Ordinanza cautelare 20 dicembre 2012
Decreto decisorio 18 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 18/02/2019, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2019
N. 09684/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 9684 del 2012, proposto da
NI GO, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Boccieri, con domicilio eletto presso lo studio AN RI NI in Roma, via di Sant'Ippolito, 23;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento in data 30 ottobre 2012, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 750 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza, perché giudicato non idoneo dalla Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo e per la valutazione della prova di efficienza fisica;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che, a seguito della notifica alle parti costituite, da parte della segreteria del Tribunale, di apposito avviso, non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza nel termine e nel modo previsti dall’art. 82, anzi citato;
- che, pertanto, il predetto ricorso è da ritenersi perento ai sensi del medesimo art. 82, comma 1, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Lo dichiara perento.
Le spese di giudizio, ai sensi dell’art 83 cod. proc. amm., restano a carico della parte che le ha sopportate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Ai sensi dell’art. 85, comma 3 ss. cod. proc. amm. nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Roma il giorno 11 febbraio 2019.
| Il Presidente |
| Antonino Savo Amodio |
IL SEGRETARIO