Articolo 6 della Legge 29 luglio 1957, n. 642
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 agosto 1957
Art. 6.
I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.
Entrata in vigore il 18 agosto 1957