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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 16/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 944/2023
T R A
, in persona del Presidente della Giunta Regionale Parte_1 Parte_2 legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv. Fernanda Speranza, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81; Appellante
E
; Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 12.4.2021 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, premesso di essere dipendente della resistente a Controparte_1 far data dal 4.4.2007, formalmente inquadrato nella categoria A posizione economica 2 con mansioni di commesso presso la Direzione Generale per l'Università, e di aver svolto sin dalla assunzione attività inerente il personale, cui si aggiungevano a decorrere dal 2016 le attività di protocollo informatico, pec e posta presso la Direzione Generale di via Don Bosco, riconducibili al livello B del CCNL, chiedeva “A) Previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente e rientranti nel superiore livello B, posizione economica 2, del ccnl di settore, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il giusto trattamento retributivo e corrispondente alle funzioni effettivamente svolte per il periodo 4.4.2007 a tutt'oggi, e per l'effetto condannare la resistente amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di tabellare per la posizione A2 e quanto avrebbe percepito a titolo di tabellare posizione B2, da quantificarsi in separato giudizio;
1 B) Condannare la resistente amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori anticipatari
Si costituiva la che eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito e nel Parte_1 merito l'infondatezza della domanda, atteso che il ricorrente aveva svolto esclusivamente i compiti propri della qualifica di appartenenza.
Con la sentenza n. 701/2023 del 2.2.2023, il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso del lavoratore e così statuito: “Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire il trattamento retributivo corrispondente al livello B2 del CCNL 31 marzo 1999 del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali a far data dal 30.08.2016, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento retributivo maturato e quello corrispondente alla superiore qualifica maturate a far data dal 30.7.2016, oltre interessi legali. Condanna la al pagamento delle spese di lite Parte_1 che liquida in complessivi € 2800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la lamentando la nullità del Parte_1 giudizio per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dell' . Ha Controparte_2 invocato l'ordinanza della Cassazione n. 29637 del 22.10.2021 ove si afferma che il giudizio instaurato dal lavoratore al fine di chiedere al datore la regolarizzazione della propria posizione lavorativa, necessita la presenza in causa anche dell , quale diretto interessato CP_2 all'accertamento giudiziale e destinatario del pagamento.
Ha concluso chiedendo di “annullare e/o riformare in parte qua, per i motivi innanzi esposti la sentenza impugnata e rigettare integralmente tutte le domande del ricorrente previa declaratoria di inammissibilità ed infondatezza delle stesse, nonché, in ogni caso, stante l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte non ha depositato le note né ha dato prova di aver notificato l'atto. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note e non risultando costituito l'appellato, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; n. 5238 del 4/3/2011).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine
2 perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né alla udienza successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sezioni Unite, n. 20604 del 30/7/2008)
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c., né ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado.
3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano 3
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 16/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 944/2023
T R A
, in persona del Presidente della Giunta Regionale Parte_1 Parte_2 legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv. Fernanda Speranza, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81; Appellante
E
; Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 12.4.2021 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, premesso di essere dipendente della resistente a Controparte_1 far data dal 4.4.2007, formalmente inquadrato nella categoria A posizione economica 2 con mansioni di commesso presso la Direzione Generale per l'Università, e di aver svolto sin dalla assunzione attività inerente il personale, cui si aggiungevano a decorrere dal 2016 le attività di protocollo informatico, pec e posta presso la Direzione Generale di via Don Bosco, riconducibili al livello B del CCNL, chiedeva “A) Previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente e rientranti nel superiore livello B, posizione economica 2, del ccnl di settore, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il giusto trattamento retributivo e corrispondente alle funzioni effettivamente svolte per il periodo 4.4.2007 a tutt'oggi, e per l'effetto condannare la resistente amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di tabellare per la posizione A2 e quanto avrebbe percepito a titolo di tabellare posizione B2, da quantificarsi in separato giudizio;
1 B) Condannare la resistente amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori anticipatari
Si costituiva la che eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito e nel Parte_1 merito l'infondatezza della domanda, atteso che il ricorrente aveva svolto esclusivamente i compiti propri della qualifica di appartenenza.
Con la sentenza n. 701/2023 del 2.2.2023, il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso del lavoratore e così statuito: “Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire il trattamento retributivo corrispondente al livello B2 del CCNL 31 marzo 1999 del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali a far data dal 30.08.2016, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento retributivo maturato e quello corrispondente alla superiore qualifica maturate a far data dal 30.7.2016, oltre interessi legali. Condanna la al pagamento delle spese di lite Parte_1 che liquida in complessivi € 2800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la lamentando la nullità del Parte_1 giudizio per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dell' . Ha Controparte_2 invocato l'ordinanza della Cassazione n. 29637 del 22.10.2021 ove si afferma che il giudizio instaurato dal lavoratore al fine di chiedere al datore la regolarizzazione della propria posizione lavorativa, necessita la presenza in causa anche dell , quale diretto interessato CP_2 all'accertamento giudiziale e destinatario del pagamento.
Ha concluso chiedendo di “annullare e/o riformare in parte qua, per i motivi innanzi esposti la sentenza impugnata e rigettare integralmente tutte le domande del ricorrente previa declaratoria di inammissibilità ed infondatezza delle stesse, nonché, in ogni caso, stante l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte non ha depositato le note né ha dato prova di aver notificato l'atto. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note e non risultando costituito l'appellato, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; n. 5238 del 4/3/2011).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine
2 perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né alla udienza successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sezioni Unite, n. 20604 del 30/7/2008)
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c., né ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado.
3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano 3