Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 12/06/2025, n. 11548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11548 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11548/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13604/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13604 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio Distretto 1 U.O.C. Analisi dei Bisogni Programmazione e Committenza persona del Direttore pro tempore, non costituito in giudizio;
Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento dell'Asl Roma 1 della Regione Lazio Distretto 1 U.O.C. Analisi dei bisogni, programmazione e committenza prot. N. -OMISSIS-del 09/10/2024 avente ad oggetto trasferimento per cure all'estero centri di altissima specializzazione DD.MM. 03/11/1989 e 24/01/1990, nonchè la Circolare Ministeriale n. 33 del 12/12/1989.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente, esponendo di essere affetta da una malattia rara per la quale è in cura in Francia sin dal 1996, chiede annullamento del provvedimento dell’ASL Roma 1 del 9 ottobre 2024, avente ad oggetto “ Trasferimento per cure all’estero centri di altissima specializzazione DD.MM. 03/11/1989 e 24/011990, nonché la Circolare Ministeriale n. 33 del 12/12/1989 ”, con il quale è stata negata l’autorizzazione per cure all’estero con la seguente motivazione: “ gli esami da effettuare in regime di ricovero all’Estero possono essere erogati nelle strutture del SSN ”.
Adduce i seguenti motivi di ricorso:
I .“V iolazione di legge per mancata applicazione del d.m. 3.11.1989 –eccesso di potere.”
II. “ Mancaza e/o difetto di motivazione”.
2. Si è costituita la ASL Roma 1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. In prossimità dell’udienza di merito parte ricorrente ha depositato documentazione anche relativa agli accertamenti nelle more eseguiti presso il centro CE e insistito con memoria per l’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 18 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
6. Queste le principali norme di specifico interesse in relazione al caso di specie:
- legge 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3 comma 5, rubricato “ Prestazioni erogabili in forma indiretta e prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria ”: “ Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico ”.
- D.M. 3 novembre 1989 art. 2 rubricato “ Prestazioni erogabili ”: (comma 1) “ Possono essere erogate le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, che richiedono specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia e che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi di alta specialità italiani di cui all'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi di alta specialità, presso gli altri presidi e servizi pubblici o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ”; (comma 3) “ Ai fini del presente decreto è considerata “prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia” la prestazione per la cui erogazione le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell'assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell'intervento o delle cure ”; (comma 4) “ È considerata «prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico» la prestazione garantita ai propri assistiti dall’autorità sanitaria nazionale del Paese nel quale è effettuata che richiede specifiche professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate, ma ritenute, in base alla letteratura scientifica internazionale, di efficacia superiore alle procedure tecniche o curative praticate in Italia ovvero realizzate mediante attrezzature più idonee di quelle presenti nelle strutture italiane pubbliche o accreditate dal servizio sanitario nazionale ”;
- D.M. 3 novembre 1989 art. 4 rubricato “ Autorizzazione ”: (comma 2) “ A tali fini l'assistito deve presentare domanda alla unità sanitaria locale di appartenenza corredata dalla proposta motivata di un medico specialista nonché dall'ulteriore documentazione prescritta dalle disposizioni regionali ”; (comma 5) “ Il centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente ovvero in forma adeguata alla particolarità del caso clinico), autorizza o meno le prestazioni presso il centro estero di altissima specializzazione prescelto, dandone comunicazione all'unità sanitaria locale competente ”;
- D.M. 3 novembre 1989 art. 5 rubricato “ Centri di altissima specializzazione all'estero ”: (comma 1) “ ai fini del presente decreto, è da considerarsi centro di altissima specializzazione, la struttura estera, nota in Italia, e riconosciuta nell'ambito del sistema sanitario del Paese in cui opera come idonea ad erogare prestazioni agli assistiti con oneri a carico del sistema sanitario nazionale, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che possegga caratteristiche superiori agli standards, criteri e definizioni propri dell'ordinamento italiano ”.
7. Nel caso di specie, la ricorrente affetta da una malattia rara e già seguita presso l’Ospedale Raymond Poincarè di Garches in Francia, dopo aver ricevuto una nota di convocazione per una ospedalizzazione di due settimane, dal 28.10.2024 all’8.11.2024, presso tale centro per eseguire “cure neuro-riabilitative”, ha presentato, in data 12 agosto 2024, all’Asl Roma I richiesta per essere autorizzata a recarsi presso tale centro all’estero per eseguire le cure di alta specializzazione.
Ha allegato all’istanza la relazione neurologica del Prof. Marco IO, specialista presso il Policlinico BE I, nella quale si legge “ La paziente -OMISSIS-, 31 enne, è affetta da tetraplegia sensitivomotoria inveterata, secondaria ad una sindrome di Arnold-CHIARI complicata da Siringomielia. Dopo un trattamento palliativo chirurgico cranio-spinale eseguito all’Ospedale Pediatrico Necker di Parigi, la ragazza è stata sottoposta negli anni a cicli di terapia neuroriabilitativa in regime residenziale presso l’Ospedale Raymond Poincarè di Garches (Francia). Questi trattamenti hanno consentito a -OMISSIS-di guadagnare una sufficiente autonomia personale nonostante il grave deficit cronico di base. Negli ultimi mesi le condizioni motorie della ragazza sono progressivamente peggiorate, provocando una regressione delle capacità funzionali e la comparsa di nuove ulteriori difficoltà negli atti della vita quotidiana. Questa involuzione sta avendo un impatto marcatamente negativo sulla vita personale e relazionale.
Per i motivi suddetti, ai fini della continuità con l’efficace presa in carico che ha finora consentito a -OMISSIS-di fare fronte alla sua grave disabilità, si richiede l’autorizzazione ad un nuovo ricovero neeuroriabilitativo presso il suddetto Ospedale di Garches per una durata di 15 giorni ”.
Come chiarito dalla difesa dell’Asl, quest’ultima non è rimasta inerte, ma nel corso del procedimento è emerso dal confronto con la stessa interessata che l’istanza presentata era in realtà finalizzata ad ottenere l’autorizzazione per effettuare all’estero un ricovero neurochirurgico e non uno specifico trattamento riabilitativo, per cui la ricorrente ha presentato una nuova istanza in data 19 settembre 2024, ove ha specificato che le cure da effettuare erano le seguenti: “ bilancio complessivo neurochirurgico ortopedico, urodinamico, endocrinologico, per aggravamento delle condizioni di salute ”.
La nuova domanda, unitamente alla documentazione a supporto, è stata così inviata dalla ASL al Centro Neurochirurgia AO Policlinico BE I per acquisire il relativo parere.
In data 3 ottobre 2024 il Direttore (dott. Santoro) dell’UOC Neurochirurgia presso il Policlinico BE I di Roma ha espresso parere negativo, rilevando che gli esami da effettuare potevano essere erogati nelle strutture del sistema sanitario ed indicando i centri di cura disponibili in Italia.
E’ stato così adottato dalla ASL il provvedimento di diniego dell’autorizzazione recante la data del 9 ottobre 2024, ove si legge:“ Le comunichiamo che la richiesta di trasferimento all’estero non è stata autorizzata per il seguente motivo : gli esami da effettuare in regime di ricovero all’Estero possono essere erogati nelle strutture del SSN. Le comunichiamo i centri disponibili nella Regione Lazio per le cure richieste: 1) Az. Osp. Universitaria Policlinico BE I Reparto di Neuroradiologia Viale del Policlinico 155…; 2) Az. Osp. Universitaria Policlinico BE I Reparto di Neurologia, Viale del Policlinico 155…. ”.
Tale provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente.
7.1 Evidenzia il Collegio che così ricostruita la vicenda, anche sulla base dei depositi documentali delle parti, le anomalie sulle date degli atti richiamati nel provvedimento impugnato (istanza del 19 settembre 2024 e non del 12 agosto 2024 e parere del dott. Santoro recante la data del 3 ottobre 2024) segnalate dalla difesa della ricorrente, non appaiono sussistere.
8. Parte ricorrente sostiene con un primo motivo di ricorso l’illegittimità del diniego per mancata applicazione del D.M. 3 novembre 1989 ed eccesso di potere, fonda la propria tesi sulla relazione allegata all’istanza di autorizzazione, a firma del Prof. Marco IO, primario del medesimo reparto di neurologia presso l’Ospedale BE I di Roma (che ha poi invece rilasciato parere negativo all’autorizzazione a firma del direttore dell’UOC) e che avrebbe attestato la necessità per -OMISSIS-del ricovero presso l’Ospedale di Garches per una durata di 15 giorni.
