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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 691/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 691/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Concetta Varalla del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 21 marzo 2025, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni illustrate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 3 febbraio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Solignano (PR) il 26 dicembre 1994 e che dalla loro unione sono nati i figli e , divenuti entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (riguardanti esclusivamente questioni patrimoniali o, comunque, economiche), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda in oggetto è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'incontroversa cessazione del legame di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, dover omologare le condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, congrue e conformi rispetto agli allegati e documentati presupposti di fatto, nonché riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Si precisa che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Solignano (PR) il 26 dicembre 1994, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 6, P. II, S. A, anno 1994.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 27 gennaio 2025 e depositato il 3 febbraio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Solignano (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 19 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 691/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Concetta Varalla del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 21 marzo 2025, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni illustrate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 3 febbraio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Solignano (PR) il 26 dicembre 1994 e che dalla loro unione sono nati i figli e , divenuti entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (riguardanti esclusivamente questioni patrimoniali o, comunque, economiche), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda in oggetto è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'incontroversa cessazione del legame di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, dover omologare le condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, congrue e conformi rispetto agli allegati e documentati presupposti di fatto, nonché riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Si precisa che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Solignano (PR) il 26 dicembre 1994, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 6, P. II, S. A, anno 1994.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 27 gennaio 2025 e depositato il 3 febbraio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Solignano (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 19 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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