Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00020/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03651/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3651 del 2025, proposto da
LL LU, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Borrello, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Direzione Provinciale di Bergamo in relazione alla richiesta di collocamento in congedo straordinario, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984 n. 476, conseguente all’ammissione al Dottorato di Ricerca senza borsa di studio in Diritto Tributario Internazionale presso l'Universidad De Castilla La Mancha (Spagna);
e per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso, anche tramite nomina di un commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Bergamo;
Visto l’art. 117 c.p.a.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa TI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, dipendente dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bergamo, con istanza del 26 novembre 2024 ha chiesto di poter usufruire di un periodo di tre anni di congedo straordinario per motivi di studio, ai sensi dell’art. 2, L. n. 476/1984, avendo ottenuto un dottorato di ricerca presso l’Universidad de Castilla – La Mancha (Spagna). In data 30 dicembre 2024 l’Agenzia ha richiesto un’integrazione documentale relativa alla valutazione di equipollenza del titolo. L’odierna ricorrente ha trasmesso una dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d’Italia di Madrid, attestando la sua ammissione della medesima al “Doctorado en Derecho”.
In assenza di ulteriore riscontro, il successivo 26 marzo 2025 la ricorrente ha diffidato l’Amministrazione ad emettere una decisione in merito alla richiesta di congedo, sollecitata in data 5 giugno 2025.
In data 18 giugno 2025 l’Agenzia ha comunicato di aver inviato al competente Ministero la richiesta di valutazione preventiva di equipollenza ai fini della concessione del congedo, producendo la documentazione trasmessa dall’odierna ricorrente.
Stante il silenzio dell’Amministrazione, con ricorso notificato in data 16 settembre 2025, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bergamo, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2025.
In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente.
L’eccezione è fondata.
Va innanzi tutto rilevato che l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione non costituisce un rimedio di carattere generale indipendente dalla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, bensì presuppone, e non fonda, la giurisdizione amministrativa.
Pertanto, la possibilità di contestare davanti al giudice amministrativo il silenzio serbato dall'Amministrazione costituisce uno strumento processuale che non determina un'ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dovendosi avere riguardo invece, in ordine al riparto, alla pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia.
In via generale, invero, il ricorso avverso il c.d. silenzio della P.A. ex art. 117 c.p.a. è volto ad accertare la violazione dell’obbligo della stessa P.A. di provvedere su un’istanza dell’interessato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere a fronte di posizioni di interesse legittimo. Di contro l’azione avverso il silenzio non può essere proposta davanti al giudice amministrativo quando vengano in rilievo posizioni di diritto soggettivo, che radicano la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2023, n. 9074).
Nel caso di specie la vicenda giuridica sostanziale attiene all’istanza presentata dall’odierna ricorrente, dipendente dell’Agenzia delle Entrate, per la concessione del congedo straordinario previsto dall’art. 2 della L. 13 agosto 1984 n. 476, a seguito della sua ammissione a frequentare un periodo triennale di dottorato di ricerca presso una istituzione universitaria straniera.
Si tratta, pertanto, della domanda presentata da un pubblico dipendente al proprio datore di lavoro nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego c.d. contrattualizzato o privatizzato, all’interno del quale l’Amministrazione non esercita poteri autoritativi.
Ciò rilevato, va ancora osservato che in base ai principi generali sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 5 comma 2 e 63 del D.lgs. n. 165/2001, la giurisdizione su " tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro " del personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni è riservata al giudice ordinario, " ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti " (art. 63, comma 1); quest'ultimo può adottare, nei confronti delle pubbliche amministrazioni " tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati " (art. 63, comma 2); al giudice amministrativo sono invece riservate, in via residuale, ai sensi del comma 4 del citato art. 63, esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., ovvero quelle aventi ad oggetto comunque l'esercizio di poteri autoritativi pubblicistici preordinati all'adozione dei c.d. atti di macro-organizzazione; questi ultimi sono quegli atti che: definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. un., 8 luglio 2024, n.18653; Consiglio di Stato sez. VI, 11 luglio 2017, n.3418).
La controversia all’esame di questo Tribunale non attiene ad una procedura concorsuale né ad un atto di macro-organizzazione della P.A., bensì al silenzio serbato dall’amministrazione datrice di lavoro in relazione all’istanza di concessione alla propria dipendente del congedo straordinario di cui all’art. 2 della L. n. 476/1984.
L’atto che la ricorrente ha chiesto di adottare all’Amministrazione di appartenenza, quale datore di lavoro, è un atto di “micro-organizzazione”, destinato ad incidere e a disciplinare il singolo rapporto di lavoro.
La cognizione sulla relativa controversia appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella residuale del giudice amministrativo, limitata ai casi tassativi sopra evidenziati, che esulano dal caso di specie.
Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile, dovendosi declinare la giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, davanti al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Tenuto conto della pronuncia in rito le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
TI IN EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI IN EL | HA SO |
IL SEGRETARIO