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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 524/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 524/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/04/1969, con il patrocinio dell'avv. SCIOSCIA FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E (C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell' avv. GARITO MARIA NUNZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 04.10.1997 in Monza (MB) e trascritto nei registri del predetto Comune al n. 354, Parte
2 Serie A. Anno 1997 ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Monza di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza sull'atto di matrimonio con l'assunzione di ogni consequenziale e necessario ulteriore provvedimento;
2. Confermare che la casa coniugale, compresa di tutti gli arredi, sita in Muggiò (MB) Via Tiziano n. 17, e di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla Signora la quale vi abiterà CP_1 con i figli fino a quando gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti;
3. Dare atto che quando i figli saranno divenuti economicamente autosufficienti e si trasferiranno definitivamente altrove, la Signora avrà diritto di acquistare dal Signor CP_1
a semplice formale richiesta inviata tramite raccomandata A.R., la quota di comproprietà Pt_1 dell'ex casa coniugale, corrispondendogli il prezzo sin da ora determinato nel 50% (cinquanta per cento) del valore di mercato del bene al momento del ricevimento della richiesta stessa. La stipula dell'atto di rogito dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dal ricevimento da parte del Signor della comunicazione della volontà di procedere con l'acquisto manifestata dalla Pt_1
Signora Laddove la Signora non intendesse acquistare la piena proprietà CP_1 CP_1 dell'immobile, i ricorrenti metteranno in vendita, al valore di mercato vigente, l'ex casa coniugale e divideranno nella misura del 50% (cinquanta per cento) il prezzo ricavato dalla vendita dello stesso immobile. In tale ipotesi i ricorrenti divideranno al 50% (cinquanta per cento) anche gli eventuali costi e gli eventuali oneri dell'eventuale mediazione immobiliare e gli eventuali costi e gli eventuali oneri relativi alla vendita del bene.
4. In ogni caso, sia nell'ipotesi di acquisto dell'immobile da parte della signora , sia nel CP_1 caso di cessione dello stesso immobile a terzi, gli odierni ricorrenti concordano sin d'ora che tutte le spese che dovessero rendersi necessarie per sanare eventuali abusi e/o irregolarità edilizie, saranno sostenute al 50% da entrambe le parti. In caso di abusi e/o irregolarità edilizie derivate da opere realizzate nell'immobile dalla Signora dopo l'uscita dall'ex casa CP_1 coniugale da parte del Signor i costi per sanare i predetti abusi e/o irregolarità saranno ad Pt_1 esclusivo carico della Signora CP_1
Sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti, la Signora vivrà CP_1 anch'essa nella ex casa coniugale e ne sosterrà in via esclusiva le relative spese ordinarie di manutenzione e/o di conservazione. Le spese straordinarie, invece, saranno per legge corrisposte dalle parti nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno in qualità di comproprietari in pari quota;
5. Dare atto che i ricorrenti sosterranno, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, le rate relative al mutuo contratto con UT AN per l'acquisto dell'immobile di proprietà di entrambi i ricorrenti sito in Monza, Via Niccodemi n. 12 e ciò sino alla totale estinzione dello stesso mutuo con ripartizione fra le parti, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuna, anche di tutte le spese ed oneri relativi allo stesso contratto di mutuo ed all'estinzione dello stesso;
6. Dare atto che il predetto immobile sito in Monza, Via Niccodemi n. 12, è attualmente concesso in locazione, e così rimarrà sino a quando i ricorrenti, congiuntamente, non decideranno -sempre nel rispetto degli obblighi assunti con il contratto di locazione in essere- di mettere in vendita lo stesso, dividendone, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, il prezzo ricavato dalla vendita.
Sino a quando non sarà alienato l'immobile, i ricorrenti sosterranno, nella misura del 50%
(cinquanta per cento) ciascuno, tutte le spese, le tasse, i tributi e gli oneri fiscali relativi all'immobile, compresi quelli inerenti gli eventuali contratti aventi ad oggetto la concessione in godimento dello stesso. Le parti, parimenti, incasseranno, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, i canoni relativi alla locazione dell'immobile in questione;
7. Dare atto che il conto corrente cointestato ad entrambi i ricorrenti n. 00- 00955-820722 ed acceso presso la ST AN, Agenzia di Brugherio, rimarrà aperto esclusivamente per la corresponsione, ai sensi di quanto statuito al punto 5 del presente atto, delle rate del mutuo stipulato nel 2015 fra ST AN ed i Signori e per l'acquisto dell'immobile Pt_1 CP_1 sito in Monza, Via Niccodemi n. 12, e per l'accredito del canone di affitto corrisposto da parte conduttrice dell'immobile di Monza, Via Niccodemi n. 12 e per il pagamento degli oneri fiscali dei tributi e delle tasse relativi a tale immobile. In caso di estinzione del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di Via Niccodemi n. 12 e nel caso in cui lo stesso immobile non verrà più posto in locazione, lo stesso conto verrà chiuso e l'eventuale giacenza divisa al 50%
(cinquanta per cento) fra le parti. Anche i costi di chiusura del predetto conto verranno posti a carico delle parti nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno;
8. Dare atto che, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il Signor verserà per Pt_1 ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 450,00
(quattrocentocinquanta/00), per un totale di euro 900,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT. L'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie, come previste al successivo punto, per ciascun figlio cesserà col raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultimo;
9. Dare atto che, oltre al predetto mantenimento di cui al punto 7, il Signor entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, provvederà anche al pagamento in favore dei figli del 50% (cinquanta per cento) delle spese mediche e di cura, visite specialistiche e spese dentistiche, non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale ed altri Enti previdenziali e dalla Polizza Sanitaria Aziendale di entrambi i genitori maturate nel mese precedente;
provvederà, altresì, alla corresponsione del 50%
(cinquanta per cento) delle spese scolastiche ossia dei costi per libri scolastici, iscrizioni, retta annuale, gite, attività sportive e ricreative connesse, delle spese sportive. Tali spese dovranno essere previamente concordate dai Signori e Per quanto non previsto nel presente Pt_1 CP_1 accordo, per l'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie si rinvia al contenuto integrale delle Linee Guida disposte dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli
Avvocati di Monza, che si producono in questa sede sub doc. 5; 10. Dare atto che l'obbligo di corresponsione delle spese straordinarie e del mantenimento, come previsti ai precedenti punti 8 e 7, per ciascun figlio cesserà col raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultimo;
11. Dare atto che la Signora si ritiene soddisfatta per quanto sino ad ora percepito a CP_1 titolo di mantenimento e rimborso spese straordinarie per i figli stessa rinuncia alla corresponsione degli arretrati ISTAT maturati per il mantenimento dei figli dalla data del
Decreto di LO (di cui al doc. 2) ad oggi. Il Signor accetta tale rinuncia;
Pt_1
12. Dare atto che i ricorrenti concordano che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla
Signora 13. Dare atto che i ricorrenti sono economicamente indipendenti e rinunciano CP_1 reciprocamente ad ogni domanda di mantenimento accettando altresì reciprocamente tale rinuncia;
14. Dare atto che i Signori e non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro Pt_1 CP_1 per qualsiasi titolo e/o ragione, fatto salvo quanto previsto ai punti 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) del presente ricorso;
15. Dare atto che le spese legali rimangono parzialmente compensate tra le parti. Il Signor Pt_1 corrisponderà al legale della Signora l'Avv. Maria Nunzia Garito, la somma lorda di € CP_1
1.500,00 per compensi compresi di oneri di Legge alla sottoscrizione del ricorso. La Signora rinuncia ad ogni ulteriore richiesta, nei confronti del Signor relativa alle spese CP_1 Pt_1 legali. Il Signor accetta tale rinuncia. Pt_1
16. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51, II comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 23.05.2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (21.03.2001) e (26.07.2004) Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 27/01/2025, così provvede:
[...] CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in MONZA in data 04/10/1997 (atto n. 354, Parte II, Serie A,
[...] CP_1 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 524/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/04/1969, con il patrocinio dell'avv. SCIOSCIA FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E (C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell' avv. GARITO MARIA NUNZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 04.10.1997 in Monza (MB) e trascritto nei registri del predetto Comune al n. 354, Parte
2 Serie A. Anno 1997 ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Monza di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza sull'atto di matrimonio con l'assunzione di ogni consequenziale e necessario ulteriore provvedimento;
2. Confermare che la casa coniugale, compresa di tutti gli arredi, sita in Muggiò (MB) Via Tiziano n. 17, e di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla Signora la quale vi abiterà CP_1 con i figli fino a quando gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti;
3. Dare atto che quando i figli saranno divenuti economicamente autosufficienti e si trasferiranno definitivamente altrove, la Signora avrà diritto di acquistare dal Signor CP_1
a semplice formale richiesta inviata tramite raccomandata A.R., la quota di comproprietà Pt_1 dell'ex casa coniugale, corrispondendogli il prezzo sin da ora determinato nel 50% (cinquanta per cento) del valore di mercato del bene al momento del ricevimento della richiesta stessa. La stipula dell'atto di rogito dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dal ricevimento da parte del Signor della comunicazione della volontà di procedere con l'acquisto manifestata dalla Pt_1
Signora Laddove la Signora non intendesse acquistare la piena proprietà CP_1 CP_1 dell'immobile, i ricorrenti metteranno in vendita, al valore di mercato vigente, l'ex casa coniugale e divideranno nella misura del 50% (cinquanta per cento) il prezzo ricavato dalla vendita dello stesso immobile. In tale ipotesi i ricorrenti divideranno al 50% (cinquanta per cento) anche gli eventuali costi e gli eventuali oneri dell'eventuale mediazione immobiliare e gli eventuali costi e gli eventuali oneri relativi alla vendita del bene.
4. In ogni caso, sia nell'ipotesi di acquisto dell'immobile da parte della signora , sia nel CP_1 caso di cessione dello stesso immobile a terzi, gli odierni ricorrenti concordano sin d'ora che tutte le spese che dovessero rendersi necessarie per sanare eventuali abusi e/o irregolarità edilizie, saranno sostenute al 50% da entrambe le parti. In caso di abusi e/o irregolarità edilizie derivate da opere realizzate nell'immobile dalla Signora dopo l'uscita dall'ex casa CP_1 coniugale da parte del Signor i costi per sanare i predetti abusi e/o irregolarità saranno ad Pt_1 esclusivo carico della Signora CP_1
Sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti, la Signora vivrà CP_1 anch'essa nella ex casa coniugale e ne sosterrà in via esclusiva le relative spese ordinarie di manutenzione e/o di conservazione. Le spese straordinarie, invece, saranno per legge corrisposte dalle parti nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno in qualità di comproprietari in pari quota;
5. Dare atto che i ricorrenti sosterranno, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, le rate relative al mutuo contratto con UT AN per l'acquisto dell'immobile di proprietà di entrambi i ricorrenti sito in Monza, Via Niccodemi n. 12 e ciò sino alla totale estinzione dello stesso mutuo con ripartizione fra le parti, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuna, anche di tutte le spese ed oneri relativi allo stesso contratto di mutuo ed all'estinzione dello stesso;
6. Dare atto che il predetto immobile sito in Monza, Via Niccodemi n. 12, è attualmente concesso in locazione, e così rimarrà sino a quando i ricorrenti, congiuntamente, non decideranno -sempre nel rispetto degli obblighi assunti con il contratto di locazione in essere- di mettere in vendita lo stesso, dividendone, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, il prezzo ricavato dalla vendita.
Sino a quando non sarà alienato l'immobile, i ricorrenti sosterranno, nella misura del 50%
(cinquanta per cento) ciascuno, tutte le spese, le tasse, i tributi e gli oneri fiscali relativi all'immobile, compresi quelli inerenti gli eventuali contratti aventi ad oggetto la concessione in godimento dello stesso. Le parti, parimenti, incasseranno, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, i canoni relativi alla locazione dell'immobile in questione;
7. Dare atto che il conto corrente cointestato ad entrambi i ricorrenti n. 00- 00955-820722 ed acceso presso la ST AN, Agenzia di Brugherio, rimarrà aperto esclusivamente per la corresponsione, ai sensi di quanto statuito al punto 5 del presente atto, delle rate del mutuo stipulato nel 2015 fra ST AN ed i Signori e per l'acquisto dell'immobile Pt_1 CP_1 sito in Monza, Via Niccodemi n. 12, e per l'accredito del canone di affitto corrisposto da parte conduttrice dell'immobile di Monza, Via Niccodemi n. 12 e per il pagamento degli oneri fiscali dei tributi e delle tasse relativi a tale immobile. In caso di estinzione del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di Via Niccodemi n. 12 e nel caso in cui lo stesso immobile non verrà più posto in locazione, lo stesso conto verrà chiuso e l'eventuale giacenza divisa al 50%
(cinquanta per cento) fra le parti. Anche i costi di chiusura del predetto conto verranno posti a carico delle parti nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno;
8. Dare atto che, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il Signor verserà per Pt_1 ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 450,00
(quattrocentocinquanta/00), per un totale di euro 900,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT. L'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie, come previste al successivo punto, per ciascun figlio cesserà col raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultimo;
9. Dare atto che, oltre al predetto mantenimento di cui al punto 7, il Signor entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, provvederà anche al pagamento in favore dei figli del 50% (cinquanta per cento) delle spese mediche e di cura, visite specialistiche e spese dentistiche, non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale ed altri Enti previdenziali e dalla Polizza Sanitaria Aziendale di entrambi i genitori maturate nel mese precedente;
provvederà, altresì, alla corresponsione del 50%
(cinquanta per cento) delle spese scolastiche ossia dei costi per libri scolastici, iscrizioni, retta annuale, gite, attività sportive e ricreative connesse, delle spese sportive. Tali spese dovranno essere previamente concordate dai Signori e Per quanto non previsto nel presente Pt_1 CP_1 accordo, per l'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie si rinvia al contenuto integrale delle Linee Guida disposte dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli
Avvocati di Monza, che si producono in questa sede sub doc. 5; 10. Dare atto che l'obbligo di corresponsione delle spese straordinarie e del mantenimento, come previsti ai precedenti punti 8 e 7, per ciascun figlio cesserà col raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultimo;
11. Dare atto che la Signora si ritiene soddisfatta per quanto sino ad ora percepito a CP_1 titolo di mantenimento e rimborso spese straordinarie per i figli stessa rinuncia alla corresponsione degli arretrati ISTAT maturati per il mantenimento dei figli dalla data del
Decreto di LO (di cui al doc. 2) ad oggi. Il Signor accetta tale rinuncia;
Pt_1
12. Dare atto che i ricorrenti concordano che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla
Signora 13. Dare atto che i ricorrenti sono economicamente indipendenti e rinunciano CP_1 reciprocamente ad ogni domanda di mantenimento accettando altresì reciprocamente tale rinuncia;
14. Dare atto che i Signori e non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro Pt_1 CP_1 per qualsiasi titolo e/o ragione, fatto salvo quanto previsto ai punti 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) del presente ricorso;
15. Dare atto che le spese legali rimangono parzialmente compensate tra le parti. Il Signor Pt_1 corrisponderà al legale della Signora l'Avv. Maria Nunzia Garito, la somma lorda di € CP_1
1.500,00 per compensi compresi di oneri di Legge alla sottoscrizione del ricorso. La Signora rinuncia ad ogni ulteriore richiesta, nei confronti del Signor relativa alle spese CP_1 Pt_1 legali. Il Signor accetta tale rinuncia. Pt_1
16. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51, II comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 23.05.2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (21.03.2001) e (26.07.2004) Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 27/01/2025, così provvede:
[...] CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in MONZA in data 04/10/1997 (atto n. 354, Parte II, Serie A,
[...] CP_1 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona