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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/10/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. iscritto al n.217/2024 R.G.
promosso da
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania viale XX Settembre, 43 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ragazzi che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Sebastiano Astuto come da procura in atti;
contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Catania via Controparte_1 P.IVA_1
Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Catania che lo rappresenta e difende ex lege;
All'udienza del 23/05/2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza n.32156/2023 del 13.10./20.11.2023, la Suprema Corte, sezione 3^ civile, in accoglimento del ricorso proposto dal , cassava la sentenza pronunciata dalla Controparte_1
Corte di Appello di Catania n.273/2020, depositata il 31.1.2020.
1 I giudici d'appello confermavano l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Catania, depositata il 29.12.2014, che aveva dichiarato familiare superstite di Parte_1 vittima della criminalità di tipo mafioso e condannato il al pagamento di Controparte_2 euro 100.000,00 ex L. 302/1990, euro 258,23 a titolo di assegno vitalizio mensile ex l. 407/1998 ed euro 1.033,00 a titolo di assegno vitalizio mensile ex l. 206/2004, mentre la riformavano nella parte in cui aveva fissato la decorrenza dell'assegno ex lege n.206/2004 dalla domanda presentata il
29.3.2007 anziché dal 1.1.2008 data in cui con l'art.2, comma 105, della legge n,244/2007 venivano estesi alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari i benefici erogati ai superstiti delle vittime del terrorismo.
Dichiarava inammissibile il motivo di gravame con cui il appellante aveva contestato il CP_1 diritto della a percepire il trattamento di cui alla legge n.302 del 1990 poiché non Pt_1 specifico, in violazione dell'art.342 c.p.c. , dichiarando tardiva la domanda formulata con la precisazione delle conclusioni di restituzione della somma di euro 115.016,39 erogata in esecuzione della impugnata ordinanza atteso che con delibera del 24.4.2013 il Fondo di Rotazione delle Vittime dei Reati di tipo mafioso aveva corrisposto alla la maggior somma di euro 413.512,84, Pt_1 posto che tale delibera era antecedente alla proposizione del giudizio sicchè andava prodotta con l'atto di appello, condannando il a pagare le spese del giudizio di appello. CP_1
La Corte di Cassazione, con la suddetta ordinanza, accoglieva il primo motivo con cui il CP_1 aveva censurato la sentenza d'appello per avere ritenuto inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e riteneva assorbito il 2° con cui il ricorrente aveva censurava l'omessa applicazione anche d'ufficio da parte della Corte di Appello del principio compensatio lucri cum damno, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione per pronunciarsi anche sulle spese.
Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., regolarmente notificato il 20.2.2024 al
, riassumeva il giudizio innanzi alla Corte Controparte_1 Parte_1
d'Appello di Catania perché, applicato il principio enunciato dalla Suprema Corte, venisse confermata l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il chiedendo, in riforma della decisione di primo grado rigettare Controparte_1 integralmente le domande avanzate dalla con la condanna a restituire quanto corrisposto Pt_1 dall'Amministrazione in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado.
Vinte le spese di tutti i gradi.
1) La Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n.273/2020, depositata il 31.1.2020, della
Corte d'Appello di Catania, accogliendo il motivo del ricorso con cui il aveva lamentato CP_1
2 la violazione e falsa applicazione dell'art.342 c.p.c. da parte dei giudici di secondo grado ritenendo generica la deduzione di non spettanza dei benefici economici richiesti dalla avendo Pt_1 questi natura assistenziale e non risarcitoria, posto che il motivo era stato esposto in modo incompatibile con la tesi seguita dal Tribunale di Catania, in quanto era stato fatto valere il fatto pacifico che la contrazione di altro matrimonio da parte della richiedente i benefici, prima della presentazione dell'istanza, non attribuiva alla predetta lo status di coniuge superstite.
Motiva la Corte sulla fondatezza del motivo: “questa Corte ha chiarito, come del resto ricordato nella sentenza impugnata, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U., 16/11/2017, n. 27199, e succ. conf.); la Corte territoriale ha affermato che il non aveva formulato alcuna argomentazione contraria CP_1 alla motivazione del giudice di prime cure il quale aveva sostenuto la natura indennitaria e non assistenziale dell'elargizione, affermando che i beneficiari sono titolari di un diritto soggettivo che sorge nel momento dell'evento a prescindere da quello della domanda, così come non aveva formulato argomentazioni specifiche a fronte del richiamato parere del Consiglio di Stato con cui era stata esclusa la rilevanza del successivo matrimonio, non trattandosi di trattamento pensionistico;
il Ministero aveva quindi specularmente opposto la natura assistenziale dei benefici
e dunque, in chiave sistematica, il carattere ostativo del nuovo matrimonio prima della domanda;
poiché, come detto, altro sono le impugnazioni a critica vincolata, come quella in sede di legittimità, altro quelle di pieno merito, rispetto alle quali il connotato della specificità è profilo logicamente diverso, le contrapposte tesi erano state devolute allo scrutinio, maggiore o minore fosse la loro articolazione e ricchezza di argomentazioni, sicché la pronuncia non poteva omettersi,
e il rilievo di violazione dell'art. 342 c.p.c., è stato erroneo, risolvendosi in un sostanziale "non liquet" in seconde cure”.
Accolto il primo motivo, ha ritenuto logicamente assorbito il secondo motivo con cui l'Amministrazione aveva prospettato la violazione e falsa applicazione della L. n. 302 del 1990, art. 10, poiché la Corte di appello aveva errato nel non pronunciarsi sulla eccezione di "compensatio
3 lucri cum damno che costituiva mera difesa, sempre sollevabile anche d'ufficio, ovvero che andava detratto quanto la richiedente aveva ottenuto a titolo di risarcimento del danno dal Fondo di
Rotazione per le vittime di reati di tipo mafioso, con surroga del Fondo stesso.
2) Alla luce della ordinanza della Corte di Cassazione, che ha cassato la sentenza di secondo grado, vanno esaminati i motivi di appello proposti dal , escluso il 2° motivo essendo Controparte_1 passata in giudicato la statuizione del giudice di appello che, accogliendo il motivo, ha fissato la decorrenza dell'assegno ex lege n.244 del 2007 dal 1.1.2008.
3) Con il 1° motivo il Ministero ha affermato che i benefici economici riconosciuti a Parte_1
quale familiare superstite di vittima della criminalità organizzata, precisamente euro
[...]
100.000,00 ex L. 302/1990, euro 258,23 a titolo di assegno vitalizio mensile ex l. 407/1998 ed euro
1.033,00 a titolo di assegno vitalizio mensile ex l. 206/2004, abbiano natura assistenziale e non risarcitoria, pertanto non sarebbero dovuti al coniuge superstite che abbia contratto matrimonio prima di presentare la relativa richiesta avendo perso lo status di vedova.
Di conseguenza la non rientrava fra i soggetti legittimati a godere dei benefici in questione Pt_1 avendo anche perso il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge defunto, come affermato dal
Consiglio di Stato con il parere n.450/2000 reso nell'adunanza del 31.5.2000 ed inoltre la condizione di coniuge deceduto deve essere posseduta anche al momento in cui viene presentata la domanda poiché è in tale momento che l'Amministrazione verifica l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge.
3.1) Sostanzialmente con tale motivo l'Amministrazione appellante critica la sentenza di prime cure sia in ordine alla affermata natura dei benefici economici richiesti da quale Parte_1 coniuge superstite - alla data dell'evento criminoso commesso da appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso- di , qualificati come aventi natura indennitaria e non Persona_1 funzione assistenziale, sia per avere affermato che i requisiti previsti dalla speciale normativa per il conseguimento di tali benefici debbano sussistere alla data dell'evento criminoso e non alla data della domanda.
3.2) Il motivo non può essere accolto.
Va premesso in fatto che era coniugata con all'epoca in cui Parte_1 Persona_1 quest'ultimo venne assassinato per errore di persona da componenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, mentre alla data in cui presentò la domanda, richiedendo i benefici economici previsti dalla legislazione in favore dei familiari delle vittime della criminalità organizzata, non aveva più lo status di coniuge del poichè aveva contratto matrimonio con altro soggetto. Per_1
4 3.3) La natura indennitaria di tali benefici economici aventi funzione compensativa, poiché volti a compensare immediatamente il pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, a prescindere dal diritto al risarcimento del danno nei confronti degli autori dell'illecito, è stata affermata dalla
Suprema Corte (sezione 3^ civile, ordinanza n.19629 del 18.9.2020), oltre che da diverse sentenze di merito, in controversie aventi ad oggetto lo scomputo di tali benefici economici dal risarcimento del danno a carico del danneggiante, affermando il principio che la natura indennitaria di tali benefici ne comporta il loro scomputo dall'ammontare del risarcimento, in quanto il danneggiato non può trarre ingiustificati arricchimenti dal ristoro del pregiudizio subito.
3.4) Sempre la giurisprudenza di legittimità, con pacifico orientamento costituente diritto vivente, ha più volte affermato che “le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302, essendo al riguardo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità. Pertanto, nel caso in cui, successivamente alla domanda di riconoscimento dei benefici siano venuti a mutare i presupposti per il suo conseguimento, del mutamento dei presupposti non può tenersi conto, in quanto avendo l'avente diritto ha già maturato, in base alla legge, la posizione soggettiva perfetta, restando irrilevante la mancata conclusione del procedimento amministrativo, volto solo a certificare l'an ed il quantum del credito” (cfr. sez. VI,
20/10/2015, n.21306; sez. unite ordinanza n.22626 del 2007; sentenza n.21927 del 2008).
3.5) Affermata la natura di diritto soggettivo perfetto degli aventi diritto ai benefici economici in favore dei familiari delle vittime della criminalità organizzata, occorre accertare se i presupposti oggettivi e soggettivi per il loro conseguimento debbano sussistere al momento in cui i beneficiari presentano domanda per ottenere i benefici economici spettanti, o alla data dell'evento occorso al congiunto, essendo comunque certo che non assumono rilevanza i mutamenti nelle condizioni oggettive e soggettive intervenute successivamente al conseguimento delle elargizioni economiche dovute.
Dall'esame delle norme che prevedono tali benefici può trarsi la conclusione della infondatezza della tesi dell'appellante.
L'art.4 comma 1 della legge 302/90, al comma 1 dispone: “Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto
5 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720”, elargizione elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del D.L. 28 novembre 2003, n. 337.
Il comma 2 così prosegue: “L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio;
detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.”
L'art.6 della legge n.466 del 1980 prevede che “La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile”.
Ancora, nell'art.2 della legge n.407/1998 al comma 1 è scritto: “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonchè ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503 e successive modificazioni…” 2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.”
Secondo il comma 4 “L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo”.
Pare al collegio dalla riportata normativa come la condizione positiva di superstite e l'appartenenza ad una delle categorie dei soggetti beneficiari delle prestazioni in esame debbano sussistere alla data dell'evento che abbia colpito la vittima delle azioni della criminalità organizzata, non rilevando mutamenti successivi, anche se antecedenti alla domanda amministrativa con cui vengano chiesti i benefici economici.
Di conseguenza il successivo matrimonio contratto dalla 6 anni dopo l'evento occorso al Pt_1 non assume rilievo per escludere il diritto al chiesto indennizzo, posto che alla data Per_1 dell'evento la predetta era coniuge del senza che rilevi che alla data di presentazione Per_1
6 della domanda per la richiesta dei suddetti benefici economici, nella specie avvenuta a distanza di parecchi anni, la predetta avesse contratto nuove nozze.
Va quindi confermata sul punto la sentenza di primo grado, con rigetto del relativo motivo di appello.
4) Va infine esaminata la questione proposta nel corso del giudizio di appello poi cassato e riproposta con il giudizio di rinvio essendo stato il motivo dichiarato assorbito dalla Corte di
Cassazione.
Il lamenta che in fase di liquidazione dei benefici accolti dal giudice di prime Controparte_1 cure è emerso che aveva già percepito dal Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento del danno la somma di €.413.512,84 liquidata con
[...] delibera del 24.4.2013 dal Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, ha quindi chiesto alla udienza del 28.2.2018, la restituzione di quanto pagato in virtù del principio della compensatio lucri cum damno previsto dallo stesso art.10 della legge n.302, il quale così recita:” 1.
Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. 2.
Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando lo ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra
75. 3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.”
4.1) La difesa dell'appellata sostiene che l'eccezione sia tardiva poiché avanzata solo nel corso del giudizio di appello, sebbene il che ha Parte_2 liquidato il risarcimento del danno fa capo allo stesso ed inoltre in quanto Controparte_1 non è stata prodotta la relativa delibera contenente l'esatta somma erogata.
4.2) Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, formatasi in materia di scomputo dell'indennizzo dal risarcimento dei danni derivanti dallo stesso fatto lesivo, occorre detrarre l'indennizzo dalle somme liquidate a titolo risarcitorio per il principio della compensatio lucri cum damno.
Inoltre è pacifico che la compensatio è eccezione in senso lato, non soggetta a preclusioni e rilevabile anche d'ufficio dal giudice “il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del
7 proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/01/2024, n.2840).
4.3) L'appellata non ha negato di avere percepito il risarcimento erogato dal
[...]
limitandosi ad eccepire la tardiva allegazione della Parte_3 circostanza e l'assenza di prova dell'entità della somma indicata come liquidata non essendo stato prodotto il relativo decreto, sebbene il predetto Fondo faccia parte dello stesso appellante. CP_1
Ne consegue che, non avendo l'appellata negato di aver percepito il risarcimento e tuttavia essendo stata contestata la carenza di prova della somma erogata, il collegio ritiene di doversi avvalere dei propri poteri officiosi per verificare lo specifico ammontare della somma percepita a titolo risarcitorio da scomputare dai benefici economici sopra indicati anche per i ratei futuri (cfr. Cass n.
32550/2024; Cass. n. 2840/2024).
Inoltre, il citato art.10 della legge n.302 del 1990 impone che se il beneficiario abbia già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione e nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dell'assegno per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura.
Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, sono soggette a compensazione, non solto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili (cfr. Cass n. 32550/2024; Cass. n.
2840/2024).
E' quindi necessario rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento della necessaria attività istruttoria.
Ogni statuizione sulle spese del giudizio è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, non definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio iscritto al n. 217/2024 R.G., rigetta il primo motivo dell'atto di appello avanzato dal
[...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 29.12.2014; CP_1 rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
rinvia alla sentenza definitiva per le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15/10/2025 8 Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. iscritto al n.217/2024 R.G.
promosso da
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania viale XX Settembre, 43 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ragazzi che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Sebastiano Astuto come da procura in atti;
contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Catania via Controparte_1 P.IVA_1
Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Catania che lo rappresenta e difende ex lege;
All'udienza del 23/05/2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza n.32156/2023 del 13.10./20.11.2023, la Suprema Corte, sezione 3^ civile, in accoglimento del ricorso proposto dal , cassava la sentenza pronunciata dalla Controparte_1
Corte di Appello di Catania n.273/2020, depositata il 31.1.2020.
1 I giudici d'appello confermavano l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Catania, depositata il 29.12.2014, che aveva dichiarato familiare superstite di Parte_1 vittima della criminalità di tipo mafioso e condannato il al pagamento di Controparte_2 euro 100.000,00 ex L. 302/1990, euro 258,23 a titolo di assegno vitalizio mensile ex l. 407/1998 ed euro 1.033,00 a titolo di assegno vitalizio mensile ex l. 206/2004, mentre la riformavano nella parte in cui aveva fissato la decorrenza dell'assegno ex lege n.206/2004 dalla domanda presentata il
29.3.2007 anziché dal 1.1.2008 data in cui con l'art.2, comma 105, della legge n,244/2007 venivano estesi alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari i benefici erogati ai superstiti delle vittime del terrorismo.
Dichiarava inammissibile il motivo di gravame con cui il appellante aveva contestato il CP_1 diritto della a percepire il trattamento di cui alla legge n.302 del 1990 poiché non Pt_1 specifico, in violazione dell'art.342 c.p.c. , dichiarando tardiva la domanda formulata con la precisazione delle conclusioni di restituzione della somma di euro 115.016,39 erogata in esecuzione della impugnata ordinanza atteso che con delibera del 24.4.2013 il Fondo di Rotazione delle Vittime dei Reati di tipo mafioso aveva corrisposto alla la maggior somma di euro 413.512,84, Pt_1 posto che tale delibera era antecedente alla proposizione del giudizio sicchè andava prodotta con l'atto di appello, condannando il a pagare le spese del giudizio di appello. CP_1
La Corte di Cassazione, con la suddetta ordinanza, accoglieva il primo motivo con cui il CP_1 aveva censurato la sentenza d'appello per avere ritenuto inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e riteneva assorbito il 2° con cui il ricorrente aveva censurava l'omessa applicazione anche d'ufficio da parte della Corte di Appello del principio compensatio lucri cum damno, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione per pronunciarsi anche sulle spese.
Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., regolarmente notificato il 20.2.2024 al
, riassumeva il giudizio innanzi alla Corte Controparte_1 Parte_1
d'Appello di Catania perché, applicato il principio enunciato dalla Suprema Corte, venisse confermata l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il chiedendo, in riforma della decisione di primo grado rigettare Controparte_1 integralmente le domande avanzate dalla con la condanna a restituire quanto corrisposto Pt_1 dall'Amministrazione in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado.
Vinte le spese di tutti i gradi.
1) La Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n.273/2020, depositata il 31.1.2020, della
Corte d'Appello di Catania, accogliendo il motivo del ricorso con cui il aveva lamentato CP_1
2 la violazione e falsa applicazione dell'art.342 c.p.c. da parte dei giudici di secondo grado ritenendo generica la deduzione di non spettanza dei benefici economici richiesti dalla avendo Pt_1 questi natura assistenziale e non risarcitoria, posto che il motivo era stato esposto in modo incompatibile con la tesi seguita dal Tribunale di Catania, in quanto era stato fatto valere il fatto pacifico che la contrazione di altro matrimonio da parte della richiedente i benefici, prima della presentazione dell'istanza, non attribuiva alla predetta lo status di coniuge superstite.
Motiva la Corte sulla fondatezza del motivo: “questa Corte ha chiarito, come del resto ricordato nella sentenza impugnata, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U., 16/11/2017, n. 27199, e succ. conf.); la Corte territoriale ha affermato che il non aveva formulato alcuna argomentazione contraria CP_1 alla motivazione del giudice di prime cure il quale aveva sostenuto la natura indennitaria e non assistenziale dell'elargizione, affermando che i beneficiari sono titolari di un diritto soggettivo che sorge nel momento dell'evento a prescindere da quello della domanda, così come non aveva formulato argomentazioni specifiche a fronte del richiamato parere del Consiglio di Stato con cui era stata esclusa la rilevanza del successivo matrimonio, non trattandosi di trattamento pensionistico;
il Ministero aveva quindi specularmente opposto la natura assistenziale dei benefici
e dunque, in chiave sistematica, il carattere ostativo del nuovo matrimonio prima della domanda;
poiché, come detto, altro sono le impugnazioni a critica vincolata, come quella in sede di legittimità, altro quelle di pieno merito, rispetto alle quali il connotato della specificità è profilo logicamente diverso, le contrapposte tesi erano state devolute allo scrutinio, maggiore o minore fosse la loro articolazione e ricchezza di argomentazioni, sicché la pronuncia non poteva omettersi,
e il rilievo di violazione dell'art. 342 c.p.c., è stato erroneo, risolvendosi in un sostanziale "non liquet" in seconde cure”.
Accolto il primo motivo, ha ritenuto logicamente assorbito il secondo motivo con cui l'Amministrazione aveva prospettato la violazione e falsa applicazione della L. n. 302 del 1990, art. 10, poiché la Corte di appello aveva errato nel non pronunciarsi sulla eccezione di "compensatio
3 lucri cum damno che costituiva mera difesa, sempre sollevabile anche d'ufficio, ovvero che andava detratto quanto la richiedente aveva ottenuto a titolo di risarcimento del danno dal Fondo di
Rotazione per le vittime di reati di tipo mafioso, con surroga del Fondo stesso.
2) Alla luce della ordinanza della Corte di Cassazione, che ha cassato la sentenza di secondo grado, vanno esaminati i motivi di appello proposti dal , escluso il 2° motivo essendo Controparte_1 passata in giudicato la statuizione del giudice di appello che, accogliendo il motivo, ha fissato la decorrenza dell'assegno ex lege n.244 del 2007 dal 1.1.2008.
3) Con il 1° motivo il Ministero ha affermato che i benefici economici riconosciuti a Parte_1
quale familiare superstite di vittima della criminalità organizzata, precisamente euro
[...]
100.000,00 ex L. 302/1990, euro 258,23 a titolo di assegno vitalizio mensile ex l. 407/1998 ed euro
1.033,00 a titolo di assegno vitalizio mensile ex l. 206/2004, abbiano natura assistenziale e non risarcitoria, pertanto non sarebbero dovuti al coniuge superstite che abbia contratto matrimonio prima di presentare la relativa richiesta avendo perso lo status di vedova.
Di conseguenza la non rientrava fra i soggetti legittimati a godere dei benefici in questione Pt_1 avendo anche perso il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge defunto, come affermato dal
Consiglio di Stato con il parere n.450/2000 reso nell'adunanza del 31.5.2000 ed inoltre la condizione di coniuge deceduto deve essere posseduta anche al momento in cui viene presentata la domanda poiché è in tale momento che l'Amministrazione verifica l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge.
3.1) Sostanzialmente con tale motivo l'Amministrazione appellante critica la sentenza di prime cure sia in ordine alla affermata natura dei benefici economici richiesti da quale Parte_1 coniuge superstite - alla data dell'evento criminoso commesso da appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso- di , qualificati come aventi natura indennitaria e non Persona_1 funzione assistenziale, sia per avere affermato che i requisiti previsti dalla speciale normativa per il conseguimento di tali benefici debbano sussistere alla data dell'evento criminoso e non alla data della domanda.
3.2) Il motivo non può essere accolto.
Va premesso in fatto che era coniugata con all'epoca in cui Parte_1 Persona_1 quest'ultimo venne assassinato per errore di persona da componenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, mentre alla data in cui presentò la domanda, richiedendo i benefici economici previsti dalla legislazione in favore dei familiari delle vittime della criminalità organizzata, non aveva più lo status di coniuge del poichè aveva contratto matrimonio con altro soggetto. Per_1
4 3.3) La natura indennitaria di tali benefici economici aventi funzione compensativa, poiché volti a compensare immediatamente il pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, a prescindere dal diritto al risarcimento del danno nei confronti degli autori dell'illecito, è stata affermata dalla
Suprema Corte (sezione 3^ civile, ordinanza n.19629 del 18.9.2020), oltre che da diverse sentenze di merito, in controversie aventi ad oggetto lo scomputo di tali benefici economici dal risarcimento del danno a carico del danneggiante, affermando il principio che la natura indennitaria di tali benefici ne comporta il loro scomputo dall'ammontare del risarcimento, in quanto il danneggiato non può trarre ingiustificati arricchimenti dal ristoro del pregiudizio subito.
3.4) Sempre la giurisprudenza di legittimità, con pacifico orientamento costituente diritto vivente, ha più volte affermato che “le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302, essendo al riguardo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità. Pertanto, nel caso in cui, successivamente alla domanda di riconoscimento dei benefici siano venuti a mutare i presupposti per il suo conseguimento, del mutamento dei presupposti non può tenersi conto, in quanto avendo l'avente diritto ha già maturato, in base alla legge, la posizione soggettiva perfetta, restando irrilevante la mancata conclusione del procedimento amministrativo, volto solo a certificare l'an ed il quantum del credito” (cfr. sez. VI,
20/10/2015, n.21306; sez. unite ordinanza n.22626 del 2007; sentenza n.21927 del 2008).
3.5) Affermata la natura di diritto soggettivo perfetto degli aventi diritto ai benefici economici in favore dei familiari delle vittime della criminalità organizzata, occorre accertare se i presupposti oggettivi e soggettivi per il loro conseguimento debbano sussistere al momento in cui i beneficiari presentano domanda per ottenere i benefici economici spettanti, o alla data dell'evento occorso al congiunto, essendo comunque certo che non assumono rilevanza i mutamenti nelle condizioni oggettive e soggettive intervenute successivamente al conseguimento delle elargizioni economiche dovute.
Dall'esame delle norme che prevedono tali benefici può trarsi la conclusione della infondatezza della tesi dell'appellante.
L'art.4 comma 1 della legge 302/90, al comma 1 dispone: “Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto
5 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720”, elargizione elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del D.L. 28 novembre 2003, n. 337.
Il comma 2 così prosegue: “L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio;
detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.”
L'art.6 della legge n.466 del 1980 prevede che “La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile”.
Ancora, nell'art.2 della legge n.407/1998 al comma 1 è scritto: “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonchè ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503 e successive modificazioni…” 2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.”
Secondo il comma 4 “L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo”.
Pare al collegio dalla riportata normativa come la condizione positiva di superstite e l'appartenenza ad una delle categorie dei soggetti beneficiari delle prestazioni in esame debbano sussistere alla data dell'evento che abbia colpito la vittima delle azioni della criminalità organizzata, non rilevando mutamenti successivi, anche se antecedenti alla domanda amministrativa con cui vengano chiesti i benefici economici.
Di conseguenza il successivo matrimonio contratto dalla 6 anni dopo l'evento occorso al Pt_1 non assume rilievo per escludere il diritto al chiesto indennizzo, posto che alla data Per_1 dell'evento la predetta era coniuge del senza che rilevi che alla data di presentazione Per_1
6 della domanda per la richiesta dei suddetti benefici economici, nella specie avvenuta a distanza di parecchi anni, la predetta avesse contratto nuove nozze.
Va quindi confermata sul punto la sentenza di primo grado, con rigetto del relativo motivo di appello.
4) Va infine esaminata la questione proposta nel corso del giudizio di appello poi cassato e riproposta con il giudizio di rinvio essendo stato il motivo dichiarato assorbito dalla Corte di
Cassazione.
Il lamenta che in fase di liquidazione dei benefici accolti dal giudice di prime Controparte_1 cure è emerso che aveva già percepito dal Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento del danno la somma di €.413.512,84 liquidata con
[...] delibera del 24.4.2013 dal Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, ha quindi chiesto alla udienza del 28.2.2018, la restituzione di quanto pagato in virtù del principio della compensatio lucri cum damno previsto dallo stesso art.10 della legge n.302, il quale così recita:” 1.
Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. 2.
Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando lo ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra
75. 3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.”
4.1) La difesa dell'appellata sostiene che l'eccezione sia tardiva poiché avanzata solo nel corso del giudizio di appello, sebbene il che ha Parte_2 liquidato il risarcimento del danno fa capo allo stesso ed inoltre in quanto Controparte_1 non è stata prodotta la relativa delibera contenente l'esatta somma erogata.
4.2) Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, formatasi in materia di scomputo dell'indennizzo dal risarcimento dei danni derivanti dallo stesso fatto lesivo, occorre detrarre l'indennizzo dalle somme liquidate a titolo risarcitorio per il principio della compensatio lucri cum damno.
Inoltre è pacifico che la compensatio è eccezione in senso lato, non soggetta a preclusioni e rilevabile anche d'ufficio dal giudice “il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del
7 proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/01/2024, n.2840).
4.3) L'appellata non ha negato di avere percepito il risarcimento erogato dal
[...]
limitandosi ad eccepire la tardiva allegazione della Parte_3 circostanza e l'assenza di prova dell'entità della somma indicata come liquidata non essendo stato prodotto il relativo decreto, sebbene il predetto Fondo faccia parte dello stesso appellante. CP_1
Ne consegue che, non avendo l'appellata negato di aver percepito il risarcimento e tuttavia essendo stata contestata la carenza di prova della somma erogata, il collegio ritiene di doversi avvalere dei propri poteri officiosi per verificare lo specifico ammontare della somma percepita a titolo risarcitorio da scomputare dai benefici economici sopra indicati anche per i ratei futuri (cfr. Cass n.
32550/2024; Cass. n. 2840/2024).
Inoltre, il citato art.10 della legge n.302 del 1990 impone che se il beneficiario abbia già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione e nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dell'assegno per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura.
Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, sono soggette a compensazione, non solto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili (cfr. Cass n. 32550/2024; Cass. n.
2840/2024).
E' quindi necessario rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento della necessaria attività istruttoria.
Ogni statuizione sulle spese del giudizio è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, non definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio iscritto al n. 217/2024 R.G., rigetta il primo motivo dell'atto di appello avanzato dal
[...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 29.12.2014; CP_1 rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
rinvia alla sentenza definitiva per le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15/10/2025 8 Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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