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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/09/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O ______________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice A. rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 566/2018 r.g., vertente
tra
ora in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 Parte_2
Part tempore, c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Flavio Garrone e Lucia Natale C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. e , (c.f. ) CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Giovinazzo
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso l'Ordinanza ex art 702 bis cpc del Tribunale di Palmi del 12/01/2018
resa nel procedimento sommario di cognizione R.G. 1656/2017
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. i Sig.ri e convenivano CP_1 CP_2 [...]
avanti il Tribunale di Palmi deducendo la nullità del contratto di Controparte_3
finanziamento intercorso inter partes per asserita mancanza di sottoscrizione da parte della banca,
nonché l'asserita usurarietà del rapporto per violazione della legge 108/96; Controparte_3
si costituiva in giudizio con memoria difensiva, contestando la fondatezza delle
[...]
domande attoree, chiedendone il rigetto.
Il Giudice del Tribunale di Palmi dopo essersi riservato in prima udienza, pronunciava l'ordinanza del 12.01.2018, con la quale statuiva quanto segue: “Dichiara la nullità del contratto di
finanziamento, n. 00403152747 stipulato in data 22 luglio 2009 da e CP_2 CP_1
con SIL spa oggi per le causali di cui in parte motiva, ogni altra richiesta Parte_3
assorbita.
Condanna la parte resistente alla restituzione in favore di parte ricorrente, in relazione al
contratto di finanziamento per cui è causa, della somma di euro 9.496,18 a estinzione definitiva
di ogni rapporto per tutte le ragioni già esplicitate.
Compensa le spese processuali per ½ liquida la residua somma a favore delle parti ricorrenti e da
porsi a carico della in complessivi euro 1650.00 (di cui euro 120.00 per spese) Parte_3
oltre spese generali Iva e Cpa”.
Con atto di appello notificato in data 06.07.2018, la ha proposto gravame avverso la Parte_3
Ordinanza del 12.01.2018, nel procedimento R.G. nr.1656/2017, emessa dal Tribunale di Palmi,
in persona della dott.ssa Emanuela Ruscio e pubblicata in data 12.01.2018.
A sostegno del gravame l'appellante deduceva i seguenti motivi:1) Errata valutazione in ordine
alla ritenuta mancata prova dell'accettazione e/o sottoscrizione della proposta contrattuale da
parte della banca. Carenza di motivazione e mancato esame di elementi decisivi della controversia
e relativa assenza di pronuncia;
2) Errata valutazione della giurisprudenza relativa alla
nullità dei contratti monofirma;
3) Errata valutazione del Giudice di primo grado in merito
all'equipollenza tra sottoscrizione del contratto e sua produzione in giudizio;
4) Riproposizione deduzioni e/o eccezioni assorbite ex art. 346 c.p.c.: A) Errata individuazione
del tasso soglia;
B) criteri di calcolo ed indicazioni della Banca d'Italia; C) Ancora sulla non
assoggettabilità degli interessi di mora al rispetto delle soglie di usura;
D) In subordine sulla
nullità della sola clausola pattizia degli interessi moratori e sulla non ripetibilità degli interessi
corrispettivi; E) I dati correttamente utilizzabili al fine di verificare il rispetto della normativa di
contrasto all'usura; F) Onere della prova e deduzioni istruttorie avversarie”.
Chiedeva: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, riformare l'ordinanza impugnata
e confermare le domande formulate da ora Controparte_3 Parte_2
in sede sommaria, da intendersi integralmente riproposte e che si ritrascrivono: a) Nel
[...]
merito:
1. in principalità, respingere ogni domanda proposta dai Sig.ri e CP_1 CP_2
, anche in via di appello incidentale, nei confronti di perché
[...] Controparte_3
inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in
narrativa;
2. in subordine: nella denegata ipotesi di accertato sforamento del tasso di soglia da
parte del tasso di mora convenuto e/o del conseguente accoglimento della domanda di
declaratoria di nullità contrattuale, circoscrivere la nullità alla sola clausola pattizia degli
interessi di mora, impregiudicata la corresponsione degli interessi corrispettivi come riportati nel
contratto di finanziamento;
3 in ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di ritenuta nullità del
contratto di finanziamento, procedersi comunque alle pertinenti compensazioni;
3) in ogni caso:
vittoria di spese e competenze legali di causa con contributo previdenziale c.p.a. ed i.v.a. ex lege
nonché rifusione integrale delle eventuali spese di c.t.u./c.t.p.; 4) in via istruttoria: eccepita fin
d'ora l'inidoneità probatoria delle deduzioni contabili attoree e l'inammissibilità delle istanze
attoree di c.t.u. econometrica”.
