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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 657 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FORTUNATO Parte_1
VITALE
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con l'Avv. ROBERTO DE MARTINO
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 31.10.2023, ritualmente notificato, il ricorrente ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuto aggravamento della malattia
“Spondilodiscoartrosi rachide lombo-sacrale”, già riconosciuta dall' di CP_1 origine professionale, con attribuzione di un indennizzo in conto capitale parametrato ad un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del 7%.
Censurando il provvedimento con cui l' ha rigettato la proposta domanda CP_1
di aggravamento e deducendo l'insorgenza di un danno biologico quantificabile nella misura del 16%, come da perizia di parte allegata al ricorso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare la percentuale di danni permanenti che sono derivati al ricorrente dalla malattia professionale “Spondilodiscoartrosi del rachide lombo- sacrale” (denunciata in data 05.07.2023 e già riconosciuta dall' con CP_1 provvedimento del 25.10.2023), in misura maggiorata rispetto al 7% accertato dall'Istituto in via amministrativa, percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
- condannare l' in persona del Presidente pro-tempore, alla corresponsione CP_1 della rendita vitalizia laddove venga accertata una percentuale pari o superiore al 16% a seguito di CTU, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
o al pagamento dell'indennizzo del danno biologico nel caso in cui venga accertato un danno inferiore al 16%, ma comunque superiore al 7% riconosciuto dall' in via amministrativa, oltre accessori come per legge”. CP_1
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita mediante la disamina delle produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza del 23.12.2025 – sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte – e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti delle risultanze dell'esaustivo elaborato peritale depositato dal CTU dott. Per_1
il quale, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e attentamente
[...] esaminato la copiosa documentazione sanitaria agli atti, pur concordando con l'originaria valutazione espressa dall' all'epoca della presentazione della CP_1 denuncia di malattia professionale (danno biologico permanente nella misura del
7%), ha evidenziato un intervenuto “peggioramento del quadro clinico e, segnatamente: - l'estensione della patologia discale artrosica anche a livello L4-
L5, ove è presenta un'ernia discale mediana-paramediana sinistra (v. esame RM del 06/03/2025); un peggioramento clinico e “dell'efficienza funzionale” rispetto al controllo del 11/04/2023 (v. relazione di visita ortopedica del 18/03/2025)”, concludendo che “attualmente il complesso menomativo risulta aggravato e, con la migliore approssimazione possibile, dal mese di gennaio 2025 causa di un danno biologico permanente nella misura del 9%”.
Inoltre, nel replicare alle osservazioni critiche pervenute dal CTP del ricorrente
(secondo cui la voce n. 213 della Tabella delle menomazioni, che ascrive la
“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” una percentuale di invalidità fino al 12%, sarebbe indicativa del solo danno anatomico e, pertanto, alla valutazione del 9% andrebbe aggiunta una maggiorazione per il danno funzionale, la cui valutazione sarebbe stata omessa dal CTU), il CTU ha ulteriormente specificato come il riferimento ai disturbi trofico-sensitivi riportato in detta voce tabellare “di per sé implica un danno funzionale e non un danno anatomico” e come “proprio in ragione dell'estrinsecazione del danno funzionale deve essere modulata la valutazione percentuale, all'interno di una fascia che può giungere fino al 12% ma che, ovviamente, può fermarsi anche a percentuali inferiori”, posto che, “Se
l'estensore delle tabelle avesse voluto riferirsi soltanto a un danno anatomico sarebbe stata indicata una percentuale unica (“secca”)”.
Il CTU ha infine precisato “che la documentazione sanitaria di recente produzione, in virtù della quale è stato riconosciuto un aggravamento dei postumi invalidanti a decorrere dal mese di gennaio 2025, indica un aggravamento anatomico per estensione della discopatia all'interspazio L4-L5, immediatamente superiore a quello risultante dai precedenti accertamenti (L5-
S1). Quadro che, alla luce della limitazione funzionale osservata in corso di accertamenti, realizza una percentuale di invalidità di due punti percentuali superiore a quella già concessa dall (dal 7% al 9%). Non sarebbe CP_1 congruo, invece, riconoscere un danno maggiore, tenuto conto della positività di segni irritativi L5-S1 solo a elevati gradi di flessione della coscia [(+/- -) a 80° a destra e (+/ - -) a 70° a sinistra] e della mancanza di documentati segni elettrofisiologici di denervazione in atto a livello dei distretti interessati”.
Orbene, le risultanze della CTU, anche alla luce dei puntuali ed approfonditi chiarimenti forniti in sede di replica alle osservazioni critiche di parte ricorrente, appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Pertanto, alla luce di dette risultanze, in parziale accoglimento della domanda proposta, deve essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere un indennizzo in conto capitale, ex art. 13, comma 2, lett. a), L. 23.2.2000 n. 38, commisurato ad un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9 % con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, della differenza tra l'importo dell'indennizzo già corrisposto e quello spettante alla data suindicata in relazione alla percentuale di invalidità accertata in questa sede, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, essendo la decorrenza del riscontrato aggravamento successiva alla presentazione della domanda di aggravamento ed al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le spese di CTU, invece, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste integralmente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara l'intervenuto aggravamento del danno biologico derivante al ricorrente dalla malattia professionale “Spondilodiscoartrosi del rachide lombo-sacrale” denunciata all' in data 05.07.2023, aggravamento decorrente dal mese di CP_1
gennaio 2025;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della CP_1
differenza tra l'indennizzo in conto capitale giù corrisposto in relazione alla riscontrata percentuale di invalidità (7%) e quello spettante in forza della percentuale di invalidità accertata in questa sede a seguito dell'aggravamento intervenuto con la decorrenza predetta (9%), oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con CP_1
separato decreto.
Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
RG Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 657 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FORTUNATO Parte_1
VITALE
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con l'Avv. ROBERTO DE MARTINO
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 31.10.2023, ritualmente notificato, il ricorrente ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuto aggravamento della malattia
“Spondilodiscoartrosi rachide lombo-sacrale”, già riconosciuta dall' di CP_1 origine professionale, con attribuzione di un indennizzo in conto capitale parametrato ad un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del 7%.
Censurando il provvedimento con cui l' ha rigettato la proposta domanda CP_1
di aggravamento e deducendo l'insorgenza di un danno biologico quantificabile nella misura del 16%, come da perizia di parte allegata al ricorso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare la percentuale di danni permanenti che sono derivati al ricorrente dalla malattia professionale “Spondilodiscoartrosi del rachide lombo- sacrale” (denunciata in data 05.07.2023 e già riconosciuta dall' con CP_1 provvedimento del 25.10.2023), in misura maggiorata rispetto al 7% accertato dall'Istituto in via amministrativa, percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
- condannare l' in persona del Presidente pro-tempore, alla corresponsione CP_1 della rendita vitalizia laddove venga accertata una percentuale pari o superiore al 16% a seguito di CTU, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
o al pagamento dell'indennizzo del danno biologico nel caso in cui venga accertato un danno inferiore al 16%, ma comunque superiore al 7% riconosciuto dall' in via amministrativa, oltre accessori come per legge”. CP_1
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita mediante la disamina delle produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza del 23.12.2025 – sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte – e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti delle risultanze dell'esaustivo elaborato peritale depositato dal CTU dott. Per_1
il quale, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e attentamente
[...] esaminato la copiosa documentazione sanitaria agli atti, pur concordando con l'originaria valutazione espressa dall' all'epoca della presentazione della CP_1 denuncia di malattia professionale (danno biologico permanente nella misura del
7%), ha evidenziato un intervenuto “peggioramento del quadro clinico e, segnatamente: - l'estensione della patologia discale artrosica anche a livello L4-
L5, ove è presenta un'ernia discale mediana-paramediana sinistra (v. esame RM del 06/03/2025); un peggioramento clinico e “dell'efficienza funzionale” rispetto al controllo del 11/04/2023 (v. relazione di visita ortopedica del 18/03/2025)”, concludendo che “attualmente il complesso menomativo risulta aggravato e, con la migliore approssimazione possibile, dal mese di gennaio 2025 causa di un danno biologico permanente nella misura del 9%”.
Inoltre, nel replicare alle osservazioni critiche pervenute dal CTP del ricorrente
(secondo cui la voce n. 213 della Tabella delle menomazioni, che ascrive la
“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” una percentuale di invalidità fino al 12%, sarebbe indicativa del solo danno anatomico e, pertanto, alla valutazione del 9% andrebbe aggiunta una maggiorazione per il danno funzionale, la cui valutazione sarebbe stata omessa dal CTU), il CTU ha ulteriormente specificato come il riferimento ai disturbi trofico-sensitivi riportato in detta voce tabellare “di per sé implica un danno funzionale e non un danno anatomico” e come “proprio in ragione dell'estrinsecazione del danno funzionale deve essere modulata la valutazione percentuale, all'interno di una fascia che può giungere fino al 12% ma che, ovviamente, può fermarsi anche a percentuali inferiori”, posto che, “Se
l'estensore delle tabelle avesse voluto riferirsi soltanto a un danno anatomico sarebbe stata indicata una percentuale unica (“secca”)”.
Il CTU ha infine precisato “che la documentazione sanitaria di recente produzione, in virtù della quale è stato riconosciuto un aggravamento dei postumi invalidanti a decorrere dal mese di gennaio 2025, indica un aggravamento anatomico per estensione della discopatia all'interspazio L4-L5, immediatamente superiore a quello risultante dai precedenti accertamenti (L5-
S1). Quadro che, alla luce della limitazione funzionale osservata in corso di accertamenti, realizza una percentuale di invalidità di due punti percentuali superiore a quella già concessa dall (dal 7% al 9%). Non sarebbe CP_1 congruo, invece, riconoscere un danno maggiore, tenuto conto della positività di segni irritativi L5-S1 solo a elevati gradi di flessione della coscia [(+/- -) a 80° a destra e (+/ - -) a 70° a sinistra] e della mancanza di documentati segni elettrofisiologici di denervazione in atto a livello dei distretti interessati”.
Orbene, le risultanze della CTU, anche alla luce dei puntuali ed approfonditi chiarimenti forniti in sede di replica alle osservazioni critiche di parte ricorrente, appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Pertanto, alla luce di dette risultanze, in parziale accoglimento della domanda proposta, deve essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere un indennizzo in conto capitale, ex art. 13, comma 2, lett. a), L. 23.2.2000 n. 38, commisurato ad un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9 % con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, della differenza tra l'importo dell'indennizzo già corrisposto e quello spettante alla data suindicata in relazione alla percentuale di invalidità accertata in questa sede, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, essendo la decorrenza del riscontrato aggravamento successiva alla presentazione della domanda di aggravamento ed al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le spese di CTU, invece, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste integralmente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara l'intervenuto aggravamento del danno biologico derivante al ricorrente dalla malattia professionale “Spondilodiscoartrosi del rachide lombo-sacrale” denunciata all' in data 05.07.2023, aggravamento decorrente dal mese di CP_1
gennaio 2025;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della CP_1
differenza tra l'indennizzo in conto capitale giù corrisposto in relazione alla riscontrata percentuale di invalidità (7%) e quello spettante in forza della percentuale di invalidità accertata in questa sede a seguito dell'aggravamento intervenuto con la decorrenza predetta (9%), oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con CP_1
separato decreto.
Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
RG Busoli