TAR Milano, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 20
TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale rileva che l'azione avverso il silenzio della P.A. presuppone la giurisdizione del giudice adito. Nel caso di specie, la controversia riguarda un'istanza di congedo straordinario presentata da un pubblico dipendente al proprio datore di lavoro, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato. Tale fattispecie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi degli artt. 5 comma 2 e 63 del D.lgs. n. 165/2001, in quanto non attiene a procedure concorsuali o atti di macro-organizzazione, ma ad atti di micro-organizzazione che incidono sul singolo rapporto di lavoro.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale rileva che l'azione avverso il silenzio della P.A. presuppone la giurisdizione del giudice adito. Nel caso di specie, la controversia riguarda un'istanza di congedo straordinario presentata da un pubblico dipendente al proprio datore di lavoro, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato. Tale fattispecie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi degli artt. 5 comma 2 e 63 del D.lgs. n. 165/2001, in quanto non attiene a procedure concorsuali o atti di macro-organizzazione, ma ad atti di micro-organizzazione che incidono sul singolo rapporto di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 20
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 20
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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