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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/08/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza n 631/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 285/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.Giovanni Picciau Presidente dr.Roberto Vignati Consigliere
dr Maria Di Paolo giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del IB di
ZA, n 673/2024 iscritta al n. r.g. 285/2025 estensore Giudice dr.ssa
Lojoacono,discussa all'udienza collegiale del 3 luglio 2025, promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
EN elettivamente domiciliato in SALITA SAN NICOLA DA
TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. non costituito
APPELLATO
pagina 1 di 8 Il procuratore di parte appellante come sopra costituito, così precisava le
CONCLUSIONI.
Parte_1 PER accogliere il presente ricorso in appello per i motivi sopra dedotti ed articolati e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 673/2024 pubbl. il 26/09/2024 rg n. 861/2023 sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/09/2024, pronunciata dal
IB Ordinario Di ZA - Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa
Lojacono e per l'effetto accogliere integralmente le seguenti conclusioni, come formulate nel ricorso di primo grado: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. Controparte_2 1, comma 121, L. 107/2015; Condannare il a provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di €
1.500,00 Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente
Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
MOTIVI IN FATTO
Il IB di ZA ha respinto la domanda di docente Pt_1
non di ruolo, con cui questi chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla c.d carta docenti per gli anni scolastici 2020(2021, 2021/2022
e 2022/2023. Il beneficio gli era stato negato in ragione della sua condizione di docente a tempo determinato.
pagina 2 di 8 Ha osservato il IB che la Cassazione, con sentenza n.
29961/2023, ha stabilito il principio per cui, per ottenere il beneficio, il docente debba dimostrare di essere “ inserito nel sistema scolastico “. Il ricorrente deve quindi dimostrare o di essere inserito nelle graduatorie valide per le supplenze, ovvero di essere titolare di contratto a tempo determinato, o assunto, nelle more, a tempo indeterminato. Ove tale requisito non fosse dimostrato, il docente avrebbe titolo solo al risarcimento del danno.
Il ricorrente, cui pure era stato dato un termine per dimostrare il predetto requisito, non aveva fornito la documentazione necessaria;
né aveva proposto domanda risarcitoria. Da ciò il rigetto della domanda.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si illustrano Pt_1
All'udienza del 3 luglio, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia del Ministero intimato .
Il difensore dell'appellante ha prodotto il contratto di supplenza sottoscritto dal per l'anno scolastico 2024/2025, chiedendone Pt_1
l'acquisizione.
Il Collegio, ritenendo il documento, formatosi successivamente alla definizione del giudizio di primo grado, rilevante ai fini del decidere, ne ha disposto l'acquisizione agli atti del giudizio.
La causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo che si trascrive.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello deve essere accolto.
pagina 3 di 8 L'appellante osserva che la dimostrazione della permanenza nel sistema scolastico era insita nei contratti relativi agli anni scolastici per cui si chiedeva il beneficio , prodotti in primo grado
. La permanenza del requisito era stata poi espressamente dichiarata in atti, per cui il Giudice avrebbe dovuto semmai concedere un termine per depositare eventuale documentazione integrativa, come richiesto dallo stesso difensore .
Ribadisce il proprio buon diritto alla luce dei principi espressi da pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e del
Consiglio di Stato, che hanno riconosciuto la spettanza del beneficio anche ai docenti a tempo determinato.
Il Collegio osserva che la pronuncia impugnata non nega affatto il diritto di cui si discute in ragione della natura del rapporto che ha legato il all'Amministrazione. Al contrario, si basa sul Pt_1
difetto di prova di quello che il IB ha ritenuto essere un requisito necessario, ossia la prova , che è onere del docente fornire, di essere inserito nel sistema scolastico delle supplenze anche al momento della richiesta pronuncia. Tale prova, secondo il
IB , poteva essere fornita solo dall'esibizione delle graduatorie recanti il nominativo del ricorrente, ovvero da quella di contratti a tempo determinato .
Il punto è costituito dalla sussistenza della prova richiesta, e quindi dall'adempimento, da parte di dell'onere di cui Pt_1
all'art. 2967 cc. Non si verte in materia di causa petendi della domanda, ma della persistenza dell'interesse ad ottenere un ristoro in forma specifica, o meglio della prova di tale interesse, posto che il ricorrente non aveva formulato, nemmeno in alternativa, domanda risarcitoria per equivalente.
Occorre rilevare, in primis, che la trattazione del giudizio di primo grado è avvenuta tutta per iscritto. Non ci sono state udienze in pagina 4 di 8 presenza e quindi non vi è stato un confronto diretto non solo tra le parti ( il è rimasto contumace anche in primo grado) , ma nemmeno Cont
con il Giudice.
Il punto va tenuto presente per ricostruire e valutare il comportamento del ricorrente sotto il profilo che qui interessa.
Nelle prime note scritte depositate per l'udienza del 19 3 2024 il ricorrente aveva in effetti dichiarato “ in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione 29961/2023 si dichiara che la parte ricorrente è tuttora inserita nel sistema scolastico e svolge attività di insegnamento con contratti di lavoro … anche per l'anno scolastico 2023 /2024M inoltre si attesta che parte ricorrente è ancora ad oggi interno al sistema scolastico in quanto inserito nelle graduatorie GPS e di Istituto per il conferimento di incarichi di insegnamento . A tal riguardo si fa presente che le graduatorie GPS per il conferimento degli incarichi di supplenza sono biennali e scadranno soltanto alla data del 31 agosto 2024 “
In quella stessa sede aveva chiesto termine per il deposito di documentazione comprovante le dichiarazioni, ove ritenuto necessario.
Il primo Giudice, in effetti, aveva ritenuto tale necessità, ordinando il deposito di documentazione comprovante la dichiarazione. Non è quindi esatto quanto affermato nell'atto di appello, pag 4, ossia che il Giudice aveva errato nel non concedere il termine per la produzione della documentazione probatoria. Il termine era stato concesso, ma nelle successive note scritte sostitutive di udienza il Parente aveva riaffermato il proprio buon diritto senza esibire documenti.
E' però rilevante quanto affermato dall'appellante , ossia che un principio di prova esisteva, posto che le graduatorie scolastiche hanno validità biennale. Pertanto, l'esibizione di contratti di supplenza annuale per 3 distinti anni scolastici, dal 2020 al 2023, pagina 5 di 8 introduce quanto meno un indizio rilevante della presenza del ricorrente nelle graduatorie anche al momento della pronuncia.
Per tale motivo il Collegio ha ritenuto di acquisire, ex art 437 cpc comma II, il contratto relativo all'anno scolastico successivo prodotto solo in secondo grado, che si ricollega ai tre precedenti contratti e che comprova la necessaria permanenza del ricorrente nella graduatoria per supplenze relativa all'anno scolastico
2023/2024, costituendo lo sviluppo e la prosecuzione della carriera iniziata nel 2020.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di un elemento nuovo ( peraltro formatosi successivamente), ma che si fonda sulla documentazione già in atti. Il suo carattere di decisività è palese, posto che chiarisce definitivamente l'esistenza del requisito che poteva essere presunto sulla base dei 3 contratti già in atti.
E' vero che il era rimasto inerte rispetto all'ordine di Pt_1
esibizione. Tuttavia, il Collegio ritiene che le difficoltà proprie della trattazione scritta, unitamente alla presenza di prove documentali che dovevano essere solo integrate, non consenta di adottare una pronuncia di rigetto a fronte di quello che si delinea come un diritto del lavoratore sancito da legge specifica.
