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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/03/2024, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania,
nelle persone di
Dott.ssa Marino Cecilia Presidente rel.
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Dott.ssa Federica Lunari Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1313/2023 RG CONT.
promossa da nata a [...] il [...] ( C.F. , residente in [...] C.F._1
Giovanni Pascoli n. 1, rappresentata a difesa dall'Avv.to Giuseppina Battistina Biancareddu,
e nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]Parte_2 C.F._2
D'Agultu e Vignola (SS), nella Via Lu Rotu 12/E, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Oggiano;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Chiedono sia pronunciata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni, accettate integralmente dalle parti.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. All'Ufficiale di Stato civile del comune di Badesi verrà ordinato di annotare a margine dell'atto di matrimonio N. 2, parte II, Serie B, ufficio 1,
l'emananda sentenza.
pagina 1 di 3 I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso l'abitazione della madre in Badesi.
Il padre dovrà tenerli con se due fine settimane al mese e tre pomeriggi la settimana. I coniugi si impegnano a fin da ora a modificare la summenzionata regolamentazione del diritto di visita, tenuto conto della volontà dei figli e nel loro pieno interesse. Per quanto concerne le festività si seguirà il regime dell'alternanza.
Il padre dovrà corrispondere a titolo di mantenimento la somma di €. 150,00 per ciascun figlio. Tale
somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese e sarà rivalutata annualmente in base agli
Org_ indici
Il minore ha espresso la volontà di trasferirsi presso il domicilio paterno a decorrere dal Persona_1
mese di settembre 2023. I ricorrenti manifestano fin d'ora il proprio consenso. Nel caso la suddetta condizione dovesse verificarsi il Signor dovrà corrispondere alla NO solo Parte_2 Pt_1
la somma di euro 150,00 a titolo di mantenimento del minore Persona_2
Sono poste a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50%, tutte le spese mediche, sia ordinarie che straordinarie, preventivamente concordate dai genitori ( a titolo meramente esemplificativo: spese scolastiche, spese mediche, spese ludico-sportive).
Le parti danno atto di godere entrambi di un reddito personale, sufficiente ai propri fabbisogni e dichiarano che non hanno null'altro da pretendente reciprocamente , per qualunque ragione, motivo o titolo.
motivi della decisione
Deve dichiararsi la separazione personale dei coniugi sussistendo le condizioni di legge.
Il Tribunale fa proprie, per quanto di competenza, le conclusioni congiunte delle parti, essendo conformi a legge e all'interesse dei minori.
Le spese vengono compensate stante la natura familiare della causa.
p.q.m.
pagina 2 di 3 dichiara la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio in Badesi il 29 aprile 2007, il cui relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune nel registro degli atti del matrimonio Atto N. 2, parte II, Serie B, ufficio 1;
ordina all'Ufficiale dello stato civile l'annotazione della sentenza;
fa proprie per quanto di competenza le condizioni pattuite dalle parti nelle conclusioni congiunte.
spese compensate.
Così deciso in Tempio, 06/03/2024
Il Presidente
(dott. Cecilia Marino)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania,
nelle persone di
Dott.ssa Marino Cecilia Presidente rel.
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Dott.ssa Federica Lunari Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1313/2023 RG CONT.
promossa da nata a [...] il [...] ( C.F. , residente in [...] C.F._1
Giovanni Pascoli n. 1, rappresentata a difesa dall'Avv.to Giuseppina Battistina Biancareddu,
e nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]Parte_2 C.F._2
D'Agultu e Vignola (SS), nella Via Lu Rotu 12/E, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Oggiano;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Chiedono sia pronunciata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni, accettate integralmente dalle parti.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. All'Ufficiale di Stato civile del comune di Badesi verrà ordinato di annotare a margine dell'atto di matrimonio N. 2, parte II, Serie B, ufficio 1,
l'emananda sentenza.
pagina 1 di 3 I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso l'abitazione della madre in Badesi.
Il padre dovrà tenerli con se due fine settimane al mese e tre pomeriggi la settimana. I coniugi si impegnano a fin da ora a modificare la summenzionata regolamentazione del diritto di visita, tenuto conto della volontà dei figli e nel loro pieno interesse. Per quanto concerne le festività si seguirà il regime dell'alternanza.
Il padre dovrà corrispondere a titolo di mantenimento la somma di €. 150,00 per ciascun figlio. Tale
somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese e sarà rivalutata annualmente in base agli
Org_ indici
Il minore ha espresso la volontà di trasferirsi presso il domicilio paterno a decorrere dal Persona_1
mese di settembre 2023. I ricorrenti manifestano fin d'ora il proprio consenso. Nel caso la suddetta condizione dovesse verificarsi il Signor dovrà corrispondere alla NO solo Parte_2 Pt_1
la somma di euro 150,00 a titolo di mantenimento del minore Persona_2
Sono poste a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50%, tutte le spese mediche, sia ordinarie che straordinarie, preventivamente concordate dai genitori ( a titolo meramente esemplificativo: spese scolastiche, spese mediche, spese ludico-sportive).
Le parti danno atto di godere entrambi di un reddito personale, sufficiente ai propri fabbisogni e dichiarano che non hanno null'altro da pretendente reciprocamente , per qualunque ragione, motivo o titolo.
motivi della decisione
Deve dichiararsi la separazione personale dei coniugi sussistendo le condizioni di legge.
Il Tribunale fa proprie, per quanto di competenza, le conclusioni congiunte delle parti, essendo conformi a legge e all'interesse dei minori.
Le spese vengono compensate stante la natura familiare della causa.
p.q.m.
pagina 2 di 3 dichiara la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio in Badesi il 29 aprile 2007, il cui relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune nel registro degli atti del matrimonio Atto N. 2, parte II, Serie B, ufficio 1;
ordina all'Ufficiale dello stato civile l'annotazione della sentenza;
fa proprie per quanto di competenza le condizioni pattuite dalle parti nelle conclusioni congiunte.
spese compensate.
Così deciso in Tempio, 06/03/2024
Il Presidente
(dott. Cecilia Marino)
pagina 3 di 3