L'appellante proponeva altresì istanza di sospensione della esecutorietà del provvedimento impugnato.
Si costituivano in giudizio gli appellati e chiedendo in via principale CP_1 CP_2
il rigetto del proposto gravame e, in via di appello incidentale condizionato, la modifica dell'ordinanza impugnata “nella parte in cui non ritiene configurabile l'usurarietà degli interessi”
facendo discendere la gratuità del contratto di finanziamento e presunti obblighi restitutori a carico della pari a € 20.750,66. Pt_3
Con ordinanza del 28.01.2019 questa Corte rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione formulata dalla e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al Pt_3
21.11.2019.
Dopo successivi rinvii d'ufficio la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6 febbraio
2023, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza non definitiva n. 320/2024 questa Corte così statuiva: “in accoglimento del primo
motivo di appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la validità del
contratto di finanziamento n. 00403152474 stipulato in data 22 luglio 2009 da e CP_2
con SIL s.p.a., oggi In accoglimento del quarto motivo dell'appello CP_1 Parte_3
principale dispone, come da separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per
l'espletamento di c.t.u.”.
Pertanto, con separata Ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento della
C.T.U., con i seguenti quesiti: “1) accerti il c.t.u. se gli interessi moratori concretamente applicati
dalla banca dal momento del verificarsi dell'inadempimento e per il successivo svolgimento del
rapporto abbiano o meno superato il tasso soglia, operando il relativo calcolo secondo la seguente
formula indicata da Cass. SS.UU. 18.09.2020 n.19597: “TEGM, più la maggiorazione media degli
interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali
aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”, vale a dire i D.M. vigenti nei
periodi temporali di inadempimento via via considerati;
2) nel procedere all'accertamento di cui
al punto 1), il c.t.u. includerà tutti i costi sostenuti dal debitore per ottenere il credito, ad
esclusione della commissione di estinzione anticipata e dei costi per imposte e tasse;
3) nel caso
in cui venga accertata l'usurarietà degli interessi moratori applicati dalla banca, computi il c.t.u. gli interessi nella misura del saggio pattuito per gli interessi corrispettivi sulle rate scadute fino
alla data di risoluzione e sul capitale residuo mediante attualizzazione al momento della
risoluzione;4) ridetermini, all'esito, i rapporti di dare ed avere tra le parti, accertando se siano
state corrisposte dal finanziato somme in eccesso rispetto al dovuto.”.
A tal uopo è stato nominato, quale Consulente Tecnico, il dott. , il quale prestava Persona_1
giuramento di rito.
Depositata la CTU, all'udienza cartolare del 02.12.2024, gli appellati chiedevano di procedere alla integrazione dei quesiti, volta a “quantificare e quindi ricalcolare il piano di ammortamento con
l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 c. 6 tub sottraendo gli importi già pagati
per maggiori interessi non dovuti, determinando il saldo dovuto agli appellati”.
Con ordinanza del 13/12/2024 a scioglimento della riserva dell'udienza del 02.12.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dichiara l'inammissibilità della richiesta di integrazione della CTU, volta a
“quantificare e quindi ricalcolare il piano di ammortamento con l'applicazione dei tassi sostitutivi
previsti dall'art. 117 c. 6 tub sottraendo gli importi già pagati per maggiori interessi non dovuti,
determinando il saldo dovuto agli appellati”, essendo tali domande ed eccezioni totalmente nuove e per ciò stesso inammissibili.
Nel merito, l'appello principale è fondato e va accolto.
Con la sentenza non definitiva n. 320/2024, questa Corte ha disposto l'accoglimento del “primo
motivo di appello con l'assorbimento del secondo e del terzo” ed è stata pertanto dichiarata, in riforma della sentenza impugnata, la “validità del contratto di finanziamento n.00403152474
stipulato in data 22 luglio 2009 da e con SIL spa, oggi CP_2 CP_1 Parte_3
”; è già stata altresì dichiarata “infondata la domanda proposta dagli appellanti incidentali”.
[...] Atteso l'esito della ctu contabile, volta a verificare l'eventuale superamento del tasso soglia, con riferimento agli interessi moratori, si rileva che il tasso di mora del 15% annuo, menzionato nel documento di sintesi del 23 luglio 2009, non è qualificabile come usurario.
Invero, nelle conclusioni del ctu, si legge quanto segue: “dal carteggio consultato dallo scrivente
non emerge la convenzione di un tasso moratorio da applicarsi alla fase patologica del rapporto.
Risulta, invece, l'indicazione di un tasso di mora in un documento di sintesi che ha data successiva
a quella dell'accettazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito, peraltro mancante di
sottoscrizione dei soggetti finanziati ed anche in una ristampa del piano di ammortamento
risalente anch'esso ad epoca successiva (2017).
Ad ogni buon fine i tassi così individuati non risulta che abbiamo superato la soglia prevista tempo
per tempo dai decreti applicativi della Legge contro l'usura”.
Va altresì rilevato che, mentre gli appellanti incidentali, con riferimento alla suddetta relazione,
nulla osservavano, il CTP della ora Intesa San Paolo SpA, ha chiesto di precisare, con Parte_3
le proprie osservazioni alla ctu, se vi siano stati pagamenti da parte dei mutuatari di compensi e/o oneri ulteriori rispetto a quelli dovuti nel normale andamento del rapporto, o meglio, se siano pagati compensi e/o oneri per eventuali “patologie” verificatesi nel corso del rapporto (tardivi pagamenti delle rate di rimborso) ed inoltre chiedeva di sapere se, di fatto, vi siano state,
comunque, anomalie nell'esecuzione del contratto, al di là del pagamento o meno di oneri consequenziali.
Il ctu ha riscontrato tali osservazioni con la propria “sintetica valutazione sulle osservazioni di parte appellante”, nella quale si legge: “riguardo alla prima richiesta del dott. , non si può Per_2
che riferire che non risulta dagli atti di causa alcun pagamento ulteriore rispetto a quello
risultante dal piano di ammortamento allegato in atti e concernente solo la fase ordinaria del
rapporto, né del resto il Legale dei mutuatari sul punto lamenta alcunché, atteso che in atti di
causa scrive, testualmente, “gli istanti hanno sempre pagato le rate di mutuo” (cfr. ricorso ex art. Per quel che concerne, poi, la domanda se, in concreto, vi siano state anomalie nell'esecuzione
del contratto, non si può fornire risposta alcuna, atteso che in atti non sono state rinvenute le
quietanze di pagamento delle rate di mutuo onde poter verificare in concreto eventuali ritardi o
pagamenti parziali delle rate di mutuo, ma solo un piano di ammortamento del 20 febbraio 2017
di produzione bancaria, che non evidenzia anomalie di sorta”.
Sebbene dunque non sia emersa, all'origine del rapporto contrattuale, la convenzione di un tasso moratorio da applicarsi alla fase patologica del rapporto, risulta tuttavia l'indicazione del tasso di mora in un documento di sintesi, nonché in una ristampa del piano di ammortamento, documenti risalenti ad un'epoca successiva rispetto all'accettazione del finanziamento da parte dell'Istituto
di credito.
È emerso altresì, che i tassi così individuati non hanno superato la soglia prevista tempo per tempo dai decreti applicativi della Legge contro l'usura.
Va in ogni caso rilevato, che non risulta dagli atti di causa alcun pagamento ulteriore rispetto a quello risultante dal piano di ammortamento allegato in atti (concernente solo la fase ordinaria del rapporto) e che il piano di ammortamento del 20 febbraio 2017 non evidenzia anomalie di sorta.
La circostanza della regolare esecuzione del contratto, è stata peraltro pacificamente ammessa dalla parti, si legge invero, nell'atto di appello formulato dalla che “il mutuo dei ricorrenti Pt_3
è in regolare ammortamento sì che nessuna restituzione potrebbero ottenere non avendo mai
versato neppure un euro di interessi moratori”; i sigg. e , confermano a loro volta, CP_1 CP_2
nella propria comparsa di costituzione, che “il sig. ha puntualmente pagato tutte le rate del CP_1
finanziamento”.
Per tutto quanto sopra esposto, meritevole di censura appare l'ordinanza impugnata che merita di essere riformata.
In virtù dell'art. 91 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio, sono poste a carico degli appellati/appellanti in via incidentale, in via solidale tra di loro. Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (per il primo grado di giudizio: valore da € 5.201 a € 26.000 valori minimi per tutte le fasi, stante la minima attività svolta nel precedente grado di giudizio;
per il presente grado di giudizio: valore da € 5.201 a
€ 26.000, valori medi per tutte le fasi, Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Tali spese, si possono così quantificare: per il primo grado di giudizio €. 460,00 fase di studio, €.
389,00 fase introduttiva, €. 840,00 fase di trattazione ed €. 851,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Per il presente grado di giudizio, tali spese si possono così quantificare: €. 355,50 C.U., €. 1.134,00
fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €. 1.843,00 fase di trattazione ed €. 1.911,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto
(Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione incidentale proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo
1, comma 17, L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ora Parte_1 Parte_2
nei confronti dei sigg. e , nonché sull'appello incidentale da CP_1 CP_2
questi proposto nei confronti dell'appellante principale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. accoglie l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. in riforma della prefata ordinanza dichiara la validità del contratto di finanziamento de quo e condanna i sigg. e , in solido tra loro, alla restituzione CP_1 CP_2
dell'importo di euro 9.496,18 oltre interessi, percepito in esecuzione dell'ordinanza impugnata;
4. condanna i sigg. e , solidalmente tra loro, al pagamento CP_1 CP_2
delle spese del primo grado di giudizio liquidate nella misura di €. 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
5. condanna i sigg. e , solidalmente tra loro, al pagamento CP_1 CP_2
delle spese del presente grado di giudizio liquidate nella misura di €. 6.164,50, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
6. pone definitivamente a carico dei sigg. e , solidalmente CP_1 CP_2
tra loro, le spese della CTU, nella misura liquidata con separata ordinanza emessa in pari data;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
702 bis cpc ).
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice A. rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 566/2018 r.g., vertente
tra
ora in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 Parte_2
Part tempore, c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Flavio Garrone e Lucia Natale C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. e , (c.f. ) CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Giovinazzo
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso l'Ordinanza ex art 702 bis cpc del Tribunale di Palmi del 12/01/2018
resa nel procedimento sommario di cognizione R.G. 1656/2017
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. i Sig.ri e convenivano CP_1 CP_2 [...]
avanti il Tribunale di Palmi deducendo la nullità del contratto di Controparte_3
finanziamento intercorso inter partes per asserita mancanza di sottoscrizione da parte della banca,
nonché l'asserita usurarietà del rapporto per violazione della legge 108/96; Controparte_3
si costituiva in giudizio con memoria difensiva, contestando la fondatezza delle
[...]
domande attoree, chiedendone il rigetto.
Il Giudice del Tribunale di Palmi dopo essersi riservato in prima udienza, pronunciava l'ordinanza del 12.01.2018, con la quale statuiva quanto segue: “Dichiara la nullità del contratto di
finanziamento, n. 00403152747 stipulato in data 22 luglio 2009 da e CP_2 CP_1
con SIL spa oggi per le causali di cui in parte motiva, ogni altra richiesta Parte_3
assorbita.
Condanna la parte resistente alla restituzione in favore di parte ricorrente, in relazione al
contratto di finanziamento per cui è causa, della somma di euro 9.496,18 a estinzione definitiva
di ogni rapporto per tutte le ragioni già esplicitate.
Compensa le spese processuali per ½ liquida la residua somma a favore delle parti ricorrenti e da
porsi a carico della in complessivi euro 1650.00 (di cui euro 120.00 per spese) Parte_3
oltre spese generali Iva e Cpa”.
Con atto di appello notificato in data 06.07.2018, la ha proposto gravame avverso la Parte_3
Ordinanza del 12.01.2018, nel procedimento R.G. nr.1656/2017, emessa dal Tribunale di Palmi,
in persona della dott.ssa Emanuela Ruscio e pubblicata in data 12.01.2018.
A sostegno del gravame l'appellante deduceva i seguenti motivi:1) Errata valutazione in ordine
alla ritenuta mancata prova dell'accettazione e/o sottoscrizione della proposta contrattuale da
parte della banca. Carenza di motivazione e mancato esame di elementi decisivi della controversia
e relativa assenza di pronuncia;
2) Errata valutazione della giurisprudenza relativa alla
nullità dei contratti monofirma;
3) Errata valutazione del Giudice di primo grado in merito
all'equipollenza tra sottoscrizione del contratto e sua produzione in giudizio;
4) Riproposizione deduzioni e/o eccezioni assorbite ex art. 346 c.p.c.: A) Errata individuazione
del tasso soglia;
B) criteri di calcolo ed indicazioni della Banca d'Italia; C) Ancora sulla non
assoggettabilità degli interessi di mora al rispetto delle soglie di usura;
D) In subordine sulla
nullità della sola clausola pattizia degli interessi moratori e sulla non ripetibilità degli interessi
corrispettivi; E) I dati correttamente utilizzabili al fine di verificare il rispetto della normativa di
contrasto all'usura; F) Onere della prova e deduzioni istruttorie avversarie”.
Chiedeva: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, riformare l'ordinanza impugnata
e confermare le domande formulate da ora Controparte_3 Parte_2
in sede sommaria, da intendersi integralmente riproposte e che si ritrascrivono: a) Nel
[...]
merito:
1. in principalità, respingere ogni domanda proposta dai Sig.ri e CP_1 CP_2
, anche in via di appello incidentale, nei confronti di perché
[...] Controparte_3
inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in
narrativa;
2. in subordine: nella denegata ipotesi di accertato sforamento del tasso di soglia da
parte del tasso di mora convenuto e/o del conseguente accoglimento della domanda di
declaratoria di nullità contrattuale, circoscrivere la nullità alla sola clausola pattizia degli
interessi di mora, impregiudicata la corresponsione degli interessi corrispettivi come riportati nel
contratto di finanziamento;
3 in ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di ritenuta nullità del
contratto di finanziamento, procedersi comunque alle pertinenti compensazioni;
3) in ogni caso:
vittoria di spese e competenze legali di causa con contributo previdenziale c.p.a. ed i.v.a. ex lege
nonché rifusione integrale delle eventuali spese di c.t.u./c.t.p.; 4) in via istruttoria: eccepita fin
d'ora l'inidoneità probatoria delle deduzioni contabili attoree e l'inammissibilità delle istanze
attoree di c.t.u. econometrica”.
L'appellante proponeva altresì istanza di sospensione della esecutorietà del provvedimento impugnato.
Si costituivano in giudizio gli appellati e chiedendo in via principale CP_1 CP_2
il rigetto del proposto gravame e, in via di appello incidentale condizionato, la modifica dell'ordinanza impugnata “nella parte in cui non ritiene configurabile l'usurarietà degli interessi”
facendo discendere la gratuità del contratto di finanziamento e presunti obblighi restitutori a carico della pari a € 20.750,66. Pt_3
Con ordinanza del 28.01.2019 questa Corte rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione formulata dalla e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al Pt_3
21.11.2019.
Dopo successivi rinvii d'ufficio la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6 febbraio
2023, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza non definitiva n. 320/2024 questa Corte così statuiva: “in accoglimento del primo
motivo di appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la validità del
contratto di finanziamento n. 00403152474 stipulato in data 22 luglio 2009 da e CP_2
con SIL s.p.a., oggi In accoglimento del quarto motivo dell'appello CP_1 Parte_3
principale dispone, come da separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per
l'espletamento di c.t.u.”.
Pertanto, con separata Ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento della
C.T.U., con i seguenti quesiti: “1) accerti il c.t.u. se gli interessi moratori concretamente applicati
dalla banca dal momento del verificarsi dell'inadempimento e per il successivo svolgimento del
rapporto abbiano o meno superato il tasso soglia, operando il relativo calcolo secondo la seguente
formula indicata da Cass. SS.UU. 18.09.2020 n.19597: “TEGM, più la maggiorazione media degli
interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali
aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”, vale a dire i D.M. vigenti nei
periodi temporali di inadempimento via via considerati;
2) nel procedere all'accertamento di cui
al punto 1), il c.t.u. includerà tutti i costi sostenuti dal debitore per ottenere il credito, ad
esclusione della commissione di estinzione anticipata e dei costi per imposte e tasse;
3) nel caso
in cui venga accertata l'usurarietà degli interessi moratori applicati dalla banca, computi il c.t.u. gli interessi nella misura del saggio pattuito per gli interessi corrispettivi sulle rate scadute fino
alla data di risoluzione e sul capitale residuo mediante attualizzazione al momento della
risoluzione;4) ridetermini, all'esito, i rapporti di dare ed avere tra le parti, accertando se siano
state corrisposte dal finanziato somme in eccesso rispetto al dovuto.”.
A tal uopo è stato nominato, quale Consulente Tecnico, il dott. , il quale prestava Persona_1
giuramento di rito.
Depositata la CTU, all'udienza cartolare del 02.12.2024, gli appellati chiedevano di procedere alla integrazione dei quesiti, volta a “quantificare e quindi ricalcolare il piano di ammortamento con
l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 c. 6 tub sottraendo gli importi già pagati
per maggiori interessi non dovuti, determinando il saldo dovuto agli appellati”.
Con ordinanza del 13/12/2024 a scioglimento della riserva dell'udienza del 02.12.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dichiara l'inammissibilità della richiesta di integrazione della CTU, volta a
“quantificare e quindi ricalcolare il piano di ammortamento con l'applicazione dei tassi sostitutivi
previsti dall'art. 117 c. 6 tub sottraendo gli importi già pagati per maggiori interessi non dovuti,
determinando il saldo dovuto agli appellati”, essendo tali domande ed eccezioni totalmente nuove e per ciò stesso inammissibili.
Nel merito, l'appello principale è fondato e va accolto.
Con la sentenza non definitiva n. 320/2024, questa Corte ha disposto l'accoglimento del “primo
motivo di appello con l'assorbimento del secondo e del terzo” ed è stata pertanto dichiarata, in riforma della sentenza impugnata, la “validità del contratto di finanziamento n.00403152474
stipulato in data 22 luglio 2009 da e con SIL spa, oggi CP_2 CP_1 Parte_3
”; è già stata altresì dichiarata “infondata la domanda proposta dagli appellanti incidentali”.
[...] Atteso l'esito della ctu contabile, volta a verificare l'eventuale superamento del tasso soglia, con riferimento agli interessi moratori, si rileva che il tasso di mora del 15% annuo, menzionato nel documento di sintesi del 23 luglio 2009, non è qualificabile come usurario.
Invero, nelle conclusioni del ctu, si legge quanto segue: “dal carteggio consultato dallo scrivente
non emerge la convenzione di un tasso moratorio da applicarsi alla fase patologica del rapporto.
Risulta, invece, l'indicazione di un tasso di mora in un documento di sintesi che ha data successiva
a quella dell'accettazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito, peraltro mancante di
sottoscrizione dei soggetti finanziati ed anche in una ristampa del piano di ammortamento
risalente anch'esso ad epoca successiva (2017).
Ad ogni buon fine i tassi così individuati non risulta che abbiamo superato la soglia prevista tempo
per tempo dai decreti applicativi della Legge contro l'usura”.
Va altresì rilevato che, mentre gli appellanti incidentali, con riferimento alla suddetta relazione,
nulla osservavano, il CTP della ora Intesa San Paolo SpA, ha chiesto di precisare, con Parte_3
le proprie osservazioni alla ctu, se vi siano stati pagamenti da parte dei mutuatari di compensi e/o oneri ulteriori rispetto a quelli dovuti nel normale andamento del rapporto, o meglio, se siano pagati compensi e/o oneri per eventuali “patologie” verificatesi nel corso del rapporto (tardivi pagamenti delle rate di rimborso) ed inoltre chiedeva di sapere se, di fatto, vi siano state,
comunque, anomalie nell'esecuzione del contratto, al di là del pagamento o meno di oneri consequenziali.
Il ctu ha riscontrato tali osservazioni con la propria “sintetica valutazione sulle osservazioni di parte appellante”, nella quale si legge: “riguardo alla prima richiesta del dott. , non si può Per_2
che riferire che non risulta dagli atti di causa alcun pagamento ulteriore rispetto a quello
risultante dal piano di ammortamento allegato in atti e concernente solo la fase ordinaria del
rapporto, né del resto il Legale dei mutuatari sul punto lamenta alcunché, atteso che in atti di
causa scrive, testualmente, “gli istanti hanno sempre pagato le rate di mutuo” (cfr. ricorso ex art. Per quel che concerne, poi, la domanda se, in concreto, vi siano state anomalie nell'esecuzione
del contratto, non si può fornire risposta alcuna, atteso che in atti non sono state rinvenute le
quietanze di pagamento delle rate di mutuo onde poter verificare in concreto eventuali ritardi o
pagamenti parziali delle rate di mutuo, ma solo un piano di ammortamento del 20 febbraio 2017
di produzione bancaria, che non evidenzia anomalie di sorta”.
Sebbene dunque non sia emersa, all'origine del rapporto contrattuale, la convenzione di un tasso moratorio da applicarsi alla fase patologica del rapporto, risulta tuttavia l'indicazione del tasso di mora in un documento di sintesi, nonché in una ristampa del piano di ammortamento, documenti risalenti ad un'epoca successiva rispetto all'accettazione del finanziamento da parte dell'Istituto
di credito.
È emerso altresì, che i tassi così individuati non hanno superato la soglia prevista tempo per tempo dai decreti applicativi della Legge contro l'usura.
Va in ogni caso rilevato, che non risulta dagli atti di causa alcun pagamento ulteriore rispetto a quello risultante dal piano di ammortamento allegato in atti (concernente solo la fase ordinaria del rapporto) e che il piano di ammortamento del 20 febbraio 2017 non evidenzia anomalie di sorta.
La circostanza della regolare esecuzione del contratto, è stata peraltro pacificamente ammessa dalla parti, si legge invero, nell'atto di appello formulato dalla che “il mutuo dei ricorrenti Pt_3
è in regolare ammortamento sì che nessuna restituzione potrebbero ottenere non avendo mai
versato neppure un euro di interessi moratori”; i sigg. e , confermano a loro volta, CP_1 CP_2
nella propria comparsa di costituzione, che “il sig. ha puntualmente pagato tutte le rate del CP_1
finanziamento”.
Per tutto quanto sopra esposto, meritevole di censura appare l'ordinanza impugnata che merita di essere riformata.
In virtù dell'art. 91 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio, sono poste a carico degli appellati/appellanti in via incidentale, in via solidale tra di loro. Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (per il primo grado di giudizio: valore da € 5.201 a € 26.000 valori minimi per tutte le fasi, stante la minima attività svolta nel precedente grado di giudizio;
per il presente grado di giudizio: valore da € 5.201 a
€ 26.000, valori medi per tutte le fasi, Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Tali spese, si possono così quantificare: per il primo grado di giudizio €. 460,00 fase di studio, €.
389,00 fase introduttiva, €. 840,00 fase di trattazione ed €. 851,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Per il presente grado di giudizio, tali spese si possono così quantificare: €. 355,50 C.U., €. 1.134,00
fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €. 1.843,00 fase di trattazione ed €. 1.911,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto
(Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione incidentale proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo
1, comma 17, L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ora Parte_1 Parte_2
nei confronti dei sigg. e , nonché sull'appello incidentale da CP_1 CP_2
questi proposto nei confronti dell'appellante principale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. accoglie l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. in riforma della prefata ordinanza dichiara la validità del contratto di finanziamento de quo e condanna i sigg. e , in solido tra loro, alla restituzione CP_1 CP_2
dell'importo di euro 9.496,18 oltre interessi, percepito in esecuzione dell'ordinanza impugnata;
4. condanna i sigg. e , solidalmente tra loro, al pagamento CP_1 CP_2
delle spese del primo grado di giudizio liquidate nella misura di €. 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
5. condanna i sigg. e , solidalmente tra loro, al pagamento CP_1 CP_2
delle spese del presente grado di giudizio liquidate nella misura di €. 6.164,50, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
6. pone definitivamente a carico dei sigg. e , solidalmente CP_1 CP_2
tra loro, le spese della CTU, nella misura liquidata con separata ordinanza emessa in pari data;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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