Ordinanza presidenziale 6 maggio 2024
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 10/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00106/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN IE, AN LE e CI LE, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Di Nezza e Cinzia Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alda Colesanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
Stefano Buono, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariarosaria Simonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria del 9.09.2021, prot. n. 35272, notificato alla ditta in data 15.09.2021;
- della nota prot. 37234 del 21.09.2021;
- nonché di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o conseguenza dell’atto sopra impugnato, e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione, ivi compresa la relazione istruttoria (prot. 24239 del 16.07.2021) richiamata nel provvedimento di diniego;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 20.9.2024 :
- del verbale di accertamento tecnico in loc. Breccelle, Ditta proprietaria LE Nicola, nota prot. 15800/2019, del Servizio Edilizia Privata, Settore Terzo, Città di Isernia;
- della relazione istruttoria nota prot. 24329 del 22 giugno/16 luglio 2021, del Servizio Edilizia Privata, Settore Terzo, Città di Isernia, con esito ostativo all’accoglimento dell’istanza di permesso a costruire in sanatoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Isernia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, proprietari degli immobili meglio descritti in atti, ubicati in Isernia - località Breccetelle espongono di aver presentato, in data 12.4.2019, domanda di permesso di costruire in sanatoria tesa a regolarizzare dal punto di vista urbanistico-edilizio una tettoia aperta in acciaio, destinata a rimessa di automezzi e di consistenti dimensioni, “ che - come detto – si colloca in un contesto agricolo in passato autorizzato ” (cfr. ricorso introduttivo, pag.3).
Il Comune di Isernia con provvedimento n. 35272 del 9.9.2021 ha però negato il rilascio del permesso di costruire richiesto, “ in quanto non conforme al vigente PRG e RE su alcuni aspetti genericamente indicati” (cfr. ricorso introduttivo, pag.3).
2. Da qui la proposizione dell’odierno gravame, con il quale, assumendone l’illegittimità, i ricorrenti hanno impugnato il suindicato provvedimento di diniego nonché gli altri atti in epigrafe indicati.
Il ricorso è stato affidato ai motivi così rubricati:
VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990.
VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990.
VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 241/1990.
VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE, CORRETTEZZA E TRASPARENZA.
ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE.
In estrema sintesi, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato di diniego del permesso di costruire in sanatoria in quanto il medesimo sarebbe privo dell’indicazione delle “ norme, che secondo l’assunto del Comune, hanno reso il progetto illegittimo e le parti del progetto ritenuto in contrasto con la normativa edilizia e/o urbanistica ”. In particolare, osservano i ricorrenti, il provvedimento gravato “ si limita ad affermare, in maniera generica, che l’intervento non è conforme al vigente PRG e Re in ordine ad alcuni aspetti approssimativamente indicati, senza richiamare specifici articoli violati ”.
Da qui il lamentato vizio motivazionale e la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990.
3. In resistenza all’impugnativa si è costituito in giudizio il Comune di Isernia, che, con atto di mera forma, ha eccepito l’inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza nel merito del ricorso.
4. In data 20.9.2024 i ricorrenti hanno poi depositato un atto di motivi aggiunti, con il quale l’impugnativa è stata estesa: a) al “verbale di accertamento tecnico in loc. Breccelle, Ditta proprietaria LE Nicola, nota prot. 15800/2019, del Servizio Edilizia Privata, Settore Terzo, Città di Isernia ; b) alla “ relazione istruttoria nota prot. 24329 del 22 giugno/16 luglio 2021, del Servizio Edilizia Privata, Settore Terzo, Città di Isernia ”.
I ricorrenti, al riguardo, in premessa ai loro motivi aggiunti hanno rappresentato di aver avuto contezza dei suddetti atti in data 27 giugno 2024, in seguito ad istanza di accesso presentata al Comune di Isernia (cfr. motivi aggiunti, pag. 4).
L’atto di motivi aggiunti ha veicolato i seguenti motivi di gravame:
VIOLAZIONE DELLE PREVISIONI DEL P.R.G. IN PARTICOLARE DELLE N.T.A. CHE DISCIPLINANO LA ZONA C/4 E ZONA APP-24.
VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990.
VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 241/1990.
VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.
VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE, CORRETTEZZA E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE.
I ricorrenti qui hanno dedotto, in sintesi, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con particolare riguardo ai contenuti della relazione istruttoria del 16.7.2021 a base del diniego di sanatoria, “ laddove parla della violazione delle norme sulle distanze legali e sulle superfici, sia per quanto attiene all’assenza della prodromica pianificazione urbanistica, sia per la tipologia di struttura che, essendo aperta su tutti i lati, non rileva ai fini del calcolo delle distanze ” (cfr. motivi aggiunti, pag. 10).
5. In vista dell’udienza pubblica del 19.3.2025, fissata per la trattazione di merito della controversia, parte ricorrente ha depositato una memoria, insistendo sulle proprie tesi; anche l’Amministrazione ha depositato delle “ note di udienza ”, insistendo per il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
6. All’esito dell’udienza pubblica, una volta sentiti i difensori come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso introduttivo è infondato, mentre i motivi aggiunti sono irricevibili in quanto tardivi.
