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Sentenza 21 settembre 2022
Sentenza 21 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2022, n. 35147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35147 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AB nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato VARVO GIANLUCA che -su delega dell'Avvocato MAURO BARRACO- si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. LL IO, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 21/12/2020 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 07/01/2020 del Tribunale di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. Vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 628, comma 3-bis e 624-bis, cod.pen. e in relazione all'art. 192, cod.proc.pen. Il ricorrente riporta preliminarmente la parte di motivazione impugnata e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35147 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 19/05/2022 denuncia l'errata valutazione del verbale di arresto della Polizia di Stato del 7.12.2019, delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia dall'imputato nel corso dell'udienza di convalida del 7.12.2019, del verbale di denuncia e del verbale di pronto soccorso della persona offesa. A tal proposito assume l'errata percezione della prova, con particolare riguardo alle lesioni al volto della persona offesa, che i giudici di merito ritengono provocate all'interno dell'abitazione, pur a fronte della inverosimiglianza del racconto della persona offesa. Vengono quindi illustrate e compendiate le dichiarazioni della persona offesa, al fine di evidenziarne l'inverosimiglianza e per evidenziare come non sia stata esercitata alcuna forma di violenza per impossessarsi del bene o per procurarsi l'impunità. 1.2. Vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 56 e 628, comma 3-bis e 624-bis, cod.pen. e in relazione all'art. 192, cod.proc.pen. Anche in questo caso il ricorrente denuncia l'errata valutazione degli atti già elencati e l'omessa motivazione quanto alla configurabilità della rapina nella forma tentata e non in quella consumata, in quanto la condotta si è fermata con la sottrazione del telefonino e non è stato conseguito il possesso. 1.3. Vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62, comma 1, n. 6, cod.pen. e in relazione all'art. 192, cod.proc.pen.. Il motivo prende le mosse, anche in questo caso, dalla denuncia di errata valutazione degli atti già richiamati e lamenta l'omesso raffronto con il motivo di ricorso con cui si sosteneva la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 61, n. 6, cod.pen., dovendosi considerare che LL ha inviato alla persona offesa un vaglia di cento euro, così realizzando una condotta spontanea diretta ad attenuare le conseguenze dannose del delitto;
tanto più rilevante ove si tenga conto delle condizioni economiche di LL. 1.4. Vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62, comma 1, n. 4, cod.pen. e in relazione all'art. 192, cod.proc.pen.. Anche nel quarto motivo il ricorrente premette l'errata valutazione degli atti già enunciati;
quindi, sostiene che «il Collegio ha applicato un parametro -quello della irrisorietà del valore economico del bene sottratto, peggiorativo del parametro della lievissima entità o della rilevanza economica minima usato dai giudici di primo grado- del tutto disancorato al dato testuale normativo, nonché privo di alcun supporto giurisprudenziale». Di contro, deduce la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 61, comma 2 _)\)• ,l\ \, primo, n. 4, cod.pen., in considerazione lo scarso valore economico del cellulare della persona offesa, per di più sottratto per breve tempo. 1.5. 1.3. Vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod.pen. e in relazione all'art. 192 cod.proc.pen.. Sempre sulla base dell'errata valutazione degli atti già richiamati, il ricorrente si duole della contraddittorietà della motivazione, là dove ha negato l'esistenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di elementi in tal senso favorevolmente conducenti, come il fatto che LL non si è avvalso della facoltà di non rispondere in sede di udienza di convalida e ha sostanzialmente ammesso gli addebiti, oltre che tutte le emergenze già evidenziate con riguardo a tutte le attenuanti fin qui trattate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La Corte di appello ha dato risposta a tutte le censure mosse con il gravame. In particolare: a) ha ribadito la sussistenza della violenza, perché LL era stato osservato dalle forze dell'ordine nel mentre -sostenendosi da una grondaia utilizzata per fuggire dall'abitazione della persona offesa- scalciava contro la stessa persona offesa, nel tentativo di dileguarsi. Ha altresì evidenziato che le forze dell'ordine -subito dopo- lo sottoponevano a perquisizione personale e rinvenivano il cellulare indicato nel capo d'imputazione; ha valorizzato il racconto della persona offesa (che ha raccontato di avere sorpreso l'odierno ricorrente intento a rovistare nella sua stanza on chiari intenzioni furtive;
che, alla sua vista, gli sferrava dei pugni;
che ne seguiva una colluttazione, durante la quale aveva cercato di bloccare il malfattore che, però si liberava dalla presa e sfuggiva attraverso il pluviale); ha riscontrato la certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso;
b) ha escluso il tentativo, essendosi perfezionato l'impossessamento del cellulare;
c) ha escluso la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen. perché assolutamente irrisoria e perciò inadeguata al fine di risarcire i danni morali e materiali subiti dalla persona offesa;
d) ha escluso la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen., avendo riguardo al valore economico del cellulare («di ottima e relativamente costosa marca») e alla natura plurioffensiva del reato di rapina, che tutela anche l'incolumità fisica e la libertà di autodeterminazione della persona offesa;
e) ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione -tra 3 l'altro- «del non leale comportamento processuale del reo, dei suoi pessimi ed anche specifici (oltre che numerosi) precedenti penali e dell'assoluta assenza di positivi elementi di giudizio». 2. La presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria espone il ricorso a molteplici ragioni di inammissibilità. 2.1. Va rilevato, anzitutto, come l'impugnazione sfugga a un reale confronto con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di merito, le cui motivazioni vengono frammentate e in gran parte obliterate dal ricorrente, che si limita -in sostanza- a reiterare le censure mosse con l'atto di appello, senza tener conto delle ragioni che hanno portato al loro rigetto, così come emergenti dal provvedimento impugnato, complessivamente e unitariamente considerato, così incorrendo nel vizio di aspecifictà. Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2.2. La reiterazione delle medesime argomentazioni così disattese dalla Corte di appello porta a ribadire che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Tanto più quando, come nel caso di specie, i motivi si mostrano essere una 4 lettura delle emergenze processuali antagonista a quella dei giudici di merito, senza che siano esposte censure scrutinabili in sede di legittimità. 2.3. Tutti i motivi di ricorso -invero- si risolvono in un'analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa dell'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ribadire che, i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.4. Una specifica ragione di inammissibilità colpisce, inoltre, la deduzione difensiva secondo cui per la configurazione della rapina impropria consumata sarebbe necessario l'impossessamento, giacchè la sola sottrazione non seguita da impossessamento configurerebbe soltanto un tentativo di rapina impropria. A tal proposito, va preliminarmente rilevato come la Corte di appello abbia correttamente ritenuto sussistente l'impossessamento, visto che LL era oramai sfuggito alla persona offesa, che -perciò- aveva perso il dominio sulla cosa, oramai conquistato dal fuggitivo. A parte ciò, va comunque rimarcato come sia erroneo l'assunto difensivo secondo cui la sola sottrazione non seguita dall'impossessamento configurerebbe un tentativo di rapina impropria e non una rapina impropria consumata. In realtà il legislatore -nel descrivere la rapina impropria- distingue la sottrazione dall'impossessamento, collocando le due condotte in altrettanti momenti ben distinti e separati nella norma, che descrive una sorta di progressione dinamica, che prende le mosse da una sottrazione pacifica della res e che prosegue (immediatamente dopo) nella violenza o nella minaccia adoperata dall'agente per conseguire il possesso (o per guadagnarsi l'impunità). Così recita, infatti, l'art. 628, comma secondo, cod.pen.: «Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità». La condotta di sottrazione si identifica nell'apprensione del bene non accompagnata dalla possibilità di disporne liberamente, essendo ancora possibile che il soggetto passivo ripristini per intero il potere di fatto sulla cosa. In ciò sta la distinzione rispetto all'acquisizione di quella piena e autonoma disponibilità 5 della cosa che caratterizza lo spossessamento, nel qual caso il soggetto passivo è stato privato del potere di fatto e della signorìa sulla cosa, passati nelle mani dell'agente. Proprio sulla base di tale differenziazione tra sottrazione e spossessamento, le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire come «sia configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui il soggetto agente abbia sottratto la cosa altrui e subito dopo abbia tentato un'azione violenta o anche minacciosa nei confronti della vittima del reato o di terzi per assicurarsi il possesso del bene. Non si vede, [...] la ragione di negare la configurabilità del tentativo nel caso in cui rimanga incompiuta l'azione di sottrazione della cosa altrui. [...] Deve osservarsi che il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo, al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. [...]. In considerazione della successione "invertita" delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui», (Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012, Reina, in motivazione). Da ciò discende che nel caso di specie si sarebbe comunque configurata una rapina impropria consumata, anche ove si fosse voluto accedere alla tesi difensiva secondo cui il bene sarebbe stato soltanto sottratto da LL, senza i mpossessarsene. Da qui la manifesta infondatezza della deduzione difensiva. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa 6 \JI delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato VARVO GIANLUCA che -su delega dell'Avvocato MAURO BARRACO- si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. LL IO, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 21/12/2020 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 07/01/2020 del Tribunale di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. Vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 628, comma 3-bis e 624-bis, cod.pen. e in relazione all'art. 192, cod.proc.pen. Il ricorrente riporta preliminarmente la parte di motivazione impugnata e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35147 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 19/05/2022 denuncia l'errata valutazione del verbale di arresto della Polizia di Stato del 7.12.2019, delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia dall'imputato nel corso dell'udienza di convalida del 7.12.2019, del verbale di denuncia e del verbale di pronto soccorso della persona offesa. A tal proposito assume l'errata percezione della prova, con particolare riguardo alle lesioni al volto della persona offesa, che i giudici di merito ritengono provocate all'interno dell'abitazione, pur a fronte della inverosimiglianza del racconto della persona offesa. Vengono quindi illustrate e compendiate le dichiarazioni della persona offesa, al fine di evidenziarne l'inverosimiglianza e per evidenziare come non sia stata esercitata alcuna forma di violenza per impossessarsi del bene o per procurarsi l'impunità. 1.2. Vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 56 e 628, comma 3-bis e 624-bis, cod.pen. e in relazione all'art. 192, cod.proc.pen. Anche in questo caso il ricorrente denuncia l'errata valutazione degli atti già elencati e l'omessa motivazione quanto alla configurabilità della rapina nella forma tentata e non in quella consumata, in quanto la condotta si è fermata con la sottrazione del telefonino e non è stato conseguito il possesso. 1.3. Vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62, comma 1, n. 6, cod.pen. e in relazione all'art. 192, cod.proc.pen.. Il motivo prende le mosse, anche in questo caso, dalla denuncia di errata valutazione degli atti già richiamati e lamenta l'omesso raffronto con il motivo di ricorso con cui si sosteneva la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 61, n. 6, cod.pen., dovendosi considerare che LL ha inviato alla persona offesa un vaglia di cento euro, così realizzando una condotta spontanea diretta ad attenuare le conseguenze dannose del delitto;
tanto più rilevante ove si tenga conto delle condizioni economiche di LL. 1.4. Vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62, comma 1, n. 4, cod.pen. e in relazione all'art. 192, cod.proc.pen.. Anche nel quarto motivo il ricorrente premette l'errata valutazione degli atti già enunciati;
quindi, sostiene che «il Collegio ha applicato un parametro -quello della irrisorietà del valore economico del bene sottratto, peggiorativo del parametro della lievissima entità o della rilevanza economica minima usato dai giudici di primo grado- del tutto disancorato al dato testuale normativo, nonché privo di alcun supporto giurisprudenziale». Di contro, deduce la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 61, comma 2 _)\)• ,l\ \, primo, n. 4, cod.pen., in considerazione lo scarso valore economico del cellulare della persona offesa, per di più sottratto per breve tempo. 1.5. 1.3. Vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod.pen. e in relazione all'art. 192 cod.proc.pen.. Sempre sulla base dell'errata valutazione degli atti già richiamati, il ricorrente si duole della contraddittorietà della motivazione, là dove ha negato l'esistenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di elementi in tal senso favorevolmente conducenti, come il fatto che LL non si è avvalso della facoltà di non rispondere in sede di udienza di convalida e ha sostanzialmente ammesso gli addebiti, oltre che tutte le emergenze già evidenziate con riguardo a tutte le attenuanti fin qui trattate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La Corte di appello ha dato risposta a tutte le censure mosse con il gravame. In particolare: a) ha ribadito la sussistenza della violenza, perché LL era stato osservato dalle forze dell'ordine nel mentre -sostenendosi da una grondaia utilizzata per fuggire dall'abitazione della persona offesa- scalciava contro la stessa persona offesa, nel tentativo di dileguarsi. Ha altresì evidenziato che le forze dell'ordine -subito dopo- lo sottoponevano a perquisizione personale e rinvenivano il cellulare indicato nel capo d'imputazione; ha valorizzato il racconto della persona offesa (che ha raccontato di avere sorpreso l'odierno ricorrente intento a rovistare nella sua stanza on chiari intenzioni furtive;
che, alla sua vista, gli sferrava dei pugni;
che ne seguiva una colluttazione, durante la quale aveva cercato di bloccare il malfattore che, però si liberava dalla presa e sfuggiva attraverso il pluviale); ha riscontrato la certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso;
b) ha escluso il tentativo, essendosi perfezionato l'impossessamento del cellulare;
c) ha escluso la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen. perché assolutamente irrisoria e perciò inadeguata al fine di risarcire i danni morali e materiali subiti dalla persona offesa;
d) ha escluso la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen., avendo riguardo al valore economico del cellulare («di ottima e relativamente costosa marca») e alla natura plurioffensiva del reato di rapina, che tutela anche l'incolumità fisica e la libertà di autodeterminazione della persona offesa;
e) ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione -tra 3 l'altro- «del non leale comportamento processuale del reo, dei suoi pessimi ed anche specifici (oltre che numerosi) precedenti penali e dell'assoluta assenza di positivi elementi di giudizio». 2. La presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria espone il ricorso a molteplici ragioni di inammissibilità. 2.1. Va rilevato, anzitutto, come l'impugnazione sfugga a un reale confronto con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di merito, le cui motivazioni vengono frammentate e in gran parte obliterate dal ricorrente, che si limita -in sostanza- a reiterare le censure mosse con l'atto di appello, senza tener conto delle ragioni che hanno portato al loro rigetto, così come emergenti dal provvedimento impugnato, complessivamente e unitariamente considerato, così incorrendo nel vizio di aspecifictà. Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2.2. La reiterazione delle medesime argomentazioni così disattese dalla Corte di appello porta a ribadire che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Tanto più quando, come nel caso di specie, i motivi si mostrano essere una 4 lettura delle emergenze processuali antagonista a quella dei giudici di merito, senza che siano esposte censure scrutinabili in sede di legittimità. 2.3. Tutti i motivi di ricorso -invero- si risolvono in un'analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa dell'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ribadire che, i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.4. Una specifica ragione di inammissibilità colpisce, inoltre, la deduzione difensiva secondo cui per la configurazione della rapina impropria consumata sarebbe necessario l'impossessamento, giacchè la sola sottrazione non seguita da impossessamento configurerebbe soltanto un tentativo di rapina impropria. A tal proposito, va preliminarmente rilevato come la Corte di appello abbia correttamente ritenuto sussistente l'impossessamento, visto che LL era oramai sfuggito alla persona offesa, che -perciò- aveva perso il dominio sulla cosa, oramai conquistato dal fuggitivo. A parte ciò, va comunque rimarcato come sia erroneo l'assunto difensivo secondo cui la sola sottrazione non seguita dall'impossessamento configurerebbe un tentativo di rapina impropria e non una rapina impropria consumata. In realtà il legislatore -nel descrivere la rapina impropria- distingue la sottrazione dall'impossessamento, collocando le due condotte in altrettanti momenti ben distinti e separati nella norma, che descrive una sorta di progressione dinamica, che prende le mosse da una sottrazione pacifica della res e che prosegue (immediatamente dopo) nella violenza o nella minaccia adoperata dall'agente per conseguire il possesso (o per guadagnarsi l'impunità). Così recita, infatti, l'art. 628, comma secondo, cod.pen.: «Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità». La condotta di sottrazione si identifica nell'apprensione del bene non accompagnata dalla possibilità di disporne liberamente, essendo ancora possibile che il soggetto passivo ripristini per intero il potere di fatto sulla cosa. In ciò sta la distinzione rispetto all'acquisizione di quella piena e autonoma disponibilità 5 della cosa che caratterizza lo spossessamento, nel qual caso il soggetto passivo è stato privato del potere di fatto e della signorìa sulla cosa, passati nelle mani dell'agente. Proprio sulla base di tale differenziazione tra sottrazione e spossessamento, le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire come «sia configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui il soggetto agente abbia sottratto la cosa altrui e subito dopo abbia tentato un'azione violenta o anche minacciosa nei confronti della vittima del reato o di terzi per assicurarsi il possesso del bene. Non si vede, [...] la ragione di negare la configurabilità del tentativo nel caso in cui rimanga incompiuta l'azione di sottrazione della cosa altrui. [...] Deve osservarsi che il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo, al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. [...]. In considerazione della successione "invertita" delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui», (Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012, Reina, in motivazione). Da ciò discende che nel caso di specie si sarebbe comunque configurata una rapina impropria consumata, anche ove si fosse voluto accedere alla tesi difensiva secondo cui il bene sarebbe stato soltanto sottratto da LL, senza i mpossessarsene. Da qui la manifesta infondatezza della deduzione difensiva. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa 6 \JI delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte