Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr.ssa Barbara Fatale Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 701 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. te Susanna Cecere e Antonella Falvo); Parte_1
appellante e
(avv. Nicola Greco); Controparte_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. impugna la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza ne Parte_1
ha rigettato il ricorso finalizzato ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla retribuzione di posizione e di risultato per la titolarità della
Posizione Organizzativa costituita dal Centro per l'Impiego di Castrovillari,
emolumenti che la , nei cui ruoli era transitato a decorrere dal Controparte_1
1\7\2018.
, della posizione organizzativa cui essi erano correlati, senza
[...]
adeguatamente considerare il dato fattuale di avere egli continuato a svolgere,
senza soluzione di continuità, le funzioni di responsabile del predetto Centro
per l'Impiego.
Rileva ancora che, discutendosi di una fattispecie di trasferimento di dipendenti fra enti pubblici diversi, si sarebbe dovuto fare applicazione del principio di parità di trattamento retributivo, con conseguente mantenimento del trattamento correlato alla responsabilità di posizioni organizzative dagli artt.14 e 15 del CCNL di comparto. Incarichi che, sempre secondo la disciplina contrattuale, possono essere oggetto di revoca prima della scadenza stabilita solo in caso di accertati risultati negativi. Con la conseguenza che il Tribunale
avrebbe dovuto fare applicazione della disciplina prescritta dall'art.96,
L.56/2014, secondo cui “il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata”.
Per le medesime ragioni, l'appellante assume che il Tribunale abbia errato anche a rigettare la domanda subordinata di riconoscimento del proprio diritto a conservare i predetti emolumenti a titolo di assegno ad personam, i cui presupposti ricorrerebbero pienamente nel caso di specie, attesa la sensibile decurtazione stipendiale patita ed attestata dai CU prodotti in atti.
Come pure errata sarebbe la decisione di rigettare l'ulteriore subordinata finalizzata al riconoscimento delle somme oggetto di domanda a titolo di indebito arricchimento. Certamente sussistente nel caso di specie, per come sarebbe attestato dalla “proroga” della Posizione Organizzativa del CPI di
Castrovillari infine disposta dalla Regione, ma solo a dicembre del 2019. Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 19.000, “a titolo di posizione organizzativa/indennità di risultato per il periodo luglio 2018/31 dicembre
2019 oltre interessi e rivalutazione monetaria” o, in subordine, al pagamento della medesima somma, nell'importo mensile di € 738,46 per l'identico periodo o, in ulteriore subordine, a titolo di indebito arricchimento
2. Resiste la , la quale ribadisce l'inconferenza della Controparte_1
normativa invocata dall'appellante, il trasferimento del quale nei ruoli regionali non sarebbe avvenuto ai sensi della L.56/2014, bensì ai sensi dell'art.1, co.799 della L.205/2017, rilevando che il sig terminata la Pt_1
fase transitoria, a decorrere dall'1 luglio 2018 ha correttamente percepito la retribuzione fondamentale maturata al 31.12.2017, ossia quella spettante ad un dipendente di categoria giuridica D ed economica D1, comparto funzioni locali.
In via generale, richiamato il confermato indirizzo nomofilattico secondo il quale la posizione organizzativa non può mai essere conferita se non prima regolarmente istituita, ha ribadito che la titolarità di posizione organizzativa veniva compiutamente attribuita alla ricorrente solo con l'adozione del decreto n. 16465 del 19 dicembre 2019.
3. All'odierna udienza, la causa è decisa previa discussione orale delle parti e con lettura contestuale del dispositivo.
4. L'appello non merita accoglimento.
5. La vicenda oggetto di giudizio è del tutto sovrapponibile a quella decisa da questa Corte con la sentenza 1119/2024, alle cui motivazioni, pertanto, si rinvia ai sensi dell'art.118, 1° co., disp. att., c.p.c..
Motivazioni che di seguito si riportano per intero
<<il trasferimento avvenuto con decreto n. del in forza della>legge n. 205/2017 art. 1 comma 793 secondo cui “Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività
a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è
trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794” Il successivo comma 798 dispone: “ Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30
giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni”
Il comma 799 prevede poi: Le convenzioni tra le regioni, le province e le città
metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797
si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali,
garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio.. Infine il comma 800 [in deroga a quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 recante Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede all'art. 1
comma 96 (che detta alcune regole da applicarsi nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino) lett. a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento] dispone:
Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n.
56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza…. Dalla lettura delle disposizioni richiamate (in particolare il combinato disposto di cui all'art. 1 commi 799
e 800 della l. n. 205/2017, secondo cui si applica il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione, fatto salvo l'assegno ad personam per le voci fisse e continuative) appare evidente l'infondatezza della pretesa di mantenere il trattamento economico goduto presso l'ente di provenienza, anche sotto forma di assegno ad personam, relativamente alle voci retributive ancorate alla p.o. rivestita presso l'ente Provincia, che non è stata prorogata: ed invero la documentazione richiamata dall'appellante attesta la proroga della funzione di responsabile del [...] - evidentemente imprescindibile, stante il passaggio di Parte_2
competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro da un ente all'altro e la necessità di garantire la continuità del servizio - ma non della p.o., che richiede da parte dell'ente di destinazione la sua preventiva istituzione con la necessaria pesatura dell'incarico e degli obiettivi da raggiungere, elementi ai quali è correlata l'individuazione della sua remunerazione, così come evidenziato dal giudice di prime cure. Ed invero la sentenza gravata è conforme ai principi affermati dalla Suprema
Corte, secondo cui le posizioni organizzative (come anche gli incarichi di elevata professionalità) costituiscono posizioni di lavoro che non determinano un mutamento di profilo professionale o di area, ma comportano solo l'attribuzione « di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione – nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto – è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva » (cfr Cass.. S.U. n. 16540/2008; Cass. n. 20855/2015; Cass. n. 8141/2018)
Il ricordato orientamento è stato richiamato e condiviso dalla Corte Costituzionale la quale, proprio facendo leva sulla temporaneità dell'incarico e sull'assenza di un mutamento definitivo di status, ha escluso che il conferimento delle posizioni organizzative (e degli incarichi di elevata responsabilità cosiddette POER) debba essere assoggettato al rispetto della regola del concorso pubblico ( cfr Corte Cost. n. 164/2020)
ed ha evidenziato che l'ente, nel procedere all'individuazione ed all'assegnazione delle funzioni di p.o., esprime la propria discrezionalità nell'organizzazione amministrativa, con la conseguenza che la scelta operata deve solo rispondere ai principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza che presiedono ad ogni attività
amministrativa (cfr Corte Cost. n. 128/2020). La discrezionalità nella scelta esclude a monte che possa essere effettuato un confronto rispetto al modus operandi tenuto da altre regioni. In conclusione da un lato il conferimento dell'incarico non comporta l'assegnazione di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del profilo di inquadramento, dall'altro la voce stipendiale, condizionata dalle scelte organizzative della Pubblica Amministrazione e dalla disponibilità delle risorse, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all'applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione (cfr Cass. n.
30344/2022 in parte motiva), che sostanzialmente mira a tutelare l'assegno ad personam.
Poco è a dirsi sulla rivendicata retribuibilità ex art. 2126 c.c., essendo irrilevante –
secondo giurisprudenza di legittimità consolidata (cfr ex multis Cass. n. 25550/2015)
l'espletamento di fatto di mansioni astrattamente riconducibili ad una posizione organizzativa, ove questa non risulti costituita.
Quanto, infine, all'invocato indennizzo ex art. 2041 c.c, si rileva che la domanda –
spiegata in via subordinata - non è riconducibile nell'ambito dell'azione di ingiustificato arricchimento, perché in realtà si traduce nella pretesa di una maggiore retribuzione sull'assunto erroneo di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle proprie del profilo di inquadramento, dalle quali l'ente avrebbe tratto un ingiustificato vantaggio, condizione – al contrario - insussistente.>>.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 26\1\2023, così
[...]
provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 3.000,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 11\3\2025.
Il Presidente ed estensore dr. Emilio Sirianni