Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 564 /2025
All'udienza del 28/05/2025 tenuta dal Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo sono comparsi per parte ricorrente l'Avv. GALFANO FRANCO e per parte resistente l'Avv. RIZZO ANTONINO
sostituito dall'avv. CATERINA BONOMO.
L'avv Galfano rappresenta che l si è costituito tardivamente ed è quindi decaduto dalla CP_1
possibilità di indicare mezzi istruttori ed effettuare produzione documentale. Con riferimento alla notifica dell'ordinanza, esibisce copia attestazione dalla quale risulta che il plico con CP_2
codice invio 380501503479, risulta inviato il 22.5.2024 e consegnato dal portalettere del centro postale TP Pantelleria in data 29.5.2024, stessa data indicata in ricorso. Precisa che quanto oggi esibito riguarda la notifica alla società e che può solo presumere che la notifica all'amministratore sia stata effettuata in pari data. Chiede di poter depositare la su indicata documentazione.
Nel merito insiste per l'accoglimento del ricorso evidenziando che l'atto impositivo non è stato mai notificato al ricorrente e che la prima notifica ricevuta dai ricorrenti è quella 2024 ragione per cui è
maturata la prescrizione di legge.
L'avv. Bonomo sulla notifica dell'ordinanza alla società conferma che la notifica è avvenuta il 29.5
mentre con riferimento all'amministratore precisa che la notifica è stata effettuata il 27.5.2025 con la conseguenza che il ricorso originario risulta tardivo. Esibisce la certificazione telematica dalla quale risulta l'iscrizione a ruolo del giudizio innanzi al Tribunale di Trapani in data 28.6.2024
quindi oltre il termine di legge. Chiede di poter depositare detta certificazione.
Nel merito chiede dichiararsi inammissibile l'opposizione del D'amico e che sia rigettata quella proposta dalla società
Il giudice si ritira in camera di consiglio. Riaperto il verbale alle ore 15:47 assenti le parti, decide la causa dando lettura del dispositivo della sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice del Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 564 /2025 R.G.L. oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. vertente tra on sede in Pantelleria, C/da Cala Levante snc – partita IVA 14 Parte_1 P.IVA_1
e nato a [...] l'[...] – codice Parte_2
fiscale sia in proprio che quale legale rappresentante pro tempore CodiceFiscale_1
della suddetta società, rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCO GALFANO giusta procura in atti, ricorrenti nei confronti di
. TP, CF , rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta CP_3 P.IVA_2
procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso per riassunzione introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di voler “ritenere e dichiarare nulle le due ordinanze/ingiunzione n. OI-001472550 e il n. OI-001471863, emesse dall' nei confronti degli opponenti per la somma complessiva di € CP_1
13.725,00 a titolo di sanzione amministrativa per i motivi esposti in ricorso;
per l'effetto revocare, annullare e dichiarare nulle, invalide, illegittime e/o inefficaci le suddette due ordinanze/ingiunzione”. I ricorrenti premettevano a dette conclusioni in rito di aver incardinato il giudizio innanzi al
Tribunale di Trapani dichiaratosi incompetente per territorio con ordinanza del 03.01.2025; nel merito, di aver ricevuto in data 29.5.2024 la notifica delle ordinanze ingiunzione nn. OI-001471863 il legale rappresentante e n. OI-001472550 la società, con le quali veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 13.725,00 emesse a seguito degli atti di accertamento con i quali l'istituto
“contestava alla società e al ridetto (n.q.) l'omesso versamento delle ritenute Parte_1 Pt_2
previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione all'art. 2, comma 1 bis,
d.l. n. 463 del 12.9.1983 convertito con modificazioni dalla L. n. 683 dell'11.11.1983,come sostituito dall'art.
3 comma 6, del D. lgs. 15/1/2016 n. 8, con contestuale comminazione della sanzione amministrativa”
Allegando la mancata notifica dell'atto di accertamento, i ricorrenti eccepivano la “decadenza per l'Amministrazione procedente di esercitare il potere sanzionatorio alla stessa delegato” essendo state le opposte ordinanze notificate nel 2024 e non ai sensi e per gli effetti di cui all'art 14 L.n. 689/1981
“entro il 3 febbraio 2019” coincidente con il novantesimo giorno dall'accertamento e rilevazione dell'infrazione.
Si costituiva l' il quale reiterava le argomentazioni esposte nella memoria di costituzione CP_1
depositata innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, contestando quanto dedotto ed eccepito dai ricorrenti
Evidenziava che gli atti di accertamento erano stati regolarmente notificati tra il 5 ed il
10.11.2018 con notificazione perfezionatasi a seguito della compiuta giacenza del plico il
29.11.2018, chiedeva al Tribunale “verificare la tempestività del ricorso in opposizione e dichiarare la tardività – inammissibilità se successivo ai 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione - rigettare il ricorso nel merito con vittoria di spese”
L'intestato Tribunale all'udienza di discussione del 16.4.2025 ritenuto necessario consentire alle parti di interloquire sulla tempestività del ricorso fissava l'udienza odierna nella quale sentita la discussione delli procuratori ha posto la causa in decisione.
In via preliminare va dichiarata la inammissibilità dell'opposizione proposta dal ricorrente poiché tardiva. Parte_2
All'udienza odierna invero è risulta circostanza non controversa (oltre che comunque documentata dall' con i documenti depositati unitamente alla costituzione e pienamente CP_1 utilizzabili per le ragioni di seguito specificate) che il ricorrente abbia ricevuto la notifica dell'ordinanza opposta il 27.5.2024 con la conseguenza che già il primo ricorso depositato in data
28.6.2024 risultava tardivo perché proposto successivamente alla decorrenza del termine di trenta giorni da detta notificazione.
Di contro non può dichiararsi la tardività dell'opposizione proposta dalla società in quanto all'udienza odierna è risultata non controversa l'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione a detta società il 29.5.2024 con la conseguenza che tempestivo risulta il giudizio instaurato innanzi alla autorità giudiziaria poi dichiaratasi incompetente, anche in considerazione del fatto che la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un'impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l'adozione, in limine litis, dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso, di cui all'art. 23, primo comma, della legge n. 689 del
1981 (sanzione oggi prevista -per quel che in questa sede rileva - dal comma 10 dell'art. 6 del
D.Lgs. 150/2011) la quale presuppone l'esistenza di una prova certa della tardività dell'opposizione (Cass. Sez. Un., 28 gennaio 2002, n. 1006; Cass., Sez. VI-2, 12 luglio 2011, n. 15320)
Nel merito l'opposizione è infondata.
Ritiene la ricorrente di non aver ricevuto la notifica dell'atto di accertamento con la conseguenza che essendo stata l'ordinanza opposta (unico atto posto a conoscenza di essa parte) notificata il 29.5.2024 era maturata la decadenza in danno dell'amministrazione di cui all'art 14 L.n.
689/1981
L'assunto non è condivisibile.
Parte resistente ha documentato che gli accertamenti de quibus sono stati regolarmente notificati ai ricorrenti con separati plichi spediti il 10.11.2018, seguiti da avvisi di deposito presso l'ufficio postale spediti il 19.11.2018 e da successive attestazioni di mancato ritiro nel termine di dieci giorni del 01.12.2018.
Ritiene tuttavia la ricorrente non utilizzabile la documentazione depositata dal resistente essendosi quest'ultimo costituito tardivamente.
L'eccezione non pare fondata. Ed infatti come già rilevato dal giudice a quo argomentando in forza di Cass. Sez.
6-2 Sentenza
n. 16853 del 09/08/2016, il termine di cui all'art. 6 comma 8 del D.lgs 150/2011 non è qualificato dal legislatore come perentorio.
A tal proposito appare opportuno evidenziare che la giurisprudenza di legittimità sul tema in esame è ormai consolidata (da ultimo Cass Sez. 3, Sentenza n. 15887 del 13/06/2019, Rv. 654292 -
01) e che essa sebbene formatasi in punto di interpretazione del combinato disposto dei commi 1 e
7 dell'art. 7 del D. Lgs 150/2011, non può non trovare applicazione attesa la identità di formulazione, anche con riferimento al combinato disposto dei commi 1 e 8 dell'art 6 del citato decreto.
La Corte di Cassazione infatti, ha affermato che in tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine previsto dal comma 8 del cit. art. 6 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 9545 del 18/04/2018, Rv. 648048 - 01).
Dichiarati quindi utilizzabili ai fini della decisione i documenti depositati dall' CP_1
unitamente alla memoria di costituzione, nel merito si rileva la infondatezza dell'opposizione.
Parte ricorrente successivamente alla costituzione del resistente ed al deposito della suddetta documentazione (in particolare -ai fini della presente decisione- copie degli accertamenti di violazione e delle ordinanze ingiunzioni opposte completi della prova della eseguita notificazione), nulla ha dedotto né eccepito nel merito delle deduzioni avversarie ed in ordine al contenuto di detti documenti dei quali si è limitato ad eccepire a sola inammissibilità e ciò tanto nelle note scritte depositate innanzi al tribunale di Trapani per l'udienza di discussione che nelle note scritte integrative depositate dopo la costituzione dell' . CP_4
La contestazione della violazione deve quindi, in mancanza di ulteriori e diverse censure, ritenersi tempestiva e di conseguenza inesistente l'eccepita decadenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il DM 55/14, come integrato dal DM
147/2022- tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (€ 13.725,00) si liquidano in favore del resistente in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro 2.695,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva se dovute.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata
- dichiara inammissibile poiché tardiva l'opposizione proposta da Parte_2
[...]
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna in proprio e in persona del legale Parte_2 Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.695,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo