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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.4166/2024Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
rapp.to e difeso dall'avv. Amato Gaetano;
Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
, contumace; Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 29/08/2024 parte ricorrente, rappresentando come controparte, non avendo conseguito in via amministrativa il riconoscimento delle richieste prestazioni, avesse adito il
Tribunale di Nocera Inferiore per ottenere la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e che, a seguito di nomina consulente tecnico, fosse stato riconosciuto beneficiario del diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa, dichiarava, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; parte convenuta non ha fatto pervenire la sua costituzione in giudizio, benché il ricorso sia stato ritualmente notificato.; veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex. art. 127 ter c.p.c., ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte del procuratore di parte attrice di note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha posto in rilievo la fondatezza della pretesa azionata dal sig. , così accertando la sussistenza del requisito sanitario al CP_1 fine del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave (cfr CTU in atti).
Il consulente ha in particolare rilevato che, dall' esame psichico condotto con la tecnica del libero eloquio,
l'esaminato risultava poco collaborante a causa delle difficoltà oggettive nella comprensione stessa del linguaggio che nel mantenimento del livello di attenzione, che la sua autonomia è estremamente compromessa e soffre di allucinazioni visive di tipo persecutorio.
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione, in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico oltre che supportata da adeguata certificazione medica (cfr. referto Asl Salerno del 20/10/2023) - - considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa, non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede con conseguente rigetto del ricorso proposto dall' Pt_1
Nulla per spese di lite per la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta
Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' Pt_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4166 2024:
Rigetta il ricorso proposto dall' e dichiara il ricorrente, signor invalido con totale Pt_1 Controparte_1
e permanente inabilità lavorativa grave 100% art. 2 e 12 L 118/71 e succ. a far data dalla domanda amministrativa e senza obbligo di ulteriore revisione;
beneficiario dell'indennità di accompagnamento (L
18/80 e succ. mod. ) a far data dalla domanda amministrativa e senza obbligo di ulteriore revisione futura;
portatore di Handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L 5.2.1992, n. 104 a far data dalla domanda amministrativa e senza obbligo di revisione futura del beneficio concesso.
Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (Dott Pt_1 [...]
in euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge. Per_1
Nocera Inferiore, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
rapp.to e difeso dall'avv. Amato Gaetano;
Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
, contumace; Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 29/08/2024 parte ricorrente, rappresentando come controparte, non avendo conseguito in via amministrativa il riconoscimento delle richieste prestazioni, avesse adito il
Tribunale di Nocera Inferiore per ottenere la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e che, a seguito di nomina consulente tecnico, fosse stato riconosciuto beneficiario del diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa, dichiarava, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; parte convenuta non ha fatto pervenire la sua costituzione in giudizio, benché il ricorso sia stato ritualmente notificato.; veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex. art. 127 ter c.p.c., ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte del procuratore di parte attrice di note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha posto in rilievo la fondatezza della pretesa azionata dal sig. , così accertando la sussistenza del requisito sanitario al CP_1 fine del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave (cfr CTU in atti).
Il consulente ha in particolare rilevato che, dall' esame psichico condotto con la tecnica del libero eloquio,
l'esaminato risultava poco collaborante a causa delle difficoltà oggettive nella comprensione stessa del linguaggio che nel mantenimento del livello di attenzione, che la sua autonomia è estremamente compromessa e soffre di allucinazioni visive di tipo persecutorio.
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione, in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico oltre che supportata da adeguata certificazione medica (cfr. referto Asl Salerno del 20/10/2023) - - considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa, non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede con conseguente rigetto del ricorso proposto dall' Pt_1
Nulla per spese di lite per la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta
Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' Pt_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4166 2024:
Rigetta il ricorso proposto dall' e dichiara il ricorrente, signor invalido con totale Pt_1 Controparte_1
e permanente inabilità lavorativa grave 100% art. 2 e 12 L 118/71 e succ. a far data dalla domanda amministrativa e senza obbligo di ulteriore revisione;
beneficiario dell'indennità di accompagnamento (L
18/80 e succ. mod. ) a far data dalla domanda amministrativa e senza obbligo di ulteriore revisione futura;
portatore di Handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L 5.2.1992, n. 104 a far data dalla domanda amministrativa e senza obbligo di revisione futura del beneficio concesso.
Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (Dott Pt_1 [...]
in euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge. Per_1
Nocera Inferiore, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale