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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 2753 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 posta in decisione all'udienza del 24.10.2024, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sergio Antonazzo presso il cui studio sito a Roma via Attilio Friggeri n.
96 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- appellante -
CONTRO
pagina 1 di 8
Nicolò Marcello presso il cui studio Fano 61032 (PU), Viale Vittorio Veneto n. 16,
ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- appellato -
In punto a: appello a sentenza del giudice di pace di Fano.
Conclusioni
Per l'appellante:
“si riporta a quanto articolato, dedotto, eccepito, contestato e motivato nelle
memorie difensive, contesta ed impugna tutto quanto ex adverso dedotto, poiché
infondato in fatto ed in diritto”.
Per l'appellato:
“piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Pesaro - Giudice di appello -
rigettare l'appello e confermare la sentenza del Giudice di Pace di Fano
appellata. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del
sottoscritto difensore antistatario”.
MOTIVAZIONE
pagina 2 di 8 1 - Con atto di citazione notificato il 7.12.2022 Parte_1
conveniva in giudizio , proponendo appello alla sentenza del Controparte_1
giudice di pace di Fano in data 14.10.2022, con cui era stata rigettata l'opposizione proposta dalla stessa appellante al decreto ingiuntivo che il CP_1
aveva ottenuto per il pagamento di €.1.850,00, oltre interessi, quale residuo corrispettivo di prestazioni d'opera. Deduceva l'appellante erronea valutazione delle prove ed erronea applicazione dei principi in materia di inadempimento per mancata o inesatta esecuzione della prestazione, nonché riguardo all'eccepito pagamento della somma di €.1.500,00.
Si costituiva , il quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per mancata indicazione delle parti della decisione impugnate,
contestando nel merito il gravame, di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 24.10.2024.
2 - Dev'essere preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata.
pagina 3 di 8 I motivi d'impugnazione, infatti, risultano sufficientemente determinati e contengono una specifica contestazione delle statuizioni del primo giudice e della
ratio posta a fondamento di esse.
3 – L'appello è incentrato su un unico, articolato, motivo nel quale, in
primis, si censura il malgoverno delle prove e dell'onere probatorio riguardo all'inadempimento; in secundis, ci si duole del rigetto dell'eccezione di pagamento della somma di €.1.500,00.
3.1 – Riguardo al primo punto, l'attrice assume d'aver provato in base ai documenti l'inadempimento imputabile al per mancata esecuzione di CP_1
alcune delle opere e per vizi.
E', al riguardo, senz'altro condivisibile il criterio dell'onere probatorio in tema di inadempimento richiamato dall'appellante con riferimento al principio delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001. Il principio si declina in materia di appalto nella regola per cui “l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del
corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la
propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto
ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto
pagina 4 di 8 di credito oggetto della sua pretesa. Con l'effetto che la sua domanda non può
essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento” (Cass.
2024 n. 25410)
Nondimeno, prescindendo dalla valutazione del criterio probatorio adottato dal primo giudice, è da rilevare, quanto ai vizi, che non è impugnata la statuizione di decadenza per mancata denuncia nel termine di legge previsto in materia di appalto (art. 1667 c.c.), talché l'eccepita inesattezza materiale della prestazione resta superata dall'indicato rilievo.
Quanto all'ultimazione delle opere, l'appellante indica – in ottemperanza al proprio onere di allegazione – le opere non eseguite con riferimento a quelle descritte nelle fatture emesse dalle imprese cui la stessa appellante avrebbe conferito l'incarico di completare i lavori non realizzati dal ma di tali CP_1
documenti (indicati con i numeri da 4 a 6) non ha fatto produzione nel giudizio di appello. Sono unicamente esposti, nella narrativa dell'appello, come lavori non eseguiti, quelli “relativi all'impianto elettrico” (affidati a tale e Controparte_2
quelli di “ristrutturazione dell'esterno”. Ma, riguardo ai primi, non è provato, a fronte di specifica contestazione, che si trattasse di opere commissionate al pagina 5 di 8 e la prova del titolo negoziale, cioè del contratto con il suo contenuto CP_1
grava sul creditore committente, mentre riguardo ai secondi, è pacifico che gli stessi non furono eseguiti per concorde volontà delle parti, tanto che la relativa fattura (n. 6/2019), rimasta impagata, non è oggetto di domanda. Anche su tale aspetto la decisione non è stata impugnata.
L'appello sul punto si rivela, dunque, infondato.
3.2 – In merito all'eccepito pagamento di €.1.500,00, la decisione è
censurata nella parte in cui assume che, per quanto “riferisce il , la CP_1
somma, corrisposta a mezzo bonifico, sarebbe imputabile ad un debito diverso da quello oggetto di causa, ossia quello oggetto della fattura n. 1 del 26.2.2019.
I documenti allegati in primo grado dall'appellante, segnatamente la contabile del bonifico (doc. 3) reca l'indicazione della causale con riferimento all'indicato documento fiscale (n. 1 del 26.2.2019) estraneo al credito dedotto in giudizio.
L'esistenza ed il contenuto della contabile - riprodotta per immagine all'interno della comparsa di risposta – non sono oggetto di contestazione, non necessitando pertanto la produzione del documento (cfr. sul punto Cass. 1979 n.
pagina 6 di 8 565, secondo cui nella controversia inerente a rapporto contrattuale, la produzione del relativo documento non è necessaria, qualora sia in contestazione non l'esistenza od il contenuto del negozio)
Orbene, secondo la S.C., “la causale riportata nei bonifici bancari,
ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è
avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la
riconduzione del versamento ad un titolo diverso” (Cass. 2024 n. 128).
L'appellato ha, dunque, assolto l'onere di prova della diversa imputazione per dichiarazione del debitore (art. 1193 c.c.).
Anche sul punto l'appello è, dunque, infondato.
3 – Per quanto esposto, l'impugnazione deve essere respinta con aggravio di spese del grado, liquidate come in dispositivo, al minimo quelle della fase decisionale, essendo le comparse conclusive inutilmente ripetitive, anche nel contenuto letterale, delle difese già svolte in contrasto con l'esigenza di celere processo (cfr. Cass. 2012 n. 11199) e con il principio di sinteticità degli atti di parte (art. 16-bis comma 9-octies d.l. n. 179 del 2012; art. 121 c.p.c.).
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) respinge l'appello proposto da e, pertanto, conferma Parte_1
l'impugnata sentenza n. 113 del 2022 emessa dal giudice di pace di Fano;
2) condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
processo di appello, che si liquidano in €.1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali ai 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo all'appello,
se dovuto.
Così deciso a Pesaro in data 11.4.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
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