8. Con l’unico motivo del ricorso introduttivo i ricorrenti deducono il difetto motivazionale del provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria. Ad avviso degli interessati il provvedimento si limiterebbe “ ad affermare, in maniera generica, che l’intervento non è conforme al vigente PRG e RE in ordine ad alcuni aspetti approssimativamente indicati, senza richiamare specifici articoli violati ”: al riguardo i ricorrenti aggiungono che “ il diniego necessita di una circostanziata motivazione, esplicativa del contrasto con specifiche norme urbanistiche, esplicitamente indicate ”, e che, nel caso di specie, “ appare insufficiente l’allegazione di una generica contrarietà allo strumento urbanistico, in quanto il Comune è tenuto ad indicare le norme specifiche in contrasto con il progetto presentato dai richiedenti ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 4).
Da qui anche la lamentata violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.
9. La censura è priva di fondamento.
10. Il Collegio deve, in primis , rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, il provvedimento gravato non si limita ad affermare “ in maniera generica ” la difformità dell’intervento dal vigente PRG e RE, ma precisa che la detta difformità investe molteplici “ aspetti ”, che sono poi puntualmente indicati nell’ultimo capoverso della pag. 1 del provvedimento, alle sue lettere a), b), c) e d).
10.1. L’onere motivazionale deve inoltre ritenersi legittimamente assolto, per quanto ove mai ulteriormente occorrente, “ per relationem ”, mediante il richiamo dello stesso provvedimento alla “ relazione istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 24329/2021 dell’ 16-07-2021 con proposta di diniego del permesso di costruire in sanatoria ”.
Sul punto, il Collegio ricorda che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, “ non sussiste un obbligo di motivazione contestuale del provvedimento amministrativo, essendo sufficiente ad assolvere l'obbligo di una motivazione adeguata anche il richiamo per relationem alle ragioni espresse in un precedente atto; peraltro, se è vero che l'art. 3, l. n. 241 del 1990 stabilisce che la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, tale previsione va intesa semplicemente nel senso che all'interessato deve essere possibile di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione sui richiesta dell'interessato ” (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 9492/2024).
10.2. E alcun dubbio sussiste sul fatto che, nella presente vicenda, la relazione istruttoria del 16.7.2021 (poi impugnata con l’atto di motivi aggiunti), pur non essendo stata allegata ab origine al provvedimento di diniego, sia stata comunque sollecitamente posta nella disponibilità dei ricorrenti, tant’è che tale relazione, come si vedrà anche in occasione della disamina dei motivi aggiunti, figurava già tra gli allegati del ricorso introduttivo (allegato 3).
Il motivo di ricorso in disamina non ha pertanto pregio, dovendosi ritenere del tutto legittimo, anche alla luce dei principi sopra richiamati in punto di motivazione per relationem , l’apparato motivazionale posto a fondamento del provvedimento di diniego del permesso di costruire impugnato con il ricorso introduttivo.
Quest’ultimo va pertanto respinto.
11. Passando all’esame dei motivi aggiunti, il Collegio ritiene invece che i medesimi siano manifestamente tardivi.
12. Con l’atto di motivi aggiunti, notificato in data 13/16.9.2024 e depositato il 20.9.2024 (quasi tre anni dopo il ricorso originario), l’impugnativa è stata formalmente estesa, come detto, al verbale di accertamento tecnico n. 15800/2019 del Servizio Edilizia Privata del Comune e, soprattutto, alla già citata relazione istruttoria del 16.7.2024 a base del provvedimento.
Le censure articolate con l’atto di motivi aggiunti sono però, in concreto, esclusivamente volte a evidenziare profili di illegittimità appuntati sulla predetta relazione istruttoria, della quale i ricorrenti riferiscono di aver avuto contezza solo in data 27 giugno 2024, in seguito ad un’istanza di accesso agli atti recentemente avanzata al Comune.
12.1. Tanto premesso, e come già anticipatosi in occasione della disamina del ricorso introduttivo, deve tuttavia rimarcarsi che la relazione istruttoria del 16.7.2021 era nella disponibilità della parte ricorrente già in epoca ben anteriore al 27 giugno 2024, tant’è che essa figurava tra gli allegati al ricorso introduttivo.
Ne consegue la tardività dell’atto di motivi aggiunti, con il quale l’impugnativa giurisdizionale è stata estesa ad un atto (la relazione istruttoria del 16.7.2021) che era già nella disponibilità della parte ricorrente allorquando è stato proposto il ricorso che ha dato origine al presente giudizio.
Sicché tutte le censure veicolate con i motivi aggiunti del 2024 si sarebbero dovute proporre all’epoca del ricorso originario (al limite, mediante motivi aggiunti notificati entro i sessanta giorni dalla data del suo deposito).
13. In conclusione, dunque, mentre il ricorso introduttivo deve essere respinto in quanto infondato, l’atto di motivi aggiunti deve essere dichiarato irricevibile siccome tardivo.
13. La natura della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe, respinge il ricorso introduttivo e dichiara irricevibile l’atto di motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO