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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/07/2024, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
807/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 807 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Domenico Gagliardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Gino Alfani,
n.60, Torre Annunziata
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Via Eruzione, 10, Torre Annunziata
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.05.2024, il difensore di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia immediata sullo status e ove ritenuto non necessario l'espletamento dell'istruttoria ha chiesto la decisione della causa concludendo come in atti con rinuncia ai termini di legge.
Il P.M. in data 11.06.2024, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.02.2024, chiedeva di dichiarare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto in Torre Annunziata in data 30.10.2001 con CP_1
, nel corso del quale sono nati due figli, , nato a [...] il
[...] Persona_1
30.08.2002, e , nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni. Persona_2
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 2025/2015 pubblicata il
27.10.2015, disponendo l'affido condiviso dei figli all'epoca minorenni ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
regolamentava, poi, il diritto di visita da parte del padre,
a carico del quale veniva posto l'obbligo di versare la somma mensile di euro 400,00 per il mantenimento dei figli (euro 200,00 ciascuno), nonché di euro 150,00 a titolo di mantenimento del coniuge. In ricorso, inoltre, allegava che la figlia con ella convivente non era Per_2
autosufficiente economicamente, mentre il figlio conviveva con il padre. Allegava, poi, Per_1 di essere disoccupata, a differenza del resistente che aveva sempre svolto l'attività di imbianchino.
Dunque, chiedeva di porre a carico del resistente l'obbligo di versare l'importo mensile di euro
200,00 quale assegno divorzile e di euro 250,00 a titolo di mantenimento della figlia Per_2
non ancora autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione al 29.05.2024, nella contumacia del resistente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, si procedeva all'ascolto della ricorrente. In pari data, venivano confermate le condizioni della separazione, salvo che per le disposizioni relative all'affido, alla collocazione e al diritto di visita dei figli e Per_1
in quanto maggiorenni;
non essendo necessaria istruttoria, tenuto conto delle Per_2
conclusioni rassegnate in udienza dal difensore, la causa veniva rimessa in decisione al collegio, disponendo altresì la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso più di un anno dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale r.g. 464/2012 conclusosi con sentenza n. 2025/2015 del 27.10.2015, e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 16.02.2024.
Essendo da quella data perdurato ininterrottamente lo stato di separazione, come deve presumersi in assenza di eccezioni, deve ritenersi definitivamente venuta meno e non più ripristinabile la comunione materiale e spirituale tra i coniugi che del matrimonio costituisce l'essenza.
2 Domanda di assegno divorzile.
In ricorso ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle Parte_1
l'importo mensile di euro 150,00.
Si premette che, a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile è necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio.
Ebbene, applicando tali principi, ritiene il collegio che nel caso in esame alcun assegno divorzile debba essere previsto in favore della ricorrente.
In primo luogo, non può dirsi che parte ricorrente abbia compiutamente provato di aver sacrificato le proprie aspettative lavorative ed economiche per la cura del nucleo familiare, non avendo allegato nulla al riguardo;
inoltre, depone per il rigetto della domanda la sussistenza di una stabile convivenza instaurata dalla ricorrente more uxorio. Ella, infatti, in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato di abitare in una casa in affitto con l'attuale compagno, con il quale intende contrarre matrimonio;
che questi lavora come piastrellista con una retribuzione mensile di circa euro
1.100,00, provvedendo tanto al pagamento del canone di locazione mensile di euro 100,00 quanto al pagamento delle utenze domestiche.
In secondo luogo, va osservato che la parte nulla ha documentato sui redditi percepiti e circa l'eventuale squilibrio sussistente con i redditi del resistente;
la , all'udienza del 29.05.2024, Pt_1
ha unicamente dichiarato di lavorare saltuariamente come collaboratrice domestica o come lavapiatti nei ristoranti, con una retribuzione mensile di circa euro 600,00/700,00; nulla, invece, è stato allegato circa i redditi percepiti dal resistente, avendo la parte genericamente dedotto che questi ha sempre lavorato come imbianchino.
Pertanto, la domanda di assegno divorzile avanzata va rigettata.
Domanda di mantenimento per la figlia Per_2
Parte ricorrente ha, altresì, richiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non Per_2
autosufficiente economicamente.
3 Al riguardo, occorre considerare che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (Cass. civ., sent. n. 19589 del
26-9-2011; conf. Cass. civ., ord. n. 21752 del 15-7/9-10-2020).
Nel caso di specie, dalle allegazioni della ricorrente, risulta che la figlia di anni 19, non Per_2
ha completato il percorso scolastico (non ha conseguito neppure il diploma di scuola secondaria di primo grado) e, inoltre, fino a pochi mesi fa ha lavorato in una paninoteca unitamente al fratello, rispetto al quale alcuna domanda di mantenimento è stata avanzata.
Dunque, considerata la giovane età della figlia - anni 19 - e tenuto conto che ella non è impegnata in alcun percorso di studi o formativo e che, pur essendo allo stato inoccupata, ha lavorato per un breve periodo in una paninoteca, la domanda di mantenimento può essere accolta solo nei limiti dell'importo mensile di euro 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, che dunque il resistente sarà tenuto a versare alla ricorrente;
a ciò si aggiunge l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Regolamentazione delle spese di lite
Considerata la natura della controversia e l'esito complessivo della stessa, sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre Annunziata il
30.10.2001 tra le parti in causa;
2) rigetta la domanda di assegno divorzile;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a l'importo mensile Controparte_1 Parte_1
di euro 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, oltre Per_2
al 50% delle spese straordinarie;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile di Torre Annunziata per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n. 234, parte II Serie A, Ufficio 1, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
4 5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 12.06.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 807 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Domenico Gagliardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Gino Alfani,
n.60, Torre Annunziata
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Via Eruzione, 10, Torre Annunziata
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.05.2024, il difensore di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia immediata sullo status e ove ritenuto non necessario l'espletamento dell'istruttoria ha chiesto la decisione della causa concludendo come in atti con rinuncia ai termini di legge.
Il P.M. in data 11.06.2024, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.02.2024, chiedeva di dichiarare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto in Torre Annunziata in data 30.10.2001 con CP_1
, nel corso del quale sono nati due figli, , nato a [...] il
[...] Persona_1
30.08.2002, e , nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni. Persona_2
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 2025/2015 pubblicata il
27.10.2015, disponendo l'affido condiviso dei figli all'epoca minorenni ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
regolamentava, poi, il diritto di visita da parte del padre,
a carico del quale veniva posto l'obbligo di versare la somma mensile di euro 400,00 per il mantenimento dei figli (euro 200,00 ciascuno), nonché di euro 150,00 a titolo di mantenimento del coniuge. In ricorso, inoltre, allegava che la figlia con ella convivente non era Per_2
autosufficiente economicamente, mentre il figlio conviveva con il padre. Allegava, poi, Per_1 di essere disoccupata, a differenza del resistente che aveva sempre svolto l'attività di imbianchino.
Dunque, chiedeva di porre a carico del resistente l'obbligo di versare l'importo mensile di euro
200,00 quale assegno divorzile e di euro 250,00 a titolo di mantenimento della figlia Per_2
non ancora autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione al 29.05.2024, nella contumacia del resistente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, si procedeva all'ascolto della ricorrente. In pari data, venivano confermate le condizioni della separazione, salvo che per le disposizioni relative all'affido, alla collocazione e al diritto di visita dei figli e Per_1
in quanto maggiorenni;
non essendo necessaria istruttoria, tenuto conto delle Per_2
conclusioni rassegnate in udienza dal difensore, la causa veniva rimessa in decisione al collegio, disponendo altresì la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso più di un anno dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale r.g. 464/2012 conclusosi con sentenza n. 2025/2015 del 27.10.2015, e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 16.02.2024.
Essendo da quella data perdurato ininterrottamente lo stato di separazione, come deve presumersi in assenza di eccezioni, deve ritenersi definitivamente venuta meno e non più ripristinabile la comunione materiale e spirituale tra i coniugi che del matrimonio costituisce l'essenza.
2 Domanda di assegno divorzile.
In ricorso ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle Parte_1
l'importo mensile di euro 150,00.
Si premette che, a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile è necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio.
Ebbene, applicando tali principi, ritiene il collegio che nel caso in esame alcun assegno divorzile debba essere previsto in favore della ricorrente.
In primo luogo, non può dirsi che parte ricorrente abbia compiutamente provato di aver sacrificato le proprie aspettative lavorative ed economiche per la cura del nucleo familiare, non avendo allegato nulla al riguardo;
inoltre, depone per il rigetto della domanda la sussistenza di una stabile convivenza instaurata dalla ricorrente more uxorio. Ella, infatti, in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato di abitare in una casa in affitto con l'attuale compagno, con il quale intende contrarre matrimonio;
che questi lavora come piastrellista con una retribuzione mensile di circa euro
1.100,00, provvedendo tanto al pagamento del canone di locazione mensile di euro 100,00 quanto al pagamento delle utenze domestiche.
In secondo luogo, va osservato che la parte nulla ha documentato sui redditi percepiti e circa l'eventuale squilibrio sussistente con i redditi del resistente;
la , all'udienza del 29.05.2024, Pt_1
ha unicamente dichiarato di lavorare saltuariamente come collaboratrice domestica o come lavapiatti nei ristoranti, con una retribuzione mensile di circa euro 600,00/700,00; nulla, invece, è stato allegato circa i redditi percepiti dal resistente, avendo la parte genericamente dedotto che questi ha sempre lavorato come imbianchino.
Pertanto, la domanda di assegno divorzile avanzata va rigettata.
Domanda di mantenimento per la figlia Per_2
Parte ricorrente ha, altresì, richiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non Per_2
autosufficiente economicamente.
3 Al riguardo, occorre considerare che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (Cass. civ., sent. n. 19589 del
26-9-2011; conf. Cass. civ., ord. n. 21752 del 15-7/9-10-2020).
Nel caso di specie, dalle allegazioni della ricorrente, risulta che la figlia di anni 19, non Per_2
ha completato il percorso scolastico (non ha conseguito neppure il diploma di scuola secondaria di primo grado) e, inoltre, fino a pochi mesi fa ha lavorato in una paninoteca unitamente al fratello, rispetto al quale alcuna domanda di mantenimento è stata avanzata.
Dunque, considerata la giovane età della figlia - anni 19 - e tenuto conto che ella non è impegnata in alcun percorso di studi o formativo e che, pur essendo allo stato inoccupata, ha lavorato per un breve periodo in una paninoteca, la domanda di mantenimento può essere accolta solo nei limiti dell'importo mensile di euro 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, che dunque il resistente sarà tenuto a versare alla ricorrente;
a ciò si aggiunge l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Regolamentazione delle spese di lite
Considerata la natura della controversia e l'esito complessivo della stessa, sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre Annunziata il
30.10.2001 tra le parti in causa;
2) rigetta la domanda di assegno divorzile;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a l'importo mensile Controparte_1 Parte_1
di euro 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, oltre Per_2
al 50% delle spese straordinarie;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile di Torre Annunziata per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n. 234, parte II Serie A, Ufficio 1, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
4 5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 12.06.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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