Si ritiene quindi raggiunta la prova della sussistenza dell'interesse, come individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata. La Corte ha infatti stabilito che il beneficio in questione spetta ai docenti non di ruolo che ricoprano incarichi annuali, o incarichi fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giugno . Ove a ali docenti non sia riconosciuto il beneficio in questione, come previsto dall'art. 1 comma 121 della L 107/2015, e questi siano iscritti nelle graduatorie per le supplenze ,o abbiano ricevuto una supplenza, o siano transitati in ruolo, spetta loro l'adempimento in forma specifica. pagina 6 di 8 La Corte ha richiamato, in punto di interesse, la natura continua del diritto , che è anche un dovere, della formazione ed aggiornamento, anche nel periodo pre ruolo. Ciò, afferma la Corte “ porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui erano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo, che anzi deve presumersi nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo, proprio in ragione della persistenza del diritto dovere formativo. .. Il sistema , mentre riconosce il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato dello stesso che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione nell'anno successivo. “
La Corte applica tali principi alla particolare situazione del docente non di ruolo, sottolineando che la cessazione della supplenza non significa uscita dal sistema scolastico . Per tale motivo, ove la carta non sia stata tempestivamente attribuita, non bisogna attribuire rilievo alla scadenza della supplenza, ma alla fuoriuscita dal sistema scolastico . Il docente infatti potrebbe , anzi dovrebbe, beneficiare della formazione anche se non gli fosse attribuita alcuna supplenza successiva , sol che resti appunto iscritto nelle relative graduatorie.
Tale è la situazione del Parente.
Va ricordato che questo Collegio si è espresso in tali termini anche in un recente analogo precedente ( cfr sentenza n. 575/2025; cfr altresì sentenza n. 781/2024)
La domanda deve quindi essere accolta e la sentenza riformata .
Il Collegio ritiene di dover compensare le spese del doppio grado, perché il protrarsi del contenzioso fino al presente grado di giudizio è stato determinato dalla stessa parte ricorrente. pagina 7 di 8
PQM
In riforma della sentenza n. 673/2024 del IB di ZA , dichiara il diritto dell'appellante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo ,di cui all'art. 1 comma 121 della L
107/2015 , per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2024.
Condanna il appellato all'assegnazione del predetto CP_1
beneficio per l'importo di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art.22 comma 36 della L 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio
Milano 3 luglio 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
pagina 8 di 8
N. R.G. registro generale appello lavoro 285/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.Giovanni Picciau Presidente dr.Roberto Vignati Consigliere
dr Maria Di Paolo giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del IB di
ZA, n 673/2024 iscritta al n. r.g. 285/2025 estensore Giudice dr.ssa
Lojoacono,discussa all'udienza collegiale del 3 luglio 2025, promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
EN elettivamente domiciliato in SALITA SAN NICOLA DA
TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. non costituito
APPELLATO
pagina 1 di 8 Il procuratore di parte appellante come sopra costituito, così precisava le
CONCLUSIONI.
Parte_1 PER accogliere il presente ricorso in appello per i motivi sopra dedotti ed articolati e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 673/2024 pubbl. il 26/09/2024 rg n. 861/2023 sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/09/2024, pronunciata dal
IB Ordinario Di ZA - Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa
Lojacono e per l'effetto accogliere integralmente le seguenti conclusioni, come formulate nel ricorso di primo grado: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. Controparte_2 1, comma 121, L. 107/2015; Condannare il a provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di €
1.500,00 Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente
Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
MOTIVI IN FATTO
Il IB di ZA ha respinto la domanda di docente Pt_1
non di ruolo, con cui questi chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla c.d carta docenti per gli anni scolastici 2020(2021, 2021/2022
e 2022/2023. Il beneficio gli era stato negato in ragione della sua condizione di docente a tempo determinato.
pagina 2 di 8 Ha osservato il IB che la Cassazione, con sentenza n.
29961/2023, ha stabilito il principio per cui, per ottenere il beneficio, il docente debba dimostrare di essere “ inserito nel sistema scolastico “. Il ricorrente deve quindi dimostrare o di essere inserito nelle graduatorie valide per le supplenze, ovvero di essere titolare di contratto a tempo determinato, o assunto, nelle more, a tempo indeterminato. Ove tale requisito non fosse dimostrato, il docente avrebbe titolo solo al risarcimento del danno.
