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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3284/2022 R.G. iniziata con atto di citazione notifica- to il 24/5/2022, da
, c.f.: , elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liato in VIA TENTORI, 52 INT.2 35012 CAMPOSAMPIERO presso lo stu- dio dell'Avv. ANTONELLO CLAUDIA, c.f.: , dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso - ATTORE OPPONENTE - contro
, c.f.: , eletti- Controparte_1 P.IVA_1
vamente domiciliato in GALLERIA BERCHET 3 PADOVA, presso lo stu- dio dell'Avv. CHIARENZA ANDREA, c.f.: dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso - CONVENUTO OPPOSTO -
Nonché
(C.F. ), quale titolare Controparte_2 C.F._4 dell'omonima ditta individuale (P.iva , corrente in Rovolon P.IVA_2
(PD) Via Roma n. 14, elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Cardinale
(C.F. - TERZO CHIAMATO - C.F._5
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.786/2022 emesso dal
Tribunale di Padova il 04/4/2022.
Causa trattenuta in decisione a seguito di espletamento di ctu da parte dell'arch. , sulle seguenti conclusioni: Persona_1 di parte attrice opponente: “Nel merito in via principale: revocarsi e/o dichiararsi nullo, annullabile, inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 786/2022 del 04/04/2022 Ing. – n. 1922/2022 R.g. emesso dal Tribunale di Padova il 01.04.2022 per i motivi tutti di cui in narrativa in quanto infondato in fatto e in diritto;
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento anche parziale di quan- to ingiunto, accertata con l'eventuale nomina di CTU, che l'isolamento termico a cappotto non è stato eseguito a regola d'arte, presentando vizi e/o difformità, dichiarare la riduzione proporzionale del prezzo dell'opera della somma necessaria all'eliminazione dei vizi e/o dif- formità e dichiarare dovuto l'importo che verrà eventualmente ritenuto di giustizia all'esito del presente giudizio di opposizione;
in riconvenzionale: accertato e dichiarato, con l'eventuale nomina di CTU, che la ditta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. E P.IVA Controparte_3
) con sede legale in 35036 Montegrotto Terme (PD) Via Brenta n. 7, non ha P.IVA_1 eseguito l'opera de quo conformemente al contratto e alle regole dell'arte e che pertanto si è resa inadempiente nei confronti della sig.ra per l'esecuzione non a regola Parte_1 d'arte dell'isolamento a cappotto termico in quanto le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, dichiarare risolto il contratto e per l'effetto condannare la ridetta ditta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. E P.IVA ) con sede legale in 35036 Monte- P.IVA_1 grotto Terme (PD) Via Brenta n. 7 al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, poiché derivanti dai difetti indicati in narrativa o comunque a tutti difetti d'opera che risulteranno a seguito dell'istruttoria o nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di cau- sa tramite apposita CTU, o che verrà accertata in quella quantificata dal Giudice secondo giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre alle spese generali nella misura del 15% e oltre cpa ed iva se dovuta per legge. In via istruttoria: Si ripropongono le istanze istruttorie ritualmente dedotte e non ammesse.
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede la rinnovazione della CTU con indicazione di nuovo nominativo o in alternativa, qualora il Giudicante lo ritenesse utile, si chiede la fissa- zione di ulteriore udienza di chiarimenti in contradditorio tra il CTU e i CTP. In quanto viene qui ribadita la contestazione relativa all'integrazione dalla CTU depositata in data 13.05.2024 e nello specifico la proposta riparazione. La CTU pone a fondamento di tale pro- posta esclusivamente una valutazione di carattere economico e null'altro. Si rammenta infatti che nella perizia depositata in data 03.12.2023 il CTU CONFERMAVA LA PRESENZA DI TUTTI I VIZI lamentati dalla sig.ra e indicava esplicitamente la Pt_1 NECESSARIA RIMOZIONE DEL SISTEMA A CAPPOTTO IN QUANTO NON ESEGUITO A REGOLA D'ARTE. In subordine si chiede che l'Ill.mo Giudice adito trattenga la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
di parte convenuta opposta: “nel merito in via principale: rigettare l'opposizione proposta ex adverso in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiun- tivo n. 786/2022 del 04.04.2022, (dott. , RG. n. 1922/2022), non avendo parte Persona_2 opponente offerto elementi idonei a giustificarne la revoca e, per l'effetto, condannare parte opponente alla rifusione delle spese di lite, oltre spese generali, iva e c.p.a. della fase moni- toria e del presente giudizio;
sempre nel merito in via principale: accertata e dichiarata la funzionalità isolante del “si- stema cappotto assemblato” oggetto di causa, rigettare sia la domanda riconvenzionale pro- posta ex adverso in quanto infondata in fatto ed in diritto, sia la domanda di riduzione pro- porzionale del prezzo dell'opera, svolta nel merito in via subordinata;
- 2 - nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta principale, dichiarata la riduzione del prezzo dell'intera opera nella somma di €1.500,00 iva inclusa, come indicato a pagina 4 delle Osservazioni alle integrazio- ni alla Relazione depositata dall'Ing. , accertare l'eventuale minor credito vantato CP_4 dalla creditrice opposta, condannando per l'effetto l'odierna opponente al pagamento di quanto dovuto ed accertato in corso di causa, oltre interessi dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo;
nel merito in via riconvenzionale: in caso di accoglimento anche parziale della domanda at- torea, accertare e dichiarare che l'esecuzione di ogni lavorazione relativa all'isolamento termico dell'edificio di proprietà della signora è stata posta in essere dalla Parte_1 ditta individuale , CF in persona dell'omonimo tito- Controparte_2 C.F._4 lare, P. IVA , corrente in Rovolon (PD), Via Roma n. 14, giuste fatture dimes- P.IVA_3 se in atti sub doc. n. 13 e, conseguentemente la tenutezza della ditta terza chiamata a manle- vare la convenuta di ogni conseguenza risarcitoria e ogni somma che quest'ultima dovesse essere chiamata a corrispondere all'attrice e, per l'effetto, tenere indenne la convenuta me- desima di ogni e qualsivoglia altrui domanda con condanna della chiamata ditta individuale
a corrispondere direttamente all'attrice le somme eventualmente dovute Controparte_2 dalla convenuta, a titolo di risarcimento per i fatti di causa, nella misura in cui saranno pro- vate e dimostrate. in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, con i testi ivi indicati. in via subordinata: si chiede al Giudice la concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore.”
e di parte terza chiamata: “IN VIA PRELIMINARE, rigettare la domanda di manle- va rivolta dalla società nei confronti del terzo Controparte_5 CP_2 per intervenuta decadenza ex art. 1670 c.c. oltre che perché infondata in fatto e in
[...] diritto essendosi il sig. attenuto alle istruzioni dell'appaltatore e del Diret- Controparte_2 tore dei lavori. NEL MERITO, in via principale, rigettare l'opposizione e tutte le domande formulate da
[...]
perché infondate: Parte_2
- rigettare innanzi tutto la domanda di risoluzione del contratto formulata dall'opponente in quanto le opere di impermeabilizzazione realizzate dai convenuti/opposti sono idonee alla loro destinazione come risulta dai rilievi eseguiti dal CTU in fase di integrazione della con- sulenza tecnica;
rigettare di conseguenza anche l'accessoria domanda di risarcimento dei danni di euro 40.000,00 per difetto di causa petendi.
- rigettare altresì la domanda di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. I° comma in quanto l'opera è stata eseguita in conformità alle regole d'arte previste per un cappotto assemblato quale é quello oggetto di causa. Per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 786/2022 datato 4/4/2022 del Tri- bunale di Padova. In via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda attorea ex art. 1668 I° comma, Voglia il Tribunale di Padova dichiarare la riduzione del prezzo dell'in- tera opera ai sensi dell'art. 1668 c.c., nella misura corrispondente al costo necessario per
l'eliminazione dei vizi rilevati, ovvero nella misura di euro 1.500,00 come indicato dall'Ing.
a pag. 4 delle osservazioni all'Integrazione della CTU, ovvero nella diversa misura CP_4 ritenuta di giustizia. Disporsi per l'effetto la parziale compensazione fra il credito vantato da Controparte_5 in forza al decreto ingiuntivo n. 786/2022 del Tribunale di Padova ed il credito
[...] accertato dal Giudice adito in favore dell'opponente, con condanna al pagamento dell'impor- to eventualmente residuo a carico della parte risultante debitrice.
- 3 - *** Si chiede al Giudice di assegnare i termini di cui all'art. 190 cpc.”
FATTO E DIRITTO.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Il quinto s.a.l., a fronte del quale è stata emessa la fattura azionata col decreto ingiuntivo opposto, è dovuto in misura inferiore a quanto richiesto. Il prezzo pattuito per l'appalto di cui è causa, infatti, va decurtato della parte del costo delle riparazioni dell'isolamento termico esterno detto “cappotto”, da porsi a carico di unipersonale. Quest'ultima però, è responsabile in Controparte_1
solido con la ditta , nei confronti di Controparte_2 Parte_1
dell'intero costo delle riparazioni necessarie per porre rimedio alla cattiva esecuzione della predetta opera ed esso è superiore al saldo ancora spettante.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Il 16/02/2020, ha appaltato ad uniper- Parte_1 Controparte_1
sonale, i lavori edili di ristrutturazione del suo immobile sito in Abano Terme, alla via Dei Colli Euganei n.76, per un costo complessivo di €154.325,42# ol- tre iva. Alla voce 37 del predetto contratto era prevista la realizzazione dell'isolamento termico esterno del fabbricato ad un prezzo di €9.384,00# ol- tre iva (vedasi doc. 1 ingiungente nel procedimento monitorio).
2) Il cappotto esterno innanzi indicato è stato subappaltato dall'opposta alla ditta , terza chiamata (circostanza pacifica) al prezzo inte- Controparte_2 ramente saldato nel mese di settembre 2021, di €10.000,00# iva esente (vedasi doc. 13 convenuta).
3) La fattura n.153 del 14/10/2021 di €17.131,40#, azionata col decreto in- giuntivo opposto (vedasi doc. 3 ingiungente nel procedimento monitorio), è stata emessa da Energy OJ sr unipersonale a fronte del quinto s.a.l. che comprende i lavori svolti fino al 13/8/2021 [€15.574,00+€1.557,40(iva al
- 4 - 10%)=€17.131,40), ivi inclusa la realizzazione del cappotto esterno (vedasi doc. 2 ingiungente nel procedimento monitorio).
4) Le difformità ed i vizi lamentati dall'opponente sussistono.
Il ctu arch. ha accertato che sulle tre pareti su cui è stato po- Persona_1 sato l'isolamento termico innanzi indicato, mancano i tasselli di fissaggio dei pannelli isolanti ai muri perimetrali (vedasi pagg. 38, 53 e 146 ctu) e che le pareti esterne non sono planari (vedasi pagg. 91 e segg ctu).
5) Ad avviso del ctu, la difformità (assenza di tasselli di fissaggio) ed il vizio
(mancanza di planarità delle pareti esterne) riscontrati, sono eliminabili con una spesa complessiva di €17.250,00# (vedasi pag. 4 integrazione ctu).
6) La responsabilità dei predetti adempimenti è addebitabile sia alla convenu- ta opposta che al terzo chiamato (vedasi pag. 102 ctu).
Ad avviso dello scrivente, unipersonale ha concorso per il Controparte_1
30% a determinare l'evento dannoso mentre per il restante 70%, di esso, è re- sponsabile la ditta . Controparte_2
La diversa percentuale di corresponsabilità è dovuta al fatto che quella dell'opposta è solo una culpa in eligendo, avendo essa scelto di subappaltare l'opera ad un'impresa che oltre a non lavorare a regola d'arte, non si è nean- che attenuta al computo metrico estimativo, che alla voce 37, prevedeva espressamente che le lastre isolanti venissero “ancorate alla sottostante mu- ratura, con speciali chiodi di materiale plastico rigido, in ragione di 4/6 al metro quadrato” (VEDASI DOC. 1 INGIUNGENTE NEL PROCEDIMENTO MONITORIO).
Il ctu invece, ha accertato che tutti i pannelli isolanti sono soltanto incollati alla parete di fondo (vedasi pag. 32 integrazione ctu).
A parere dello scrivente il comportamento del ctu è esente da vizi procedurali e/o logici. L'arch. ha effettuato un saggio distruttivo su una delle tre Per_1 pareti su cui è posato il cappotto, a campione e per un'estensione di 1 mq., in
- 5 - un punto da lui individuato e senza opposizione da parte sia dell'opposto che del terzo chiamato (vedasi pag. 31 ctu). Tale ultima circostanza induce lo scrivente a ritenere che le modalità di posa su tutti e tre i muri perimetrali sia- no identiche;
in caso contrario, infatti, quantomeno il posatore e cioè la ditta
, avrebbe preteso di effettuare il saggio distruttivo a campio- Controparte_2 ne, su un altro punto della stessa parete oppure su un'altra avente diversa esposizione. Si concorda anche sulla scelta operata dal ctu di limitare il saggio soltanto su uno dei muri perimetrali per ragioni di ordine estetico/funzionale, attesi gli esiti della verifica a campione (vedasi pag. 154 ctu).
In definitiva, dall'importo del 5° s.a.l. occorre detrarre €5.175,00# oltre iva
(pari al 30% di €17.250,00# oltre iva); conseguentemente, Parte_1 deve versare ad unipersonale ancora €10.399,00# oltre iva Controparte_1
per le opere appaltate e finora svolte.
Ai sensi dell'art. 2055 c.c., e la ditta Controparte_1 CP_2
sono però responsabili in solido del danno cagionato ad
[...] Parte_2
nei rapporti interni tra i due corresponsabili, la misura della colpa
[...] dell'opposta è pari al 30% mentre quella della terza chiamata è del 70%.
Conseguentemente, entrambe rispondono in solido nei confronti dell'opponente per la somma di €17.250,00# oltre iva, che tra loro, in via di regresso, per il 30% (pari ad €5.175,00# oltre iva), resterà a carico di
[...] unipersonale e per il 70% (pari ad €12.075,00# oltre iva) sarà sop- CP_1
portata dalla ditta . Controparte_2
7) Il 09/02/2022, tutte le odierne parti in causa hanno partecipato ad un so- pralluogo nel cantiere in questione, per verificare se il cappotto era stato rea- lizzato a regola d'arte. Ciò emerge da quanto verbalizzato in tale occasione:
“Durante il sopralluogo sono state effettuate le seguenti verifiche a carattere ispettivo e sommario: 1) ispezione termografica all'infrarosso in cui la stru- mentazione all'infrarosso rilevava delle irregolarità termiche che dovranno essere verificate circa la presenza della chiodatura. 2) Con l'ausilio di stru-
- 6 - mentazione laser Hilti è stata eseguita una verifica a campione nella parete est circa la linearità di alcuni elementi” (VEDASI DOC. 4 ATTOREO).
Il 19/01/2022, vi è stato un primo sopralluogo a cui hanno partecipato soltanto l'opponente e l'opposta; in tale occasione i presenti hanno verbalizzato quanto segue: “Dopo aver effettuato una ispezione visiva dello stato di fatto dell'immobile, le parti concordano di ritrovarsi presso l'immobile per effet- tuare una verifica tecnica delle opere eseguite previo accordo telefonico.
L'arch. chiede se vi sia documentazione fotografica di cantiere relati- Per_3
va all'esecuzione delle opere di rivestimento termico a cappotto […]” (VEDASI
DOC. 4 ATTOREO).
Ad avviso dello scrivente, alla luce dei verbali dei due sopralluoghi innanzi indicati, emerge che l'opposta ha denunciato le lamentele dell'opponente al terzo chiamato, nel rispetto del termine (60 giorni) stabilito dall'art. 1670 c.c..
Tra le date in cui si sono svolti gli accessi in cantiere, decorrono infatti 21 giorni nel corso dei quali è evidente che unipersonale ha Controparte_1
messo verbalmente al corrente delle contestazioni che Controparte_2 [...]
aveva sollevato in merito alla posa a regola d'arte, del cappotto Parte_3
termico. In caso contrario, non si spiegherebbe perché al primo sopralluogo era presente soltanto l'opposta ed al secondo, peraltro svoltosi con ausilio di strumentazione specifica (termocamera e rilevatore laser), partecipava anche il terzo chiamato, che ha provveduto alla posa del cappotto in questione.
8) Con ordinanza del 18/4/2023, lo scrivente ha concesso la provvisoria ese- cuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente ad €4.208,20#. Agli atti non risulta se la stessa sia stata eseguita.
In definitiva, ha diritto ai sensi dell'art. 1668, comma 1 c.c., Parte_1
alla riduzione del prezzo delle opere appaltate e finora svolte, nella misura di
€5.175,00# oltre iva così come quantificata al precedente punto 6, in propor- zione al grado di responsabilità imputabile all'opposta per le difformità ed i vizi che affliggono il cappotto esterno del suo fabbricato.
- 7 - Ai sensi e per effetti dell'art. 2055 c.c., l'opponente ha però facoltà, per via della responsabilità in solido prevista dal predetto articolo a carico dei corre- sponsabili dell'evento dannoso cagionatole, di compensare integralmente il prezzo del s.a.l. n.5 (€15.574,00 oltre iva) col costo delle opere necessarie per il ripristino a regola d'arte del cappotto esterno del suo fabbricato (€17.250,00 oltre iva).
In considerazione dell'esito della lite, le spese per essa sostenute vanno poste a carico della convenuta opposta e del terzo chiamato, in solido tra loro, in fa- vore dell'attrice opponente, liquidandole in €286,00# per esborsi, €5.100,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.a. come per legge.
Stessa sorte seguono le spese di ctu.
Le spese e competenze del convenuto opposto vengono invece poste a carico del terzo chiamato nella misura del 70% delle stesse, liquidandole in €200,20# per esborsi ed €3.570,00# per compensi oltre rimborso spese forfettario, iva e ca.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.786/2022 emesso dal Tribunale di Padova il 04/4/2022.
Riduce il prezzo dell'opera finora svolta dall'appaltatore, nella misura di
€5.175,00# oltre iva e condanna a pagare ad Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
€10.399,00# oltre iva, comprensive della somma di €4.208,20# eventualmente versata dall'attrice opponente in esecuzione dell'ordinanza giudiziale del
18/4/2023. La predetta somma di €10.399,00# va maggiorata degli interessi legali a far data dal 24/5/2022, giorno di notifica dell'atto introduttivo del pre- sente giudizio e fino all'effettivo soddisfo.
- 8 - Accerta che unipersonale nonché sono Controparte_1 Controparte_2
corresponsabili dei vizi e delle difformità del cappotto esterno del fabbricato dell'opponente, la prima, nella misura del 30% ed il secondo, in quella del
70% e per l'effetto, li condanna, in solido tra loro, a versare ad Parte_2
€17.250,00# oltre iva, se dovuta nonché interessi legali a far data dal
[...]
24/5/2022, giorno di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e fino all'effettivo soddisfo.
Condanna , in persona del suo legale rappre- Controparte_1
sentante pro-tempore nonché , in solido tra loro, a pagare ad Controparte_2
, le spese di lite così come liquidate in parte motiva. Parte_1
Condanna a pagare ad , in Controparte_2 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, le spese e competenze così come liquidate in parte motiva.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta opposta e della terza chiamata, in solido tra loro e per l'effetto, li condanna sempre in solido,
a restituire ad , quanto da ella versato al ctu a titolo di com- Parte_1
penso.
Così deciso il 10 gennaio 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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