Inoltre parte ricorrente si duole del mancato rispetto dei tempi procedimentali, essendo intervenuto il diniego solo in data 6 novembre 2024 a fronte di una istanza presentata il 12 agosto 2024 e ben oltre il termine per effettuare il ricovero presso il Centro CE (programmato dal 28 ottobre 2024 all’8 novembre 2024).
8.1 Il motivo è palesemente infondato.
Come sopra rilevato, perché possa essere rilasciata l’autorizzazione in questione le prestazioni da erogarsi all’estero devono presentare determinate caratteristiche: deve trattarsi di “ prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, che richiedono specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia e che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi di alta specialità italiani di cui all'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 ” (art. 2 del D.M. 3 novembre 1989).
Nel caso di specie risulta indimostrato che le prestazioni presentassero tali caratteristiche. La stessa relazione del Prof. IO, invocata da parte ricorrente, si limita ad attestare un’esigenza di continuità sulla base del buon esito delle cure sortito in passato presso il centro CE (“ ai fini della continuità con l’efficace presa in carico che ha consentito a -OMISSIS-di fare fronte alla sua grave disabilità ”), ma non si sofferma né sulla tempestività delle prestazioni, né sulle loro peculiarità.
Quanto poi all’asserito ritardo con cui l’Amministrazione avrebbe adottato l’atto di diniego, rileva il Collegio che ad ogni modo non si tratterebbe di vizio determinante l’illegittimità del provvedimento tardivo, continuando a permanere il potere decisionale dell’Amministrazione, ma al più, laddove davvero configurabile, potrebbe integrare un elemento della responsabilità dell’Amministrazione ai fini del risarcimento del danno subito dall’istante.
Nel caso di specie, tuttavia, a fronte dell’istanza correttamente presentata dalla ricorrente solo in data 19 settembre 2024 e del provvedimento di diniego recante la data del 9 ottobre 2024 e che risulta inviato tramite pec in pari data all’indirizzo della ricorrente (doc. 14 depositato dalla ASL), la tesi di parte ricorrente secondo cui la risposta della Asl sarebbe intervenuta tardivamente, solo in data 9 novembre 2024 (allorchè l’interessata ha ritirato la raccomandata recante il provvedimento di diniego) a fronte di una istanza presentata il 12 agosto 2024, è nei fatti smentita.
Pertanto il motivo non può trovare accoglimento.
9. Con un secondo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che la motivazione del diniego sia generica e superficiale, in quanto non conterrebbe alcun riferimento concreto alla patologia della ricorrente, né alcun concreto apprezzamento del trattamento riabilitativo richiesto e della sua effettiva erogabilità, in termini equivalenti a quelli prospettati, presso un centro nazionale.
Afferma che in Italia non vi sarebbero strutture in grado di eseguire in tempi ristretti tutti i trattamenti di cui necessita la ricorrente e che pertanto la motivazione sarebbe in sostanza priva di un supporto concreto.
Anche tale motivo è infondato.
9.1 Nel provvedimento gravato il diniego è motivato in ragione della possibilità di effettuare gli esami richiesti presso strutture del S.S.N., tale possibilità è contestata da parte ricorrente sul piano della tempestività nell’erogazione.
Tuttavia a fronte dell’indicazione nel provvedimento gravato dei centri ove poter effettuare gli esami in Italia (Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico BE I Reparto di Neuroradiologia e Reparto di Neurologia), l’indisponibilità dell’effettiva erogazione in tempi celeri compatibili con la malattia della ricorrente è solo asserita dalla difesa di quest’ultima. Non risulta difatti che la stessa sia stata inserita in liste d’attesa o che in Italia non avrebbe potuto effettuare tempestivamente gli esami cui è stata sottoposta in Francia nel periodo di riferimento (“ risonanza magnetica completa di cranio e colonna, radiografie del rachide completo e del bacino, esame urodinamico, esami approfonditi ematologici ”, consulenza riabilitativa e consulenza chirurgica).
Tanto considerato il motivo di doglianza si configura generico e privo di un minimo supporto probatorio e pertanto non può trovare accoglimento.
10. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
11. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.