016 (v. documento in atti).
Anche laddove si potesse attribuire rilevanza al metus per il pericolo di sospensione dell'attività, che, secondo l'appellante, avrebbe indotto il Parte 2 ad effettuare la comunicazione del rapporto di lavoro il 7.11.2016, non si potrebbe fare a meno di osservare che la comunicazione di annullamento del predetto rapporto di lavoro risulta essere stata effettuata dal Parte 2 soltanto il 05.05.2021, pur con la motivazione “la comunicazione viene annullata in quanto il rapporto non si
è ai concretizzato".
Dagli atti risulta che il 28.11.2016 il ricorrente ha rilasciato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata, nella quale ha affermato che non aveva lavorato alle dipendenze di Parte 2 e che il 3.11.2016 si trovava sul cantiere di Parte 2 in qualità di amico di costui, essendo andato là a prelevare del materiale di piccola entità utile per il ripristino di un pezzo di intonaco nella sua personale abitazione;
che alla vista degli ispettori, emotivamente colpito, si era allontanato per evitare equivoci dannosi per l'amico, e sul cantiere era poi tornato per recuperare il giubbotto che era rimasto là con i suoi documenti personali . Nella stessa data del 28.11.2016 Parte 3 intendendo rettificare quanto risultante dal verbale di ispezione del 3.11.2016, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata, ha affermato che non era mai stato alle sue dipendenze e che il Parte 1 giorno costui 3.11.2016 si trovava sul suo cantiere solo per prendere del materiale per un lavoro domestico.
Parte 2 ha reso dichiarazioni analoghe in giudizio, quale testimone.
Tuttavia giova precisare che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma del dichiarante autenticata da pubblico ufficiale ha efficacia probatoria privilegiata soltanto con riferimento agli elementi estrinseci dell'atto (effettuazione della dichiarazione e provenienza della sottoscrizione dal dichiarante), avendo essa attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, ed essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, specialmente ove si tratti di dichiarazione resa dalla parte in causa (Cass.n.15330/2004; n.
32569/2019).
Quando resa da soggetto diverso da una delle parti in causa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata costituisce potenziale elemento indiziario da valutarsi nel complesso del quadro istruttorio.
Le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dinanzi agli ispettori nell'esercizio di una funzione pubblica di accertamento si reputano più spontanee, meno influenzate da finalità personali o estranee rispetto a quelle di un racconto in aderenza alla realtà storica;
e ciò non solo secondo il criterio valutativo dell'id quod plerumque accidit, ma anche secondo un criterio di ragionevolezza che, nella fattispecie concreta, tiene conto del fatto che l'annullamento della comunicazione dell'assunzione al lavoro del 7.11.2016 è stata effettuata dal Parte 2 solo nel 2021, a notevole distanza di tempo dall'ispezione, e anche dalla sua dichiarazione rettificativa del 28.11.2016. Non si può fare a meno di considerare che sarebbe stato irragionevole e imprudente l'iscrizione del rapporto di lavoro presso uffici pubblici per così lungo tempo se non vi fosse stata l'effettività del rapporto stesso.
A ciò si aggiunga che il ricorrente/appellante non ha prodotto documentazione relativa alla sua posizione occupazionale, né riguardo all'assenza di redditi da lavoro nel periodo della contestata incompatibilità della pensione di categoria IO, ossia per tutto il periodo (novembre 2016- giugno 2021) al quale si riferisce la ripetizione di indebito in esame (che, si rammenta, attiene alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità, riconosciuto dall' CP 1 in sostituzione della prestazione incompatibile, a norma del comma 5 dell'art.2
1.n.222/1984).
A fronte di tale complesso di elementi la deposizione del teste Testimone 1 (che ha riferito di aver effettuato il giorno 3.11.2016- per amicizia e a titolo gratuito- il montaggio del climatizzatore presso la casa di e che in quella occasione si era staccato unParte 1 pezzo di intonaco, per riparare il quale costui era andato a prelevare del materiale edile) appare non solo poco convincente, ma in ogni caso insufficiente, perché riferita alla sola giornata dell'ispezione.
In definitiva non sono ravvisabili i vizi di motivazione e di valutazione addebitati dall'appellante alla sentenza impugnata, che pertanto va confermata.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione lavoro;
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 04/10/2024 da Parte 1 nei confronti di CP 1 avverso la sentenza del 16/04/2024 n.632 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 01/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi