Ordinanza collegiale 4 dicembre 2024
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/07/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01242/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Cavallo, Giulio Pasquini, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Sorpresa, Martina Zancan, Giovanna Bragantini, Alberto Fezzi, Alberto Molon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 28.10.2015 con il quale il Comune di -OMISSIS- ha dichiarato l''irricevibilità della domanda di sanatoria presentata in data 11.08.2015 dal signor -OMISSIS- per la realizzazione di due depositi ubicati all''interno dell'area di proprietà del signor -OMISSIS- medesimo e sita in -OMISSIS-, località -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 28.10.2015 con il quale il Comune di -OMISSIS- ha dichiarato l’irricevibilità della domanda di sanatoria presentata in data 11.08.2015 per la realizzazione di due depositi ubicati all’interno dell’area di proprietà del signor -OMISSIS- medesimo e sita in -OMISSIS-, località -OMISSIS-.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1) Illegittimità per violazione di legge e segnatamente dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 2 e seguenti della L. n. 241/1990. Eccesso di potere sotto i particolari profili della carenza di istruttoria e di contraddittorio, dello sviamento, della contraddittorietà, dell'incongruità, del travisamento e dell'erronea indicazione e valutazione dei fatti, dell'illogicità, e dell'irragionevolezza, nonché della carenza o comunque illogicità e insufficienza della motivazione.
Secondo il ricorrente il Comune di -OMISSIS-, del tutto illegittimamente, ha ravvisato l'irricevibilità della domanda presentata benché la stessa avesse tutti i requisiti ed i presupposti per essere esaminata, istruita e definita.
2) Illegittimità per violazione di legge e seqnatamente dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e art. 10bis della L. n. 241/1990. Eccesso di potere sotto i particolari profili della carenza di istruttoria e di contraddittorio, dello sviamento, della contraddittorietà, dell'incongruità, del travisamento e dell'erronea indicazione e valutazione dei fatti, dell'illogicità, e dell'irragionevolezza, nonché della carenza o comunque illogicità e insufficienza della motivazione sotto altri profili.
Il ricorrente lamenta la mancanza della comunicazione ex art. 10bis L. n. 241/1990.
L’amministrazione ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, essendo stata emanata una precedente ordinanza mai impugnata ed in subordine la sua reiezione.
La difesa del ricorrente ha chiesto l’improcedibilità del ricorso per aver proposto una nuova domanda di accertamento di conformità (protocollo SUAP n. -OMISSIS-del 11.04.2025).
All’udienza del 27 maggio 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata in quanto la presenza di un’altra ordinanza non impugnata avente per oggetto gli stessi immobili è contestata e quindi dev’essere oggetto di accertamento nel merito.
3. L’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere sollevata dal ricorrente è infondata in quanto i provvedimenti emessi e non annullati dal giudice producono effetti definitivi sullo stato giuridico del bene e sussiste l’obbligo dell’amministrazione di dare ad essi applicazione, pena l’eccesso di potere per contrasto con precedenti manifestazioni di volontà.
Deve quindi escludersi che un diniego di accertamento di conformità possa essere superato dalla presentazione di una nuova domanda.
4. Nel merito il primo motivo di ricorso è infondato.
4.1 Occorre rilevare che il provvedimento di irricevibilità è stato motivato con riferimento al fatto che "la possibilità offerta dalla legge di presentare istanza di conformità è già stata consumata con la domanda prodotta in data 05.09.2014 prot. n. -OMISSIS-in relazione alla quale in data 05.05.2015 è stato emesso provvedimento di diniego".
In merito alla reiterazione dell’istanza di sanatoria, occorre precisare che , una volta intervenuta la pronuncia sulla prima istanza di sanatoria, l’Amministrazione è tenuta a provvedere su eventuali ulteriori istanze soltanto laddove l’interessato prospetti una soluzione atta (anche attraverso le opportune modifiche progettuali ed i conseguenti interventi di parziale ripristino) a rendere l’opera abusiva pienamente conforme alle prescrizioni vigenti; al contrario, la presentazione di un’istanza che si dimostri insufficiente alla luce dei parametri urbanistico-edilizi la cui violazione era stata rappresentata con il primo diniego, non comporterà l’obbligo di provvedere.
Nel caso di specie l’istanza non presenta tale carattere di innovatività per cui la reiezione con atto di mera irricevibilità è legittima.
4.2 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
L'istituto del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 -Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza- stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio. Deve, conseguentemente, ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui al citato art. 10-bis in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e dunque della possibilità di un suo apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda.
Nondimeno, occorre considerare che tali omissioni non determinano comunque l'annullabilità del provvedimento, qualora trovi applicazione il disposto dell'art. 21-octies, comma 2, prima parte della legge n. 241 del 1990, a tenore del quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Nel caso di specie il ricorrente non ha evidenziato elementi idonei a ritenere che la valutazione del Comune effettuata con l’ordinanza di demolizione fosse viziata in fatto od in diritto per cui deve ritenersi che la suddetta omissione sia stata irrilevante.
5. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO