Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2476 /2022
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 28/02/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 2476 dell'anno 2022 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
e nei confronti di alle ore 10.00 si dà atto che sono presenti l'avv. PAOLO CIRASA, in sostituzione dell'avv. DI LISI
PROVVIDENZA per parte APPELLATA;
fino alle ore 10.00 nessuno è presente per l'appellante nonostante la regolarità della comunicazione di cancelleria l'avv. Cirasa, invitato a discutere, insiste per la prosecuzione del giudizio e si riporta alla memoria di costituzione ed alle note conclusive depositate
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 10.01 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 13.00,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2476 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA VILLAREALE, N. 6 , presso l'AVVOCATURA Pt_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO, che la rappresenta e difende ex lege Parte appellante CONTRO
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._1 MAZZINI, N. 7 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. DI LISI PROVVIDENZA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Parte convenuta
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.02.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 433/2022 con la quale il
Giudice di Pace di Termini Imerese ha accolto il ricorso promosso dalla odierna appellata avverso l'ordinanza di ingiunzione prefettizia Fasc. n. 5687/22/ del 29.04.2022 Area III-
Patenti, emessa dal Prefetto della Provincia di Palermo.
Avverso la predetta ordinanza ingiunzione proponeva ricorso innanzi al giudice di pace di
Termini Imerese (rg. 849/2022) dando avvio al primo grado di giudizio Controparte_1 che ha condotto alla decisione impugnata.
La , odierna appellante ha premesso nei fatti: Parte_1 Parte_2
- che il 23.04.2022, alle ore 2:25 circa, i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Legione Carabinieri Sicilia – Reparto Territoriale di Termini Imerese - procedevano alla contestazione dell'art. 186, comma 2, lett.c) del C.d.S nei confronti di , che, Controparte_1 sottoposto a controllo, circolava in stato di ebrezza con l'automobile, di proprietà del padre
, una Fiat Punto targata DX 983 PG;
Controparte_2
Pagina 2 di 5 - che effettuavano, un preliminare accertamento qualitativo con precursore etilometrico
(Alcoblow), il quale forniva esito positivo, ai sensi dell'art. 186, comma 3, del C.d.S;
- che, successivamente, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del C.d.S., si procedeva all'esame per l'accertamento dei valori della concentrazione alcolemica nell'area alveolare espirata, la cui indagine, ripetuta per due volte a distanza di dieci minuti, riportava i valori positivi di 2,02 g/l e 1,84 g/l. ;
-che, dunque, veniva redatto un verbale per l'applicazione della sanzione accessoria prevista per la violazione dell'art. 186, comma 2, lett.C del C.d.S procedendo al ritiro della patente di guida;
- che il 29/04/2022, in considerazione delle deduzioni tecniche nella nota n. 608/7 del giorno 24/04/2022, la Prefettura emetteva ordinanza ingiunzione Fasc. n. 5687/22/ Area III-
Patenti, con cui applicava la sanzione della sospensione provvisoria della patente di guida n.
, Categoria “AM/A1/A2/B”, emessa dalla motorizzazione civile in data NumeroD_1
23/04/2021, ai sensi dell'art. 223 del C.d.S., per un totale di anni due, per aver circolato in stato di alterazione psicofisica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, avendo l'illecito contestato altresì natura penale;
- che, pertanto, con successivo ricorso in opposizione depositato il 30.05.2022 (r.g.
849/2022), aveva adito il Giudice di Pace di Termini Imerese proponendo Controparte_1 opposizione avverso la suddetta ordinanza di ingiunzione, adducendo la non esatta applicazione della sospensione della patente ai sensi dell'art. 223 C.d.S.;
- che la , costituitasi in giudizio, confutava i motivi di opposizione, Parte_2 chiedendone il rigetto;
- che con sentenza n. 433/2022 R.G. n. 849/2022, depositata in data
14.07.2022, il Giudice di Pace di Termini Imerese accoglieva le domande formulate dall'odierno appellato, sostenendo l'illegittimità dell'ordinanza prefettizia;
- che la sentenza del g.d.p. andava censurata per aver negato l'applicabilità dell'art. 223 del
C.d.S., ritendo applicabile, la sanzione di cui all'art. 186, comma 9, C.d.S. in quanto norma speciale;
ritendo non sussistente alcune rapporto di specialità tra le due norme, ma semmai di complementarietà.
Chiedeva pertanto di riformare la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese al fine di dichiarare la legittimità dell'ordinanza di ingiunzione opposta ex adverso, con vittoria di spese, onorari e compensi.
Si costituiva , sostenendo la correttezza della decisione del giudice di Controparte_1 prime cure;
specificava che oggetto del ricorso e della successiva sentenza non era la legittimità dell'agere amministrativo inteso come dovere della di adottare il provvedimento in Parte_1 questione, ma il presupposto in virtù del quale tale potere veniva esercitato, ossia l'applicazione dell'art. 223 Cds piuttosto che l'art. 186 C.d.S.; asseriva che la disposizione di cui all'art. 186,
Pagina 3 di 5 co. 9, Cds, in quanto norma speciale, trovava applicazione in luogo della disposizione di cui all'art. 223, co. 1, Cds, norma di carattere generale.
Chiedeva, pertanto di respingere l'appello perché privo di fondamento in fatto ed in diritto o con qualsiasi altra statuizione, confermando integralmente la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese.
All'udienza del 28.11.2022 non compariva l'appellante e la causa veniva rinviata per la discussione e decisione.
Alla successiva udienza del 21.05.2025 nuovamente l'appellante non compariva ed il giudice -rilevato che l'appellante, benchè anteriormente costituito, non era comparso neppure alla prima udienza di comparizione del 28.11.2022, revocava il precedente rinvio per discussione orale e decisione e fissava una nuova udienza al 28.2.2025 per la comparizione delle parti, da comunicarsi all'appellante ad opera della cancelleria ai sensi dell'art. 348 secondo comma c.p.c.
All'udienza del 28.02.2025 nuovamente non compariva l'appellante e, invitato a discutere,
l'appellato insisteva nella “prosecuzione del giudizio” e nei propri atti.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali.
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che l'appello proposto vada dichiarato improcedibile.
Segnatamente, come noto, nel nostro ordinamento, all'articolo 348 del codice di procedura civile, sono previste due specifiche ipotesi in cui l'appello è dichiarato improcedibile.
Innanzitutto, si ha improcedibilità, dichiarabile anche d'ufficio, allorquando l'- appellante non si costituisca nei termini. In secondo luogo l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, allorquando l'appellante, nonostante si sia regolarmente costituito, non compare né alla prima udienza né alla nuova udienza che di conseguenza il collegio fissa con ordinanza non impugnabile.
Tanto chiarito, si rileva che l'appellante, benchè anteriormente costituito, non è comparso alla prima udienza di comparizione del 28.11.2022 né alla successiva udienza di discussione del
21.02.2025, talchè questo Tribunale “ritenuto che, a mente dell'art 348 secondo comma c.p.c, la causa avrebbe dovuto essere originariamente rinviata ad una successiva udienza, della quale il cancelliere avrebbe dovuto dare notizia con comunicazione (art 136 cpc) all'appellante” ha revocato il precedente rinvio per discussione orale e decisione ed ha fissato una nuova udienza per la comparizione delle parti, da comunicarsi all'appellante ad opera della cancelleria ai sensi dell'art. 348 secondo comma c.p.c.
Neppure all'odierna udienza del 28.02.2025 l'appellante è comparso, nonostante la regolare comunicazione ad opera della cancelleria.
Da qui consegue la dichiarazione di improcedibilità del proposto appello.
Si rammenta, infatti, che l'improcedibilità è rilevata anche d'ufficio, prescindendo totalmente da un'eventuale volontà contraria dell'appellato giacchè l'onere di impulso processuale viene
Pagina 4 di 5 interamente a ricadere sull'appellante.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante non comparso, nonché, vanno liquidate in favore dell'erario tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta dalle parti, avuto anche riguardo all'intervenuta pronuncia in rito, secondo i parametri indicati dal D.M. 55 del 2014 e succ.mod.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto da avverso la Parte_3
sentenza impugnata n. 433/2022, emessa dal Giudice di pace di Termini Imerese, nella causa civile iscritta al N.R.G. 849/2022, depositata in data 14/07/2022, non notificata;
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite a favore dell'erario che liquida nella misura di euro € 1.453,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese 28/02/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
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