Il ricorrente, cui pure era stato dato un termine per dimostrare il predetto requisito, non aveva fornito la documentazione necessaria;
né aveva proposto domanda risarcitoria. Da ciò il rigetto della domanda.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si illustrano Pt_1
All'udienza del 3 luglio, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia del Ministero intimato .
Il difensore dell'appellante ha prodotto il contratto di supplenza sottoscritto dal per l'anno scolastico 2024/2025, chiedendone Pt_1
l'acquisizione.
Il Collegio, ritenendo il documento, formatosi successivamente alla definizione del giudizio di primo grado, rilevante ai fini del decidere, ne ha disposto l'acquisizione agli atti del giudizio.
La causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo che si trascrive.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello deve essere accolto.
pagina 3 di 8 L'appellante osserva che la dimostrazione della permanenza nel sistema scolastico era insita nei contratti relativi agli anni scolastici per cui si chiedeva il beneficio , prodotti in primo grado
. La permanenza del requisito era stata poi espressamente dichiarata in atti, per cui il Giudice avrebbe dovuto semmai concedere un termine per depositare eventuale documentazione integrativa, come richiesto dallo stesso difensore .
Ribadisce il proprio buon diritto alla luce dei principi espressi da pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e del
Consiglio di Stato, che hanno riconosciuto la spettanza del beneficio anche ai docenti a tempo determinato.
Il Collegio osserva che la pronuncia impugnata non nega affatto il diritto di cui si discute in ragione della natura del rapporto che ha legato il all'Amministrazione. Al contrario, si basa sul Pt_1
difetto di prova di quello che il IB ha ritenuto essere un requisito necessario, ossia la prova , che è onere del docente fornire, di essere inserito nel sistema scolastico delle supplenze anche al momento della richiesta pronuncia. Tale prova, secondo il
IB , poteva essere fornita solo dall'esibizione delle graduatorie recanti il nominativo del ricorrente, ovvero da quella di contratti a tempo determinato .
Il punto è costituito dalla sussistenza della prova richiesta, e quindi dall'adempimento, da parte di dell'onere di cui Pt_1
all'art. 2967 cc. Non si verte in materia di causa petendi della domanda, ma della persistenza dell'interesse ad ottenere un ristoro in forma specifica, o meglio della prova di tale interesse, posto che il ricorrente non aveva formulato, nemmeno in alternativa, domanda risarcitoria per equivalente.
Occorre rilevare, in primis, che la trattazione del giudizio di primo grado è avvenuta tutta per iscritto. Non ci sono state udienze in pagina 4 di 8 presenza e quindi non vi è stato un confronto diretto non solo tra le parti ( il è rimasto contumace anche in primo grado) , ma nemmeno Cont
con il Giudice.
Il punto va tenuto presente per ricostruire e valutare il comportamento del ricorrente sotto il profilo che qui interessa.
Nelle prime note scritte depositate per l'udienza del 19 3 2024 il ricorrente aveva in effetti dichiarato “ in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione 29961/2023 si dichiara che la parte ricorrente è tuttora inserita nel sistema scolastico e svolge attività di insegnamento con contratti di lavoro … anche per l'anno scolastico 2023 /2024M inoltre si attesta che parte ricorrente è ancora ad oggi interno al sistema scolastico in quanto inserito nelle graduatorie GPS e di Istituto per il conferimento di incarichi di insegnamento . A tal riguardo si fa presente che le graduatorie GPS per il conferimento degli incarichi di supplenza sono biennali e scadranno soltanto alla data del 31 agosto 2024 “
In quella stessa sede aveva chiesto termine per il deposito di documentazione comprovante le dichiarazioni, ove ritenuto necessario.
Il primo Giudice, in effetti, aveva ritenuto tale necessità, ordinando il deposito di documentazione comprovante la dichiarazione. Non è quindi esatto quanto affermato nell'atto di appello, pag 4, ossia che il Giudice aveva errato nel non concedere il termine per la produzione della documentazione probatoria. Il termine era stato concesso, ma nelle successive note scritte sostitutive di udienza il Parente aveva riaffermato il proprio buon diritto senza esibire documenti.
E' però rilevante quanto affermato dall'appellante , ossia che un principio di prova esisteva, posto che le graduatorie scolastiche hanno validità biennale. Pertanto, l'esibizione di contratti di supplenza annuale per 3 distinti anni scolastici, dal 2020 al 2023, pagina 5 di 8 introduce quanto meno un indizio rilevante della presenza del ricorrente nelle graduatorie anche al momento della pronuncia.
Per tale motivo il Collegio ha ritenuto di acquisire, ex art 437 cpc comma II, il contratto relativo all'anno scolastico successivo prodotto solo in secondo grado, che si ricollega ai tre precedenti contratti e che comprova la necessaria permanenza del ricorrente nella graduatoria per supplenze relativa all'anno scolastico
2023/2024, costituendo lo sviluppo e la prosecuzione della carriera iniziata nel 2020.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di un elemento nuovo ( peraltro formatosi successivamente), ma che si fonda sulla documentazione già in atti. Il suo carattere di decisività è palese, posto che chiarisce definitivamente l'esistenza del requisito che poteva essere presunto sulla base dei 3 contratti già in atti.
E' vero che il era rimasto inerte rispetto all'ordine di Pt_1
esibizione. Tuttavia, il Collegio ritiene che le difficoltà proprie della trattazione scritta, unitamente alla presenza di prove documentali che dovevano essere solo integrate, non consenta di adottare una pronuncia di rigetto a fronte di quello che si delinea come un diritto del lavoratore sancito da legge specifica.
Si ritiene quindi raggiunta la prova della sussistenza dell'interesse, come individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata. La Corte ha infatti stabilito che il beneficio in questione spetta ai docenti non di ruolo che ricoprano incarichi annuali, o incarichi fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giugno . Ove a ali docenti non sia riconosciuto il beneficio in questione, come previsto dall'art. 1 comma 121 della L 107/2015, e questi siano iscritti nelle graduatorie per le supplenze ,o abbiano ricevuto una supplenza, o siano transitati in ruolo, spetta loro l'adempimento in forma specifica. pagina 6 di 8 La Corte ha richiamato, in punto di interesse, la natura continua del diritto , che è anche un dovere, della formazione ed aggiornamento, anche nel periodo pre ruolo. Ciò, afferma la Corte “ porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui erano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo, che anzi deve presumersi nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo, proprio in ragione della persistenza del diritto dovere formativo. .. Il sistema , mentre riconosce il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato dello stesso che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione nell'anno successivo. “
La Corte applica tali principi alla particolare situazione del docente non di ruolo, sottolineando che la cessazione della supplenza non significa uscita dal sistema scolastico . Per tale motivo, ove la carta non sia stata tempestivamente attribuita, non bisogna attribuire rilievo alla scadenza della supplenza, ma alla fuoriuscita dal sistema scolastico . Il docente infatti potrebbe , anzi dovrebbe, beneficiare della formazione anche se non gli fosse attribuita alcuna supplenza successiva , sol che resti appunto iscritto nelle relative graduatorie.
Tale è la situazione del Parente.
Va ricordato che questo Collegio si è espresso in tali termini anche in un recente analogo precedente ( cfr sentenza n. 575/2025; cfr altresì sentenza n. 781/2024)
La domanda deve quindi essere accolta e la sentenza riformata .
Il Collegio ritiene di dover compensare le spese del doppio grado, perché il protrarsi del contenzioso fino al presente grado di giudizio è stato determinato dalla stessa parte ricorrente. pagina 7 di 8
PQM
In riforma della sentenza n. 673/2024 del IB di ZA , dichiara il diritto dell'appellante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo ,di cui all'art. 1 comma 121 della L
107/2015 , per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2024.
Condanna il appellato all'assegnazione del predetto CP_1
beneficio per l'importo di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art.22 comma 36 della L 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio
Milano 3 luglio 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
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